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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
CA LL (C.F. [...]) e NN MA (C.F.
[...]), entrambi con gli avv.ti Walter Renzetti e Giacomo Renzetti, elettivamente domiciliati in Arezzo, via Garbasso n. 36/B presso lo studio dei predetti avvocati
Contro
ENERGY INNOVATION S.R.L. (C.F. 02574250391) con sede in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Pasini ed elettivamente domiciliata in Longiano (FC), via Giovanni XXIII n. 23/A, presso lo studio del predetto difensore.
***** visto il ricorso con cui CA LL (C.F. [...]) e NN MA (C.F.
[...]) hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di ENERGY
INNOVATION S.R.L. deducendo la sussistenza di posizioni creditorie, rispettivamente, di € 15.940,24
(atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 99/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 06.02.2024) ed € 9.341,13 (decreto ingiuntivo n. 14/2024 emesso dal Giudice di Pace di Ravenna in data 16.01.2024); rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente il 12.12.2024, che ha concluso chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale sul proprio patrimonio, in adesione alla domanda del ricorrente;
pagina 1 di 5 vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda congiuntamente proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che svolge attività di commercio all'ingrosso di apparecchi a accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
avendo anzi dichiarato come la debitoria complessiva, anche non scaduta, sia prossima alla soglia di € 1.000.000,00; non è dato, comunque, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, smentire tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
a tal proposito si rileva, oltre a quanto dedotto dai ricorrenti, come la totalità dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 107.191,39;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria e da quanto confermato dallo stesso debitore (che si è associato alla domanda) dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
107.191,39, dei quali € 1.219,09 nei confronti dell'INPS ancora in fase amministrativa;
pagina 2 di 5 - dall'ammontare delle perdite iscritte nel bilancio provvisorio 2024 (vd. doc. 7 parte resistente), ammontanti ad € 925.197,25 e tali da portare ad integrale azzeramento del patrimonio netto;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di un ulteriore procedimento per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, diverso da quello promosso dai ricorrenti (si veda il d.i. 493/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 1235/2024 a favore di CSE
SERVICE S.R.L.), che rivela la presenza di ulteriori creditori non soddisfatti nel medesimo periodo in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti;
- dalla sussistenza di n. 1 procedimento espropriativo mobiliare presso terzi promosso contro la debitrice da creditore diverso dagli odierni ricorrenti (si veda RGE 855/2024 in attesa di udienza il 25.03.2025) il che appare ulteriore sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
- dalle dichiarazioni sostanzialmente negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente, che testimoniano la pressoché totale assenza di disponibilità finanziarie in capo alla resistente (vd. docc. 6 e 8);
- dalla circostanza che la stessa debitrice riconosce il proprio stato di insolvenza e non si oppone alla richiesta di liquidazione giudiziale di parte creditrice;
Appare quindi evidente la condizione di insolvenza nella quale versa la debitrice e, pertanto, anche al fine di evitare che iniziative individuali compromettano la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
ENERGY INNOVATION S.R.L. (C.F. 02574250391) con sede in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. MICHAEL MELANDRI (C.F. [...]) che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA
pagina 3 di 5 al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 20.05.2025 ore 9:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA
pagina 4 di 5 fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 24.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
CA LL (C.F. [...]) e NN MA (C.F.
[...]), entrambi con gli avv.ti Walter Renzetti e Giacomo Renzetti, elettivamente domiciliati in Arezzo, via Garbasso n. 36/B presso lo studio dei predetti avvocati
Contro
ENERGY INNOVATION S.R.L. (C.F. 02574250391) con sede in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Pasini ed elettivamente domiciliata in Longiano (FC), via Giovanni XXIII n. 23/A, presso lo studio del predetto difensore.
***** visto il ricorso con cui CA LL (C.F. [...]) e NN MA (C.F.
[...]) hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di ENERGY
INNOVATION S.R.L. deducendo la sussistenza di posizioni creditorie, rispettivamente, di € 15.940,24
(atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 99/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 06.02.2024) ed € 9.341,13 (decreto ingiuntivo n. 14/2024 emesso dal Giudice di Pace di Ravenna in data 16.01.2024); rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente il 12.12.2024, che ha concluso chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale sul proprio patrimonio, in adesione alla domanda del ricorrente;
pagina 1 di 5 vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda congiuntamente proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che svolge attività di commercio all'ingrosso di apparecchi a accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
avendo anzi dichiarato come la debitoria complessiva, anche non scaduta, sia prossima alla soglia di € 1.000.000,00; non è dato, comunque, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, smentire tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
a tal proposito si rileva, oltre a quanto dedotto dai ricorrenti, come la totalità dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 107.191,39;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria e da quanto confermato dallo stesso debitore (che si è associato alla domanda) dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
107.191,39, dei quali € 1.219,09 nei confronti dell'INPS ancora in fase amministrativa;
pagina 2 di 5 - dall'ammontare delle perdite iscritte nel bilancio provvisorio 2024 (vd. doc. 7 parte resistente), ammontanti ad € 925.197,25 e tali da portare ad integrale azzeramento del patrimonio netto;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di un ulteriore procedimento per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, diverso da quello promosso dai ricorrenti (si veda il d.i. 493/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 1235/2024 a favore di CSE
SERVICE S.R.L.), che rivela la presenza di ulteriori creditori non soddisfatti nel medesimo periodo in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti;
- dalla sussistenza di n. 1 procedimento espropriativo mobiliare presso terzi promosso contro la debitrice da creditore diverso dagli odierni ricorrenti (si veda RGE 855/2024 in attesa di udienza il 25.03.2025) il che appare ulteriore sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
- dalle dichiarazioni sostanzialmente negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente, che testimoniano la pressoché totale assenza di disponibilità finanziarie in capo alla resistente (vd. docc. 6 e 8);
- dalla circostanza che la stessa debitrice riconosce il proprio stato di insolvenza e non si oppone alla richiesta di liquidazione giudiziale di parte creditrice;
Appare quindi evidente la condizione di insolvenza nella quale versa la debitrice e, pertanto, anche al fine di evitare che iniziative individuali compromettano la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
ENERGY INNOVATION S.R.L. (C.F. 02574250391) con sede in Cervia (RA), via Caduti Per La Libertà n. 58/D CAP 48015
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. MICHAEL MELANDRI (C.F. [...]) che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA
pagina 3 di 5 al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 20.05.2025 ore 9:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA
pagina 4 di 5 fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 24.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5