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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR SA PA Presidente
NA AR Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: contratto bancario nella causa iscritta al n. 432 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], CF , ammesso al patrocinio a C.F._1 spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari in data 21 novembre 2022 comunicata con nota n.
04226/2022 in pari data;
, nato a [...] Parte_2
(CA), ivi residente nella Via Lamarmora n.89, C.F. , , C.F._2 elettivamente domiciliati in Cagliari via Verdi n. 38 Cagliari presso lo studio dell'avv. Davide Mereu che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO con sede in Castiglione della Pescaia (GR), Via Controparte_1
San Benedetto Po n. 22, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al n. 202 P.IVA_1 dell'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in persona del procuratore generale
[...]
giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di CP_2
1 amministrazione del 19/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rep. n.
41200 notaio di Grosseto in data 23/05/20141, dall'Avv. Giada Persona_1
Isidori ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Martina
Campagnola in Cagliari Piazza Repubblica n. 10; contumace Controparte_3
APPELLATI
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare per i motivi di cui al punto A, il difetto di legittimazione attiva della e Controparte_1 per l'effetto rigettare la domanda di condanna dalla stessa invocata nei confronti dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1065/2012, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Civile,
Giudice Dott. E. Luchi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1394/2012, pubblicata in data 21.04.2022;
4) ACCERTARE e DICHIARARE: previo accertamento della tardività della produzioni e della depositate con le memorie 183 co 6 nonché la rilevanza della mancata risposta delle domande del legale rapp.te pro tempore dell'appellata all'ammesso interrogatorio formale, della causa in primo grado nanti il Tribunale di Cagliari, dichiarare conseguentemente l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 nei confronti di e , per l'effetto rigettare la stessa;
Parte_1 Parte_2
5) ACCERTARE e DICHIARARE: accertata la datio in solutum dell'autovettura alla da parte da parte dell'appellante avente CP_3
2 effetto estintivo delle obbligazioni del sig. nei confronti della Parte_1
Mercedes – Benz, nonché accertata la vessatorietà e abusività dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, dichiarare l'infondatezza della pretesa da parte della stessa e per l'effetto rigettare la richiesta di pagamento della
Controparte_1
6) Condannare la al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni subiti dagli appellanti, siccome derivanti dall'illegittimo tentativo di recupero del credito già estinto, che dalla segnalazione negativa alla centrale rischi e nei portali di informazioni creditizia, da quantificarsi in via equitativa;
7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado del
Giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, CTU che accerti il valore della vettura al tempo della cessione, pur se lo stesso (ammontante ad euro 11.500,00) non è mai stato contestato, salvo che la Corte adita correttamente non riscontri l'indeterminatezza del credito e dichiari pertanto illegittima la pretesa fatta valere dalla finanziaria e dalla società cessionaria.”
Nell'interesse dell'appellata (come a comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari,
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;
Nel merito
In via principale disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari numero
1065/2022 pubbl. il 21/04/2022 RG n. 1394/2012;
In ogni caso e per quanto occorre possa, per tutte le ragioni esposte e documentate in atti , condannare i signori e in Parte_1 Parte_2
3 solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
5.500,00 o della diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora fino al saldo effettivo, per le ragioni di cui in premesse;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La DE Financial Services TA S.p.A. ha stipulato il 21 ottobre 2004 con il contratto di finanziamento n. 1411166 per Parte_1
l'acquisto dell'autovettura Smart Roadster, telaio n. WME4524341L0
25352 acceso, previo anticipo di euro 5.000,00, per euro 16.400,00 da rimborsare in 24 rate mensili di euro 200,01 ciascuna, con scadenze dal 15 novembre 2004 al 21 novembre 2006, e maxi rata finale di euro 11.600,00 al netto di Iva, con prestazione di garanzia di Alla scadenza Parte_2 del biennio, anziché provvedere al pagamento della maxi rata ha Parte_1 consegnato il veicolo alla concedente cui ha rilasciato contestualmente procura a vendere. Il corrispettivo della riallocazione del veicolo sul mercato è stato imputato da DE Financial Services TA S.p.A.
a deconto dell'importo ancora dovuto per la maxi rata finale, con un residuo debito di euro 5.500,00 oltre interessi.
La DE Financial Services TA S.p.A. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 20124/2009 notificato il 25 novembre 2009 con il quale veniva ingiunto a e Parte_1 il pagamento dell'importo di euro 5.500,00 oltre interessi, Parte_2 spese ed accessori.
A seguito di opposizione degli ingiunti, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 novembre 2011, ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio da costoro sollevata con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimessione delle parti davanti al Tribunale di Cagliari con termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa in riassunzione notificata il 18 febbraio 2012 ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la società CP_1
cessionaria del credito per cui è causa e già intervenuta nel giudizio
[...]
4 di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale ha concluso per la condanna di e al pagamento dell'importo di euro 5.500,00 o Parte_1 Parte_2 della diversa somma accertata in corso di causa oltre gli interessi di mora nonché al rimborso delle spese di lite con distrazione delle stesse in favore del difensore.
Costituitisi in giudizio i convenuti, con sentenza n. 1065/2022 pubblicata il 21 aprile 2022 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. condanna e in solido tra loro, nella rispettiva Pt_1 Parte_2 qualità di debitore e di fideiussore, al pagamento di euro 5.500,00, oltre interessi di mora come indicati in contratto fino al saldo effettivo, in favore della Controparte_1
2. condanna i in solido tra loro, alla rifusione in favore della Pt_1 creditrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.400,25, di cui euro 6.435 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed
i.v.a.”
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2022 hanno proposto appello e rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1 Parte_2 trascritte.
Costituitasi in giudizio la che ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, rimasta contumace la DE Financial Services TA S.p.A. (da ora anche DE), rigettata con ordinanza del 4 maggio 2023
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Il Tribunale ha ritenuto che i non avessero ottemperato Pt_1 all'onere, su di essi gravante, di provare che la consegna alla società mutuante del veicolo acquistato dalla con contestuale CP_3 rilascio della procura a vendere costituisse una modalità di estinzione del debito residuo, in particolare della cosiddetta maxi rata finale, e che,
5 pertanto, non fosse dovuta la differenza tra il debito originariamente pattuito e la minore somma ricavata dalla vendita a terzi del veicolo.
Alla luce delle risultanze istruttorie analiticamente esaminate
(deposizione testimoniale di , madre dell'opponente, le Testimone_1 comunicazioni inviate dal alla finanziaria, la mancata risposta del Pt_1 legale rappresentante della DE Financial Services TA S.p.A. all'interrogatorio formale deferitogli dai , il giudice di prime cure ha, Pt_1 infatti, concluso che esse non avessero offerto la prova del contenuto dell'asserito accordo raggiunto dopo la conclusione del contratto di finanziamento ed, in particolare, che la riconsegna del mezzo usato da oltre due anni potesse ritenersi interamente satisfattiva della pretesa creditoria, non potendosi tale circostanza ricavarsi in via presuntiva tenuto conto della qualità delle parti della datio in solutum e dell'usuale atteggiarsi dei rapporti commerciali tra i rivenditori di autovetture e le relative società finanziarie e gli acquirenti.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Si richiama l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nel caso scrutinato, nell'atto introduttivo risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa
6 Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza.
Primo motivo d'appello: sulla nullita' della sentenza impugnata nonche' illegittimità della pretesa stante il difetto di legittimazione attiva della
[...] per assoluta mancata prova della titolarità della posizione CP_1 creditoria del credito del sig. dalla – Parte_1 Controparte_3 assenza di valida prova dell'inclusione del credito del sig. e Parte_1 rilevabilità' d'ufficio
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove li aveva condannati al pagamento delle somme in favore della asserita cessionaria del credito della Mercedes- Controparte_1
Benz Financial Services TA S.p.A., benché essa non avesse offerto alcuna prova della sua legittimazione attiva e, in particolare del contratto di cessione, non prodotto in giudizio. Essi deducono che il difetto di legittimazione attiva della cessionaria poteva essere rilevato anche d'ufficio dal giudice e, pertanto, non essendo un'eccezione in senso stretto, non era soggetta ad alcun termine di decadenza e poteva essere sollevata, così come fatto, anche in appello.
Su tale motivo ha insistito anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che gli appellanti richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1998 mentre nel caso scrutinato si tratta di una cessione di crediti avvenuta in applicazione dell'art. 1260 c.c. per cui sono inconferenti i richiami giurisprudenziali relativi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in quanto nel caso scrutinato la cessione è stata comunicata personalmente ai debitori. Anche negli atti difensivi finali si richiama un avviso riportato nella G.U., che non sarebbe rispondente ai documenti versati in atti, di cui tuttavia non vi è traccia nell'incarto processuale.
7 Deve in primo luogo evidenziarsi che l'avvenuta cessione del credito deve ritenersi provata in quanto non contestata né nel giudizio davanti al
Tribunale di Roma né nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di
Cagliari. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la titolarità del diritto di credito in capo al cessionario non è questione di difetto di legittimazione attiva in quanto “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. (Cass., n.
10435/2025).
Sull'operatività del principio di non contestazione con riguardo alla cessione di crediti si richiama Cass., n. 5736/2023: “L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.”.
Premesso che è pacifico principio che la prova della cessione di un credito non sia, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, contrariamente a quanto adombrato nella comparsa conclusionale dagli appellanti, si osserva comunque che della cessione del credito è stata offerta piena prova.
Infatti, nel giudizio davanti al Tribunale di Roma in allegato all'atto di intervento sono stati prodotti il contratto di cessione del 14 dicembre
2009 unitamente all'estratto dei crediti ceduti dove è indicato il nominativo di e l'importo del credito ceduto pari ad euro 5.500,00 nonché la Parte_1
8 comunicazione della stessa da parte della cedente a e da parte del Parte_1 cessionario a notificate rispettivamente il 23.2.2010 e il Parte_2
26.2.2010. Si evidenzia che oggetto del contratto di cessione sono i crediti maturati dalla cedente nell'ambito di contratti di finanziamento e di leasing stipulati con i clienti che, nel corso dei rapporti contrattuali, si sono resi morosi all'obbligo di pagare quanto dovuto, ambito nel quale deve essere ricondotto sicuramente il credito per cui è causa e che, come detto, è stato comunque prodotto l'estratto dei crediti ceduti contenente l'indicazione del debitore e del credito de quo.
Non si condivide l'assunto degli appellanti sviluppato nella comparsa conclusionale secondo cui detto contratto sarebbe inidoneo a provare la cessione in quanto in esso era oscurato un suo elemento essenziale ovvero il prezzo, essendo tale elemento irrilevante riguardo alla posizione del debitore ceduto.
Ancora, si rileva che all'udienza del 29 settembre 2010, davanti al
Tribunale di Roma il difensore della Financial Services CP_3
TA S.p.A. ha dichiarato che il credito della propria assistita era stato ceduto alla intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c., Controparte_1 chiedendo l'estromissione dal giudizio e di tale dichiarazione il difensore degli opponenti prendeva atto, senza sollevare alcuna contestazione.
Infine, si rilevano il possesso del contratto di finanziamento, ovvero del titolo del credito azionato, in capo alla cessionaria, nonché la mancata costituzione della società cedente, che dopo aver chiesto la propria estromissione del giudizio davanti al Tribunale di Roma si è disinteressata al giudizio, altri elementi indiziari a sostegno dell'avvenuta cessione.
Non conduce ad una diversa conclusione la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 16560/2021 richiamata dagli appellanti nella comparsa conclusionale nella cui motivazione si legge “
5.3. In particolare, sulla rilevabilità d'ufficio del difetto di legitimatio ad processum, quale titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, sono stati elaborati i seguenti principi: i) la titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
9 riconoscimento da parte del convenuto, ovvero lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese incompatibili (Cass. Sez. U, 2951/2016; conf. Cass.
14652/2016, 15037/2016, 16904/2018, 22525/2018; cfr. Cass. 16904/2018, che esclude la possibilità di svolgere dette difese oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito); ii) le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, perciò proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U, 2951/2016; conf. Cass. 3237/2017, 30545/2017,
11276/2018, 20721/2018, 7093/2019, 31402/2019, quest'ultima con riferimento anche alla cristallizzazione del thema decidendi ex art. 183
c.p.c.); iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è comunque rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, 2951/2016; conf. Cass. 11744/2018)”.
Non è infatti revocabile in dubbio che gli elementi probatori indicati depongano univocamente per la titolarità del credito in capo alla società
Controparte_1
Secondo motivo di appello: sull'erroneita', illogicita', ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha concesso alle parti opposte nuovi termini
183 co 6, sulla mancata dichiarazione di tardività delle produzioni generali di contratto e sulla mancata valutazione della non comparizione all'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
Controparte_3
II.I. Con la prima articolazione del secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale aveva ammesso i documenti prodotti dall'appellata con le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., invece di dichiararli tardivi ed inammissibili con conseguente loro espunzione dal fascicolo processuale.
Essi contestano che il Tribunale avesse ritenuto che il giudizio instaurato a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte
10 del Tribunale di Roma e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, fosse un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in via monitoria nell'ambito del quale le parti potevano esercitare tutte le facoltà difensive loro riconosciute.
Al contrario, ad avviso dei la riassunzione davanti al giudice Pt_1 competente costituiva una mera attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio con ogni preclusione che ne comportava. Secondo la giurisprudenza di legittimità la previsione di cui all'art. 50 c.p.c. comportava una traslatio iudiciis ossia una prosecuzione del giudizio nello stato di fatto e di diritto in cui il procedimento si trovava, anche al fine di salvaguardare i principi di economia processuale di ragionevole durata e di conservazione degli atti processuali, e non invece l'instaurazione di un nuovo processo così come ritenuto dal Tribunale.
Poiché nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Roma erano già stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e non erano state in tale sede prodotte le contestate condizioni generali del contratto, tali documenti non avrebbero dovuto essere ammessi dal Tribunale di Cagliari con una inammissibile sanatoria dell'inerzia della controparte.
II.II. Con la seconda articolazione del motivo censurano la motivazione della sentenza in forza della quale il Tribunale non aveva riconosciuto rilevanza alla mancata comparizione del legale rappresentante della società
DE a rendere l'interrogatorio formale, risultando essa erronea, illogica ed ingiusta.
Il Tribunale, riguardo a tale mezzo istruttorio, ha così motivato: “È di tutta evidenza che la mancata comparizione del legale rappresentante di una società per azioni -che opera a livello nazionale- per rendere risposte sulla quota residua di un banale finanziamento di poche (rispetto al montante del portafoglio clienti ragionevolmente gestito dalla società finanziaria) migliaia di euro non avrebbe avuto certo il senso del riconoscimento delle allegazioni degli opponenti. In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c., infatti, non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
11 dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9436)”. (pagg. 15-16).
Gli appellanti deducono che nessun rilievo poteva assumere il valore della causa ovvero l'importo del finanziamento in quanto, avendolo il
Tribunale ammesso, tale mezzo era stato evidentemente ritenuto rilevante ai fini del decidere ed, in quanto tale, doveva essere valutato.
Stante la tardività e l'inammissibilità delle produzioni documentali di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. nonché la rilevanza della mancata risposta del legale rappresentante della società CP_3 all'interrogatorio formale ritualmente deferito, la domanda di pagamento avanzata da doveva essere rigettata. Controparte_1
Il motivo è infondato nelle sue due articolazioni.
Con riguardo alla prima articolazione si evidenzia che è pacifico principio che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").” (Cass., n. 5542/2021).
Sotto questo profilo la censura avverso la nuova concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è fondata. Tuttavia ciò non conduce a nessun risultato favorevole per gli appellanti in quanto il documento contenente le condizioni generali di contratto sono state prodotte dalla società CP_3 in allegato sia al ricorso in via monitoria sia alla comparsa di
[...] costituzione nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Roma talché
12 esso è stato tempestivamente introdotto nell'incarto processuale ed è pertanto utilizzabile ai fini della decisione.
Con riguardo alla seconda articolazione, in via preliminare deve evidenziarsi che, come rilevato dall'appellata nella comparsa di costituzione, gli appellanti non hanno offerto la prova dell'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al legale rappresentante della società DE non essendo stata prodotta la relativa cartolina attestante l'avvenuta ricezione dell'atto giudiziario. La richiesta di rinvio a tal fine formulata all'udienza del 17 dicembre 2014 ed all'udienza del 24 aprile 2015 non risulta, infatti, essere stata seguita dal deposito ed al riguardo i nulla hanno dedotto negli atti Pt_1 difensivi finali. Di conseguenza, in mancanza della prova della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, nessuna rilevanza può assumere la mancata comparizione dell'interrogando.
In ogni caso, si osserva quanto segue.
Con riguardo alla mancata risposta del legale rappresentante della società DE all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, pare opportuno in primo luogo richiamare lo stato dell'arte sulla valenza di detto mezzo istruttorio: “L'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante;
secondo pacifico indirizzo la disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ. — a differenza dell'abrogato art. 218 del precedente codice di rito
— non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(v. ex multis Cass. 19/01/2021, n. 836; 22/11/2019, n. 30519; 18/04/2018, n.
9436; 19/09/2014, n. 19833); (così Cass., n. 41643/2021).
In disparte la condivisibilità della motivazione laddove il Tribunale fa riferimento alla dimensione della società e all'entità del credito, ad avviso della Corte, la decisione di non attribuire rilevanza concludente, al fine di ritenere provato l'accordo dedotto dai debitori, alla mancata risposta
13 all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società CP_3 deve trovare piena conferma dovendosi ritenere ininfluente detta
[...] mancata risposta alla luce della complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito, assolutamente carente rispetto alle circostanze indicate in sede di deferimento dell'interrogatorio formale.
Deve infatti pienamente condividersi la valutazione di inattendibilità della deposizione della teste fondata sulle seguenti Testimone_1 circostanze: appariva poco credibile che ella, madre dell'opponente, avesse dichiarato di essere sempre presente nelle occasioni in cui sarebbero accaduti i fatti rilevanti anche perché la spiegazione di ciò, ovvero che accompagnava il figlio, all'epoca quasi trentenne, perché privo di macchina ed era piedi, si contraddice col fatto che all'epoca dei contatti del figlio con la finanziaria aveva ancora la disponibilità del mezzo;
in ogni caso la circostanza per cui la finanziaria avrebbe formulato al figlio la proposta di cedere il mezzo a tacitazione di ogni pretesa sarebbe stata riferita alla teste direttamente dal figlio, configurandosi come testimonianza de relato actoris.
Letta la comparsa conclusionale degli appellanti, si richiama il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui detta testimonianza non ha alcun valore probatorio: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., n. 4530/2025).
Con riguardo alla deposizione della teste deve Testimone_1 altresì rilevarsi che ella è coniuge in regime di comunione di beni del
14 garante, come eccepito dalla controparte in sede di Parte_2 assunzione, con conseguente sussistenza di un ulteriore profilo di inattendibilità se non di incapacità.
In conclusione, deve rigettarsi anche il secondo motivo di appello.
Terzo motivo di appello: sull'erroneità, ingiustizia della sentenza nella parte in cui non ha considerato la datio in solutum dell'autovettura smart roadster quale estinzione dell'obbligazione nei confronti della
[...]
, sulla vessatorieta', delle condizioni economiche, Controparte_3 sull'ingiustificato arricchimento, nonche' omessa o parziale valutazione dei documenti, prove e fatti di causa
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove non aveva ritenuto che la consegna dell'autovettura da parte di avesse estinto l'obbligazione del finanziamento. Parte_1
Essi rilevano che il Tribunale non avesse tenuto conto di diverse circostanze non contestate:
- fin dalla data di conclusione del contratto presso la concessionaria la società DE aveva indicato come modalità di estinzione il finanziamento ovvero la riconsegna del bene in buono stato d'uso;
- era stata la società DE, tramite una società di recupero crediti denominata Osirc, nella persona della signora a suggerire la Pt_3 restituzione del mezzo come strumento per chiudere definitivamente la partita debitoria;
- il rigetto della domanda di rifinanziamento della maxi rata finale doveva essere collegato ad un errore di compilazione della domanda di una addetta della DE e nulla poteva essere imputato all'acquirente;
- nonostante costui avesse optato per il rifinanziamento, a seguito delle richieste pressanti formulate dalla DE per avere il pagamento della rata senza attendere il finanziamento, si era convinto a restituire, senza spese, la vettura senza oneri aggiuntivi, vettura che all'epoca aveva un valore non inferiore ad euro 11.500,00 come risultava dalle riviste del settore, valore non contestato dalla controparte.
Non poteva d'altronde tacersi che non avrebbe avuto alcun senso per esso appellante consegnare l'autoveicolo per poi pagare anche il residuo,
15 talché doveva ritenersi che vi fosse un accordo nel senso da esso prospettato.
lamenta che la clausola che prevedeva che la Parte_1 CP_3 ricevesse in consegna il bene, potesse vendere il mezzo a proprio
[...] piacimento, e rimanere creditrice del cliente doveva ritenersi nulla per manifesta vessatorietà e ingiusta sproporzione, costituendo un indebito arricchimento da parte della concessionaria talché doveva ritenersi che essa fosse vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo in quanto clausola che malgrado la buona fede, determinava a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La vessatorietà e l'invalidità della clausola, seppure eccepite, non erano state valutate dal Tribunale. Al riguardo gli appellanti richiamano la giurisprudenza della Corte europea evidenziando come essa aveva precisato che “il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non deve applicarla, tranne nel caso il consumatore vi si opponga”, configurandosi pertanto un obbligo per il giudice nazionale di valutare d'ufficio la natura abusiva della clausola.
Il complessivo atteggiamento della finanziaria che, con continue pressioni e molestie, lo aveva indotto al versamento dell'autovettura invece che attendere il rifinanziamento della maxi rata millantando che ciò avrebbe estinto la posizione debitoria, se correttamente valutato dal giudice, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di condanna al pagamento.
Infine, ha eccepito la tardività dell'allegazione secondo cui la procedura di riconsegna della vettura con scomputo del prezzo di realizzo dal debito, con conseguente diritto della società DE di svendere l'autovettura ai danni del consumatore, fosse un'attività prevista dalle condizioni di contratto ed in particolare dall'art. 11, la cui applicazione non era stata allegata né nella comparsa di costituzione né in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.
Il motivo nelle sue varie, e per il vero confuse, articolazioni è infondato.
16 Nel proporre opposizione i debitori avevano allegato che fin dalla stipula del contratto di finanziamento era stato convenuto che l'acquirente, in alternativa al pagamento della rata finale, alla scadenza del biennio, avrebbe potuto rifinanziare il debito residuo con la stipulazione di un nuovo contratto ovvero ancora restituire alla società finanziaria il veicolo acquistato a condizione che lo stesso versasse in buone condizioni.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione essi hanno riconosciuto che la lettera del contratto non prevedeva la riconsegna del veicolo a tacitazione del credito per la maxi rata ma hanno allegato la sussistenza di un nuovo accordo, in particolare della datio in solutum, in forza della quale la consegna della macchina con procura a vendere doveva ritenersi pienamente satisfattiva del suddetto credito.
Dell'esistenza di tale accordo essi dovevano offrire prova, essendo essi onerati di provare l'estinzione dell'obbligo assunto con il contratto di finanziamento alla luce del combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
Appaiono in primo luogo importanti due precisazioni:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata nella comparsa di costituzione, tale accordo non doveva essere stipulato per iscritto (in motivazione Cass., n.33368/2022: “Né gli accordi concernenti l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con titoli cartolari, del prezzo già pattuito) richiedevano la stipula con apposito atto scritto, potendosi invece stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 525 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006)”);
- contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la società
DE ha contestato che gli accordi intercorsi con il fossero Pt_1 nel senso da lui affermato: infatti essa ha sostenuto che l'accordo fosse nel senso che il consentiva alla vendita del mezzo al fine di veder Pt_1 decurtato il proprio debito nei suoi confronti dell'importo corrispondente al valore di rivendita del veicolo, accordo da essa rispettato, avendo azionato
17 la differenza tra quanto dovuto in forza del contratto di finanziamento ed il prezzo conseguito dalla rivendita del bene.
Come evidenziato dal Tribunale con valutazione che i motivi di appello, per quanto sopra esposto, non hanno scalfito, di tale accordo non è stata offerta prova.
La semplice dazione della macchina con la procura a vendere non può ritenersi elemento probante dell'accordo di una datio in solutum con estinzione dell'obbligo di pagare l'intera maxi rata, così come sostenuto dagli appellanti anche nella comparsa conclusionale, ben potendo essere stata consegnata perché l'importo della stessa fosse abbattuto dal prezzo di rivendita a terzi dal mezzo, comprovata dei documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Infatti, anche a considerare che la consegna dell'autovettura configurasse un comportamento anomalo rispetto allo schema contrattuale originario, detta consegna caratterizzerebbe l'accordo nelle due versioni allegate da ciascuna delle due parti e, pertanto, non può ritenersi elemento istruttorio favorevole alla versione della parte appellante. ha contestato che l'autovettura fosse stata venduta dalla CP_4 controparte ad un prezzo inferiore a quello che era il suo valore, senza tuttavia offrire alcun elemento probatorio a sostegno di tale assunto ovvero della possibilità di una sua collocazione effettiva nel mercato per un prezzo maggiore, essendosi limitata a considerazioni astratte: deve pertanto riconoscersi natura esplorativa alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta, anche considerato che la prova poteva essere facilmente fornita.
Solo nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, gli appellanti hanno eccepito nel presente giudizio, che la società non avesse offerto l'onere di provare l'esatto importo incassato dalla vendita, effettivamente elemento non valutato dal giudice di primo grado seppure portato alla sua attenzione, senza che ciò sia stato tuttavia oggetto di specifico motivo di impugnazione, avendo anzi essi indicato in euro
5.000,00 nell'atto di appello l'importo della vendita.
Gli appellanti contestano poi, come sopra detto, la condotta della finanziaria che, secondo l'accordo da essa allegato, incamererebbe un
18 veicolo in ottime condizioni e otterrebbe l'integrale pagamento del finanziamento, accordo nullo in quanto violerebbe le disposizioni del
Codice del Consumo determinando uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Doveva, altresì, essere valutata la condotta di pressione esercitata dalla finanziaria che lo aveva indotto a cedere il veicolo millantando che ciò avrebbe estinto la posizione.
La doglianza è infondata.
Premesso che detta condotta non è stata in alcun modo provata, sarebbe eventualmente non l'accordo in sé ma la sua esecuzione, per aver la finanziaria venduto il veicolo ad un prezzo inferiore al suo valore, che verrebbe a determinare lo squilibrio lamentato, configurando essa una violazione dell'obbligo di buona fede che deve improntare la condotta delle parti nella fase di esecuzione del contratto e che comporterebbe in capo al cliente, eventualmente, il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dell'art. 1375 c.c., non azionato, tuttavia, nel presente giudizio, rimanendo comunque fermo l'obbligo di restituzione della somma ricevuta quale finanziamento.
Alla luce delle esposte considerazioni anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
- Sulla nullità della fideiussione e sulla decadenza dall'azione ex art.
1957 c.c. nei confronti del garante Parte_2
Con la comparsa conclusionale per la prima volta gli appellanti eccepiscono la nullità della fideiussione sottoscritta da in Parte_2 data 21 ottobre 2004 in quanto riproduttiva di clausole conformi allo schema
ABI del 2003, dichiarato contrario alla normativa a tutela della concorrenza del provvedimento della CA d'TA n.55 del 2 maggio 2005.
In particolare essi eccepiscono che la nullità della clausola di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. comportava la piena restaurazione della disciplina legale con conseguente decadenza della creditrice per avere instaurato l'azione giudiziaria ben oltre il termine di decadenza normativamente previsto.
In disparte che la fideiussione è stata prestata per un affare particolare e non è una fideiussione omnibus solo alle quali è riferito il
19 provvedimento della CA d'TA (così Cass., n. 1851/2025), l'eccezione di nullità della fideiussione è infondata sia in quanto non provata (Cass., n.
863/2025: “La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l.
n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.”), sia perché, in ogni caso, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cass., S.U. n. 41994/2021).
In ogni caso la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. non comporterebbe l'accoglimento dell'eccezione di decadenza fondata su tale disposizione, così come vorrebbero gli appellanti. Si richiama in motivazione Cass., n. 1851/2025: “Invero, come già affermato da questa
Corte (v. di recente Cass. n. 8023/2024; Cass.30383/2024) il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della CA d'TA – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata)
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità
20 della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( Cass.30383/24).”
Anche detto motivo deve pertanto essere rigettato.
Sulle spese
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio che sono liquidate secondo lo scaglione individuato sulla base del valore della causa, applicando i valori minimi per le quattro fasi considerato che detto valore è molto vicino al limite minimo dello scaglione e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2 Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali,
IVA e CPA;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 17 dicembre 2025
Il Presidente
AR SA PA
Il Consigliere relatore
NA AR
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