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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 956/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. nata il [...] a [...] e ivi residente, via Parte_1 C.F._1
Catalani n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Mauceri, presso il cui studio, sito in Varese, via Mulini Grassi n. 3, è elettivamente domiciliata
- attore- contro
(C.F. ), nato il 5.10. 1976 a Varese e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Valenzano, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile n.1 è elettivamente domiciliato
⁃ convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese
⁃ intervenuto -
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il P.M.:
“Apposizione visto del PM all'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data 04.07.2022”.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale e gli arredi ivi contenuti alla moglie che vi abiterà con le minori che saranno, quindi, presso di lei collocate prevalentemente anche ai fini della residenza anagrafica.
- Affidare le minori in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori.
- Disporre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori oltre la compartecipazione nella misura del 50% nelle spese straordinarie come da Linee Guida CNF in adozione presso il Tribunale di Varese (comprese, in particolare, baby sitter, equitazione, retta scolastica, progetto polo pedagogico). Si chiede, altresì, che l'assegno unico una volta liquidato da Inps sia versato al 100% alla madre.
- Nulla disporre a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge attesa l'autonomia delle parti dal punto di vista economico.
- Confermare che gli incontri tra padre e figlie avvengano secondo l'attuale calendario predisposto dalla adottato dai genitori con invito espresso alle parti di rispettarne in Parte_2 particolare le indicazioni (per esempio quelle relative ai tempi e agli orari, anche delle videochiamate, ai tempi di riconsegna e all'accompagnamento delle minori alle attività).
- Dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti circa la prosecuzione del percorso di Pt_2
- Si chiede l'aggiornamento della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla signora;
Pt_1
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
- diritto di visita minimo come suggerito dalla CTU, ovvero per il padre: un weekend ampio alternato (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando vengono riaccompagnate a scuola); per la settimana in cui il padre non ha con sé le figlie il week -end, potrà vedere le bambine tre giorni infrasettimanali (in relazione al proprio lavoro), con pernottamento. Per le vacanze (Natale, Pasqua, ecc.), tradizionale alternanza annuale. Durante il periodo estivo, luglio e agosto, il padre potrà tenere con sé le figlie tre settimane. Ad ogni modo, tale calendario potrà essere modificato e gestito nel dettaglio dal coordinatore genitoriale, almeno fino a che la coppia riterrà di avvalersi della suddetta figura, in relazione ad altre variabili che potranno verificarsi;
- disporsi che il IG. , le sere in cui le minori non sono con lui, possa sentirle telefonicamente CP_1 nell'orario compreso tra le 19.00 e le 21.00.
- contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad € 400,00 in considerazione che lo stesso è stato quantificato quando le minori passavano tutto il tempo con la madre e oggi passano quasi metà mese con il padre;
- attribuzione al 50% dell'Assegno Unico Universale come per legge;
- detrazioni fiscali al 50% e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
- prosecuzione del Coordinatore Genitoriale per almeno ulteriori sei mesi;
- disporre che la IG.ra segua con regolarità un percorso psicologico, come indicato Parte_1 dal Coordinatore Genitoriale.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 16.09.2014, dalla cui unione sono nate le figlie CP_1 _1
(Varese, 2.9.2010) e (Varese, 17.10.2013), adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere Per_2 pronunciata la separazione personale dal coniuge, altresì domandando l'affido esclusivo delle minori, il collocamento prevalente delle stesse presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, nonché l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento ordinario CP_1
indiretto in favore delle figlie mediante versamento in suo favore della somma mensile complessiva di euro 600,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in misura del 50%, da individuarsi come da Linee Guida CNF. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, parte attrice chiedeva disporsi CTU sulla persona del , con approfondimento neurologico, psichiatrico e CP_1
neuropsicologico circa le reali competenze genitoriali, deducendo in proposito comportamenti inadeguati asseritamente tenuti dal padre nei riguardi delle due minori.
Più specificamente, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice allegava: 1) che nell'agosto 2014, il sig. , colpito da una malattia oncologica, si era sottoposto ad un intervento di rimozione del CP_1 tumore al cervello che interessava la parte interassiale fronto – temporale sinistra e che, seppur andato a buon fine, avrebbe comportato un'irreversibile disgregazione dell'unione matrimoniale, avendo da allora l'odierno convenuto ha assunto comportamenti pregiudizievoli non solo nei confronti della moglie, ma specialmente per la crescita psicofisica delle figlie minori;
2) di aver, in particolare, a partire dall'estate dell'anno 2020, iniziato a notare una crescente esclusione di sé nella relazione con le figlie da parte del marito, nonché una serie di comportamenti del tutto inappropriati da quest'ultimo tenuti nei riguardi delle figlie, quali l'addormentarsi nel letto delle figlie, l'entrare in bagno senza preavviso, proponendo alle minori di fare la doccia insieme o offrendosi di insaponare loro la schiena, nonché il farsi massaggi corporei con le bambine con oli profumati, musica di sottofondo e luce soffusa vietando ogni interferenza materna, compreso l'ingresso nella stanza;
3) di aver, alla presenza della moglie, inoltre, il in una occasione toccato i genitali di CP_1
(la quale, a sua volta, avrebbe ricambiato il gesto del padre) e di aver, in un altro paio di _1 occasioni, personalmente assistito alla richiesta del marito, disteso sul divano in biancheria intima, rivolta alla figlia di sdraiarsi su di lui;
4) di aver, inoltre, il padre manifestato una eccessiva _1 nei confronti della figlia maggiore, a cui, per punizione, sarebbe anche stato in una occasione tirato l'orecchio in cui la minore porta una protesi acustica, generando nella ragazzina un enorme disagio tale da spingerla a confessare alla madre di non voler più rimanere da sola con il padre;
5) di aver, a supporto di quanto descritto, prodotto (cfr. doc. n. 6 fasc. attrice p. 2) relazione valutativa su _1
da parte della dott.ssa indirizzata alla NPI nel giugno 2021 e oggetto di restituzione Persona_3 ai genitori nell'ambito della elaborazione della diagnosi di DSA;
6) di essersi il marito rifiutato, ad esito di un percorso psicologico di coppia, svolto con l'ausilio della dott.ssa di Persona_4
eseguire un approfondimento valutativo della propria condizione così come suggerito dalla terapeuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, opponendosi preliminarmente alla richiesta di CTU relativa a un accertamento
[...] neurologico o psichiatrico o neuropsichiatrico sulla propria persona, chiedeva invece disporsi CTU circa le capacità genitoriali di entrambi i coniugi. Nel merito, il convenuto aderiva alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo però l'affido esclusivo in proprio favore delle minori, con collocamento delle stesse presso di sé, assegnazione in suo favore della casa familiare e obbligo a carico della , quale genitore non collocatario, di versare la somma mensile di euro 400,00 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. In via subordinata, il domandava disporsi l'affido CP_1 condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederle in modalità standard. Offriva a titolo contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro 350,00, oltre spese straordinarie al 50%.
In replica alle accuse avversarie, pur confermando di aver sempre avuto con le figlie un rapporto improntato ad una maggiore affettuosità, anche fisica (baci, abbracci stretti, carezze e coccole), negava gli addebiti, dovendosi escludere in nuce una interpretazione maliziosa delle condotte attribuitegli, volutamente rappresentate in modo distorto. Contestava, inoltre, la relazione della Dott.ssa prodotto dalla moglie, in quanto è predisposta senza alcun consenso del sig. Per_3 CP_1
e soprattutto senza che la professionista in questione abbia mai sentito il convenuto o abbia svolto alcun tipo di osservazione diretta del rapporto tra il padre e le figlie. A fondamento della istanza, in via principale, di affido esclusivo delle minori, infine, evidenziava come sarebbe stata proprio l'immotivata richiesta di affido monogenitoriale svolta dall'attrice a indurlo, a sua volta, a dubitare delle capacità genitoriali della moglie.
In esito all'udienza presidenziale del 18.05.2022, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentite le parti e i loro procuratori che ribadivano le relative istanze, con ordinanza del 31.05.2022 così disponeva: “autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido condiviso di Per_
e con collocamento presso la madre nella casa coniugale di Varese, Via Catalani 1; Per_2
assegna la casa coniugale alla madre;
dispone che il padre lasci la casa coniugale entro il 31 luglio 2022; pone a carico del padre l'obbligo del versamento mensile, entro il giorno 5 del mese, di 500 euro per il contributo al mantenimento delle figlie, dal rateo di maggio 2022, con rivalutazione annuale automatica Istat da maggio 2023, oltre al 50% delle spese extra, assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Varese affinché provvedano alla immediata presa in carico del nucleo familiare e svolgano una indagine psico-sociale – comprensiva di visita domiciliare presso i rispettivi nuclei familiari – facendo pervenire una relazione all'ufficio entro il 20.10.2022 come specificato in parte motiva e individuino un calendario di frequentazioni padre/figlie eventualmente anche in spazio neutro;
dispone che, nelle more della verifica dei servizi sociali, le frequentazioni padre- figlie avvengano in presenza della madre o di persona di sua fiducia a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio
e la domenica pomeriggio, senza pernottamento, nonché un pomeriggio a settimana concordato dai coniugi (in mancanza di accordo, il mercoledì), con accompagnamento alla madre entro le ore 21”.
Con la medesima ordinanza il Presidente nominava la dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice quale
Giudice Istruttore, fissando innanzi allo stesso la prima udienza di comparizione e trattazione al
25.10.2022.
L'ordinanza presidenziale veniva regolarmente comunicata al P.M., che la vistava in data
4.07.2022.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 25.10.2022, i procuratori delle parti rappresentavano al G.I., oltre il rigetto del reclamo proposto dal convenuto avverso l'ordinanza presidenziale, la mancata la presa in carico da parte dei Servizi Sociali nonostante il tempo trascorso e chiedevano, pertanto, congiuntamente darsi luogo a CTU sulle capacità genitoriali anche ai fini di una accelerazione dei tempi dell'istruttoria, cui erano subordinate le modalità di frequentazione padre/figlie. Quindi, con ordinanza riservata assunta in pari data, il G.I. ammetteva la CTU congiuntamente richiesta dalle parti.
Dopo varie rinunce l'incarico veniva, alla fine, affidato al dott. Nelle more le parti Persona_5 proseguivano a lamentare la perdurante inattività dei Servizi Sociali di Varese, ragione per la quale, in totale autonomia, concordavano di rivolgersi alla Cooperativa San Luigi che avrebbe potuto fornire sussidio alla coppia nell'espletamento del diritto di visita paterno secondo le modalità stabilite dal Presidente, nelle more dell'intervento dei Servizi, stante l'impossibilità della madre o di altra persona di fiducia di essere sempre presente durante le frequentazioni padre/figli.
La causa veniva, dunque, istruita mediante CTU e indagine psico-sociale da parte dei Servizi
Sociali, che solo dopo molti solleciti prendevano in carico il nucleo, avviando il monitoraggio disposto dal Presidente con l'ordinanza del 31.05.2022 solo nel maggio 2023.
L'elaborato finale veniva, invece, depositato nel fascicolo d'ufficio dal CTU in data 21.06.2023.
Con ordinanza riservata del 24.07.2023, il G.I. disponeva la prosecuzione del monitoraggio, modificando i provvedimenti provvisori in conformità con le risultanze della CTU espletata e prevedendo che, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 30.05.2022, si procedesse con l'ampliamento e la liberalizzazione degli incontri delle minori con il padre, demandando ai Servizi
Sociali il compito di predisporre, sentite le parti, sulla base delle loro esigenze lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, un calendario delle frequentazioni padre/figlie mediante previsione di weekend alternati ampi (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina), di due o tre visite infrasettimanali nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, due o tre settimane, anche non consecutive, che durante le vacanze estive le minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori. Inoltre, atteso l'accordo delle parti che all'udienza del 5.07.2023 avevano aderito a tutti gli interventi proposti dal consulente d'ufficio del Tribunale, disponeva che le stesse indicassero con dichiarazione congiunta, entro e non oltre l'8.09.2023, un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Varese, disponibile a svolgere le funzioni di coordinatore genitoriale, quantomeno per la durata di sei mesi, con oneri a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In data 8.9.2023, visto l'accordo delle parti, provvedeva alla nomina della dott.ssa Parte_2 quale coordinatore genitoriale, rinviando all'ordinanza del 24.07.2023 in merito ai compiti alla stessa demandati.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delel conclusioni al 21.05.2024. L'udienza di precisazione delle conclusioni subiva dei rinvii per impegno resso la SSM della scrivente, per fruizione di congedo straordinario per malattia del G.I., oltre che per l'omesso deposito da parte dei Servizi Sociali incaricati della relazione di aggiornamento e l'assenza in atti della relazione del coordinatore genitoriale.
All'udienza del 23.10.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e autorizzata l'attrice a depositare documentazione sopravvenuta comprovante l'acquisto in data 17.10.2024 da parte del marito di un immobile sito in Varese a scopo di investimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'affectio coniugalis, esposte negli scritti difensivi introduttivi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
L'affido, il collocamento e il diritto di visita
Quanto al regime di affido delle due figlie minori, in accoglimento delle conclusioni conformi sul punto rassegnate dalle parti, in continuità con i provvedimenti presidenziali assunti e in applicazione del regime ex lege prescritto, avuto riguardo anche all'esito dell'indagine psicosociale condotta dai Servizi Sociali incaricati, della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Per_5
e del percorso di coordinamento genitoriale intrapreso con la dott.ssa che non
[...] Parte_2 hanno evidenziato elementi di rischio per la prole, ritiene il Collegio di confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, già disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 31.05.2022, in quanto regime legale idoneo a garantire alle figlie l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs.
n. 154/2013.
Anche in relazione al collocamento delle minori, in continuità con l'ordinanza presidenziale del
31.05.2022, in accoglimento delle comuni conclusioni formulate sul punto dalle parti, va confermato il regime in essere, vale a dire il collocamento delle minori e presso la _1 Per_2 madre, sulle cui competenze genitoriali – d'altro canto – non v'è ragione di dubitare alla luce delle positive valutazioni emerse in sede istruttoria. A quest'ultima, dunque, in conformità al disposto di cui all'art. 337-sexies c.p.c., in quanto genitore collocatario della prole minore, va assegnata la casa coniugale, sita in Varese, via Catalani n. 1.
Nello specifico, richiamate tutte le considerazioni già svolte dal Giudice Rel. nell'ambito dell'ordinanza riservata del 24.07.2023 in esito alla CTU svolta, si rammenta come nell'ambito dell'elaborato finale, depositato dal dott. in data 21.06.2023, entrambi i genitori siano stati Per_5
descritti, nella relazione singola con le bambine, come “adeguati e competenti rispetto alla cura dei bisogni delle figlie”. Ancora nella relazione in analisi si legge “assecondano i loro interessi, hanno cura delle esigenze primarie e sono in grado di riconoscere il disagio e il malessere delle bambine.
Il legame delle bambine con ciascun genitore è apparso solido e positivo. Entrambi i genitori parimenti esplicitano interesse a far parte della vita delle bambine e a voler strutturare un percorso di crescita sano”. Nonostante il sig. abbia mostrato qualche difficoltà nel concentrarsi sui CP_1 bisogni emotivi e relazionali delle figlie e il comportamento della sig.ra sia, talvolta, Pt_1 apparso come caratterizzato da uno stato di iper-allarme e ansia nei confronti delle bambine, il CTU ha escluso, all'esito di approfondite analisi, che tali fragilità possano sfociare in patologie. Anzi, ha riconosciuto l'abilità del padre nel coinvolgere sempre le figlie, nel permettere loro di esprimere le proprie idee e di valorizzarle, dimostrando una buona capacità di sintonizzazione affettiva con le bambine, che si sentono riconosciute e ascoltate dalla figura paterna. Dall'altro lato, ha riconosciuto la capacità della madre di mostrarsi sempre con le figlie molto affettuosa, attenta e in grado di offrire loro supporto e rassicurazione.
In conclusione, nel corso dell'analisi condotta dal CTU nominato non è stato rilevato alcun elemento pregiudizievole per le minori in relazione al rapporto con entrambi i genitori, è stata esclusa l'esistenza di un rapporto “invischiato” del con le minori, originariamente prospettato CP_1
dalla madre, essendo state osservate solo delle minime fragilità in capo ad entrambi, che hanno spinto le parti, in accoglimento dei suggerimenti forniti dal consulente nominato dal Tribunale, all'avvio di un percorso individuale di supporto psicologico, nonché, oltre che all'avvio di un percorso di coordinamento genitoriale.
Del pari, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali dei Comune di Varese in atti, anche nel corso dell'indagine psicosociale, non sono mai stati riscontrati segnali di pregiudizio per le minori e in relazione alle condotte paterne: ed invero, nell'ambito della relazione finale _1 Per_2 depositata il 21.10.2024, i Servizi Sociali incaricati hanno riferito, nonostante la presenza di alcune tensioni e questioni irrisolte tra i coniugi, di un complessivo miglioramento della situazione familiare, concludendo con indicazione al proseguimento, laddove possibile, del percorso di
Coordinazione Genitoriale, oltre che al proseguimento dell'attività di monitoraggio del nucleo con cadenza periodica.
Da ultimo, anche la lettura della relazione predisposta da parte del coordinatore genitoriale, dott.ssa conferma i progressi raggiunti nel corso dell'intervento dai coniugi e ciò sia in Parte_2
termini di una più equilibrata organizzazione nella gestione quotidiana del ménage familiare – in particolare, sugli aspetti educativi su cui, in precedenza, si registrava un forte disaccordo – sia in termini di più rispettosa ed efficace comunicazione tra le parti e con le minori (tanto che il calendario degli incontri paterni è stato reso accessibile alle figlie per facilitarne la conoscenza e consentir loro di potersi orientare e organizzare preventivamente i propri impegni).
La relazione concludeva, segnalando l'esigenza per le parti di continuare il percorso psicologico individuale (in particolare, per la sig.ra , meno costante nell'impegno) e di proseguire anche Pt_1
nel percorso di coordinamento genitoriale (cfr. relazione del Co.Ge. in atti laddove si legge:
“dovrebbero proseguire il percorso alla genitorialità sia per consolidare i guadagni ottenuti, sia per confermarsi e confermare quanto da loro raggiunto e spostarsi definitivamente sul territorio del confronto utile a concordare e non più per aggredire o dominare”). Pertanto, tenuto conto della manifestata adesione da parte di entrambi espresso in sede di precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene opportuno che i coniugi proseguano il percorso di coordinamento genitoriale già intrapreso con la dott.ssa quantomeno per la durata di ulteriori 6 mesi, sempre con Parte_2 oneri a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Per quel che concerne, infine, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il Tribunale, in adesione alle conclusioni degli esperti intervenuti nel corso del presente procedimento, in particolare, in adesione all'esito della CTU espletata, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina allorquando provvederà al riaccompagnamento a scuola delle figlie, nonché infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, per tre giorni con relativo pernottamento, compatibilmente ai propri turni lavorativi. I periodi di vacanza e le festività saranno gestiti secondo il principio dell'alternanza, secondo quanto meglio specificato in seno al dispositivo, con l'ulteriore precisazione che tale calendario potrà essere modificato nel dettaglio dal coordinatore genitoriale, almeno per i prossimi 6 mesi e, in ogni caso, fino a che la coppia riterrà di avvalersi della suddetta figura, in relazione ad altre variabili che potranno eventualmente nelle more verificarsi. Il contributo al mantenimento delle figlie minori
Atteso il collocamento prevalente dei minori presso la madre, sul genitore non collocatario grava l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario indiretto delle figlie minori.
In merito all'entità dello stesso, il Collegio osserva quanto segue.
Allo stato - sulla scorta dell'ordinanza presidenziale - il padre, , sta proseguendo a CP_1 versare a titolo di contributo al mantenimento complessivi euro 500,00 al mese (ovverosia euro
250,00 per figlia). La richiesta formulata dall'attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, è, tuttavia, conforme all'istanza originariamente avanzata con ricorso e pari ad un importo mensile lievemente superiore rispetto a quello disposto in ambito presidenziale, poiché pari a complessivi euro 600,00 (vale a dire euro 300,00 per figlia). Di contro, l'importo offerto dal padre nel corso dell'intero giudizio è sempre stato pari ad euro 400,00 (ovverosia euro 200,00 per figlia).
Orbene, ritiene il Collegio che il contributo, posto in sede presidenziale a carico del padre con riferimento alle due figlie, possa in questa sede essere incrementato sino ad euro 300,00 al mese cadauna.
Ed invero, dalla documentazione reddituale in atti è emerso come , impiegata, abbia Parte_1 percepito:
-nell'anno di imposta 2021 (Modello 730 del 2022) un reddito annuo netto di euro 26.340,00;
-nell'anno di imposta 2022 (Modello 730 del 2023) un reddito annuo netto di euro 25.195,00;
-nell'anno di imposta 2023 (Modello 730 del 2024) un reddito annuo netto di euro 26.664,00.
Ella vive nella casa coniugale, in comproprietà al 50% con l'ex marito, non sostenendo alcun onere di alloggio e ha dichiarato di non dover far fronte a spese fisse mensili degne di nota.
Dalla documentazione reddituale, invece, versata in atti da , vigile del fuoco, è emerso CP_1 come lo stesso abbia percepito:
-nell'anno di imposta 2021 (Modello C.U. 2022) un reddito annuo netto di euro 23.818,97;
-nell'anno di imposta 2022 (Modello 730 del 2023) un reddito annuo netto di euro 28.901,00;
-nell'anno di imposta 2023 (Modello 730 del 2024) un reddito annuo netto di euro 33.838,00.
Egli è comproprietario unitamente alla ex moglie al 50% della casa coniugale sita in Varese e in data 17.10.2024 ha acquistato un altro immobile in Varese, Via Feltre n.13, ad uso investimento per le due figlie in base a quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 23.10.2024, ha affermato di aver acquistato il predetto immobile ad uso di investimento in favore delle figlie, avendo già una residenza alternativa e non essendo intenzionato a mettere a reddito tale immobile. Ha aggiunto di avervi provveduto con capitale derivante dalla successione della madre, oramai deceduta. Allo stato, poi, il non sostiene alcun onere di alloggio e anche lui ha dichiarato di non dover far fronte a CP_1 spese fisse mensili degne di nota.
Alla stregua di tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento in favore del genitore collocatario di una somma mensile pari ad euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia), oltre ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50%, contributo che si ritiene adeguato e proporzionato non solo alla capacità reddituale del genitore non collocatario, come emersa dalla documentazione versata in atti, ma anche alle accresciute esigenze di vita delle minori rispetto all'inizio del giudizio.
Per quanto riguarda l'AUU, invece, posto che, secondo il tenore letterale dell'art. 6, comma 4, d.lgs.
29 dicembre 2021, n. 230: “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”
e considerato, che nel caso di specie, è stato disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori – e non già un regime di affido monogenitoriale idoneo a giustificarne l'integrale percepimento da parte di un unico genitore, deve – salvo diverso accordo tra le parti – ritenersi applicabile al caso di specie lo schema dettato dal legislatore con conseguente percepimento d aparte di entrambi i genitori del 50% dell'emolumento.
Le spese di lite
Le spese di lite, ritiene il Collegio, possano essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status, la conformità delle conclusioni da ultimo rassegnate in tema di affido, collocamento della prole, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita e la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle ulteriori domande accessorie (percepimento dell'AUU ed entità del contributo al mantenimento indiretto delle figli minori a carico del genitore non collocatario).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e , sposati a Varese il 16.09.2014 (atto iscritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Varese, anno 2014, parte I, numero 83,);
2. affida le figlie minori (2.9.2010) e (17.10.2013), in via condivisa Persona_6 Persona_7
ad entrambi i genitori;
3. dispone che le minori siano collocate presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4. assegna la casa coniugale alla madre, , in quanto genitore collocatario della Parte_1
prole minore;
5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina allorquando provvederà al riaccompagnamento a scuola delle figlie;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, per tre giorni con relativo pernottamento, compatibilmente ai turni lavorativi del sig. ; CP_1
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal Giovedì Santo sino alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figie minori, CP_1
e mediante versamento in favore della moglie , entro il giorno 5 _1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, della somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guida del 1.02.2018 in uso presso l'intestato Tribunale;
7. dispone che l'AUU sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8. invita le parti a proseguire il percorso di supporto psicologico individuale già intrapreso tramite l'intermediazione dei Servizi Sociali di Varese, incaricati di monitorare periodicamente il nucleo, mantenendo un raccordo con il coordinatore genitoriale e le terapeute che hanno in carico i due genitori;
9. dispone, su accordo delle parti, che le stese proseguano il percorso di coordinamento genitoriale già in corso con la dott.ssa quantomeno per la durata di ulteriori 6 Parte_2
mesi, con oneri a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
11. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e ai Servizi Sociali del
Comune di Varese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale di Varese del
23.01.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice dott.ssa Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. nata il [...] a [...] e ivi residente, via Parte_1 C.F._1
Catalani n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Mauceri, presso il cui studio, sito in Varese, via Mulini Grassi n. 3, è elettivamente domiciliata
- attore- contro
(C.F. ), nato il 5.10. 1976 a Varese e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Valenzano, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile n.1 è elettivamente domiciliato
⁃ convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese
⁃ intervenuto -
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il P.M.:
“Apposizione visto del PM all'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data 04.07.2022”.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale e gli arredi ivi contenuti alla moglie che vi abiterà con le minori che saranno, quindi, presso di lei collocate prevalentemente anche ai fini della residenza anagrafica.
- Affidare le minori in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori.
- Disporre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori oltre la compartecipazione nella misura del 50% nelle spese straordinarie come da Linee Guida CNF in adozione presso il Tribunale di Varese (comprese, in particolare, baby sitter, equitazione, retta scolastica, progetto polo pedagogico). Si chiede, altresì, che l'assegno unico una volta liquidato da Inps sia versato al 100% alla madre.
- Nulla disporre a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge attesa l'autonomia delle parti dal punto di vista economico.
- Confermare che gli incontri tra padre e figlie avvengano secondo l'attuale calendario predisposto dalla adottato dai genitori con invito espresso alle parti di rispettarne in Parte_2 particolare le indicazioni (per esempio quelle relative ai tempi e agli orari, anche delle videochiamate, ai tempi di riconsegna e all'accompagnamento delle minori alle attività).
- Dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti circa la prosecuzione del percorso di Pt_2
- Si chiede l'aggiornamento della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla signora;
Pt_1
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
- diritto di visita minimo come suggerito dalla CTU, ovvero per il padre: un weekend ampio alternato (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando vengono riaccompagnate a scuola); per la settimana in cui il padre non ha con sé le figlie il week -end, potrà vedere le bambine tre giorni infrasettimanali (in relazione al proprio lavoro), con pernottamento. Per le vacanze (Natale, Pasqua, ecc.), tradizionale alternanza annuale. Durante il periodo estivo, luglio e agosto, il padre potrà tenere con sé le figlie tre settimane. Ad ogni modo, tale calendario potrà essere modificato e gestito nel dettaglio dal coordinatore genitoriale, almeno fino a che la coppia riterrà di avvalersi della suddetta figura, in relazione ad altre variabili che potranno verificarsi;
- disporsi che il IG. , le sere in cui le minori non sono con lui, possa sentirle telefonicamente CP_1 nell'orario compreso tra le 19.00 e le 21.00.
- contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad € 400,00 in considerazione che lo stesso è stato quantificato quando le minori passavano tutto il tempo con la madre e oggi passano quasi metà mese con il padre;
- attribuzione al 50% dell'Assegno Unico Universale come per legge;
- detrazioni fiscali al 50% e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
- prosecuzione del Coordinatore Genitoriale per almeno ulteriori sei mesi;
- disporre che la IG.ra segua con regolarità un percorso psicologico, come indicato Parte_1 dal Coordinatore Genitoriale.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 16.09.2014, dalla cui unione sono nate le figlie CP_1 _1
(Varese, 2.9.2010) e (Varese, 17.10.2013), adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere Per_2 pronunciata la separazione personale dal coniuge, altresì domandando l'affido esclusivo delle minori, il collocamento prevalente delle stesse presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, nonché l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento ordinario CP_1
indiretto in favore delle figlie mediante versamento in suo favore della somma mensile complessiva di euro 600,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in misura del 50%, da individuarsi come da Linee Guida CNF. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, parte attrice chiedeva disporsi CTU sulla persona del , con approfondimento neurologico, psichiatrico e CP_1
neuropsicologico circa le reali competenze genitoriali, deducendo in proposito comportamenti inadeguati asseritamente tenuti dal padre nei riguardi delle due minori.
Più specificamente, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice allegava: 1) che nell'agosto 2014, il sig. , colpito da una malattia oncologica, si era sottoposto ad un intervento di rimozione del CP_1 tumore al cervello che interessava la parte interassiale fronto – temporale sinistra e che, seppur andato a buon fine, avrebbe comportato un'irreversibile disgregazione dell'unione matrimoniale, avendo da allora l'odierno convenuto ha assunto comportamenti pregiudizievoli non solo nei confronti della moglie, ma specialmente per la crescita psicofisica delle figlie minori;
2) di aver, in particolare, a partire dall'estate dell'anno 2020, iniziato a notare una crescente esclusione di sé nella relazione con le figlie da parte del marito, nonché una serie di comportamenti del tutto inappropriati da quest'ultimo tenuti nei riguardi delle figlie, quali l'addormentarsi nel letto delle figlie, l'entrare in bagno senza preavviso, proponendo alle minori di fare la doccia insieme o offrendosi di insaponare loro la schiena, nonché il farsi massaggi corporei con le bambine con oli profumati, musica di sottofondo e luce soffusa vietando ogni interferenza materna, compreso l'ingresso nella stanza;
3) di aver, alla presenza della moglie, inoltre, il in una occasione toccato i genitali di CP_1
(la quale, a sua volta, avrebbe ricambiato il gesto del padre) e di aver, in un altro paio di _1 occasioni, personalmente assistito alla richiesta del marito, disteso sul divano in biancheria intima, rivolta alla figlia di sdraiarsi su di lui;
4) di aver, inoltre, il padre manifestato una eccessiva _1 nei confronti della figlia maggiore, a cui, per punizione, sarebbe anche stato in una occasione tirato l'orecchio in cui la minore porta una protesi acustica, generando nella ragazzina un enorme disagio tale da spingerla a confessare alla madre di non voler più rimanere da sola con il padre;
5) di aver, a supporto di quanto descritto, prodotto (cfr. doc. n. 6 fasc. attrice p. 2) relazione valutativa su _1
da parte della dott.ssa indirizzata alla NPI nel giugno 2021 e oggetto di restituzione Persona_3 ai genitori nell'ambito della elaborazione della diagnosi di DSA;
6) di essersi il marito rifiutato, ad esito di un percorso psicologico di coppia, svolto con l'ausilio della dott.ssa di Persona_4
eseguire un approfondimento valutativo della propria condizione così come suggerito dalla terapeuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, opponendosi preliminarmente alla richiesta di CTU relativa a un accertamento
[...] neurologico o psichiatrico o neuropsichiatrico sulla propria persona, chiedeva invece disporsi CTU circa le capacità genitoriali di entrambi i coniugi. Nel merito, il convenuto aderiva alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo però l'affido esclusivo in proprio favore delle minori, con collocamento delle stesse presso di sé, assegnazione in suo favore della casa familiare e obbligo a carico della , quale genitore non collocatario, di versare la somma mensile di euro 400,00 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. In via subordinata, il domandava disporsi l'affido CP_1 condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederle in modalità standard. Offriva a titolo contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro 350,00, oltre spese straordinarie al 50%.
In replica alle accuse avversarie, pur confermando di aver sempre avuto con le figlie un rapporto improntato ad una maggiore affettuosità, anche fisica (baci, abbracci stretti, carezze e coccole), negava gli addebiti, dovendosi escludere in nuce una interpretazione maliziosa delle condotte attribuitegli, volutamente rappresentate in modo distorto. Contestava, inoltre, la relazione della Dott.ssa prodotto dalla moglie, in quanto è predisposta senza alcun consenso del sig. Per_3 CP_1
e soprattutto senza che la professionista in questione abbia mai sentito il convenuto o abbia svolto alcun tipo di osservazione diretta del rapporto tra il padre e le figlie. A fondamento della istanza, in via principale, di affido esclusivo delle minori, infine, evidenziava come sarebbe stata proprio l'immotivata richiesta di affido monogenitoriale svolta dall'attrice a indurlo, a sua volta, a dubitare delle capacità genitoriali della moglie.
In esito all'udienza presidenziale del 18.05.2022, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentite le parti e i loro procuratori che ribadivano le relative istanze, con ordinanza del 31.05.2022 così disponeva: “autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido condiviso di Per_
e con collocamento presso la madre nella casa coniugale di Varese, Via Catalani 1; Per_2
assegna la casa coniugale alla madre;
dispone che il padre lasci la casa coniugale entro il 31 luglio 2022; pone a carico del padre l'obbligo del versamento mensile, entro il giorno 5 del mese, di 500 euro per il contributo al mantenimento delle figlie, dal rateo di maggio 2022, con rivalutazione annuale automatica Istat da maggio 2023, oltre al 50% delle spese extra, assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Varese affinché provvedano alla immediata presa in carico del nucleo familiare e svolgano una indagine psico-sociale – comprensiva di visita domiciliare presso i rispettivi nuclei familiari – facendo pervenire una relazione all'ufficio entro il 20.10.2022 come specificato in parte motiva e individuino un calendario di frequentazioni padre/figlie eventualmente anche in spazio neutro;
dispone che, nelle more della verifica dei servizi sociali, le frequentazioni padre- figlie avvengano in presenza della madre o di persona di sua fiducia a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio
e la domenica pomeriggio, senza pernottamento, nonché un pomeriggio a settimana concordato dai coniugi (in mancanza di accordo, il mercoledì), con accompagnamento alla madre entro le ore 21”.
Con la medesima ordinanza il Presidente nominava la dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice quale
Giudice Istruttore, fissando innanzi allo stesso la prima udienza di comparizione e trattazione al
25.10.2022.
L'ordinanza presidenziale veniva regolarmente comunicata al P.M., che la vistava in data
4.07.2022.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 25.10.2022, i procuratori delle parti rappresentavano al G.I., oltre il rigetto del reclamo proposto dal convenuto avverso l'ordinanza presidenziale, la mancata la presa in carico da parte dei Servizi Sociali nonostante il tempo trascorso e chiedevano, pertanto, congiuntamente darsi luogo a CTU sulle capacità genitoriali anche ai fini di una accelerazione dei tempi dell'istruttoria, cui erano subordinate le modalità di frequentazione padre/figlie. Quindi, con ordinanza riservata assunta in pari data, il G.I. ammetteva la CTU congiuntamente richiesta dalle parti.
Dopo varie rinunce l'incarico veniva, alla fine, affidato al dott. Nelle more le parti Persona_5 proseguivano a lamentare la perdurante inattività dei Servizi Sociali di Varese, ragione per la quale, in totale autonomia, concordavano di rivolgersi alla Cooperativa San Luigi che avrebbe potuto fornire sussidio alla coppia nell'espletamento del diritto di visita paterno secondo le modalità stabilite dal Presidente, nelle more dell'intervento dei Servizi, stante l'impossibilità della madre o di altra persona di fiducia di essere sempre presente durante le frequentazioni padre/figli.
La causa veniva, dunque, istruita mediante CTU e indagine psico-sociale da parte dei Servizi
Sociali, che solo dopo molti solleciti prendevano in carico il nucleo, avviando il monitoraggio disposto dal Presidente con l'ordinanza del 31.05.2022 solo nel maggio 2023.
L'elaborato finale veniva, invece, depositato nel fascicolo d'ufficio dal CTU in data 21.06.2023.
Con ordinanza riservata del 24.07.2023, il G.I. disponeva la prosecuzione del monitoraggio, modificando i provvedimenti provvisori in conformità con le risultanze della CTU espletata e prevedendo che, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 30.05.2022, si procedesse con l'ampliamento e la liberalizzazione degli incontri delle minori con il padre, demandando ai Servizi
Sociali il compito di predisporre, sentite le parti, sulla base delle loro esigenze lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, un calendario delle frequentazioni padre/figlie mediante previsione di weekend alternati ampi (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina), di due o tre visite infrasettimanali nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, due o tre settimane, anche non consecutive, che durante le vacanze estive le minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori. Inoltre, atteso l'accordo delle parti che all'udienza del 5.07.2023 avevano aderito a tutti gli interventi proposti dal consulente d'ufficio del Tribunale, disponeva che le stesse indicassero con dichiarazione congiunta, entro e non oltre l'8.09.2023, un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Varese, disponibile a svolgere le funzioni di coordinatore genitoriale, quantomeno per la durata di sei mesi, con oneri a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In data 8.9.2023, visto l'accordo delle parti, provvedeva alla nomina della dott.ssa Parte_2 quale coordinatore genitoriale, rinviando all'ordinanza del 24.07.2023 in merito ai compiti alla stessa demandati.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delel conclusioni al 21.05.2024. L'udienza di precisazione delle conclusioni subiva dei rinvii per impegno resso la SSM della scrivente, per fruizione di congedo straordinario per malattia del G.I., oltre che per l'omesso deposito da parte dei Servizi Sociali incaricati della relazione di aggiornamento e l'assenza in atti della relazione del coordinatore genitoriale.
All'udienza del 23.10.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e autorizzata l'attrice a depositare documentazione sopravvenuta comprovante l'acquisto in data 17.10.2024 da parte del marito di un immobile sito in Varese a scopo di investimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'affectio coniugalis, esposte negli scritti difensivi introduttivi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
L'affido, il collocamento e il diritto di visita
Quanto al regime di affido delle due figlie minori, in accoglimento delle conclusioni conformi sul punto rassegnate dalle parti, in continuità con i provvedimenti presidenziali assunti e in applicazione del regime ex lege prescritto, avuto riguardo anche all'esito dell'indagine psicosociale condotta dai Servizi Sociali incaricati, della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Per_5
e del percorso di coordinamento genitoriale intrapreso con la dott.ssa che non
[...] Parte_2 hanno evidenziato elementi di rischio per la prole, ritiene il Collegio di confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, già disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 31.05.2022, in quanto regime legale idoneo a garantire alle figlie l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs.
n. 154/2013.
Anche in relazione al collocamento delle minori, in continuità con l'ordinanza presidenziale del
31.05.2022, in accoglimento delle comuni conclusioni formulate sul punto dalle parti, va confermato il regime in essere, vale a dire il collocamento delle minori e presso la _1 Per_2 madre, sulle cui competenze genitoriali – d'altro canto – non v'è ragione di dubitare alla luce delle positive valutazioni emerse in sede istruttoria. A quest'ultima, dunque, in conformità al disposto di cui all'art. 337-sexies c.p.c., in quanto genitore collocatario della prole minore, va assegnata la casa coniugale, sita in Varese, via Catalani n. 1.
Nello specifico, richiamate tutte le considerazioni già svolte dal Giudice Rel. nell'ambito dell'ordinanza riservata del 24.07.2023 in esito alla CTU svolta, si rammenta come nell'ambito dell'elaborato finale, depositato dal dott. in data 21.06.2023, entrambi i genitori siano stati Per_5
descritti, nella relazione singola con le bambine, come “adeguati e competenti rispetto alla cura dei bisogni delle figlie”. Ancora nella relazione in analisi si legge “assecondano i loro interessi, hanno cura delle esigenze primarie e sono in grado di riconoscere il disagio e il malessere delle bambine.
Il legame delle bambine con ciascun genitore è apparso solido e positivo. Entrambi i genitori parimenti esplicitano interesse a far parte della vita delle bambine e a voler strutturare un percorso di crescita sano”. Nonostante il sig. abbia mostrato qualche difficoltà nel concentrarsi sui CP_1 bisogni emotivi e relazionali delle figlie e il comportamento della sig.ra sia, talvolta, Pt_1 apparso come caratterizzato da uno stato di iper-allarme e ansia nei confronti delle bambine, il CTU ha escluso, all'esito di approfondite analisi, che tali fragilità possano sfociare in patologie. Anzi, ha riconosciuto l'abilità del padre nel coinvolgere sempre le figlie, nel permettere loro di esprimere le proprie idee e di valorizzarle, dimostrando una buona capacità di sintonizzazione affettiva con le bambine, che si sentono riconosciute e ascoltate dalla figura paterna. Dall'altro lato, ha riconosciuto la capacità della madre di mostrarsi sempre con le figlie molto affettuosa, attenta e in grado di offrire loro supporto e rassicurazione.
In conclusione, nel corso dell'analisi condotta dal CTU nominato non è stato rilevato alcun elemento pregiudizievole per le minori in relazione al rapporto con entrambi i genitori, è stata esclusa l'esistenza di un rapporto “invischiato” del con le minori, originariamente prospettato CP_1
dalla madre, essendo state osservate solo delle minime fragilità in capo ad entrambi, che hanno spinto le parti, in accoglimento dei suggerimenti forniti dal consulente nominato dal Tribunale, all'avvio di un percorso individuale di supporto psicologico, nonché, oltre che all'avvio di un percorso di coordinamento genitoriale.
Del pari, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali dei Comune di Varese in atti, anche nel corso dell'indagine psicosociale, non sono mai stati riscontrati segnali di pregiudizio per le minori e in relazione alle condotte paterne: ed invero, nell'ambito della relazione finale _1 Per_2 depositata il 21.10.2024, i Servizi Sociali incaricati hanno riferito, nonostante la presenza di alcune tensioni e questioni irrisolte tra i coniugi, di un complessivo miglioramento della situazione familiare, concludendo con indicazione al proseguimento, laddove possibile, del percorso di
Coordinazione Genitoriale, oltre che al proseguimento dell'attività di monitoraggio del nucleo con cadenza periodica.
Da ultimo, anche la lettura della relazione predisposta da parte del coordinatore genitoriale, dott.ssa conferma i progressi raggiunti nel corso dell'intervento dai coniugi e ciò sia in Parte_2
termini di una più equilibrata organizzazione nella gestione quotidiana del ménage familiare – in particolare, sugli aspetti educativi su cui, in precedenza, si registrava un forte disaccordo – sia in termini di più rispettosa ed efficace comunicazione tra le parti e con le minori (tanto che il calendario degli incontri paterni è stato reso accessibile alle figlie per facilitarne la conoscenza e consentir loro di potersi orientare e organizzare preventivamente i propri impegni).
La relazione concludeva, segnalando l'esigenza per le parti di continuare il percorso psicologico individuale (in particolare, per la sig.ra , meno costante nell'impegno) e di proseguire anche Pt_1
nel percorso di coordinamento genitoriale (cfr. relazione del Co.Ge. in atti laddove si legge:
“dovrebbero proseguire il percorso alla genitorialità sia per consolidare i guadagni ottenuti, sia per confermarsi e confermare quanto da loro raggiunto e spostarsi definitivamente sul territorio del confronto utile a concordare e non più per aggredire o dominare”). Pertanto, tenuto conto della manifestata adesione da parte di entrambi espresso in sede di precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene opportuno che i coniugi proseguano il percorso di coordinamento genitoriale già intrapreso con la dott.ssa quantomeno per la durata di ulteriori 6 mesi, sempre con Parte_2 oneri a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Per quel che concerne, infine, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il Tribunale, in adesione alle conclusioni degli esperti intervenuti nel corso del presente procedimento, in particolare, in adesione all'esito della CTU espletata, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina allorquando provvederà al riaccompagnamento a scuola delle figlie, nonché infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, per tre giorni con relativo pernottamento, compatibilmente ai propri turni lavorativi. I periodi di vacanza e le festività saranno gestiti secondo il principio dell'alternanza, secondo quanto meglio specificato in seno al dispositivo, con l'ulteriore precisazione che tale calendario potrà essere modificato nel dettaglio dal coordinatore genitoriale, almeno per i prossimi 6 mesi e, in ogni caso, fino a che la coppia riterrà di avvalersi della suddetta figura, in relazione ad altre variabili che potranno eventualmente nelle more verificarsi. Il contributo al mantenimento delle figlie minori
Atteso il collocamento prevalente dei minori presso la madre, sul genitore non collocatario grava l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario indiretto delle figlie minori.
In merito all'entità dello stesso, il Collegio osserva quanto segue.
Allo stato - sulla scorta dell'ordinanza presidenziale - il padre, , sta proseguendo a CP_1 versare a titolo di contributo al mantenimento complessivi euro 500,00 al mese (ovverosia euro
250,00 per figlia). La richiesta formulata dall'attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, è, tuttavia, conforme all'istanza originariamente avanzata con ricorso e pari ad un importo mensile lievemente superiore rispetto a quello disposto in ambito presidenziale, poiché pari a complessivi euro 600,00 (vale a dire euro 300,00 per figlia). Di contro, l'importo offerto dal padre nel corso dell'intero giudizio è sempre stato pari ad euro 400,00 (ovverosia euro 200,00 per figlia).
Orbene, ritiene il Collegio che il contributo, posto in sede presidenziale a carico del padre con riferimento alle due figlie, possa in questa sede essere incrementato sino ad euro 300,00 al mese cadauna.
Ed invero, dalla documentazione reddituale in atti è emerso come , impiegata, abbia Parte_1 percepito:
-nell'anno di imposta 2021 (Modello 730 del 2022) un reddito annuo netto di euro 26.340,00;
-nell'anno di imposta 2022 (Modello 730 del 2023) un reddito annuo netto di euro 25.195,00;
-nell'anno di imposta 2023 (Modello 730 del 2024) un reddito annuo netto di euro 26.664,00.
Ella vive nella casa coniugale, in comproprietà al 50% con l'ex marito, non sostenendo alcun onere di alloggio e ha dichiarato di non dover far fronte a spese fisse mensili degne di nota.
Dalla documentazione reddituale, invece, versata in atti da , vigile del fuoco, è emerso CP_1 come lo stesso abbia percepito:
-nell'anno di imposta 2021 (Modello C.U. 2022) un reddito annuo netto di euro 23.818,97;
-nell'anno di imposta 2022 (Modello 730 del 2023) un reddito annuo netto di euro 28.901,00;
-nell'anno di imposta 2023 (Modello 730 del 2024) un reddito annuo netto di euro 33.838,00.
Egli è comproprietario unitamente alla ex moglie al 50% della casa coniugale sita in Varese e in data 17.10.2024 ha acquistato un altro immobile in Varese, Via Feltre n.13, ad uso investimento per le due figlie in base a quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 23.10.2024, ha affermato di aver acquistato il predetto immobile ad uso di investimento in favore delle figlie, avendo già una residenza alternativa e non essendo intenzionato a mettere a reddito tale immobile. Ha aggiunto di avervi provveduto con capitale derivante dalla successione della madre, oramai deceduta. Allo stato, poi, il non sostiene alcun onere di alloggio e anche lui ha dichiarato di non dover far fronte a CP_1 spese fisse mensili degne di nota.
Alla stregua di tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento in favore del genitore collocatario di una somma mensile pari ad euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia), oltre ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50%, contributo che si ritiene adeguato e proporzionato non solo alla capacità reddituale del genitore non collocatario, come emersa dalla documentazione versata in atti, ma anche alle accresciute esigenze di vita delle minori rispetto all'inizio del giudizio.
Per quanto riguarda l'AUU, invece, posto che, secondo il tenore letterale dell'art. 6, comma 4, d.lgs.
29 dicembre 2021, n. 230: “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”
e considerato, che nel caso di specie, è stato disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori – e non già un regime di affido monogenitoriale idoneo a giustificarne l'integrale percepimento da parte di un unico genitore, deve – salvo diverso accordo tra le parti – ritenersi applicabile al caso di specie lo schema dettato dal legislatore con conseguente percepimento d aparte di entrambi i genitori del 50% dell'emolumento.
Le spese di lite
Le spese di lite, ritiene il Collegio, possano essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status, la conformità delle conclusioni da ultimo rassegnate in tema di affido, collocamento della prole, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita e la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle ulteriori domande accessorie (percepimento dell'AUU ed entità del contributo al mantenimento indiretto delle figli minori a carico del genitore non collocatario).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e , sposati a Varese il 16.09.2014 (atto iscritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Varese, anno 2014, parte I, numero 83,);
2. affida le figlie minori (2.9.2010) e (17.10.2013), in via condivisa Persona_6 Persona_7
ad entrambi i genitori;
3. dispone che le minori siano collocate presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4. assegna la casa coniugale alla madre, , in quanto genitore collocatario della Parte_1
prole minore;
5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina allorquando provvederà al riaccompagnamento a scuola delle figlie;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, per tre giorni con relativo pernottamento, compatibilmente ai turni lavorativi del sig. ; CP_1
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal Giovedì Santo sino alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figie minori, CP_1
e mediante versamento in favore della moglie , entro il giorno 5 _1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, della somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guida del 1.02.2018 in uso presso l'intestato Tribunale;
7. dispone che l'AUU sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8. invita le parti a proseguire il percorso di supporto psicologico individuale già intrapreso tramite l'intermediazione dei Servizi Sociali di Varese, incaricati di monitorare periodicamente il nucleo, mantenendo un raccordo con il coordinatore genitoriale e le terapeute che hanno in carico i due genitori;
9. dispone, su accordo delle parti, che le stese proseguano il percorso di coordinamento genitoriale già in corso con la dott.ssa quantomeno per la durata di ulteriori 6 Parte_2
mesi, con oneri a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
11. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e ai Servizi Sociali del
Comune di Varese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale di Varese del
23.01.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice dott.ssa Elena Fumagalli