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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/11/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PP LA presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, domiciliato in San Severo (FG) presso lo Parte_1 studio dell'avv. Guido de Rossi che lo rappresenta in giudizio per procura allegata all'atto di appello -----------------------------------------------appellante E
(quale ex titolare della cessata ditta individuale CP_1
), domiciliato in San Severo Controparte_2
(FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Cancellaro che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello
--------------------------------------------------------------------------------appellato Oggetto: actio quanti minoris e risarcimento danni
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/10/2025, all'esito del deposito degli atti conclusivi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 2245/2024 dell'1.10.2024, il Tribunale di Foggia, pronunciando sulle domande, proposte da , di condanna Parte_1
pagina 1 di 11 della convenuta , al pagamento di € 6.000 a Controparte_2 titolo di riduzione ex art. 1492 c.c. del prezzo versato per la fornitura e posa opera di alcuni infissi e di € 12.627,08 a titolo di risarcimento dei danni, ha rigettato le predette domande, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077 per onorari, oltre accessori di legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario della convenuta. Con citazione notificata il 31.10.2024, il soccombente ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria delle spese del doppio grado e restituzione di quanto da esso versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, ha chiesto compensarsi quanto meno parzialmente le spese di lite del primo grado e condannare l'appellata all'integrale rimborso di quelle del presente giudizio d'appello. Si è costituito (quale ex titolare della cessata ditta CP_1 individuale ) che ha insistito per la conferma Controparte_2 della sentenza gravata, vinte le spese di questo grado.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza cartolare del 17/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
RAGIONI della DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti manifeste carenze assertive nel proprio atto di citazione in riassunzione, non colmate nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c.
Rileva, in particolare, che il titolo contrattuale cui si riferiscono le domande da esso proposte era chiaramente costituito dal rapporto di fornitura e posa in opera degli infissi prodotti dalla Parte_2 richiamato nella parte narrativa dell'atto di citazione in riassunzione e mai contestato dal convenuto;
che tale contratto (n. 08C0800006 del 11/02/2008) era infatti quello indicato dalla stessa nell'originario ricorso CP_2 monitorio fondato sulla fattura n. 11 del 30/01/2009 cui si fa espresso riferimento nella narrativa dell'atto di citazione in riassunzione. Osserva, inoltre, che il giudice di prime cure, pur rilevando l'anzidetta carenza assertiva nell'indicazione della causa petendi, ha comunque successivamente illustrato ed esaminato i motivi addotti a sostegno delle proprie domande, in tal modo dando atto della precisa esposizione dei relativi elementi di fatto e di diritto.
pagina 2 di 11 Conclude che l'errato giudizio sulla sussistenza delle predette carenze assertive avrebbe determinato l'ingiusto rigetto delle proprie domande. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la carenza di prova dei vizi denunciati e l'omessa allegazione dei danni-conseguenza derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori. Assume che esso attore avrebbe fornito puntuale riscontro probatorio di tutte le inadempienze dalla ditta convenuta, dei vizi del materiale fornito e dei danni patiti, producendo a tal fine copiosa documentazione completamente ignorata dal primo giudice che si sarebbe limitato al solo esame delle prove testimoniali, fornendone peraltro una lettura divergente dal vero senso delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Sostiene, più in dettaglio, di aver dato prova del mancato completamento della fornitura in oggetto a mezzo della produzione delle numerose lettere di sollecito inviate (cfr., in particolare, nota del 2/07/2009 indirizzata alla e all'avv. M. Cancellaro); di aver comprovato CP_2 la grave differenza cromatica degli infissi consegnati (legno lamellare per la parte interna tendente al rosso, alluminio per la parte esterna tendente al giallo), riscontrati dalle ctp del geom. e dell'arch. Cancelliere, CP_3 dall'ampia documentazione fotografica allegata a tali elaborati peritali e dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso arch. Cancelliere;
di aver dimostrato per tabulas la circostanza della ritardata consegna degli infissi (avvenuta soltanto il 26 gennaio 2009) a mezzo della produzione della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, evidenziando che il danno da indisponibilità dell'immobile derivato da detto ritardo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbe in re ipsa e liquidabile in via equitativa;
di aver fornito prova documentale dei gravi danni patiti a seguito dell'inadempimento denunciato, mediante produzione delle fatture in atti che attesterebbero le spese per l'acquisto di tutto il materiale che la CP_2
aveva omesso di fornirgli e per l'esecuzione dei lavori necessari ad
[...] adattare gli infissi forniti direttamente dalla società produttrice
[...]
Parte_2
Con il terzo ed ultimo motivo, formulato solo in subordine e per la denegata ipotesi di reiezione dei precedenti motivi, l'appellante si duole infine della propria condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del primo grado. Sostiene che tale statuizione sarebbe errata sotto un duplice profilo. Da un lato, assume che la liquidazione d'ufficio delle spese di giudizio configurerebbe un evidente vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità del relativo capo di sentenza. pagina 3 di 11 Dall'altro, sostiene che il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata dalla convenuta, avrebbe dovuto condurre ad una compensazione quanto meno parziale delle spese di lite. L'appello è infondato e va rigettato. Il primo motivo di doglianza è privo di concludenza. Sul punto, è sufficiente osservare che il Tribunale, pur rilevando le manifeste carenze assertive dell'atto di citazione, nel prendere atto che non era stata comunque rilevata in prima udienza la nullità della domanda ed ordinata la sua integrazione ai sensi dell'art. 164, co. 5 c.p.c., ha comunque proceduto alla corretta individuazione del titolo contrattuale cui si riferiscono le domande proposte dall'attore (pag. 3 della sentenza impugnata), giungendovi attraverso la lettura combinata dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel giudizio proposto dinanzi al G.d.P. di San Severo, del relativo atto di citazione in opposizione, nonché della citazione in riassunzione che ha dato origine alla presenta causa, ritenuta suscettibile di introdurre un autonomo processo con la sentenza non definitiva n. 956/2022, nonostante la rilevata tardività della riassunzione operata dopo la declaratoria di incompetenza del G.d.P. D'altronde, lo stesso appellante ha osservato che il giudice di prime cure, nonostante le lacune rilevate in relazione all'atto introduttivo, ha comunque illustrato ed esaminato i motivi addotti a sostegno delle domande riconvenzionali poi divenute domande autonome, che sono state rigettate nl merito per carenza di prova e non per le rilevate carenze assertive. Pertanto, sulla base di tali rilievi, non può in alcun modo sostenersi che il rigetto delle domande attoree sia stato determinato dal giudizio, rimasto sostanzialmente privo di qualsiasi incidenza pratica, reso dal Tribunale in ordine alle predette carenze dell'atto di citazione in riassunzione afferenti la causa petendi, che sono state colmate mediante la lettura congiunta di tre differenti atti. È infondato anche il secondo motivo di doglianza. La statuizione di rigetto delle domande attoree deve essere, in questa sede, confermata, sia pure con le opportune integrazioni motivazionali. Diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, sussiste prova agli atti della denunciata asimmetria cromatica dei materiali che componevano gli infissi consegnati all'attore e della sua non riconducibilità ad un'errata ordinazione da parte del . Parte_1
L'esistenza del predetto difetto cromatico (l'unico posto dall'attore a base della domanda di riduzione del prezzo – vd. pag.
4. della comparsa conclusionale in appello) risulta documentalmente provata già dai rilievi fotografici a colori allegati dall'attore alla memoria ex art. 183, VI comma, pagina 4 di 11 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado ed ulteriormente confermata dalla stessa circostanza, pacifica tra le parti, della sostituzione operata direttamente dalla società produttrice che non sarebbe evidentemente Parte_2 mai avvenuta ove il problema dell'asimmetria cromatica della parte in alluminio degli infissi fosse stato inesistente. Il Tribunale ha invece erroneamente concluso per la mancanza di prova dei vizi lamentati sulla base del solo esame delle due testimonianze acquisite, avulso dalle restanti emergenze istruttorie, ritenendo che le deposizioni rese dall'arch. e dall'operaio fossero Persona_1 Per_2 generiche e tra loro contraddittorie e quindi di nessun valore, con ciò peraltro omettendo di applicare il pacifico principio secondo cui le testimonianze di segno opposto non si elidono a vicenda, ma impongono al giudice di procedere ex art. 116 c.p.c. al necessario giudizio di bilanciamento delle prove, valutandole criticamente alla luce anche degli eventuali riscontri esterni o di altri elementi specifici che possano far ritenere più attendibile l'una o l'altra deposizione. Nel caso specifico, al di là di alcune parziali discordanze sull'autore della sostituzione degli infissi che potevano essere colmate attraverso una lettura complessiva degli elementi anche documentali acquisiti, il dato essenziale è che entrambi i testi avevano comunque confermato l'esistenza delle gravi discromie lamentate dall'attore.
Può ritenersi parimenti acquisito che la scelta del colore della parte esterna in alluminio dell'infisso sia stata effettuata senza che venissero mostrati i campioni dal vivo all'attore, ma su catalogo mostrato dalla ditta convenuta (fatto dedotto dal sin dal primo grado – pag. 2 dell'atto Parte_1 di riassunzione - e non specificatamente contestato dall'appellato, secondo cui “la scelta del colore è stata effettuata dal dopo un'attenta Parte_1 disamina delle cartelle colore degli infissi, come avviene solitamente nella scelta dei materiali al momento dell'acquisto su catalogo” – pag. 7 atto di costituzione in appello). Sicché, non può dubitarsi che le informazioni fornite dalla ditta venditrice sull'omogeneità/assonanza cromatica tra la parte in legno e quella in alluminio siano state determinanti nella scelta compiuta dal , il Parte_1 quale solo all'atto della consegna ha potuto constatare che le due parti che compongono gli infissi, diversamente da quanto promesso, risultavano di tonalità differenti. Rileva tuttavia il Collegio che la semplice prova dell'esistenza della lamentata discromia non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda di riduzione del prezzo.
pagina 5 di 11 Grava infatti sull'attore anche l'onere di allegazione e prova del minor valore del bene, che nella specie non è stato affatto assolto. È noto che l'azione di riduzione del prezzo mira a riequilibrare il rapporto tra venditore e acquirente allorchè, per effetto di vizi non identificabili al momento dell'acquisto, si sia determinata una situazione di disvalore tra le prestazioni gravanti su ciascun contraente. L'azione estimatoria ha infatti lo scopo di risarcire al compratore l'interesse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa, ristabilendo l'equilibrio economico e il rapporto di corrispettività tra le prestazioni al fine di porre il compratore nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene acquistato fosse stato immune da vizi. Nel caso di specie, è circostanza documentale ed incontroversa che, in data 3 agosto 2009, la società produttrice su Parte_2 sollecitazione dell'attore, abbia provveduto alla sostituzione della parte discromica degli infissi, senza addebitare alcun costo al cliente (vd. comunicazioni del 6 agosto 2009 e del 29 settembre 2009 con cui il pagamento delle spese di sostituzione fu richiesto alla CP_2 allegate sub 4 n. alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'attore). Vi è prova, dunque, che il difetto cromatico posto dal a Parte_1 fondamento della sua domanda di riduzione del prezzo fu eliminato grazie all'intervento diretto della produttrice senza alcun Parte_2 addebito di costi all'appellante (che non li ha, in ogni caso, documentati e nemmeno dedotti, come già rilevato dal primo giudice). Risultando soddisfatto l'interesse originario dell'appellante a ricevere gli infissi nella tonalità promessa su entrambi i lati (interno ed esterno), non è quindi dato comprendere quale diminuzione di valore il abbia Parte_1 sofferto a causa della lamentata discromia che, seppur inizialmente esistente, è stata in seguito eliminata senza spese aggiuntive per il compratore. Già in punto di allegazione, non è stato infatti in alcun modo dedotto che, pur dopo la sostituzione operata dalla Parte_2 persistessero o comunque residuassero eventuali vizi ancora idonei ad incidere in modo apprezzabile sul valore degli infissi acquistati, né è stato mai specificato come l'attore sia giunto alla determinazione dell'entità dell'asserito (ma non provato) disvalore nell'apodittica misura di € 6.000, pari a circa 1/3 del prezzo complessivo della fornitura. Alla luce di tali considerazioni (parzialmente diverse da quelle espresse dal primo giudice), il rigetto della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. va senz'altro confermato. pagina 6 di 11 Lo stesso è a dirsi in relazione alla domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. L'appellante non ha innanzitutto provato né i danni derivanti dall'acquisto del materiale che la ditta convenuta avrebbe omesso di fornire, né i costi sopportati per la sostituzione della parte discromica degli infissi. Al riguardo, il medesimo si è infatti limitato a produrre solo alcune fatture, la maggior parte delle quali risultano tuttavia emesse nei confronti di soggetti terzi estranei al presente giudizio (vd. fattura n. 7 del 05/10/2009
[...]
e fattura n. 1501 del 27/07/2009 della Edilcass Parte_3 intestate ad;
fattura n. 42 del 30/09/2009 di Controparte_4 [...]
e fattura n. 16 dell'11/09/2009 di G.B. DE intestate a Persona_3
). Controparte_5
L'unica fattura emessa nei confronti dell'odierno appellante (la n. 1535 del 27/07/2009 dell'importo di € 52,08 relativa all'acquisto di “cielino apertura frontale”), non recando alcun quietanzamento firmato dall'emittente e non essendo stata nemmeno confermata a livello testimoniale, non costituisce prova sufficiente del pagamento in quanto documento di formazione unilaterale, avente valore solo fiscale e contabile, inidoneo a fornire prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità del credito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 30309; Cass. 2004/n. 22401).
L'appellante non ha nemmeno provato il dedotto danno da ritardata consegna degli infissi. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la richiesta risarcitoria del danno connesso all'indisponibilità dell'immobile non può essere considerata nuova ed inammissibile, in quanto, per come formulata, non è ontologicamente diversa, in fatto e in diritto, dalla pretesa di risarcimento per il fermo dei lavori edilizi, quale conseguenza del ritardo nella consegna degli infissi. Una tale domanda, pur ammissibile in rito, è però infondata nel merito. Il principio richiamato dall'appellante, secondo cui il danno da indisponibilità dell'immobile sarebbe in re ipsa, è stato, in tempi recenti, oggetto di approfondita rivisitazione da parte di Cass. SS.UU. 2022/n. 33645 che, chiamate a dirimere il contrasto sorto sul tema ed in continuità con la linea evolutiva della S.C., secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 2021/n. 39; 2022/n. 4936; 2022/n. 12865), hanno da tempo chiarito che il danno emergente suscettibile di risarcimento non è legato al mero non uso di un bene, ma alla concreta possibilità di godimento andata perduta, che deve essere allegata e, in caso di specifica pagina 7 di 11 contestazione, provata anche mediante le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante le presunzioni semplici, al pari del lucro cessante, pure in relazione al quale l'istante deve allegare e provare lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). E' stato, altresì precisato che sia nel godimento diretto, che in quello indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa;
tuttavia, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (sic Cass. 2018/n. 4310; conf. Cass. 2024/n.6753; Cass. 2020/n. 26051). Proprio sulla scorta di tali principi si è, dunque, in tempi ancor più recenti, ribadito che “il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario -configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione- può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a pagina 8 di 11 vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli) (Cass. 2024/n. 10477; conf. Cass. 2025/n. 12879). Facendo dunque applicazione dei suddetti principi nella fattispecie concreta, deve rilevarsi che, a fronte delle contestazioni avverse, l'appellante non ha mai provato alcun danno derivante dalla ritardata acquisizione della disponibilità del proprio immobile, nè allegato le circostanze idonee a fondarlo. In particolare, non ha mai dimostrato di aver dovuto sopportare eventuali spese per sopperire a tale indisponibilità, quali ad esempio esborsi per la fruizione di una soluzione abitativa sostitutiva, né ha mai fatto riferimento a circostanze concrete da cui potesse evincersi di aver sofferto pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa risarcitoria irrimediabilmente sfornita di allegazione e prova.
Va infine respinto, poiché infondato, anche il terzo motivo proposto in via subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'attore alle spese di lite del primo grado. Premesso che la condanna al pagamento delle spese processuali può essere pacificamente disposta anche d'ufficio a carico della parte soccombente (a meno che non risulti un'esplicita volontà della parte vittoriosa di rinunziarvi), atteso che il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio (cfr., tra le tante, Cass. 2025/ n. 16596) e che, nel caso specifico, la rifusione delle stesse spese era stata comunque espressamente richiesta dalla convenuta1, è appena il caso di precisare che, anche ove -come sembra- la censura sia stata eventualmente formulata in relazione al riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali al 15%, non sussiste comunque alcun vizio di ultrapetizione. Ed infatti, è affermazione giurisprudenziale univoca e costante che “il cd. rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente” (cfr. Cass. 2018/n. 13693; conf. Cass. 2009/n. 23053; Cass. 2010/n. 4209; Cass. 2011/n. 8512; Cass. 2015/n. 17046). Diverso è il caso in cui lo stesso rimborso forfetario sia stato invece chiesto dall'avvocato in un autonomo giudizio di liquidazione di onorari, 1 Vd comparsa costituzione e risposta di primo grado della convenuta e, da ultimo, note di trattazione udienza del 27 settembre 2024. pagina 9 di 11 ove è subordinato alla proposizione di una specifica domanda (vd. Cass. 2010/n. 24081; Cass. 2015/n. 17212). Nemmeno è fondato il rilievo afferente l'omessa compensazione quanto meno parziale delle spese di lite del primo grado. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eventuali eccezioni di processuali o anche di merito sollevate dalla parte vittoriosa. Come chiarito infatti da Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ragion per cui non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza del rigetto di un'eccezione, processuale o di merito, formulata dalla parte che è risultata vincitrice all'esito del giudizio. È da escludere perciò che, respinte interamente le domande attoree di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta sollevata da parte convenuta potesse avere un rilievo autonomo sull'esito finale della lite, non riguardando una domanda in senso tecnico o un capo di domanda, ma soltanto un'eccezione. Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201 a € 26.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 31/10/2024 nei confronti di (quale CP_1 ex titolare della cessata impresa individuale ZA OR di GI ZA), avverso la sentenza n. 2245/2024 emessa il 1/10/2024 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge:
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso nella camera di consiglio tenutasi il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PP LA
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
pagina 11 di 11
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PP LA presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, domiciliato in San Severo (FG) presso lo Parte_1 studio dell'avv. Guido de Rossi che lo rappresenta in giudizio per procura allegata all'atto di appello -----------------------------------------------appellante E
(quale ex titolare della cessata ditta individuale CP_1
), domiciliato in San Severo Controparte_2
(FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Cancellaro che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello
--------------------------------------------------------------------------------appellato Oggetto: actio quanti minoris e risarcimento danni
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/10/2025, all'esito del deposito degli atti conclusivi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 2245/2024 dell'1.10.2024, il Tribunale di Foggia, pronunciando sulle domande, proposte da , di condanna Parte_1
pagina 1 di 11 della convenuta , al pagamento di € 6.000 a Controparte_2 titolo di riduzione ex art. 1492 c.c. del prezzo versato per la fornitura e posa opera di alcuni infissi e di € 12.627,08 a titolo di risarcimento dei danni, ha rigettato le predette domande, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077 per onorari, oltre accessori di legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario della convenuta. Con citazione notificata il 31.10.2024, il soccombente ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria delle spese del doppio grado e restituzione di quanto da esso versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, ha chiesto compensarsi quanto meno parzialmente le spese di lite del primo grado e condannare l'appellata all'integrale rimborso di quelle del presente giudizio d'appello. Si è costituito (quale ex titolare della cessata ditta CP_1 individuale ) che ha insistito per la conferma Controparte_2 della sentenza gravata, vinte le spese di questo grado.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza cartolare del 17/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
RAGIONI della DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti manifeste carenze assertive nel proprio atto di citazione in riassunzione, non colmate nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c.
Rileva, in particolare, che il titolo contrattuale cui si riferiscono le domande da esso proposte era chiaramente costituito dal rapporto di fornitura e posa in opera degli infissi prodotti dalla Parte_2 richiamato nella parte narrativa dell'atto di citazione in riassunzione e mai contestato dal convenuto;
che tale contratto (n. 08C0800006 del 11/02/2008) era infatti quello indicato dalla stessa nell'originario ricorso CP_2 monitorio fondato sulla fattura n. 11 del 30/01/2009 cui si fa espresso riferimento nella narrativa dell'atto di citazione in riassunzione. Osserva, inoltre, che il giudice di prime cure, pur rilevando l'anzidetta carenza assertiva nell'indicazione della causa petendi, ha comunque successivamente illustrato ed esaminato i motivi addotti a sostegno delle proprie domande, in tal modo dando atto della precisa esposizione dei relativi elementi di fatto e di diritto.
pagina 2 di 11 Conclude che l'errato giudizio sulla sussistenza delle predette carenze assertive avrebbe determinato l'ingiusto rigetto delle proprie domande. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la carenza di prova dei vizi denunciati e l'omessa allegazione dei danni-conseguenza derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori. Assume che esso attore avrebbe fornito puntuale riscontro probatorio di tutte le inadempienze dalla ditta convenuta, dei vizi del materiale fornito e dei danni patiti, producendo a tal fine copiosa documentazione completamente ignorata dal primo giudice che si sarebbe limitato al solo esame delle prove testimoniali, fornendone peraltro una lettura divergente dal vero senso delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Sostiene, più in dettaglio, di aver dato prova del mancato completamento della fornitura in oggetto a mezzo della produzione delle numerose lettere di sollecito inviate (cfr., in particolare, nota del 2/07/2009 indirizzata alla e all'avv. M. Cancellaro); di aver comprovato CP_2 la grave differenza cromatica degli infissi consegnati (legno lamellare per la parte interna tendente al rosso, alluminio per la parte esterna tendente al giallo), riscontrati dalle ctp del geom. e dell'arch. Cancelliere, CP_3 dall'ampia documentazione fotografica allegata a tali elaborati peritali e dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso arch. Cancelliere;
di aver dimostrato per tabulas la circostanza della ritardata consegna degli infissi (avvenuta soltanto il 26 gennaio 2009) a mezzo della produzione della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, evidenziando che il danno da indisponibilità dell'immobile derivato da detto ritardo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbe in re ipsa e liquidabile in via equitativa;
di aver fornito prova documentale dei gravi danni patiti a seguito dell'inadempimento denunciato, mediante produzione delle fatture in atti che attesterebbero le spese per l'acquisto di tutto il materiale che la CP_2
aveva omesso di fornirgli e per l'esecuzione dei lavori necessari ad
[...] adattare gli infissi forniti direttamente dalla società produttrice
[...]
Parte_2
Con il terzo ed ultimo motivo, formulato solo in subordine e per la denegata ipotesi di reiezione dei precedenti motivi, l'appellante si duole infine della propria condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del primo grado. Sostiene che tale statuizione sarebbe errata sotto un duplice profilo. Da un lato, assume che la liquidazione d'ufficio delle spese di giudizio configurerebbe un evidente vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità del relativo capo di sentenza. pagina 3 di 11 Dall'altro, sostiene che il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata dalla convenuta, avrebbe dovuto condurre ad una compensazione quanto meno parziale delle spese di lite. L'appello è infondato e va rigettato. Il primo motivo di doglianza è privo di concludenza. Sul punto, è sufficiente osservare che il Tribunale, pur rilevando le manifeste carenze assertive dell'atto di citazione, nel prendere atto che non era stata comunque rilevata in prima udienza la nullità della domanda ed ordinata la sua integrazione ai sensi dell'art. 164, co. 5 c.p.c., ha comunque proceduto alla corretta individuazione del titolo contrattuale cui si riferiscono le domande proposte dall'attore (pag. 3 della sentenza impugnata), giungendovi attraverso la lettura combinata dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel giudizio proposto dinanzi al G.d.P. di San Severo, del relativo atto di citazione in opposizione, nonché della citazione in riassunzione che ha dato origine alla presenta causa, ritenuta suscettibile di introdurre un autonomo processo con la sentenza non definitiva n. 956/2022, nonostante la rilevata tardività della riassunzione operata dopo la declaratoria di incompetenza del G.d.P. D'altronde, lo stesso appellante ha osservato che il giudice di prime cure, nonostante le lacune rilevate in relazione all'atto introduttivo, ha comunque illustrato ed esaminato i motivi addotti a sostegno delle domande riconvenzionali poi divenute domande autonome, che sono state rigettate nl merito per carenza di prova e non per le rilevate carenze assertive. Pertanto, sulla base di tali rilievi, non può in alcun modo sostenersi che il rigetto delle domande attoree sia stato determinato dal giudizio, rimasto sostanzialmente privo di qualsiasi incidenza pratica, reso dal Tribunale in ordine alle predette carenze dell'atto di citazione in riassunzione afferenti la causa petendi, che sono state colmate mediante la lettura congiunta di tre differenti atti. È infondato anche il secondo motivo di doglianza. La statuizione di rigetto delle domande attoree deve essere, in questa sede, confermata, sia pure con le opportune integrazioni motivazionali. Diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, sussiste prova agli atti della denunciata asimmetria cromatica dei materiali che componevano gli infissi consegnati all'attore e della sua non riconducibilità ad un'errata ordinazione da parte del . Parte_1
L'esistenza del predetto difetto cromatico (l'unico posto dall'attore a base della domanda di riduzione del prezzo – vd. pag.
4. della comparsa conclusionale in appello) risulta documentalmente provata già dai rilievi fotografici a colori allegati dall'attore alla memoria ex art. 183, VI comma, pagina 4 di 11 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado ed ulteriormente confermata dalla stessa circostanza, pacifica tra le parti, della sostituzione operata direttamente dalla società produttrice che non sarebbe evidentemente Parte_2 mai avvenuta ove il problema dell'asimmetria cromatica della parte in alluminio degli infissi fosse stato inesistente. Il Tribunale ha invece erroneamente concluso per la mancanza di prova dei vizi lamentati sulla base del solo esame delle due testimonianze acquisite, avulso dalle restanti emergenze istruttorie, ritenendo che le deposizioni rese dall'arch. e dall'operaio fossero Persona_1 Per_2 generiche e tra loro contraddittorie e quindi di nessun valore, con ciò peraltro omettendo di applicare il pacifico principio secondo cui le testimonianze di segno opposto non si elidono a vicenda, ma impongono al giudice di procedere ex art. 116 c.p.c. al necessario giudizio di bilanciamento delle prove, valutandole criticamente alla luce anche degli eventuali riscontri esterni o di altri elementi specifici che possano far ritenere più attendibile l'una o l'altra deposizione. Nel caso specifico, al di là di alcune parziali discordanze sull'autore della sostituzione degli infissi che potevano essere colmate attraverso una lettura complessiva degli elementi anche documentali acquisiti, il dato essenziale è che entrambi i testi avevano comunque confermato l'esistenza delle gravi discromie lamentate dall'attore.
Può ritenersi parimenti acquisito che la scelta del colore della parte esterna in alluminio dell'infisso sia stata effettuata senza che venissero mostrati i campioni dal vivo all'attore, ma su catalogo mostrato dalla ditta convenuta (fatto dedotto dal sin dal primo grado – pag. 2 dell'atto Parte_1 di riassunzione - e non specificatamente contestato dall'appellato, secondo cui “la scelta del colore è stata effettuata dal dopo un'attenta Parte_1 disamina delle cartelle colore degli infissi, come avviene solitamente nella scelta dei materiali al momento dell'acquisto su catalogo” – pag. 7 atto di costituzione in appello). Sicché, non può dubitarsi che le informazioni fornite dalla ditta venditrice sull'omogeneità/assonanza cromatica tra la parte in legno e quella in alluminio siano state determinanti nella scelta compiuta dal , il Parte_1 quale solo all'atto della consegna ha potuto constatare che le due parti che compongono gli infissi, diversamente da quanto promesso, risultavano di tonalità differenti. Rileva tuttavia il Collegio che la semplice prova dell'esistenza della lamentata discromia non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda di riduzione del prezzo.
pagina 5 di 11 Grava infatti sull'attore anche l'onere di allegazione e prova del minor valore del bene, che nella specie non è stato affatto assolto. È noto che l'azione di riduzione del prezzo mira a riequilibrare il rapporto tra venditore e acquirente allorchè, per effetto di vizi non identificabili al momento dell'acquisto, si sia determinata una situazione di disvalore tra le prestazioni gravanti su ciascun contraente. L'azione estimatoria ha infatti lo scopo di risarcire al compratore l'interesse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa, ristabilendo l'equilibrio economico e il rapporto di corrispettività tra le prestazioni al fine di porre il compratore nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene acquistato fosse stato immune da vizi. Nel caso di specie, è circostanza documentale ed incontroversa che, in data 3 agosto 2009, la società produttrice su Parte_2 sollecitazione dell'attore, abbia provveduto alla sostituzione della parte discromica degli infissi, senza addebitare alcun costo al cliente (vd. comunicazioni del 6 agosto 2009 e del 29 settembre 2009 con cui il pagamento delle spese di sostituzione fu richiesto alla CP_2 allegate sub 4 n. alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'attore). Vi è prova, dunque, che il difetto cromatico posto dal a Parte_1 fondamento della sua domanda di riduzione del prezzo fu eliminato grazie all'intervento diretto della produttrice senza alcun Parte_2 addebito di costi all'appellante (che non li ha, in ogni caso, documentati e nemmeno dedotti, come già rilevato dal primo giudice). Risultando soddisfatto l'interesse originario dell'appellante a ricevere gli infissi nella tonalità promessa su entrambi i lati (interno ed esterno), non è quindi dato comprendere quale diminuzione di valore il abbia Parte_1 sofferto a causa della lamentata discromia che, seppur inizialmente esistente, è stata in seguito eliminata senza spese aggiuntive per il compratore. Già in punto di allegazione, non è stato infatti in alcun modo dedotto che, pur dopo la sostituzione operata dalla Parte_2 persistessero o comunque residuassero eventuali vizi ancora idonei ad incidere in modo apprezzabile sul valore degli infissi acquistati, né è stato mai specificato come l'attore sia giunto alla determinazione dell'entità dell'asserito (ma non provato) disvalore nell'apodittica misura di € 6.000, pari a circa 1/3 del prezzo complessivo della fornitura. Alla luce di tali considerazioni (parzialmente diverse da quelle espresse dal primo giudice), il rigetto della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. va senz'altro confermato. pagina 6 di 11 Lo stesso è a dirsi in relazione alla domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. L'appellante non ha innanzitutto provato né i danni derivanti dall'acquisto del materiale che la ditta convenuta avrebbe omesso di fornire, né i costi sopportati per la sostituzione della parte discromica degli infissi. Al riguardo, il medesimo si è infatti limitato a produrre solo alcune fatture, la maggior parte delle quali risultano tuttavia emesse nei confronti di soggetti terzi estranei al presente giudizio (vd. fattura n. 7 del 05/10/2009
[...]
e fattura n. 1501 del 27/07/2009 della Edilcass Parte_3 intestate ad;
fattura n. 42 del 30/09/2009 di Controparte_4 [...]
e fattura n. 16 dell'11/09/2009 di G.B. DE intestate a Persona_3
). Controparte_5
L'unica fattura emessa nei confronti dell'odierno appellante (la n. 1535 del 27/07/2009 dell'importo di € 52,08 relativa all'acquisto di “cielino apertura frontale”), non recando alcun quietanzamento firmato dall'emittente e non essendo stata nemmeno confermata a livello testimoniale, non costituisce prova sufficiente del pagamento in quanto documento di formazione unilaterale, avente valore solo fiscale e contabile, inidoneo a fornire prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità del credito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 30309; Cass. 2004/n. 22401).
L'appellante non ha nemmeno provato il dedotto danno da ritardata consegna degli infissi. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la richiesta risarcitoria del danno connesso all'indisponibilità dell'immobile non può essere considerata nuova ed inammissibile, in quanto, per come formulata, non è ontologicamente diversa, in fatto e in diritto, dalla pretesa di risarcimento per il fermo dei lavori edilizi, quale conseguenza del ritardo nella consegna degli infissi. Una tale domanda, pur ammissibile in rito, è però infondata nel merito. Il principio richiamato dall'appellante, secondo cui il danno da indisponibilità dell'immobile sarebbe in re ipsa, è stato, in tempi recenti, oggetto di approfondita rivisitazione da parte di Cass. SS.UU. 2022/n. 33645 che, chiamate a dirimere il contrasto sorto sul tema ed in continuità con la linea evolutiva della S.C., secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 2021/n. 39; 2022/n. 4936; 2022/n. 12865), hanno da tempo chiarito che il danno emergente suscettibile di risarcimento non è legato al mero non uso di un bene, ma alla concreta possibilità di godimento andata perduta, che deve essere allegata e, in caso di specifica pagina 7 di 11 contestazione, provata anche mediante le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante le presunzioni semplici, al pari del lucro cessante, pure in relazione al quale l'istante deve allegare e provare lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). E' stato, altresì precisato che sia nel godimento diretto, che in quello indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa;
tuttavia, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (sic Cass. 2018/n. 4310; conf. Cass. 2024/n.6753; Cass. 2020/n. 26051). Proprio sulla scorta di tali principi si è, dunque, in tempi ancor più recenti, ribadito che “il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario -configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione- può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a pagina 8 di 11 vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli) (Cass. 2024/n. 10477; conf. Cass. 2025/n. 12879). Facendo dunque applicazione dei suddetti principi nella fattispecie concreta, deve rilevarsi che, a fronte delle contestazioni avverse, l'appellante non ha mai provato alcun danno derivante dalla ritardata acquisizione della disponibilità del proprio immobile, nè allegato le circostanze idonee a fondarlo. In particolare, non ha mai dimostrato di aver dovuto sopportare eventuali spese per sopperire a tale indisponibilità, quali ad esempio esborsi per la fruizione di una soluzione abitativa sostitutiva, né ha mai fatto riferimento a circostanze concrete da cui potesse evincersi di aver sofferto pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa risarcitoria irrimediabilmente sfornita di allegazione e prova.
Va infine respinto, poiché infondato, anche il terzo motivo proposto in via subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'attore alle spese di lite del primo grado. Premesso che la condanna al pagamento delle spese processuali può essere pacificamente disposta anche d'ufficio a carico della parte soccombente (a meno che non risulti un'esplicita volontà della parte vittoriosa di rinunziarvi), atteso che il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio (cfr., tra le tante, Cass. 2025/ n. 16596) e che, nel caso specifico, la rifusione delle stesse spese era stata comunque espressamente richiesta dalla convenuta1, è appena il caso di precisare che, anche ove -come sembra- la censura sia stata eventualmente formulata in relazione al riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali al 15%, non sussiste comunque alcun vizio di ultrapetizione. Ed infatti, è affermazione giurisprudenziale univoca e costante che “il cd. rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente” (cfr. Cass. 2018/n. 13693; conf. Cass. 2009/n. 23053; Cass. 2010/n. 4209; Cass. 2011/n. 8512; Cass. 2015/n. 17046). Diverso è il caso in cui lo stesso rimborso forfetario sia stato invece chiesto dall'avvocato in un autonomo giudizio di liquidazione di onorari, 1 Vd comparsa costituzione e risposta di primo grado della convenuta e, da ultimo, note di trattazione udienza del 27 settembre 2024. pagina 9 di 11 ove è subordinato alla proposizione di una specifica domanda (vd. Cass. 2010/n. 24081; Cass. 2015/n. 17212). Nemmeno è fondato il rilievo afferente l'omessa compensazione quanto meno parziale delle spese di lite del primo grado. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eventuali eccezioni di processuali o anche di merito sollevate dalla parte vittoriosa. Come chiarito infatti da Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ragion per cui non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza del rigetto di un'eccezione, processuale o di merito, formulata dalla parte che è risultata vincitrice all'esito del giudizio. È da escludere perciò che, respinte interamente le domande attoree di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta sollevata da parte convenuta potesse avere un rilievo autonomo sull'esito finale della lite, non riguardando una domanda in senso tecnico o un capo di domanda, ma soltanto un'eccezione. Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201 a € 26.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 31/10/2024 nei confronti di (quale CP_1 ex titolare della cessata impresa individuale ZA OR di GI ZA), avverso la sentenza n. 2245/2024 emessa il 1/10/2024 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge:
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso nella camera di consiglio tenutasi il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PP LA
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
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