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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1987 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Marandano, presso il cui studio, sito a in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliato Parte_1
APPELLANTE
E
(cf: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Antonino NU Lanza, presso il cui studio, sito a Ficarazzi in vorso Umberto n. 557, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 787/2019, depositata il
30.12.2019 (n. 82/2019 R.G.), con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese, in accoglimento della domanda spiegata da , lo aveva condannato a Controparte_1 corrispondere in favore dell'odierna appellata la somma di € 4.740,60, oltre interessi e spese, per il danno dalla stessa patito in seguito al sinistro occorso a Parte_1
l'8.4.2013, alle ore 14:00 circa, quando, nel percorrere a piedi il marciapiedi di via Vittorio
NU, in prossimità dell'incrocio di via Paradiso “inciampava a causa di un dissesto del manto stradale” con “pavimentazione dissesta, irregolare e per di più logorata da varie buche”, cadendo rovinosamente per terra. A fondamento del gravame, rilevava preliminarmente, l'imprecisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, stante il contrasto tra quanto dichiarato da controparte nell'atto di diffida stragiudiziale – ove aveva affermato di essere scivolata a terra – e quanto invece sostenuto nell'atto citazione introduttivo del giudizio di prime cure – in cui aveva dedotto di essere inciampata – non consentendo dunque di identificare l'effettiva causa dell'evento lesivo.
Contestava, in ogni caso, la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di pace aveva identificato proprio nel dissesto stradale la causa del sinistro, nonostante la controparte non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'asserita insidia, connaturata in ogni caso al tipo di pavimentazione, per sua natura caratterizzata dalla presenza di fessurazioni e/o irregolarità, comunque prevedibili ed evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Contestava, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali operata dal Giudice di prime cure e affermava che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente a CP_1
– negando il concorso colposo (nella produzione dell'evento lesivo) affermato
[...] dal Giudice di prime cure nella misura del 60% –, la cui condotta, consistita nel percorrere tale tipo di pavimentazione, strutturalmente e naturalmente irregolare, senza l'opportuna cautela, integrava un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra l'insidia ed il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (
[...]
). Parte_1
A tale riguardo, allegava altresì che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice, che abitava a pochi passi (via Abruzzo n.46, ) dallo stesso. Parte_1
In merito al quantum debeatur, contestava la liquidazione dei danni operata in primo grado, in quanto manifestamente sproporzionata ed eccessiva rispetto all'effettivo pregiudizio subito, tra l'altro non corroborato da sufficienti elementi probatori, nonché l'erronea determinazione del danno, non quantificato dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 139 cds (rectius cod. ass.), pur trattandosi di lesioni di lieve entità.
Domandava, dunque, la totale riforma della sentenza impugnata, invocando, in subordine, il concorso di colpa dell'appellata in misura superiore o almeno pari al 50% nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c..
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, , rilevava Controparte_1 innanzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto non contenente gli elementi di cui all'art. 342 cpc, nonché in forza dell'art. 348 bis cpc;
contestava in ogni caso le deduzioni avversarie, domando il rigetto del gravame.
A sostegno della propria tesi difensiva, rimarcava la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, contrariamente a quanto sostenuto dal , non Parte_1 ricorrendo giustificazioni idonee (notoria pericolosità della strada a rischio sorte, pavimentazione stradale naturalmente sconnessa) ad eliderlo. Sulla quantificazione del danno, affermava la correttezza della liquidazione operata dal
Giudice di primo grado, escludendo l'applicabilità della previsione normativa richiamata dall'appellante (art. 139 cod. ass.), norma speciale prevista in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non suscettibile di applicazione analogica.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da , atteso che da un'attenta Controparte_1 lettura dell'atto introduttivo si colgono i passaggi della decisione di primo grado dei quali si domanda la riforma e, più in generale, gli elementi di cui all'art. 342 cpc (cfr. sul punto
Cass. n. 18669/2020: “In tema di impugnazioni civili, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; cfr. inoltre Cass. S.U. n. 27199/2017).
Del pari priva di pregio è l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc, non profilandosi i presupposti applicativi della norma in questione.
Ciò chiarito, può adesso passarsi all'accertamento della fondatezza dell'appello proposto dal avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, che - pur Parte_1 dichiarando il concorso colposo di nella misura del 60% nella Controparte_1 produzione dell'evento lesivo – ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051
c.c., sul presupposto che all'ente locale sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro ( tratto stradale di via Vittorio NU – Via Paradiso).
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., n. 9546/2010 e n. 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/17).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Si tratta, invero, di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr. ex multis Cass., n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Invero, “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
Ebbene, dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, emerge come gli elementi probatori acquisiti, non consentono, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, di ritenere raggiunta la prova della riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta all'insidia stradale consistente Controparte_1 di fatto in una lieve depressione del manto stradale con fessurazione/irregolarità connaturata al tipo di pavimentazione “ciottolata in pietra”.
In tal senso del resto depone la stessa documentazione fotografica offerta dall'appellata, che consente di escludere la presenza di qualsivoglia dissesto stradale che possa rappresentare per l'utente un'insidia occulta e non prevedibile.
Sul punto deve, infatti, osservarsi che in primo grado ha affidato Controparte_1 la prova della dinamica del sinistro riferita nell'atto introduttivo alla testimonianza resa da
La dichiarante, pur avendo confermato di aver visto l'attrice Testimone_1 cadere per terra nel percorrere il tratto di strada in questione, ha precisato di aver visto sul luogo dell'incedente “non una buca profonda, ma un fosso non profondo ove mancava un pezzo di strada”, non fornendo alcuna informazione precisa sulla dinamica del sinistro.
Nello specifico, la testimone ha riferito: “ho assistito al fatto perché mi trovavo sul marciapiede di fronte a quello dal quale scendeva la che vedevo cadere non appena scendeva dal CP_1 marciapiede;
intendo per buca un vero e proprio fosso profondo, mentre quello che c'era sulla strada era un fosso non profondo mancava un pezzo di strada”.
Ad avviso di chi giudica, le dichiarazioni rese dalla testimone non forniscono elementi idonei a ritenere raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico tra la caduta dell'attore e la presenza dell'anomalia asseritamente presente sul manto stradale. Con riguardo a tale profilo, deve rilevarsi che le immagini fotografiche prodotte a corredo della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata ritraggono un tratto di strada costituito da sampietrini, che non presenta particolari anomalie, se non quelle irregolarità
(oltre ad una leggera perdita di smalto cementizio) per loro natura tipiche di tal tipo di pavimentazione, non assimilabili alla nozione di “insidia”.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi sulla scorta della lettura della testimonianza del geometra responsabile Servizio Manutenzione del Testimone_2 [...]
(rese in primo grado da quest'ultimo all'udienza del 21.3.2019), che ha Parte_1 confermato di aver personalmente verificato la regolarità della pavimentazione stradale a margine del marciapiede di via Vittorio NU, accertando l'insussistenza di buche, mediante un sopralluogo effettuato nell'estate del 2013, in seguito alla richiesta risarcitoria avanzata da , ribadendo inoltre: “la pavimentazione di via Vittorio Controparte_1
NU è ciottolata in pietra”.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto dal
, dovendosi sul punto tenere conto, oltre che delle risultanze delle Parte_1 prove testimoniali rese in primo grado, delle contestazioni svolte dall'appellante in ordine all'efficienza causale ascrivibile alla condotta dell'appellata nella causazione del sinistro, oltre che dalle versioni tra loro non del tutto coincidenti fornite dall'appellata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella diffida stragiudiziale trasmessa all'ente comunale, suscettibile di incidere sulla tenuta della tesi difensiva oltre che sull'attendibilità del testimone Testimone_1
Ebbene, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dell'an, in controtendenza rispetto a quanto sin qui argomentato, deve osservarsi, per altro verso, che proprio le specifiche caratteristiche del luogo consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada, tenuto conto anche del momento – ore
14.00, dunque pieno giorno – e delle condizioni meteorologiche – normale visibilità –, nonché luogo del sinistro, conosciuto dall'utente poiché vicino alla propria abitazione, sita in via Abruzzo n. 46, come confermato da in sede di Parte_1 Controparte_1 interrogatorio formale.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi percorre un tratto di strada come quello in questione, costituito da sampietrini e dunque per sua natura “irregolare” deve adottare un'adeguata cautela.
Va a tale riguardo osservato che “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile”, come nel caso in esame, “si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis” Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/
2014). Peraltro, che con la recente pronuncia n. 33074/2023, resa in un caso analogo a quello sub iudice, il Giudice di legittimità ha evidenziato che “il nesso eziologico va escluso in relazione alle caratteristiche intrinseche dei sampietrini e quindi questi non costituiscono, di per sé soli, insidia e trabocchetto e non danno luogo a concorso di colpa dell'ente proprietario, a meno di condizioni peculiari”, non emerse nel caso in esame.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, se CP_1
avesse adottato una maggiore attenzione e diligenza nel percorrere il tratto di
[...] strada, avrebbe verosimilmente potuto evitare l'evento dannoso.
L'appello proposto dal va, dunque, accolto, restando assorbite le Parte_1 ulteriori questioni inerenti la liquidazione del danno.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014), ponendo a carico dell'appellata le spese per la ctu espletata dinanzi al Giudice di pace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 787/2019 Parte_1 del Giudice di pace di Termini Imerese;
riforma, per l'effetto, la sentenza appellata;
condanna l'appellata a rifondere al , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in 1.276,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché quelle del giudizio di primo grado e le liquida in € 632,5, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese per la ctu espletata nel giudizio di primo grado.
Termini Imerese, 25 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1987 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Marandano, presso il cui studio, sito a in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliato Parte_1
APPELLANTE
E
(cf: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Antonino NU Lanza, presso il cui studio, sito a Ficarazzi in vorso Umberto n. 557, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 787/2019, depositata il
30.12.2019 (n. 82/2019 R.G.), con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese, in accoglimento della domanda spiegata da , lo aveva condannato a Controparte_1 corrispondere in favore dell'odierna appellata la somma di € 4.740,60, oltre interessi e spese, per il danno dalla stessa patito in seguito al sinistro occorso a Parte_1
l'8.4.2013, alle ore 14:00 circa, quando, nel percorrere a piedi il marciapiedi di via Vittorio
NU, in prossimità dell'incrocio di via Paradiso “inciampava a causa di un dissesto del manto stradale” con “pavimentazione dissesta, irregolare e per di più logorata da varie buche”, cadendo rovinosamente per terra. A fondamento del gravame, rilevava preliminarmente, l'imprecisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, stante il contrasto tra quanto dichiarato da controparte nell'atto di diffida stragiudiziale – ove aveva affermato di essere scivolata a terra – e quanto invece sostenuto nell'atto citazione introduttivo del giudizio di prime cure – in cui aveva dedotto di essere inciampata – non consentendo dunque di identificare l'effettiva causa dell'evento lesivo.
Contestava, in ogni caso, la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di pace aveva identificato proprio nel dissesto stradale la causa del sinistro, nonostante la controparte non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'asserita insidia, connaturata in ogni caso al tipo di pavimentazione, per sua natura caratterizzata dalla presenza di fessurazioni e/o irregolarità, comunque prevedibili ed evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Contestava, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali operata dal Giudice di prime cure e affermava che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente a CP_1
– negando il concorso colposo (nella produzione dell'evento lesivo) affermato
[...] dal Giudice di prime cure nella misura del 60% –, la cui condotta, consistita nel percorrere tale tipo di pavimentazione, strutturalmente e naturalmente irregolare, senza l'opportuna cautela, integrava un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra l'insidia ed il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (
[...]
). Parte_1
A tale riguardo, allegava altresì che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice, che abitava a pochi passi (via Abruzzo n.46, ) dallo stesso. Parte_1
In merito al quantum debeatur, contestava la liquidazione dei danni operata in primo grado, in quanto manifestamente sproporzionata ed eccessiva rispetto all'effettivo pregiudizio subito, tra l'altro non corroborato da sufficienti elementi probatori, nonché l'erronea determinazione del danno, non quantificato dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 139 cds (rectius cod. ass.), pur trattandosi di lesioni di lieve entità.
Domandava, dunque, la totale riforma della sentenza impugnata, invocando, in subordine, il concorso di colpa dell'appellata in misura superiore o almeno pari al 50% nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c..
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, , rilevava Controparte_1 innanzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto non contenente gli elementi di cui all'art. 342 cpc, nonché in forza dell'art. 348 bis cpc;
contestava in ogni caso le deduzioni avversarie, domando il rigetto del gravame.
A sostegno della propria tesi difensiva, rimarcava la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, contrariamente a quanto sostenuto dal , non Parte_1 ricorrendo giustificazioni idonee (notoria pericolosità della strada a rischio sorte, pavimentazione stradale naturalmente sconnessa) ad eliderlo. Sulla quantificazione del danno, affermava la correttezza della liquidazione operata dal
Giudice di primo grado, escludendo l'applicabilità della previsione normativa richiamata dall'appellante (art. 139 cod. ass.), norma speciale prevista in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non suscettibile di applicazione analogica.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da , atteso che da un'attenta Controparte_1 lettura dell'atto introduttivo si colgono i passaggi della decisione di primo grado dei quali si domanda la riforma e, più in generale, gli elementi di cui all'art. 342 cpc (cfr. sul punto
Cass. n. 18669/2020: “In tema di impugnazioni civili, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; cfr. inoltre Cass. S.U. n. 27199/2017).
Del pari priva di pregio è l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc, non profilandosi i presupposti applicativi della norma in questione.
Ciò chiarito, può adesso passarsi all'accertamento della fondatezza dell'appello proposto dal avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, che - pur Parte_1 dichiarando il concorso colposo di nella misura del 60% nella Controparte_1 produzione dell'evento lesivo – ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051
c.c., sul presupposto che all'ente locale sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro ( tratto stradale di via Vittorio NU – Via Paradiso).
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., n. 9546/2010 e n. 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/17).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Si tratta, invero, di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr. ex multis Cass., n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Invero, “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
Ebbene, dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, emerge come gli elementi probatori acquisiti, non consentono, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, di ritenere raggiunta la prova della riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta all'insidia stradale consistente Controparte_1 di fatto in una lieve depressione del manto stradale con fessurazione/irregolarità connaturata al tipo di pavimentazione “ciottolata in pietra”.
In tal senso del resto depone la stessa documentazione fotografica offerta dall'appellata, che consente di escludere la presenza di qualsivoglia dissesto stradale che possa rappresentare per l'utente un'insidia occulta e non prevedibile.
Sul punto deve, infatti, osservarsi che in primo grado ha affidato Controparte_1 la prova della dinamica del sinistro riferita nell'atto introduttivo alla testimonianza resa da
La dichiarante, pur avendo confermato di aver visto l'attrice Testimone_1 cadere per terra nel percorrere il tratto di strada in questione, ha precisato di aver visto sul luogo dell'incedente “non una buca profonda, ma un fosso non profondo ove mancava un pezzo di strada”, non fornendo alcuna informazione precisa sulla dinamica del sinistro.
Nello specifico, la testimone ha riferito: “ho assistito al fatto perché mi trovavo sul marciapiede di fronte a quello dal quale scendeva la che vedevo cadere non appena scendeva dal CP_1 marciapiede;
intendo per buca un vero e proprio fosso profondo, mentre quello che c'era sulla strada era un fosso non profondo mancava un pezzo di strada”.
Ad avviso di chi giudica, le dichiarazioni rese dalla testimone non forniscono elementi idonei a ritenere raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico tra la caduta dell'attore e la presenza dell'anomalia asseritamente presente sul manto stradale. Con riguardo a tale profilo, deve rilevarsi che le immagini fotografiche prodotte a corredo della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata ritraggono un tratto di strada costituito da sampietrini, che non presenta particolari anomalie, se non quelle irregolarità
(oltre ad una leggera perdita di smalto cementizio) per loro natura tipiche di tal tipo di pavimentazione, non assimilabili alla nozione di “insidia”.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi sulla scorta della lettura della testimonianza del geometra responsabile Servizio Manutenzione del Testimone_2 [...]
(rese in primo grado da quest'ultimo all'udienza del 21.3.2019), che ha Parte_1 confermato di aver personalmente verificato la regolarità della pavimentazione stradale a margine del marciapiede di via Vittorio NU, accertando l'insussistenza di buche, mediante un sopralluogo effettuato nell'estate del 2013, in seguito alla richiesta risarcitoria avanzata da , ribadendo inoltre: “la pavimentazione di via Vittorio Controparte_1
NU è ciottolata in pietra”.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto dal
, dovendosi sul punto tenere conto, oltre che delle risultanze delle Parte_1 prove testimoniali rese in primo grado, delle contestazioni svolte dall'appellante in ordine all'efficienza causale ascrivibile alla condotta dell'appellata nella causazione del sinistro, oltre che dalle versioni tra loro non del tutto coincidenti fornite dall'appellata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella diffida stragiudiziale trasmessa all'ente comunale, suscettibile di incidere sulla tenuta della tesi difensiva oltre che sull'attendibilità del testimone Testimone_1
Ebbene, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dell'an, in controtendenza rispetto a quanto sin qui argomentato, deve osservarsi, per altro verso, che proprio le specifiche caratteristiche del luogo consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada, tenuto conto anche del momento – ore
14.00, dunque pieno giorno – e delle condizioni meteorologiche – normale visibilità –, nonché luogo del sinistro, conosciuto dall'utente poiché vicino alla propria abitazione, sita in via Abruzzo n. 46, come confermato da in sede di Parte_1 Controparte_1 interrogatorio formale.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi percorre un tratto di strada come quello in questione, costituito da sampietrini e dunque per sua natura “irregolare” deve adottare un'adeguata cautela.
Va a tale riguardo osservato che “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile”, come nel caso in esame, “si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis” Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/
2014). Peraltro, che con la recente pronuncia n. 33074/2023, resa in un caso analogo a quello sub iudice, il Giudice di legittimità ha evidenziato che “il nesso eziologico va escluso in relazione alle caratteristiche intrinseche dei sampietrini e quindi questi non costituiscono, di per sé soli, insidia e trabocchetto e non danno luogo a concorso di colpa dell'ente proprietario, a meno di condizioni peculiari”, non emerse nel caso in esame.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, se CP_1
avesse adottato una maggiore attenzione e diligenza nel percorrere il tratto di
[...] strada, avrebbe verosimilmente potuto evitare l'evento dannoso.
L'appello proposto dal va, dunque, accolto, restando assorbite le Parte_1 ulteriori questioni inerenti la liquidazione del danno.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014), ponendo a carico dell'appellata le spese per la ctu espletata dinanzi al Giudice di pace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 787/2019 Parte_1 del Giudice di pace di Termini Imerese;
riforma, per l'effetto, la sentenza appellata;
condanna l'appellata a rifondere al , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in 1.276,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché quelle del giudizio di primo grado e le liquida in € 632,5, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese per la ctu espletata nel giudizio di primo grado.
Termini Imerese, 25 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.