Articolo 23 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 22Articolo 24
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17 aprile 1977
Art. 23.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.
Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974.
Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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