Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1971
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Versione
13 settembre 1975
Art. 1.
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e' corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.
L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
Entrata in vigore il 13 settembre 1975
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