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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 441 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TISO MARIA PAOLA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PITTAU C.F._2
ANNALISA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1) disporre che la minore (nata a [...] il [...] - Cod. fisc. Persona_1
) venga affidata in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere tutte C.F._3
le decisioni, ordinarie e straordinarie, nel suo interesse;
2) disporre che la bambina continuerà a vivere con la madre, presso la cui abitazione conserverà
la residenza anagrafica;
3) stabilire che il sig. potrà incontrare la figlia previo accordo con la madre almeno 7 CP_1
giorni prima;
4) stabilire che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) in ragione di quanto al punto 4 che precede, prevedere che il sig. versi alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 200,00, da Pt_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra somma che andrà Pt_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) stabilire che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, restino a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
2 7) con ogni altra conseguenza di legge;
8) con integrale compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , da cui il 26 luglio 2019 è Controparte_1
nata la figlia che il padre non vede la figlia dal 2022 né se ne occupa sotto alcun profilo Per_1
morale e materiale, mantenendo soltanto contatti telefonici sporadici;
ciò premesso, ha chiesto che il tribunale stabilisca l'affido “super esclusivo” della minore alla madre prevedendo che il diritto di visita del padre sia esercitato previo approfondimento delle competenze genitoriali del genitore, e che il padre sia tenuto a versare la somma di euro 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 9/09/2025, Controparte_1
opponendosi all'affido esclusivo alla madre e chiedendo la previsione di un affido condiviso della figlia con disciplina del diritto di visita del padre e determinazione di un assegno di euro 200,00.
Ha sostenuto di avere mantenuto costanti rapporti telefonici con la figlia e vivo interesse per il benessere e la crescita della minore, altresì contribuendo al suo mantenimento con la corresponsione mensile di 150,00 euro presso il domicilio della madre. Ha inoltre allegato di lavorare part time come pastore e di avere la retribuzione di 996 euro al mese.
Nell'udienza del 10/09/2025 fissata per la comparizione delle parti, i Difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Il giudice delegato, assunti in conformità i provvedimenti temporanei e urgenti, ha rimesso la
3 causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti sono recepite dal Collegio, in quanto appaiono non in contrasto con l'interesse della minore della quale, come emerge dalle allegazioni delle parti, si è
finora occupata in modo esclusivo e prevalente la madre, conservando il padre un rapporto soltanto telefonico con la figlia che pacificamente non vede dal 2022, e, sotto altro profilo,
apparendo gli accordi raggiunti non preclusivi del mantenimento ed eventuale rafforzamento del legame genitoriale e affettivo col padre nel caso di un concreto impegno di questo in tal senso.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. affida la minore , nata a Potenza il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1
la quale potrà assumere tutte le decisioni, ordinarie e Parte_1
straordinarie, nel suo interesse;
2. disporre che la bambina sia collocata presso la madre, conservando tale residenza anagrafica;
3. dispone che il padre possa incontrare la figlia previo accordo con la madre almeno 7
giorni prima;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
5. dispone che versi in favore di la Controparte_1 Parte_2
somma di euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della signora
4 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale Pt_1
secondo ISTAT;
6. dispone che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, restino a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
7. compensa le spese di lite
Cagliari, 19/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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