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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.265/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.265/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...],
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Mario DI PILLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Tollo alla via Antonio del Colle n.3, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina SBARAGLIA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Alento n.94/12, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
1 vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile (erroneamente in ricorso indicata come di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”) congiuntamente depositata in data 19 febbraio 2024 da e Parte_1 Parte_2 considerato che la sentenza n.33/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 26 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 3 dicembre 2024;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 6 dicembre 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Dubai (EMIRATI ARABI UNITI) in data 12 marzo 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni Teatino (Atto n.39 – Parte II – Serie C
– Anno 2015), secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.39 – Parte II – Serie C – Anno 2015.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.265/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...],
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Mario DI PILLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Tollo alla via Antonio del Colle n.3, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina SBARAGLIA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Alento n.94/12, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
1 vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile (erroneamente in ricorso indicata come di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”) congiuntamente depositata in data 19 febbraio 2024 da e Parte_1 Parte_2 considerato che la sentenza n.33/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 26 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 3 dicembre 2024;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 6 dicembre 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Dubai (EMIRATI ARABI UNITI) in data 12 marzo 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni Teatino (Atto n.39 – Parte II – Serie C
– Anno 2015), secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.39 – Parte II – Serie C – Anno 2015.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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