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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini n. 156, Parte_1
presso lo studio legale rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Herman Altomare - ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o la
CP_ decadenza di quanto richiesto dall e/o l'insussistenza delle inadempienze per come contestate
al ricorrente e, conseguentemente dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n.
33420170004172732000 del 24/09/2017, notificato in data 04/01/2023, per l'importo di €
14.198,13, richiesto per presunta mancata corresponsione dei contributi relativi all'anno 2011, e
tutti gli atti presupposti …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, disponendo sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420170004172732000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 14.198,13 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2011, assumendo il difetto di motivazione dell'avviso di addebito, l'errato calcolo delle sanzioni e l'intervenuta prescrizione. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'opposizione era tardiva per le violazioni di carattere formale, in ogni caso non rilevanti poiché l'oggetto del giudizio era afferente al credito contributivo;
che la prescrizione era insussistente in ragione dell'atto di accertamento delle Agenzia delle
Entrate n. TD 3010401537, che aveva generato la maggiore esposizione contributiva,
notificato in data 21.9.2016; che il credito non era contestato. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.7.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla prescrizione, non risulta la notifica dell'atto di accertamento delle Agenzia
delle Entrate n. TD 3010401537 e, in ogni caso, il termine di prescrizione quinquennale è
decorso anche tenendo conto della data del 21.9.2016, pur con la sospensione dei termini
2 prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione (tenendo conto che l'avviso di addebito è stato emesso nel 2017 a seguito di accertamento di Agenzia delle Entrate del
CP_ 2016 e risulta notifica nel 2023 perché, si legge nella nota non è stato possibile eseguire la notifica tramite il servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge) e valorizzandosi in particolare l'assenza di richieste specifiche in merito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420170004172732000
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini n. 156, Parte_1
presso lo studio legale rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Herman Altomare - ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o la
CP_ decadenza di quanto richiesto dall e/o l'insussistenza delle inadempienze per come contestate
al ricorrente e, conseguentemente dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n.
33420170004172732000 del 24/09/2017, notificato in data 04/01/2023, per l'importo di €
14.198,13, richiesto per presunta mancata corresponsione dei contributi relativi all'anno 2011, e
tutti gli atti presupposti …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, disponendo sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420170004172732000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 14.198,13 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2011, assumendo il difetto di motivazione dell'avviso di addebito, l'errato calcolo delle sanzioni e l'intervenuta prescrizione. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'opposizione era tardiva per le violazioni di carattere formale, in ogni caso non rilevanti poiché l'oggetto del giudizio era afferente al credito contributivo;
che la prescrizione era insussistente in ragione dell'atto di accertamento delle Agenzia delle
Entrate n. TD 3010401537, che aveva generato la maggiore esposizione contributiva,
notificato in data 21.9.2016; che il credito non era contestato. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.7.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla prescrizione, non risulta la notifica dell'atto di accertamento delle Agenzia
delle Entrate n. TD 3010401537 e, in ogni caso, il termine di prescrizione quinquennale è
decorso anche tenendo conto della data del 21.9.2016, pur con la sospensione dei termini
2 prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione (tenendo conto che l'avviso di addebito è stato emesso nel 2017 a seguito di accertamento di Agenzia delle Entrate del
CP_ 2016 e risulta notifica nel 2023 perché, si legge nella nota non è stato possibile eseguire la notifica tramite il servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge) e valorizzandosi in particolare l'assenza di richieste specifiche in merito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420170004172732000
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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