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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1500/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia LI Presidente
RE Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZICCARDI VINCENZO appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GROPPI CP_1 C.F._2
RA appellato
CONCLUSIONI:
Parte appellante: In riforma della sentenza di primo grado e per le ragioni tutte esposte in atti, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, irrita, nulla, annullabile illegittima e/o comunque per le ragioni indicate in atti. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare al versamento della somma di euro CP_2 21.267,88 o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a favore di in forza dei titoli dedotti in Pt_1 giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive. In via istruttoria disporre C.T.U. contabile. Parte appellata: previa acquisizione del fascicolo di primo grado ai sensi dell'art. 347, comma III, C.p.C., e previe le declaratorie tutte, anche incidentali del caso e di legge, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile ex Parte_1 art. 348-bis C.p.C. nonché infondato in fatto ed in diritto, nullo, annullabile, o come meglio e conseguentemente confermare le statuizioni tutte contenute nella sentenza n. 219 pronunciata dal Tribunale di Parma in data 25.01.2021 e pubblicata il successivo 12.02.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A., del presente giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. RE Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 219/2021, il Tribunale di Parma in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1544/2016 emesso nei suoi confronti su CP_1 istanza di dichiarava inesistente il credito azionato in Parte_1 monitorio, revocava il decreto e condannava l'opposto alle spese di lite.
Il Tribunale nello specifico precisava che “Il decreto ingiuntivo in questa sede opposto si fonda sul lodo arbitrale del 10 marzo 2016 che aveva risolto una controversia tra le parti in materia di appalto, giungendo a riconoscere un residuo credito di nei Pt_1 confronti di per € 9.326,33 oltre ad IVA ed aveva posto le spese di arbitrato per CP_1
2/3 a carico di e per 1/3 a carico dell'opponente, ferma comunque la loro Pt_1 solidarietà verso il Collegio Arbitrale. Dalla somma portata dal lodo arbitrale deve tuttavia essere dedotto l'importo di € 3.750 per IVA al 10% sull'importo di € 37.500 riconosciuto in favore del quale controvalore per opere di ripristino dei vizi e CP_1 dei difetti, essendo lo stesso persona fisica che, come tale, non recupera l'IVA che per lui costituisce un costo. Inoltre, non risultano dedotte da parte dell'ingiungente le spese tecniche e gli acconti corrisposti agli arbitri dal nel corso del procedimento CP_1 arbitrale e dopo la sua conclusione sulla base della ripartizione stabilita nel lodo arbitrale (2/3 in capo a in capo a . E' documentato che ha CP_3 CP_1 CP_1 versato acconti in corso di arbitrato per € 6.617 (doc. 14) e di E. 636,43 a titolo di
pag. 2/6 spese (doc. 15) corrispondendo in eccesso la somma di € 1.102,83 che pertanto è da detrarre, come non specificamente contestato dall'ingiungente. Risulta infine documentato che l'opponente ha versato agli arbitri per conto di l'importo di Pt_1
€4.525,93 (doc. n. 12) e tale somma va ulteriormente posta in detrazione rispetto al credito azionato monitoriamente, con la conseguenza che esso deve ritenersi del tutto insussistente. Si rileva da ultimo che la somma rivendicata dall'ingiungente in comparsa responsiva per E. 21.267,88 si fonda su una censura rispetto alla correttezza della motivazione assunta nel lodo arbitrale che in questa sede è evidentemente inammissibile non essendo stato lo stesso impugnato.”
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Parte_1 tribunale 1) aveva escluso l'esistenza del credito azionato;
2) aveva erroneamente condannato l'opposta alle spese legali;
3) aveva erroneamente ritenuto inammissibile le contestazioni sul lodo.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di CP_1 cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
22/10/2024
_____________ ____ _______________
Con il primo e il terzo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui viene dichiarata l'inesistenza del credito ingiunto e sostiene che l'errore in cui il primo giudice è incorso derivi dall'aver ritenuto applicabile l'iva sui costi di ripristino dei lavori mal eseguiti;
inoltre, l'appellante sostiene che il Collegio arbitrale aveva erroneamente duplicato l'importo di € 7.500 oltre iva che aveva versato CP_1 nel corso dell'arbitrato, ma che in realtà era già ricompreso nel totale degli acconti indicati dal Collegio in € 319.000,00 oltre iva al 10%; infine, contesta che il Pt_1 lodo non sia suscettibile di riforma.
Il motivo è fondato. pag. 3/6 Come accertato dal Collegio arbitrale nel lodo parziale del 17.07.2015 (doc. 3 opp.te) ed aderito dalle parti, il procedimento arbitrale è stato qualificato come irrituale e il lodo è stato emesso secondo equità. Da ciò discende che la questione relativa alla dedotta duplicazione dell'importo versato in corso di arbitrato, per € 7.500,00 oltre Iva può essere esaminata anche in questa sede non essendovi formato alcun giudicato, data la natura contrattuale del lodo.
Sul punto il non ha mai negato che vi fosse stato un effettivo errore da parte del CP_1 collegio arbitrale nel calcolare due volte il versamento dell'acconto effettuato in corso di arbitrato per € 7.500 oltre iva, che invece era già ricompreso nel totale di €
319.000,00. Anche in questa sede il si è limitato ad eccepire l'inammissibilità CP_1 della domanda sul punto e il primo giudice ha in sostanza accolto detta eccezione.
Viceversa, per le ragioni già sopra illustrate, relative alla natura contrattuale del lodo,
l'errore può essere emendato anche in questa sede e in applicazione dell'art. 115 c.p.c. la contestazione deve ritenersi fondata.
È altresì, fondata la censura relativa alla non applicazione dell'iva sui costi di ripristino dei lavori viziati, atteso che, come peraltro chiarito dal collegio arbitrale in sede di procedimento di correzione di errore materiale proposto dal l'iva andrà CP_1 riconosciuta solo se dovuta.
In altre parole, se sostenuta.
Pertanto, solo a fronte dell'effettivo pagamento dell'iva sui lavori di ripristino CP_1 potrà chiedere il rimborso dell'iva che dimostrerà di aver pagato e alla luce di detta precisazione, non ha alcun senso la dichiarazione di rinuncia al debito iva dell' Pt_1 vista l'inesistenza del relativo credito preteso dall'appellata.
Conseguentemente, il calcolo dei rapporti di dare e avere fra le parti andrà individuato sulla base di quanto accertato nel corso del procedimento arbitrale secondo quanto appresso: € 361.084,53 per importo lavori eseguiti, cui andrà sommato il mancato guadagno per riduzione lavori € 12.241,80 e detratto il costo dei ripristini per €
37.500,00 = 335.826,33 oltre Iva al 10%, € 369.408,96. Di detto importo il collegio arbitrale ha accertato che fossero stati pagati acconti per complessivi € 319.000,00 oltre pag. 4/6 Iva al 10% = € 350.900,00 (con esclusione della duplicazione dell'importo di € 7.500 oltre iva) e pertanto il residuo credito della ammonta ad € 18.508,96 oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda di arbitrato (26.06.2013), con addebito al anche CP_1 delle spese della procedura monitoria. Infatti, per quanto la revoca del d.i. sia da confermare perché emesso per un importo inferiore al credito vantato da (in Pt_1 quanto limitato alla sola parte della domanda fornita di prova certa), le spese dell'ingiunzione dovranno rimanere a carico dell'ingiunto inadempiente.
Quanto alle somme liquidate dagli arbitri per i compensi dei componenti del collegio e Par per le spese delle indagini tecniche eseguite nel corso dell'arbitrato (ditte ,
e GE. , il assume di aver versato, oltre la sua quota di un CP_4 Per_1 CP_1 terzo, anche parte della quota spettante ad per € 1.739,26 (€ 1.102,83 + € Pt_1
636,43), oltre € 4.525,93 per complessivi € 6.265,19 e ha chiesto che dette poste siano portate in compensazione con il credito di . Pt_1
Attesa l'assenza di specifica contestazione da parte di sul punto, detti importi Pt_1 andranno effettivamente considerati a deconto del credito vantato da quest'ultima e di conseguenza il credito residuo ammonta ad € 12.24,67 oltre interessi dal 26.06.2013
(data della domanda di arbitrato).
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento dell'appello.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 Parte_1
n. 219/2021 del Tribunale di Parma
condanna a pagare a favore di la CP_1 Parte_1 somma di € 12.243,67 oltre interessi dal 26.06.2013;
pag. 5/6 condanna a rifondere a favore di CP_1 Parte_1 le spese sia del d.i., come già liquidate nel provvedimento monitorio, che le
[...] spese del presente giudizio che liquida, per il precedente grado in € 5.077,00 per compensi e per il presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellato il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 6 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RE Caruso Silvia LI
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1500/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia LI Presidente
RE Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZICCARDI VINCENZO appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GROPPI CP_1 C.F._2
RA appellato
CONCLUSIONI:
Parte appellante: In riforma della sentenza di primo grado e per le ragioni tutte esposte in atti, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, irrita, nulla, annullabile illegittima e/o comunque per le ragioni indicate in atti. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare al versamento della somma di euro CP_2 21.267,88 o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a favore di in forza dei titoli dedotti in Pt_1 giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive. In via istruttoria disporre C.T.U. contabile. Parte appellata: previa acquisizione del fascicolo di primo grado ai sensi dell'art. 347, comma III, C.p.C., e previe le declaratorie tutte, anche incidentali del caso e di legge, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile ex Parte_1 art. 348-bis C.p.C. nonché infondato in fatto ed in diritto, nullo, annullabile, o come meglio e conseguentemente confermare le statuizioni tutte contenute nella sentenza n. 219 pronunciata dal Tribunale di Parma in data 25.01.2021 e pubblicata il successivo 12.02.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A., del presente giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. RE Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 219/2021, il Tribunale di Parma in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1544/2016 emesso nei suoi confronti su CP_1 istanza di dichiarava inesistente il credito azionato in Parte_1 monitorio, revocava il decreto e condannava l'opposto alle spese di lite.
Il Tribunale nello specifico precisava che “Il decreto ingiuntivo in questa sede opposto si fonda sul lodo arbitrale del 10 marzo 2016 che aveva risolto una controversia tra le parti in materia di appalto, giungendo a riconoscere un residuo credito di nei Pt_1 confronti di per € 9.326,33 oltre ad IVA ed aveva posto le spese di arbitrato per CP_1
2/3 a carico di e per 1/3 a carico dell'opponente, ferma comunque la loro Pt_1 solidarietà verso il Collegio Arbitrale. Dalla somma portata dal lodo arbitrale deve tuttavia essere dedotto l'importo di € 3.750 per IVA al 10% sull'importo di € 37.500 riconosciuto in favore del quale controvalore per opere di ripristino dei vizi e CP_1 dei difetti, essendo lo stesso persona fisica che, come tale, non recupera l'IVA che per lui costituisce un costo. Inoltre, non risultano dedotte da parte dell'ingiungente le spese tecniche e gli acconti corrisposti agli arbitri dal nel corso del procedimento CP_1 arbitrale e dopo la sua conclusione sulla base della ripartizione stabilita nel lodo arbitrale (2/3 in capo a in capo a . E' documentato che ha CP_3 CP_1 CP_1 versato acconti in corso di arbitrato per € 6.617 (doc. 14) e di E. 636,43 a titolo di
pag. 2/6 spese (doc. 15) corrispondendo in eccesso la somma di € 1.102,83 che pertanto è da detrarre, come non specificamente contestato dall'ingiungente. Risulta infine documentato che l'opponente ha versato agli arbitri per conto di l'importo di Pt_1
€4.525,93 (doc. n. 12) e tale somma va ulteriormente posta in detrazione rispetto al credito azionato monitoriamente, con la conseguenza che esso deve ritenersi del tutto insussistente. Si rileva da ultimo che la somma rivendicata dall'ingiungente in comparsa responsiva per E. 21.267,88 si fonda su una censura rispetto alla correttezza della motivazione assunta nel lodo arbitrale che in questa sede è evidentemente inammissibile non essendo stato lo stesso impugnato.”
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Parte_1 tribunale 1) aveva escluso l'esistenza del credito azionato;
2) aveva erroneamente condannato l'opposta alle spese legali;
3) aveva erroneamente ritenuto inammissibile le contestazioni sul lodo.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di CP_1 cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
22/10/2024
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Con il primo e il terzo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui viene dichiarata l'inesistenza del credito ingiunto e sostiene che l'errore in cui il primo giudice è incorso derivi dall'aver ritenuto applicabile l'iva sui costi di ripristino dei lavori mal eseguiti;
inoltre, l'appellante sostiene che il Collegio arbitrale aveva erroneamente duplicato l'importo di € 7.500 oltre iva che aveva versato CP_1 nel corso dell'arbitrato, ma che in realtà era già ricompreso nel totale degli acconti indicati dal Collegio in € 319.000,00 oltre iva al 10%; infine, contesta che il Pt_1 lodo non sia suscettibile di riforma.
Il motivo è fondato. pag. 3/6 Come accertato dal Collegio arbitrale nel lodo parziale del 17.07.2015 (doc. 3 opp.te) ed aderito dalle parti, il procedimento arbitrale è stato qualificato come irrituale e il lodo è stato emesso secondo equità. Da ciò discende che la questione relativa alla dedotta duplicazione dell'importo versato in corso di arbitrato, per € 7.500,00 oltre Iva può essere esaminata anche in questa sede non essendovi formato alcun giudicato, data la natura contrattuale del lodo.
Sul punto il non ha mai negato che vi fosse stato un effettivo errore da parte del CP_1 collegio arbitrale nel calcolare due volte il versamento dell'acconto effettuato in corso di arbitrato per € 7.500 oltre iva, che invece era già ricompreso nel totale di €
319.000,00. Anche in questa sede il si è limitato ad eccepire l'inammissibilità CP_1 della domanda sul punto e il primo giudice ha in sostanza accolto detta eccezione.
Viceversa, per le ragioni già sopra illustrate, relative alla natura contrattuale del lodo,
l'errore può essere emendato anche in questa sede e in applicazione dell'art. 115 c.p.c. la contestazione deve ritenersi fondata.
È altresì, fondata la censura relativa alla non applicazione dell'iva sui costi di ripristino dei lavori viziati, atteso che, come peraltro chiarito dal collegio arbitrale in sede di procedimento di correzione di errore materiale proposto dal l'iva andrà CP_1 riconosciuta solo se dovuta.
In altre parole, se sostenuta.
Pertanto, solo a fronte dell'effettivo pagamento dell'iva sui lavori di ripristino CP_1 potrà chiedere il rimborso dell'iva che dimostrerà di aver pagato e alla luce di detta precisazione, non ha alcun senso la dichiarazione di rinuncia al debito iva dell' Pt_1 vista l'inesistenza del relativo credito preteso dall'appellata.
Conseguentemente, il calcolo dei rapporti di dare e avere fra le parti andrà individuato sulla base di quanto accertato nel corso del procedimento arbitrale secondo quanto appresso: € 361.084,53 per importo lavori eseguiti, cui andrà sommato il mancato guadagno per riduzione lavori € 12.241,80 e detratto il costo dei ripristini per €
37.500,00 = 335.826,33 oltre Iva al 10%, € 369.408,96. Di detto importo il collegio arbitrale ha accertato che fossero stati pagati acconti per complessivi € 319.000,00 oltre pag. 4/6 Iva al 10% = € 350.900,00 (con esclusione della duplicazione dell'importo di € 7.500 oltre iva) e pertanto il residuo credito della ammonta ad € 18.508,96 oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda di arbitrato (26.06.2013), con addebito al anche CP_1 delle spese della procedura monitoria. Infatti, per quanto la revoca del d.i. sia da confermare perché emesso per un importo inferiore al credito vantato da (in Pt_1 quanto limitato alla sola parte della domanda fornita di prova certa), le spese dell'ingiunzione dovranno rimanere a carico dell'ingiunto inadempiente.
Quanto alle somme liquidate dagli arbitri per i compensi dei componenti del collegio e Par per le spese delle indagini tecniche eseguite nel corso dell'arbitrato (ditte ,
e GE. , il assume di aver versato, oltre la sua quota di un CP_4 Per_1 CP_1 terzo, anche parte della quota spettante ad per € 1.739,26 (€ 1.102,83 + € Pt_1
636,43), oltre € 4.525,93 per complessivi € 6.265,19 e ha chiesto che dette poste siano portate in compensazione con il credito di . Pt_1
Attesa l'assenza di specifica contestazione da parte di sul punto, detti importi Pt_1 andranno effettivamente considerati a deconto del credito vantato da quest'ultima e di conseguenza il credito residuo ammonta ad € 12.24,67 oltre interessi dal 26.06.2013
(data della domanda di arbitrato).
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento dell'appello.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 Parte_1
n. 219/2021 del Tribunale di Parma
condanna a pagare a favore di la CP_1 Parte_1 somma di € 12.243,67 oltre interessi dal 26.06.2013;
pag. 5/6 condanna a rifondere a favore di CP_1 Parte_1 le spese sia del d.i., come già liquidate nel provvedimento monitorio, che le
[...] spese del presente giudizio che liquida, per il precedente grado in € 5.077,00 per compensi e per il presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellato il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 6 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RE Caruso Silvia LI
pag. 6/6