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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1972/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Belfiore 78, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. BUONCRISTIANI MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Felice Terracciano 165, Controparte_1 Pomigliano D'Arco, presso lo studio dell'avv. MIGLIAVACCA SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANT'AGNELLO il 06/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 30/01/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Nola in data 31/05/2023. Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. La IGnora continuerà a vivere a Settimo Torinese -ove si è trasferita dal mese Parte_1 di agosto 2022- in una porzione di immobile di sua comproprietà, in attesa di reperire una diversa sistemazione non appena le condizioni economiche lo consentiranno, ed il cui indirizzo sarà tempestivamente portato a conoscenza del IG. . Controparte_1
2. Il IG. rimarrà a vivere a Pomigliano d'Arco nella casa di proprietà della Controparte_1 mamma e/o in una diversa sistemazione non appena ve ne siano le possibilità economiche, il cui indirizzo verrà tempestivamente comunicato alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che:
3. Entrambi i genitori avranno in affido condiviso la figlia che avrà collocazione Persona_2 stabile e residenza anagrafica presso la madre.
4. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DÀ ATTO che:
6. I coniugi si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
DISPONE che:
8. Quanto all'esercizio di visita/frequentazione della minore con il padre, questi -considerata la distanza- potrà farle visita e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina. Il padre potrà, inoltre, portare con sé la figlia quattro settimane consecutive durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordarsi entro il 15/06 di ogni anno.
9. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle seguenti condizioni minime:
− il padre potrà vedere e portare con sé la figlia un weekend al mese, dalle ore 14 del venerdì sino al lunedì mattina, recandola direttamente a scuola;
− ciascun genitore potrà portare con sé la figlia tre settimane consecutive durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordarsi entro il 15/06 di ogni anno;
− le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del S. Natale o del Capodanno;
− le vacanze pasquali, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse un anno con il papà e l'anno successivo con la mamma;
− le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori.
10. Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con il versamento Controparte_1 mensile di € 355,00 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal SSN e al 60% di quelle straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, con obbligo di rendicontazione della IG.ra Tale contributo verrà versato alla IG.ra Parte_1 Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra
[...]
le cui coordinate sono già note al IG. . Detta somma sarà Parte_1 Controparte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che:
11. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
, così come ogni altra eventuale erogazione o beneficio pubblico, quale genitore Parte_1 collocatario della minore. 12. I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o dei documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1972/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Belfiore 78, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. BUONCRISTIANI MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Felice Terracciano 165, Controparte_1 Pomigliano D'Arco, presso lo studio dell'avv. MIGLIAVACCA SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANT'AGNELLO il 06/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 30/01/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Nola in data 31/05/2023. Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. La IGnora continuerà a vivere a Settimo Torinese -ove si è trasferita dal mese Parte_1 di agosto 2022- in una porzione di immobile di sua comproprietà, in attesa di reperire una diversa sistemazione non appena le condizioni economiche lo consentiranno, ed il cui indirizzo sarà tempestivamente portato a conoscenza del IG. . Controparte_1
2. Il IG. rimarrà a vivere a Pomigliano d'Arco nella casa di proprietà della Controparte_1 mamma e/o in una diversa sistemazione non appena ve ne siano le possibilità economiche, il cui indirizzo verrà tempestivamente comunicato alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che:
3. Entrambi i genitori avranno in affido condiviso la figlia che avrà collocazione Persona_2 stabile e residenza anagrafica presso la madre.
4. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DÀ ATTO che:
6. I coniugi si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
DISPONE che:
8. Quanto all'esercizio di visita/frequentazione della minore con il padre, questi -considerata la distanza- potrà farle visita e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina. Il padre potrà, inoltre, portare con sé la figlia quattro settimane consecutive durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordarsi entro il 15/06 di ogni anno.
9. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle seguenti condizioni minime:
− il padre potrà vedere e portare con sé la figlia un weekend al mese, dalle ore 14 del venerdì sino al lunedì mattina, recandola direttamente a scuola;
− ciascun genitore potrà portare con sé la figlia tre settimane consecutive durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordarsi entro il 15/06 di ogni anno;
− le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del S. Natale o del Capodanno;
− le vacanze pasquali, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse un anno con il papà e l'anno successivo con la mamma;
− le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori.
10. Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con il versamento Controparte_1 mensile di € 355,00 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal SSN e al 60% di quelle straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, con obbligo di rendicontazione della IG.ra Tale contributo verrà versato alla IG.ra Parte_1 Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra
[...]
le cui coordinate sono già note al IG. . Detta somma sarà Parte_1 Controparte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che:
11. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
, così come ogni altra eventuale erogazione o beneficio pubblico, quale genitore Parte_1 collocatario della minore. 12. I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o dei documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.