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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Tes_1 C.F._1
I, con il patrocinio dell'avv. Elisa Pelella ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via IV Novembre n. 5 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...] - Lettera: I, con il patrocinio dell'avv. Elisa Pelella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, via IV Novembre n. 5
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025. In data 23.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.03.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio
[...] Tes_1 dalla quale erano nati a Ravenna i figli in data 08.04.2006, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 04.08.2009, Persona_2 minorenne, riconosciuti da entrambi i genitori, e che, essendo successivamente venuti a mancare i presupposti a fondamento della vita di coppia, a dicembre 2024 decidevano di interrompere la convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse dei figli e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne la prole;
2. Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la Persona_2 madre, nell'abitazione familiare di viale Benvenuto Cellini n. 15/I in Ravenna, alla medesima assegnata. La figlia Per_1
maggiorenne non autosufficiente economicamente, resterà a vivere anche lei presso la madre. Le decisioni di maggior
[...] interesse per il figlio minorenne relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
3. In ordine alla casa familiare, sita in Ravenna in viale Benvenuto Cellini, la signora si impegna ad acquistare, con Tes_1 successivo atto notarile, la proprietà della quota indivisa del signor nonché ad accollarsi integralmente il mutuo Pt_1 fondiario secondo le modalità precisate di seguito, manlevando l'ex compagno da ogni relativo obbligo nei riguardi dell'Istituto Bancario mutuante. Per parte Sua, il signor con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a trasferire con Pt_1 separato atto notarile alla signora la propria quota del 50% della casa familiare. Il signor inoltre trasferirà Tes_1 Pt_1 la propria residenza improrogabilmente ad avvenuta stipula notarile, fornendo altresì la relativa comunicazione formale presso i competenti uffici comunali;
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo richieda, il tutto compatibilmente con le Pt_1 richieste, le esigenze e gli impegni del medesimo e dell'altro genitore;
5. Il signor corrisponderà alla signora a decorrere dal mese di avvenuta stipula notarile avente ad oggetto Pt_1 Tes_1
l'acquisto della quota di comproprietà indivisa della casa familiare sita in viale Benvenuto Cellini n.15/I in Lido Adriano
(RA), a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) mensili. Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato entro il giorno 16 di ogni mese, a mezzo ordine permanente di bonifico bancario sul conto corrente della signora [...]. Tes_1
6. L'assegno unico e universale sarà di esclusiva spettanza della signora e il signor si impegna a fornire, a Tes_1 Pt_1 semplice richiesta dell'ex compagna, la documentazione necessaria ai fini della redazione del modello ISEE. Si precisa che l'attuale misura del contributo di mantenimento versato dal padre a beneficio dei figli è stata quantificata in ragione dell'importo attuale dell'assegno unico e universale percepito dalla signora e, conseguentemente, sarà oggetto di revisione Tes_1 al raggiungimento della maggiore età di qualora quest'ultimo e/o la di lui sorella Persona_2 Persona_1 non avessero raggiunto l'autosufficienza economica.
[...]
7. I ricorrenti si ripartiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Per ciò che concerne la determinazione delle spese straordinarie ed i tempi e modi di rimborso della quota parte a carico dell'altro genitore, si rimanda integralmente al punto n. 6 del Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di pagina 2 di 4 Ravenna del 16 luglio 2015. In merito, si precisa che le spese straordinarie saranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute in prima battuta, entro la fine di ogni mese di riferimento, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
8. A totale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici esistenti tra i ricorrenti, le parti convengono, quanto segue: a) il signor si impegna a cedere e a trasferire, alla signora la propria quota indivisa (pari Parte_1 Tes_1 al 50%) di proprietà dell'immobile già adibito a casa familiare, sito nel Comune di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 15/I, identificato in premessa e individuato nel relativo atto di provenienza allegato al presente sotto il documento n. 3) come appartamento al piano secondo con autorimessa al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sez.Ravenna, Foglio RA/88 mappale:
- 44 sub 22, Viale Benvenuto Cellini p.2, Z.C. 3, categoria A/3, cl.1, vani 3, superficie catastale totale mq 60, RC euro 209,17;
- 44 sub 10, Viale Benvenuto Cellini p. T, Z.C. 3, cat. C/6, cl 1, mq15, superficie catastale totale mq 15, R.C. euro 42,61. b) A fronte del suddetto trasferimento immobiliare da parte del signor la signora si obbliga ad assumere Pt_1 Tes_1 interamente il mutuo fondiario gravante sull'immobile familiare di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 15/I, contratto con l'Istituto Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa in data 17.12.2020, giusto atto a ministero del Notaio Dr. Repertorio Generale n. 379504/48044, registrato a Ravenna il 5.01.2021 al N. 49 Persona_3 serie 1T e annotato presso l'Ufficio del Territorio di Ravenna il 27.12.2021 R.G.N. 28000 R.P.N. 3507, che si allega al presente atto sotto il n. 4, liberando il coniuge da ogni inerente e conseguente obbligazione, impegnandosi altresì a Pt_1 richiedere l'accollo liberatorio con l'ente mutuante. La signora si obbliga a corrispondere le rate del predetto mutuo, fino alla completa estinzione del debito, facendosi Tes_1 contestualmente carico dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni. c) Posto che il valore periziato dell'immobile familiare è pari ad euro 116.692 il prezzo di tale cessione sarà determinato come segue:
- Per la quota di euro 20.000 (ventimila virgola zero) è già determinato e irrevocabile sin d'ora. Si precisa che per la determinazione di tale valore si è tenuto conto, con successiva decurtazione, degli obblighi inevasi di mantenimento e di tutte le spese (condominiali, lavori edili) gravanti sul non corrisposte dal medesimo e quali risultanti dalle ricevute mensili che Pt_1 la signora consegnerà a decorrere dal mese di dicembre 2024 allo stesso. Tes_1
- Per la restante quota sarà pari all'importo che risulterà dai conteggi estintivi aggiornati alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita, relativi al mutuo fondiario contratto con l'Istituto Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa, con atto a rogito del Notaio in data 17.12.2020, Repertorio Generale n. Per_3
379504/48044, registrato a Ravenna il 5.01.2021 al N. 49 serie 1T e annotato presso l'Ufficio del Territorio di Ravenna il 27.12.2021 R.G.N. 28000 R.P.N. 3507, allegato al presente atto sotto il documento n. 4;
9. Tale trasferimento sarà formalizzato mediante successivo atto notarile, avanti il Notaio Dott. entro Persona_4 due mesi dall'emissione della sentenza di omologa delle condizioni;
10. Il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e le parti richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992 n. 176 e 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nelle Circolari n. 2/E del 21 febbraio 2014 e 21 Giugno 2012 n. 27; tali trasferimenti immobiliari pagina 3 di 4 dovranno pertanto ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
11. A fronte del suindicato trasferimento immobiliare il signor dichiara di rinunciare, sin d'ora, a qualsivoglia diritto Pt_1 di assegnazione e/o pretesa sull'immobile familiare;
12. Con l'adempimento di quanto sopra le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa convivenza.
13. Le spese legali inerenti la fase di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale relativa al presente ricorso verranno corrisposte interamente dalla signora anche per la quota pari al 50% di spettanza del signor ” Tes_1 Pt_1
Con decreto emesso in data 27.03.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 03.07.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 23.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Il difensore delle parti provvedeva a depositare telematicamente in data 28.03.2025 dichiarazioni sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra ove gli stessi rinunciavano a comparire Pt_1 Tes_1 personalmente in udienza e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza del 13.10.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende atto degli accordi trasfusi alle condizioni nn. 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso in quanto riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_2 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Tes_1
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alle condizioni nn. 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Tes_1 C.F._1
I, con il patrocinio dell'avv. Elisa Pelella ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via IV Novembre n. 5 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...] - Lettera: I, con il patrocinio dell'avv. Elisa Pelella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, via IV Novembre n. 5
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025. In data 23.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.03.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio
[...] Tes_1 dalla quale erano nati a Ravenna i figli in data 08.04.2006, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 04.08.2009, Persona_2 minorenne, riconosciuti da entrambi i genitori, e che, essendo successivamente venuti a mancare i presupposti a fondamento della vita di coppia, a dicembre 2024 decidevano di interrompere la convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse dei figli e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne la prole;
2. Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la Persona_2 madre, nell'abitazione familiare di viale Benvenuto Cellini n. 15/I in Ravenna, alla medesima assegnata. La figlia Per_1
maggiorenne non autosufficiente economicamente, resterà a vivere anche lei presso la madre. Le decisioni di maggior
[...] interesse per il figlio minorenne relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
3. In ordine alla casa familiare, sita in Ravenna in viale Benvenuto Cellini, la signora si impegna ad acquistare, con Tes_1 successivo atto notarile, la proprietà della quota indivisa del signor nonché ad accollarsi integralmente il mutuo Pt_1 fondiario secondo le modalità precisate di seguito, manlevando l'ex compagno da ogni relativo obbligo nei riguardi dell'Istituto Bancario mutuante. Per parte Sua, il signor con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a trasferire con Pt_1 separato atto notarile alla signora la propria quota del 50% della casa familiare. Il signor inoltre trasferirà Tes_1 Pt_1 la propria residenza improrogabilmente ad avvenuta stipula notarile, fornendo altresì la relativa comunicazione formale presso i competenti uffici comunali;
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo richieda, il tutto compatibilmente con le Pt_1 richieste, le esigenze e gli impegni del medesimo e dell'altro genitore;
5. Il signor corrisponderà alla signora a decorrere dal mese di avvenuta stipula notarile avente ad oggetto Pt_1 Tes_1
l'acquisto della quota di comproprietà indivisa della casa familiare sita in viale Benvenuto Cellini n.15/I in Lido Adriano
(RA), a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) mensili. Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato entro il giorno 16 di ogni mese, a mezzo ordine permanente di bonifico bancario sul conto corrente della signora [...]. Tes_1
6. L'assegno unico e universale sarà di esclusiva spettanza della signora e il signor si impegna a fornire, a Tes_1 Pt_1 semplice richiesta dell'ex compagna, la documentazione necessaria ai fini della redazione del modello ISEE. Si precisa che l'attuale misura del contributo di mantenimento versato dal padre a beneficio dei figli è stata quantificata in ragione dell'importo attuale dell'assegno unico e universale percepito dalla signora e, conseguentemente, sarà oggetto di revisione Tes_1 al raggiungimento della maggiore età di qualora quest'ultimo e/o la di lui sorella Persona_2 Persona_1 non avessero raggiunto l'autosufficienza economica.
[...]
7. I ricorrenti si ripartiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Per ciò che concerne la determinazione delle spese straordinarie ed i tempi e modi di rimborso della quota parte a carico dell'altro genitore, si rimanda integralmente al punto n. 6 del Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di pagina 2 di 4 Ravenna del 16 luglio 2015. In merito, si precisa che le spese straordinarie saranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute in prima battuta, entro la fine di ogni mese di riferimento, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
8. A totale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici esistenti tra i ricorrenti, le parti convengono, quanto segue: a) il signor si impegna a cedere e a trasferire, alla signora la propria quota indivisa (pari Parte_1 Tes_1 al 50%) di proprietà dell'immobile già adibito a casa familiare, sito nel Comune di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 15/I, identificato in premessa e individuato nel relativo atto di provenienza allegato al presente sotto il documento n. 3) come appartamento al piano secondo con autorimessa al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sez.Ravenna, Foglio RA/88 mappale:
- 44 sub 22, Viale Benvenuto Cellini p.2, Z.C. 3, categoria A/3, cl.1, vani 3, superficie catastale totale mq 60, RC euro 209,17;
- 44 sub 10, Viale Benvenuto Cellini p. T, Z.C. 3, cat. C/6, cl 1, mq15, superficie catastale totale mq 15, R.C. euro 42,61. b) A fronte del suddetto trasferimento immobiliare da parte del signor la signora si obbliga ad assumere Pt_1 Tes_1 interamente il mutuo fondiario gravante sull'immobile familiare di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 15/I, contratto con l'Istituto Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa in data 17.12.2020, giusto atto a ministero del Notaio Dr. Repertorio Generale n. 379504/48044, registrato a Ravenna il 5.01.2021 al N. 49 Persona_3 serie 1T e annotato presso l'Ufficio del Territorio di Ravenna il 27.12.2021 R.G.N. 28000 R.P.N. 3507, che si allega al presente atto sotto il n. 4, liberando il coniuge da ogni inerente e conseguente obbligazione, impegnandosi altresì a Pt_1 richiedere l'accollo liberatorio con l'ente mutuante. La signora si obbliga a corrispondere le rate del predetto mutuo, fino alla completa estinzione del debito, facendosi Tes_1 contestualmente carico dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni. c) Posto che il valore periziato dell'immobile familiare è pari ad euro 116.692 il prezzo di tale cessione sarà determinato come segue:
- Per la quota di euro 20.000 (ventimila virgola zero) è già determinato e irrevocabile sin d'ora. Si precisa che per la determinazione di tale valore si è tenuto conto, con successiva decurtazione, degli obblighi inevasi di mantenimento e di tutte le spese (condominiali, lavori edili) gravanti sul non corrisposte dal medesimo e quali risultanti dalle ricevute mensili che Pt_1 la signora consegnerà a decorrere dal mese di dicembre 2024 allo stesso. Tes_1
- Per la restante quota sarà pari all'importo che risulterà dai conteggi estintivi aggiornati alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita, relativi al mutuo fondiario contratto con l'Istituto Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa, con atto a rogito del Notaio in data 17.12.2020, Repertorio Generale n. Per_3
379504/48044, registrato a Ravenna il 5.01.2021 al N. 49 serie 1T e annotato presso l'Ufficio del Territorio di Ravenna il 27.12.2021 R.G.N. 28000 R.P.N. 3507, allegato al presente atto sotto il documento n. 4;
9. Tale trasferimento sarà formalizzato mediante successivo atto notarile, avanti il Notaio Dott. entro Persona_4 due mesi dall'emissione della sentenza di omologa delle condizioni;
10. Il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e le parti richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992 n. 176 e 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nelle Circolari n. 2/E del 21 febbraio 2014 e 21 Giugno 2012 n. 27; tali trasferimenti immobiliari pagina 3 di 4 dovranno pertanto ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
11. A fronte del suindicato trasferimento immobiliare il signor dichiara di rinunciare, sin d'ora, a qualsivoglia diritto Pt_1 di assegnazione e/o pretesa sull'immobile familiare;
12. Con l'adempimento di quanto sopra le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa convivenza.
13. Le spese legali inerenti la fase di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale relativa al presente ricorso verranno corrisposte interamente dalla signora anche per la quota pari al 50% di spettanza del signor ” Tes_1 Pt_1
Con decreto emesso in data 27.03.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 03.07.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 23.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Il difensore delle parti provvedeva a depositare telematicamente in data 28.03.2025 dichiarazioni sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra ove gli stessi rinunciavano a comparire Pt_1 Tes_1 personalmente in udienza e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza del 13.10.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende atto degli accordi trasfusi alle condizioni nn. 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso in quanto riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_2 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Tes_1
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alle condizioni nn. 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Trerè
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