Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11339
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancato accoglimento della domanda di sostituzione pena detentiva breve con pena pecuniaria

    La Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, formulata per la prima volta in appello con le conclusioni scritte, sia tardiva qualora l'imputato non abbia presentato tale istanza nel giudizio di primo grado, se questo era pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina transitoria non consente il recupero dell'istanza nel giudizio di appello, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11339
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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