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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 65 /2025
Il giorno 10/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'Avv. Gullace Marica per delega dell'Avv.Domenico
Antico, la quale si riporta interamente ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Massimiliano CP_1
Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato , la quale si riporta ai propri scritti e atti difensivi e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate;
Per l'Avv. Chiara Saffioti per delega dell'Avv. Bersani, la quale CP_2
si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle conclusioni , ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 65/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Antico (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_1
Sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci (C.F.:
e Dario Cosimo Adornato ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024
Notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente
E
in persona del l.r.p.t, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, c.f. , C.F._5
giusta procura in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,12 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 09.01.2025, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n. 39420210002702308000 notificato in data 05.12.2024, dall' per Controparte_5
omesso versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014. Eccepiva nel merito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.3, comma 9 legge 335/95 e, concludeva chiedendo di :” ) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte
l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190005847459000 e n. 39420210002702308000; 2) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l' Controparte_6
e l' non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva nei
[...] CP_1
confronti del sig. delle somme portate dagli avvisi di Parte_1
addebito sottesi all'intimazione impugnata;
3) per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati;
4) condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con aggravio di rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a e con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo di :” Rigettare l'avverso ricorso. Spese come per legge”.
Si costituiva eccependo, preliminarmente la tardività e CP_2
l'inammissibilità, in quanto l'opposizione Essa dev'essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo o dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza, anche a seguito di un successivo atto di esazione. Sempre preliminarmente, eccepiva l'infondatezza della richiesta di sospensiva. Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione . Pertanto, concludeva” IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività dell'eccezione sull'omessa/tardiva notifica dei due presupposti avvisi di addebito in ragione di quanto dedotto. IN OGNI
CASO E SEMPRE PRELIMINARMENTE: Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata intimazione di pagamento attesa l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.NEL MERITO: Per quanto di competenza del
Concessionario, rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n. 09420249016800749000; In caso di accoglimento della domanda per ragioni afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, accertata la correttezza dell'operato di tenere indenne quest'ultima da ogni Controparte_7
sfavorevole conseguenza, dichiarando la sua carenza di legittimazione passiva;
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
La controversia verte sull'accertamento della illegittimità della pretesa dell'intimazione di pagamento n. n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n. 39420210002702308000 con la quale l' intimava al ricorrente il pagamento di € 19.328,03, per omesso CP_2
versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014 Nella propria opposizione, il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' CP_1
(per essere decorso il termine quinquennale previsto dall'art. comma 9
L.335/95). Per quanto riguarda il termine prescrizionale (di cinque anni), l'art. 3, comma 9, della L.335/95 prevede che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non posso essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Ciò significa che, decorso tale termine, da un lato viene meno l'obbligo di versare i contributi, dall'altro i contributi prescritti non possono più essere versati e, di conseguenza, gli enti previdenziali non potranno più riceverli. Il problema, in tal caso, è stabilire la decorrenza di tale termine di prescrizione, ovvero a partire da quale momento lo stesso inizia a decorrere. Al riguardo, la circolare n. 69 del 2005, aveva precisato che, alla luce di quanto stabilito da CP_1
sentenze di merito relativamente al tema della decorrenza del temine di prescrizione, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, dovevano essere applicati gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale. Tale circolare, quindi, chiariva che “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.” La stessa Cassazione civile ha affrontato recentemente il tema della prescrizione dei contributi che devono essere versati dai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Separata.
"... Deve infatti seguirsi l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 27950 del
31/10/2018). Afferma la Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia: “3.1 Si
è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).
E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". In tale pronuncia del 2018, la Corte definiva la dichiarazione dei redditi una “dichiarazione di scienza”, richiamando in tal caso la sentenza n.
2725 del 4.02.2011, aggiungendo che (la stessa)” non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.”
Nel caso in esame, all'odierno ricorrente veniva notificata da CP_2
l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, in data 05.12.2024, contenente gli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n.
39420210002702308000, con la quale si richiedeva il pagamento per omesso versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014. In ogni caso, tali avvisi di addebito venivano notificati oltre il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, il termine di scadenza per versamento del saldo contributi per l'anno 2012 era.2013, per il 2014 , il 2015 (data dalla quale far decorrere il relativo termine prescrizionale), mentre gli avvisi di addebito risultano documentalmente notificati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2022, successivamente, quindi, allo spirare del termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, sulla base di tali osservazioni e in base alla giurisprudenza su richiamata, si deve concludere per l'accoglimento del ricorso stante l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' CP_1
Le spese di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara nulli gli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n.
39420210002702308000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito prescritti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
-condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite CP_1
quantificate in € 1.305,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 65 /2025
Il giorno 10/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'Avv. Gullace Marica per delega dell'Avv.Domenico
Antico, la quale si riporta interamente ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Massimiliano CP_1
Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato , la quale si riporta ai propri scritti e atti difensivi e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate;
Per l'Avv. Chiara Saffioti per delega dell'Avv. Bersani, la quale CP_2
si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle conclusioni , ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 65/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Antico (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_1
Sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci (C.F.:
e Dario Cosimo Adornato ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024
Notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente
E
in persona del l.r.p.t, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, c.f. , C.F._5
giusta procura in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,12 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 09.01.2025, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n. 39420210002702308000 notificato in data 05.12.2024, dall' per Controparte_5
omesso versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014. Eccepiva nel merito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.3, comma 9 legge 335/95 e, concludeva chiedendo di :” ) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte
l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190005847459000 e n. 39420210002702308000; 2) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l' Controparte_6
e l' non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva nei
[...] CP_1
confronti del sig. delle somme portate dagli avvisi di Parte_1
addebito sottesi all'intimazione impugnata;
3) per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati;
4) condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con aggravio di rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a e con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo di :” Rigettare l'avverso ricorso. Spese come per legge”.
Si costituiva eccependo, preliminarmente la tardività e CP_2
l'inammissibilità, in quanto l'opposizione Essa dev'essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo o dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza, anche a seguito di un successivo atto di esazione. Sempre preliminarmente, eccepiva l'infondatezza della richiesta di sospensiva. Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione . Pertanto, concludeva” IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività dell'eccezione sull'omessa/tardiva notifica dei due presupposti avvisi di addebito in ragione di quanto dedotto. IN OGNI
CASO E SEMPRE PRELIMINARMENTE: Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata intimazione di pagamento attesa l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.NEL MERITO: Per quanto di competenza del
Concessionario, rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n. 09420249016800749000; In caso di accoglimento della domanda per ragioni afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, accertata la correttezza dell'operato di tenere indenne quest'ultima da ogni Controparte_7
sfavorevole conseguenza, dichiarando la sua carenza di legittimazione passiva;
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
La controversia verte sull'accertamento della illegittimità della pretesa dell'intimazione di pagamento n. n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n. 39420210002702308000 con la quale l' intimava al ricorrente il pagamento di € 19.328,03, per omesso CP_2
versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014 Nella propria opposizione, il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' CP_1
(per essere decorso il termine quinquennale previsto dall'art. comma 9
L.335/95). Per quanto riguarda il termine prescrizionale (di cinque anni), l'art. 3, comma 9, della L.335/95 prevede che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non posso essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Ciò significa che, decorso tale termine, da un lato viene meno l'obbligo di versare i contributi, dall'altro i contributi prescritti non possono più essere versati e, di conseguenza, gli enti previdenziali non potranno più riceverli. Il problema, in tal caso, è stabilire la decorrenza di tale termine di prescrizione, ovvero a partire da quale momento lo stesso inizia a decorrere. Al riguardo, la circolare n. 69 del 2005, aveva precisato che, alla luce di quanto stabilito da CP_1
sentenze di merito relativamente al tema della decorrenza del temine di prescrizione, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, dovevano essere applicati gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale. Tale circolare, quindi, chiariva che “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.” La stessa Cassazione civile ha affrontato recentemente il tema della prescrizione dei contributi che devono essere versati dai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Separata.
"... Deve infatti seguirsi l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 27950 del
31/10/2018). Afferma la Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia: “3.1 Si
è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).
E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". In tale pronuncia del 2018, la Corte definiva la dichiarazione dei redditi una “dichiarazione di scienza”, richiamando in tal caso la sentenza n.
2725 del 4.02.2011, aggiungendo che (la stessa)” non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.”
Nel caso in esame, all'odierno ricorrente veniva notificata da CP_2
l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, in data 05.12.2024, contenente gli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n.
39420210002702308000, con la quale si richiedeva il pagamento per omesso versamento contributi Gestione separata- contributi su reddito arti e professioni, relativi rispettivamente all'anno 2012 e 2014. In ogni caso, tali avvisi di addebito venivano notificati oltre il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, il termine di scadenza per versamento del saldo contributi per l'anno 2012 era.2013, per il 2014 , il 2015 (data dalla quale far decorrere il relativo termine prescrizionale), mentre gli avvisi di addebito risultano documentalmente notificati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2022, successivamente, quindi, allo spirare del termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, sulla base di tali osservazioni e in base alla giurisprudenza su richiamata, si deve concludere per l'accoglimento del ricorso stante l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' CP_1
Le spese di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara nulli gli avvisi di addebito n. 39420190005847459000 e n.
39420210002702308000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249016800749000, limitatamente agli avvisi di addebito prescritti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
-condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite CP_1
quantificate in € 1.305,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo