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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2551 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato PERINI LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono di pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi chiedendo l'accoglimento delle seguenti congiunte CONCLUSIONI 1) si dà atto che il signor ha già trasferito la propria residenza in Bolzano Vic.no in via CP_1
Albereria, n .3 dal dicembre 2016 e che i coniugi vivono già separati;
2) si dà atto che la casa coniugale, sita in Creazzo (VI) Via Palermo n.20 sezione urbana foglio 10 mappale 518 così descritta catastalmente corrispondente a due unità abitative quali risultanti dalla planimetria indicante lo stato attuale e futuro (doc.8 planimetria A stato attuale e B stato futuro) verrà divisa ed i coniugi si impegnano rispettivamente a trasferirsi, senza alcun corrispettivo:
a) la OR si impegna a cedere la quota dell'immobile sito in Creazzo Via Palermo n.20 CP_2 mappali sub 28 e sub 39 contrassegnato dal colore verde come da planimetria (doc.8 B stato futuro) al signor CP_1
b) il signor si impegna a cedere quota dell'immobile sito in Creazzo via Palermo n. 20 CP_1 mappali sub 27 e sub 40, contrassegnate dal colore fucsia mappali come da planimetria (doc 8 B stato futuro) alla OR;
CP_2
3) il signor si impegna a cedere senza alcun corrispettivo ¼ della piena proprietà ed ¼ CP_1 della nuda proprietà dell'immobile di cui al punto A) precisamente indicato in premessa alla OR
, la quale unitamente alla madre OR usufruttuaria di ½ CP_2 Parte_1 dell'immobile - ne rimarrà esclusiva proprietarie;
4) il signor si impegna a cedere senza alcun corrispettivo alla signor la CP_1 CP_2 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile di cui al punto D), immobile sito in Eraclea via
Dancalia n. 10 piano 1, comune di Venezia precisamente identificato in premessa;
5) il signor e la OR concordano di attuare il trasferimento, rispettivamente in CP_1 CP_2 proprietà esclusiva alla OR ed al signor dei beni immobili CP_2 CP_1 contrassegnati ai punti A, B-C (casa familiare come da planimetria stato futuro doc.8 B), D senza alcun corrispettivo obbligandosi ad effettuare le cessioni come sopra concordate avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste in materia di trasferimento di beni tra coniugi avanti il notaio
[...] con studio in Vicenza C.trà S. Apostoli entro 20 giorni successivi all'udienza (tenuta anche Per_1 in via cartolare) di separazione dei coniugi;
6) Il signor concede in uso gratuito alla OR l'immobile sito in CP_1 CP_2
Creazzo Via Palermo, 20 mappali sub 28 e sub 39 sino alla conclusione del ripristino delle due unità abitative distinte, in ogni caso non oltre la data del 30 giugno 2026;
7) l'impegno ai trasferimenti dei beni immobili precisamente identificati in premessa (A - B/C casa familiare come da planimetria sottoscritta da entrambe le parti stato futuro doc.8 B e dell'immobile
D) deve intendersi collocato nell'ambito del riassetto patrimoniale tra i coniugi in sede di separazione e, pertanto, esso è esente dal pagamento dell'imposta di registro e trascrizione.
8) le spese di progettista, di realizzazione del progetto di riqualificazione e divisione sono a carico dei coniugi in parti uguali;
per quanto riguarda le spese notarili relative ai trasferimenti degli immobili indicati in premessa sotto la lettera B-C (i due appartamenti derivati dalla divisione della casa familiare) e D (appartamento a Eraclea in provincia di Venezia) descritti in premessa, saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali;
la OR si farà esclusivo carico delle spese CP_2 notarili relative al trasferimento delle quote relative all'immobile indicato in premessa sotto la lettera
A (la casa familiare della OR madre della OR ). Parte_1 CP_2
9) Il signor corrisponderà alla OR € 1.000,00 entro il giorno 5 di CP_1 CP_2 ogni mese e per la durata di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso a titolo di rimborso spese di gestione degli immobili. Conclusa la divisione della casa familiare in due unità distinte e autonome, il signor si farà carico delle spese condominiali pertinenti all'immobile contrassegnato CP_1 dal colore verde come da planimetria (doc.8 B stato futuro). La OR si farà carico CP_2 delle spese condominiali pertinenti all'immobile contrassegnate dal colore fucsia come da planimetria
(doc 8 B stato futuro). 10) il signor corrisponderà alla OR , un assegno di CP_1 CP_2 mantenimento una tantum pari ad € 40.000,00 a completa tacitazione di qualsivoglia pretesa da corrispondersi in due rate di eguale importo: la prima pari ad € 20000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda pari ad € 20000,00 all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi (da intendersi anche quella disposta in via telematica ove il Giudice non disponga la comparizione delle parti in presenza) nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
11) gli arredi detenuti presso la casa coniugale ed acquistati durante il matrimonio restano nell'abitazione coniugale e vengono assegnati alla OR che dà facoltà al Signor CP_2 di prelevare quanto ritiene di sua utilità, entro un mese dalla firma del presente accordo, CP_1 previa stesura dell'elenco dei beni stesso.
12) I coniugi provvederanno ad estinguere il C/C cointestato presso banca Unicredit: i coniugi concordano che il riconoscimento del saldo è a favore esclusivo della OR;
CP_2
13) La OR intestataria dell'autovettura Toyota Yaris Cross targata GH314EA ne CP_2 resta esclusiva proprietaria;
l'autovettura DS3 targa GN249AV intestata al signor CP_1 resterà di proprietà esclusiva del medesimo;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/07/1988, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura patrimoniale, nulla osta accoglimento delle condizioni pattuite riportate in epigrafe ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/07/1988 con atto trascritto al n. 291, parte II, serie A, anno
1988, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2551 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato PERINI LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono di pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi chiedendo l'accoglimento delle seguenti congiunte CONCLUSIONI 1) si dà atto che il signor ha già trasferito la propria residenza in Bolzano Vic.no in via CP_1
Albereria, n .3 dal dicembre 2016 e che i coniugi vivono già separati;
2) si dà atto che la casa coniugale, sita in Creazzo (VI) Via Palermo n.20 sezione urbana foglio 10 mappale 518 così descritta catastalmente corrispondente a due unità abitative quali risultanti dalla planimetria indicante lo stato attuale e futuro (doc.8 planimetria A stato attuale e B stato futuro) verrà divisa ed i coniugi si impegnano rispettivamente a trasferirsi, senza alcun corrispettivo:
a) la OR si impegna a cedere la quota dell'immobile sito in Creazzo Via Palermo n.20 CP_2 mappali sub 28 e sub 39 contrassegnato dal colore verde come da planimetria (doc.8 B stato futuro) al signor CP_1
b) il signor si impegna a cedere quota dell'immobile sito in Creazzo via Palermo n. 20 CP_1 mappali sub 27 e sub 40, contrassegnate dal colore fucsia mappali come da planimetria (doc 8 B stato futuro) alla OR;
CP_2
3) il signor si impegna a cedere senza alcun corrispettivo ¼ della piena proprietà ed ¼ CP_1 della nuda proprietà dell'immobile di cui al punto A) precisamente indicato in premessa alla OR
, la quale unitamente alla madre OR usufruttuaria di ½ CP_2 Parte_1 dell'immobile - ne rimarrà esclusiva proprietarie;
4) il signor si impegna a cedere senza alcun corrispettivo alla signor la CP_1 CP_2 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile di cui al punto D), immobile sito in Eraclea via
Dancalia n. 10 piano 1, comune di Venezia precisamente identificato in premessa;
5) il signor e la OR concordano di attuare il trasferimento, rispettivamente in CP_1 CP_2 proprietà esclusiva alla OR ed al signor dei beni immobili CP_2 CP_1 contrassegnati ai punti A, B-C (casa familiare come da planimetria stato futuro doc.8 B), D senza alcun corrispettivo obbligandosi ad effettuare le cessioni come sopra concordate avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste in materia di trasferimento di beni tra coniugi avanti il notaio
[...] con studio in Vicenza C.trà S. Apostoli entro 20 giorni successivi all'udienza (tenuta anche Per_1 in via cartolare) di separazione dei coniugi;
6) Il signor concede in uso gratuito alla OR l'immobile sito in CP_1 CP_2
Creazzo Via Palermo, 20 mappali sub 28 e sub 39 sino alla conclusione del ripristino delle due unità abitative distinte, in ogni caso non oltre la data del 30 giugno 2026;
7) l'impegno ai trasferimenti dei beni immobili precisamente identificati in premessa (A - B/C casa familiare come da planimetria sottoscritta da entrambe le parti stato futuro doc.8 B e dell'immobile
D) deve intendersi collocato nell'ambito del riassetto patrimoniale tra i coniugi in sede di separazione e, pertanto, esso è esente dal pagamento dell'imposta di registro e trascrizione.
8) le spese di progettista, di realizzazione del progetto di riqualificazione e divisione sono a carico dei coniugi in parti uguali;
per quanto riguarda le spese notarili relative ai trasferimenti degli immobili indicati in premessa sotto la lettera B-C (i due appartamenti derivati dalla divisione della casa familiare) e D (appartamento a Eraclea in provincia di Venezia) descritti in premessa, saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali;
la OR si farà esclusivo carico delle spese CP_2 notarili relative al trasferimento delle quote relative all'immobile indicato in premessa sotto la lettera
A (la casa familiare della OR madre della OR ). Parte_1 CP_2
9) Il signor corrisponderà alla OR € 1.000,00 entro il giorno 5 di CP_1 CP_2 ogni mese e per la durata di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso a titolo di rimborso spese di gestione degli immobili. Conclusa la divisione della casa familiare in due unità distinte e autonome, il signor si farà carico delle spese condominiali pertinenti all'immobile contrassegnato CP_1 dal colore verde come da planimetria (doc.8 B stato futuro). La OR si farà carico CP_2 delle spese condominiali pertinenti all'immobile contrassegnate dal colore fucsia come da planimetria
(doc 8 B stato futuro). 10) il signor corrisponderà alla OR , un assegno di CP_1 CP_2 mantenimento una tantum pari ad € 40.000,00 a completa tacitazione di qualsivoglia pretesa da corrispondersi in due rate di eguale importo: la prima pari ad € 20000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda pari ad € 20000,00 all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi (da intendersi anche quella disposta in via telematica ove il Giudice non disponga la comparizione delle parti in presenza) nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
11) gli arredi detenuti presso la casa coniugale ed acquistati durante il matrimonio restano nell'abitazione coniugale e vengono assegnati alla OR che dà facoltà al Signor CP_2 di prelevare quanto ritiene di sua utilità, entro un mese dalla firma del presente accordo, CP_1 previa stesura dell'elenco dei beni stesso.
12) I coniugi provvederanno ad estinguere il C/C cointestato presso banca Unicredit: i coniugi concordano che il riconoscimento del saldo è a favore esclusivo della OR;
CP_2
13) La OR intestataria dell'autovettura Toyota Yaris Cross targata GH314EA ne CP_2 resta esclusiva proprietaria;
l'autovettura DS3 targa GN249AV intestata al signor CP_1 resterà di proprietà esclusiva del medesimo;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/07/1988, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura patrimoniale, nulla osta accoglimento delle condizioni pattuite riportate in epigrafe ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/07/1988 con atto trascritto al n. 291, parte II, serie A, anno
1988, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello