Versione
28 dicembre 1971
28 dicembre 1971
Art. 9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e' nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.
Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per i tribunali amministrativi regionali formati di piu' sezioni, nonche' per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e' nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.
Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per i tribunali amministrativi regionali formati di piu' sezioni, nonche' per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Giurisprudenza • 246
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2013, n. 1634Provvedimento: […] 7.2. E' pacifico che - sia nei casi di cui all'art. 9, comma 2, dell'abrogata legge n. 1034/1971, sia in quelli disciplinati dal vigente art. 82 c.p.a., che ora ne tiene luogo - una volta ricevuta la comunicazione dell'avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso è onere della parte che ha interesse a proseguire il giudizio depositare in segreteria, nei termini e secondo le specifiche modalità ivi indicate (entro 180 giorni e con la sottoscrizione della parte rappresentata), una nuova istanza di fissazione d'udienza (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 6.12.2011, n. 891).Leggi di più...
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