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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1026/2023 tra:
(p. i.v.a. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maresta del Foro di Milano
e dall'avvocato Alessandra Di Guglielmo del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Torino alla via Misericordia n. 45 parte attrice
e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Boni del Foro di Varese nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese alla via
Bernascone n. 7 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e seguenti;
risarcimento del danno;
domanda di pagamento somme;
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanze respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, così giudicare. Accertati i vizi e difetti dell'opera realizzata da in Milano, via CP_1
Aleardi, 3, come riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, condannare la convenuta al pagamento a favore di dei costi subiti Pt_1 per i ripristini nella misura di € 28.881,64. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Condannare alla refusione delle somme corrisposte ai terzi a titolo CP_1 di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'appalto nella misura di € 12.700,00 oltre interessi dal 08/06/2023 al saldo. Condannare alla refusione delle spese di causa, comprese spese CP_1 di ATP comprensive dei costi di CTP. Istanze di prova orale Si chiede essere ammessi a prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze: vero è che:
1) Il preventivo doc. 2 a rammostrarsi è stato formato da dopo CP_1 avere avuto accesso e visionato l'immobile ove le opere dovevano essere eseguite.
2) Ia direzione tecnica del cantiere è stata seguita dal Sig. Tes_1 all'avvio e fino al completamento
[...]
3) L'immobile di proprietà dei Sigg. e n Milano, via Aleardi, Pt_2 Pt_3
3, è stato utilizzato dai medesimi per affitti temporanei dal Giugno 2021 e fino al Dicembre 2021
4) Dal Dicembre 2021 i Sigg. e sospendevano la Pt_2 Pt_3 commercializzazione dell'immobile di cui al capo precedente.
5) La commercializzazione dell'immobile di cui al capo precedente riprendeva dal 18/11/2022.
6) Il prezzo medio della locazione giornaliera dell'immobile di cui al cap. precedente era pari ad € 200.
7) ha dato corso alle opere descritte nel doc. 16 a Parte_4 rammostrarsi tra l'Ottobre 2022 ed il Novembre 2022. CTU Si chiede preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di ATP Tribunale di Torino, RG 24926/2021 Si chiede che il Sig. Giudice Istruttore disponga consulenza tecnica volta a verificare la corrispondenza delle opere rimediali eseguite da alle Pt_1 prescrizioni disposte dal CTU in fase di ATP nonchè le condizioni dell'immobile per cui è causa nella attualità Ordine 210 c.p.c.
2 Si chiede che il Sig. Giudice Istruttore ordini a Testimone_2 Pt_5 via La Torre, 12, Montemurlo la produzione in giudizio della
[...] documentazione fiscale relativa ai ricavi da locazione dell'immobile di Milano, via Aleardi 3 nel periodo da Giugno 2021 a Giugno 2023”.
Parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza così giudicare: In via principale Rigettare le domande promosse in quanto infondate in fatto e diritto. In subordine Per il non creduto caso di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, accertare le effettive responsabilità della convenuta limitando in ogni caso la condanna risarcitoria di all'importo corrispondente. CP_1
In via istruttoria Si insiste comunque per l'ammissione di tutte le prove orali articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 01/7/2024, sull'ordine di esibizione ivi indicato, nonché del capitolo a prova contraria indi-retta e diretta articolato nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 10/7/2024. Si chiede l'espunzione doc. 29) di parte attrice in quanto depositato tardivamente per le motivazioni indicate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 10/7/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha dedotto in atto di citazione – fra l'altro - Parte_1
quanto segue:
1) essa attrice è società che svolge attività di sviluppo Parte_1
immobiliare, principalmente dedicata all'acquisto di immobili da trasformare al fine del successivo frazionamento e rivendita terzi;
2) mediante atto del 4 febbraio 2020 essa attrice ha Parte_1
stipulato un contratto preliminare di acquisto di una unità immobiliare
“cielo terra” in Milano alla via Aleardi n. 3 di categoria catastale D/8; autorizzata dalla proprietà, prima della stipula del definitivo, essa attrice
3 ha avviato le attività necessarie all'integrale ristrutturazione ed al cambio di destinazione d'uso;
3) è stata individuata l'impresa con sede legale in CP_1
Varese alla via Uberti n. 6 (c.f. ); la stessa ha formato un P.IVA_2
primo preventivo, all'esito del quale è stato stipulato contratto di appalto che ha contemplato quale foro esclusivo il Foro di Torino;
4) in corso d'opera sono state ordinate nuove opere specificamente indicate nella documentazione prodotta in atti;
i lavori si sono conclusi il
15 febbraio 2021 con la relativa dichiarazione di agibilità; essa attrice ha provveduto quindi a vendere le unità residenziali realizzate Parte_1
ai propri clienti;
5) fin dai primi mesi le unità costruite manifestavano difetti;
in particolare, gli appartamenti hanno presentato diffusi fenomeni infiltrativi e di risalita umidità; gli appartamenti al piano terreno hanno invero manifestato – e presentano - diffusi fenomeni di risalita di umidità, con conseguente danneggiamento degli intonaci;
le infiltrazioni di acqua, di particolare entità, hanno determinato la formazione di importanti accumuli di umidità al piano superiore;
con l'inizio della stagione invernale ed il conseguente differenziale tra temperatura interna ed esterna, sui vetri posti a chiusura dell'accesso al terrazzo si formano importantissimi accumuli di condensa che addirittura determinano una sorta di “pioggia” che bagna e danneggia i locali sottostanti;
6) i cartongessi presenti nelle unità residenziali, largamente utilizzati dall'impresa, hanno manifestato una rilevante fragilità, tanto da risultare non idonei all'applicazione di qualsivoglia accessorio, anche il più leggero;
7) la convenuta , immediatamente notiziata dei difetti, è CP_1
intervenuta più volte negli appartamenti, dando corso a talune opere di ripristino, provvedendo a scrostare alcune parti di intonaco ammalorato;
nessuno degli interventi è però risultato efficace;
le parti ripristinate dopo poche settimane hanno ripresentato il medesimo difetto;
a fronte
4 dell'insuccesso emerso, parte convenuta preso atto dei vizi, CP_1
si è dichiarata non capace di porvi rimedio;
8) con l'inverno la situazione si è ulteriormente aggravata, al punto da rendere i locali sostanzialmente inagibili per la presenza di umidità che rende insalubri le abitazioni;
9) essa attrice a fronte della totale inerzia della Parte_1
appaltatrice, ha proposto avanti il Tribunale Ordinario di Torino procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato al R.G. n.
24926/2021;
10) il ricorso ed il relativo provvedimento d'urgenza sono stati notificati alla convenuta in data 13 gennaio 2022; in data 04 luglio 2022 il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale confermando la sussistenza dei vizi e difetti dedotti dal ricorrente;
11) il consulente tecnico del giudice ha individuato le cause dei vizi nella esecuzione non a regola d'arte da parte dell'impresa, a cui ha ritenuto di sommare la corresponsabilità del progettista e del D.L.; i costi per le opere di ripristino indicate sono stati stimati dal c.t.u. in € 10.835,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri professionali, e dunque in € 12.335,00 oltre i.v.a.;
12) immediatamente dopo il deposito della relazione peritale essa attrice ha richiesto preventivi per l'esecuzione delle opere di Pt_1
ripristino; i lavori sono stati eseguiti da impresa specializzata con un costo di € 26.703,94; a ciò deve essere aggiunto il costo per la progettazione e direzione lavori nella misura di € 3.412,50 oltre i.v.a., e così complessivamente per € 28.881,64.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, la parte attrice ha promosso il presente giudizio, nei Parte_1
confronti della parte convenuta chiedendo al Tribunale, fra CP_1
l'altro, di accertare i vizi e difetti dell'opera realizzata dalla cennata parte convenuta in Milano alla via Aleari n. 3 come riscontrati in CP_1
sede di accertamento tecnico preventivo e di condannare la convenuta al
5 pagamento a favore di dei costi subiti per i ripristini pari ad € Parte_1
28.881,64.
Inoltre, parte attrice chiede la condanna della parte Parte_1
convenuta alla rifusione dei costi sostenuti nel procedimento per a.t.p. ex art. 696 del c.p.c. ante causam per remunerare il c.t.u. e il c.t.p. nonché degli importi erogati per risarcire i terzi acquirenti delle unità immobiliari di cui trattasi del nocumento da essi patito a cagione dei vizi e difformità per cui è causa, e, segnatamente, del mancato incasso di introiti da locazione per i c.d. affitti brevi.
La parte convenuta dal canto suo, dopo essersi CP_1
ritualmente costituita in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto - deducendo (fra l'altro) l'assenza di responsabilità in capo ad essa in ragione della riconducibilità dei vizi riscontrati a carenze progettuali e non già esecutive, la piena conoscenza e conoscibilità dei fenomeni di umidità per cui è causa ancor prima dell'intervento di essa convenuta, l'avvenuta esecuzione di lavorazioni ad opera di altre imprese - ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limitati termini che seguono.
La parte attrice ha depositato copia dell'elaborato Parte_1
consulenziale redatto dal c.t.u. nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 del c.p.c. promosso ante causam.
Al c.t.u. sono stati in allora posti in allora i seguenti quesiti:
“Il c.t.u.:
1. Accerti e descriva lo stato attuale delle unità immobiliari oggetto di causa;
2. Accerti se ricorrano i fenomeni infiltrativi lamentati dalla società ricorrente, ed in particolare:
6 a) infiltrazioni di acqua dal sottosuolo e dal soprasuolo ed irregolarità degli intonaci, per cui (v. ricorso ex art. 696 c.p.c.) “Gli appartamenti al piano terreno presentavano –e presentano - diffusi fenomeni di risalita umidità (doc. 11 -12), con conseguente danneggiamento degli intonaci. Le infiltrazioni di acqua sono estremamente diffuse, determinando la formazione di importanti accumuli di umidità al piano superiore. In particolare, con l'inizio della stagione invernale ed il conseguente differenziale tra temperatura interna ed esterna, sui vetri posti a chiusura dell'accesso al terrazzo si formano importantissimi accumuli di condensa che addirittura determinano una sorta di “pioggia” che bagna e danneggia i locali sottostanti (doc. 13)”; b) fragilità dei cartongessi, per cui “I cartongessi presenti nelle unità residenziali, largamente utilizzati dall'impresa, appaiono particolarmente fragili, tanto da risultare non idonei all'applicazione di qualsivoglia accessorio, anche il più leggero”; il tutto anche a mezzo di idonea documentazione fotografica;
3. Accerti, in caso di risposta positiva al quesito che precede, natura, entità, origine nonché cause e concause dei danni accertati;
4. Accerti altresì i rimedi necessari per l'eliminazione di vizi e difetti e per il ripristino dei locali e delle zone ammalorate, quantificando la durata dei lavori ed i costi relativi”.
Il c.t.u. a seguito degli accertamenti condotti ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“6. CONCLUSIONI
Sulla base di quanto accertato nel corso delle operazioni peritali sono presenti le problematiche comuni a tutte le unità immobiliari e le problematiche specifiche di seguito riportate.
Problematiche comuni riscontrate in tutte le unità immobiliari
Presenza di muffe sui vetri a soffitti dei lucernari di tipologia LC.02
Presenza di muffe lungo alcune guarnizioni per la tenuta dei vetri dei lucernari sopra detti
Ventilazione naturale locali difficoltosa (come approfondito al paragrafo
4.2.1.1)
Sigillatura della zona di appoggio dei lucernari sul solaio di copertura probabilmente non a perfetta tenuta d'aria
Condensa su superfici vetrate lucernario (come approfondito al paragrafo
4.2.1.1)
7 Problematiche unità immobiliare sub 708
Umidità da risalita nella zona d'angolo della camera da letto in corrispondenza della muratura perimetrale esistente
Infiltrazioni dal box doccia (zona piatto doccia) verso la parete della camera da letto
Muffa da condensa lungo il bordo del foro del lucernario LC.01
Muffa da condensa sulla tenda oscurante orizzontale (a soffitto) del lucernario LC.01
Problematiche unità immobiliare sub 705
formazione di muffe sulla superficie interna del vetro a soffitto del lucernario e formazione di muffe lungo le guarnizioni di tenuta e fissaggio delle lastre di vetro verticali
Problematiche unità immobiliare sub 706
Muffa su uno spigolo del foro del solaio per il lucernario LC.02
Muffa sul vetro a soffitto del lucernario LC.02
muffe lungo le guarnizioni di tenuta e fissaggio delle lastre di vetro verticali
Problematiche unità immobiliare sub 706
Infiltrazioni dal box doccia verso l'interno del bagno
Muffa sotto la tubazione di scarico del wc sospeso
Problematiche unità immobiliare sub 709
Umidità da risalita in corrispondenza del pilastro in muratura nella zona della porta di ingresso
Infiltrazioni a soffitto
Muffe da condensa e/o da infiltrazione a soffitto in corrispondenza di tutti gli spigoli a soffitto
I costi per il ripristino dei vizi riscontrati ammontano complessivamente a:
8 € 3.176,00 + 3.707,00 + 771,00 + 500,00 + 2.165,00 + 516,00 = €
10.835,00 corrispondenti a € 13.218,00 IVA COMPRESA a cui dovranno essere aggiunti € 1.500,00 + oneri di legge per la predisposizione del progetto, capitolato e direzione lavori degli interventi.
Inoltre dovranno essere considerati i costi per il sistema di ventilazione meccanica forzata stimati tra 9.000,00 e 15.000,00 euro oltre alle spese di progettazione quantificate in € 3.000,00 per un totale di circa € 33.000,00.
Si precisa che le cause e concause dei vizi riscontrati sono ascrivibili ad una esecuzione delle opere non a regola d'arte da parte dell'impresa (infiltrazioni a soffitto, umidità da risalita, infiltrazioni box doccia), carenze progettuali (umidità da risalita, ventilazione naturale non possibile e necessità di installazione di VMC, muffe da condensa, condensa e muffa su lucernari), carenze nell'espletamento della funzione di alta sorveglianza da parte della DL (umidità da risalita, infiltrazioni a soffitto, infiltrazioni box doccia”
(v. pagg. 64 e 65 dell'elaborato di consulenza).
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure,
e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
I vizi e le difformità dedotte in atti devono pertanto ritenersi pienamente accertate, sia a seguito delle conclusioni rassegnate dal c.t.u, sia in forza della stessa documentazione fotografica contenuta nell'elaborato consulenziale, dalla quale possono pienamente apprezzarsi chiari fenomeni infiltrativi e di formazione di condensa.
Alla luce di ciò spetta certamente alla parte attrice committente il risarcimento del danno da individuarsi nel costo necessario per provvedere alla rimozione dei vizi e delle difformità riscontrate.
9 La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 del cod. civ. si inquadra infatti nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, dunque, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 9033/2006).
In caso di appalto in presenza di vizi costruttivi che non pregiudicano in assoluto la destinazione dell'opera, pur limitandone in modo notevole l'ordinario godimento, il committente può agire - ai sensi dell'art. 1668 del cod. civ. - nei confronti dell'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
5632/2002).
E' stato poi chiarito che in materia di inadempimento contrattuale anche l'obbligo di risarcimento del danno, consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento, costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria fino al momento della definitiva liquidazione giudiziale (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
10772/1995).
Da ultimo, si osserva che poiché l'obbligazione assunta dall'appaltatore ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto altrui, la diligenza dell'appaltatore nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri di cui all'articolo 1176 comma 2 del codice civile;
ciò comporta che permane l'obbligo dell'appaltatore di segnalare al committente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo dell'appaltatore a al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (v., da ultima, Cass., Sez. 2, sent. n. 14870/2025).
10 Ancor più chiaramente è stato affermato che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Quindi, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori
(v. Cass., Sez. 1, ord. n. 23594/2017).
Ebbene alla luce dei principi sopra richiamati va rilevato come nella fattispecie qui delibata risulti prova la responsabilità della parte convenuta atteso che se è vero che il c.t.u. ha attribuito la responsabilità dei vizi e CP_ delle difformità sia alla convenuta esecutrice delle opere sia alla carenza progettuale consistente nella mancata previsione di un sistema di ventilazione meccanica controllata, volta a garantire il continuo ricambio d'aria così mitigando al contempo i livelli di umidità (al fine di evitare la formazione di muffa e condense), è anche vero che in atti non vi è alcuna prova di eventuali osservazioni o segnalazioni da parte della ditta convenuta in sede di esecuzione delle opere.
Altra questione da considerare attiene poi ai rilievi del c.t.u. in ordine alle malte utilizzate che sono state poste in parte da altra ditta rispetto alla parte convenuta. CP_ La sussistenza di profili di responsabilità, sia in capo alla convenuta che a coloro che hanno presieduto alla progettazione, o che hanno provveduto alla posa delle malte, impone perciò di attenuare in parte le conseguenze risarcitorie gravanti sulla parte convenuta.
11 Appare allora equo e conforme a legge ridurre la pretesa risarcitoria di parte attrice, pur a fronte delle maggiori spese dedotte in atti, all'importo omnicomprensivo di € 10.000,00 da considerarsi congruo all'attualità.
E infatti non tutto il nocumento patito dalla parte attrice in ragione delle difformità e dei vizi riscontrati è addebitabile alla parte convenuta, ciò che, come detto, viene allora qui considerato al fine di attenuare i doveri riparatori su di essa gravanti.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte convenuta deve dunque essere condannata al CP_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte attrice della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1 comma 1 del cod. civ. dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
Devono invece essere rigettate le domande di risarcimento del danno afferenti alle spese di c.t.u. e di c.t.p..
Le spese per il procedimento di a.t.p. ex art. 696 del c.p.c., ovvero per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 -bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno invero natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 34540/2024).
Nel caso in esame la parte attrice ha solo prodotto il decreto liquidazione del compenso del c.t.u. e la fattura emessa del c.t.p. (v. i docc. nn. 19 e 20 del fascicolo di parte attrice).
Non è stata invece fornita prova dell'effettivo pagamento in favore del c.t.u. e del c.t.p. delle somme rispettivamente liquidate e oggetto fattura.
12 In mancanza della prova del pagamento, non può affermarsi la sussistenza di un danno emergente.
La relativa domanda di pagamento somma va dunque rigettata.
Deve parimenti rigettarsi la seguente ulteriore domanda svolta dalla parte attrice:
“Condannare alla refusione delle somme corrisposte ai terzi CP_1
a titolo di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'appalto nella misura di € 12.700,00 oltre interessi dal 08/06/2023 al saldo”.
E invero parte attrice non ha minimamente provato la qualifica dei convenuti quali acquirenti e proprietari delle relative unità immobiliari (non
è stato prodotto alcun atto di vendita e di acquisto) né la loro qualità di successiva locatari (non è stato prodotto alcun contratto o accordo di locazione per c.d. affitti brevi).
A ciò si aggiunga che la formulata istanza di emissione di ordinanza ex art. 210 del c.p.c. avanzata dalla parte attrice al fine di ottenere dai terzi acquirenti - proprietari la “documentazione fiscale relativa ai ricavi da locazione dell'immobile di Milano, via Aleardi 3 nel periodo da Giugno 2021 a Giugno 2023” è del tutto inammissibile in quanto parte attrice non ha dimostrato di aver tentato di reperire la predetta documentazione.
E' noto infatti che l'esibizione a norma dell'art. 210 del c.p.c. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione ovvero allorquando la parte non provi di aver tentato di acquisire la documentazione in parola quando, come nel caso in esame, essa abbia titolo o possibilità di acquisirla avendo essa stessa, secondo la prospettazione offerta, concluso un accordo transattivo con i terzi destinatari dell'istanza ex art. 210 del c.p.c.
(cfr. anche Cass. 149/2003 e Cass. 4375/2010).
13
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice sia in forza delle ragioni sopra enunciate sia in quanto non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili.
La richiesta di ammissione di c.t.u. avanzata dalla parte attrice è infatti inammissibile in quanto del tutto esplorativa, non avendo detta parte depositato alcuna documentazione tecnica, contabile o fotografica relativa agli asseriti interventi di ripristino svolti (sono stati depositati solo alcuni preventivi e alcune fatture, peraltro non accompagnati, anche in questo caso, dalla prova dell'effettivo pagamento).
La c.t.u. non è infatti un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005,
Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
14 Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,001 a € 26.000,00) opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove) e dei risultati raggiunti, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 640,00
b) fase introduttiva → € 460,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al pagamento, in CP_1
favore della parte attrice della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
2) Rigetta le rimanenti domande avanzate da parte attrice.
3) Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore CP_1
della parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
518,00 per esposti e € 2.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 12 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1026/2023 tra:
(p. i.v.a. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maresta del Foro di Milano
e dall'avvocato Alessandra Di Guglielmo del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Torino alla via Misericordia n. 45 parte attrice
e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Boni del Foro di Varese nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese alla via
Bernascone n. 7 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e seguenti;
risarcimento del danno;
domanda di pagamento somme;
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanze respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, così giudicare. Accertati i vizi e difetti dell'opera realizzata da in Milano, via CP_1
Aleardi, 3, come riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, condannare la convenuta al pagamento a favore di dei costi subiti Pt_1 per i ripristini nella misura di € 28.881,64. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Condannare alla refusione delle somme corrisposte ai terzi a titolo CP_1 di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'appalto nella misura di € 12.700,00 oltre interessi dal 08/06/2023 al saldo. Condannare alla refusione delle spese di causa, comprese spese CP_1 di ATP comprensive dei costi di CTP. Istanze di prova orale Si chiede essere ammessi a prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze: vero è che:
1) Il preventivo doc. 2 a rammostrarsi è stato formato da dopo CP_1 avere avuto accesso e visionato l'immobile ove le opere dovevano essere eseguite.
2) Ia direzione tecnica del cantiere è stata seguita dal Sig. Tes_1 all'avvio e fino al completamento
[...]
3) L'immobile di proprietà dei Sigg. e n Milano, via Aleardi, Pt_2 Pt_3
3, è stato utilizzato dai medesimi per affitti temporanei dal Giugno 2021 e fino al Dicembre 2021
4) Dal Dicembre 2021 i Sigg. e sospendevano la Pt_2 Pt_3 commercializzazione dell'immobile di cui al capo precedente.
5) La commercializzazione dell'immobile di cui al capo precedente riprendeva dal 18/11/2022.
6) Il prezzo medio della locazione giornaliera dell'immobile di cui al cap. precedente era pari ad € 200.
7) ha dato corso alle opere descritte nel doc. 16 a Parte_4 rammostrarsi tra l'Ottobre 2022 ed il Novembre 2022. CTU Si chiede preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di ATP Tribunale di Torino, RG 24926/2021 Si chiede che il Sig. Giudice Istruttore disponga consulenza tecnica volta a verificare la corrispondenza delle opere rimediali eseguite da alle Pt_1 prescrizioni disposte dal CTU in fase di ATP nonchè le condizioni dell'immobile per cui è causa nella attualità Ordine 210 c.p.c.
2 Si chiede che il Sig. Giudice Istruttore ordini a Testimone_2 Pt_5 via La Torre, 12, Montemurlo la produzione in giudizio della
[...] documentazione fiscale relativa ai ricavi da locazione dell'immobile di Milano, via Aleardi 3 nel periodo da Giugno 2021 a Giugno 2023”.
Parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza così giudicare: In via principale Rigettare le domande promosse in quanto infondate in fatto e diritto. In subordine Per il non creduto caso di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, accertare le effettive responsabilità della convenuta limitando in ogni caso la condanna risarcitoria di all'importo corrispondente. CP_1
In via istruttoria Si insiste comunque per l'ammissione di tutte le prove orali articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 01/7/2024, sull'ordine di esibizione ivi indicato, nonché del capitolo a prova contraria indi-retta e diretta articolato nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 10/7/2024. Si chiede l'espunzione doc. 29) di parte attrice in quanto depositato tardivamente per le motivazioni indicate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 10/7/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha dedotto in atto di citazione – fra l'altro - Parte_1
quanto segue:
1) essa attrice è società che svolge attività di sviluppo Parte_1
immobiliare, principalmente dedicata all'acquisto di immobili da trasformare al fine del successivo frazionamento e rivendita terzi;
2) mediante atto del 4 febbraio 2020 essa attrice ha Parte_1
stipulato un contratto preliminare di acquisto di una unità immobiliare
“cielo terra” in Milano alla via Aleardi n. 3 di categoria catastale D/8; autorizzata dalla proprietà, prima della stipula del definitivo, essa attrice
3 ha avviato le attività necessarie all'integrale ristrutturazione ed al cambio di destinazione d'uso;
3) è stata individuata l'impresa con sede legale in CP_1
Varese alla via Uberti n. 6 (c.f. ); la stessa ha formato un P.IVA_2
primo preventivo, all'esito del quale è stato stipulato contratto di appalto che ha contemplato quale foro esclusivo il Foro di Torino;
4) in corso d'opera sono state ordinate nuove opere specificamente indicate nella documentazione prodotta in atti;
i lavori si sono conclusi il
15 febbraio 2021 con la relativa dichiarazione di agibilità; essa attrice ha provveduto quindi a vendere le unità residenziali realizzate Parte_1
ai propri clienti;
5) fin dai primi mesi le unità costruite manifestavano difetti;
in particolare, gli appartamenti hanno presentato diffusi fenomeni infiltrativi e di risalita umidità; gli appartamenti al piano terreno hanno invero manifestato – e presentano - diffusi fenomeni di risalita di umidità, con conseguente danneggiamento degli intonaci;
le infiltrazioni di acqua, di particolare entità, hanno determinato la formazione di importanti accumuli di umidità al piano superiore;
con l'inizio della stagione invernale ed il conseguente differenziale tra temperatura interna ed esterna, sui vetri posti a chiusura dell'accesso al terrazzo si formano importantissimi accumuli di condensa che addirittura determinano una sorta di “pioggia” che bagna e danneggia i locali sottostanti;
6) i cartongessi presenti nelle unità residenziali, largamente utilizzati dall'impresa, hanno manifestato una rilevante fragilità, tanto da risultare non idonei all'applicazione di qualsivoglia accessorio, anche il più leggero;
7) la convenuta , immediatamente notiziata dei difetti, è CP_1
intervenuta più volte negli appartamenti, dando corso a talune opere di ripristino, provvedendo a scrostare alcune parti di intonaco ammalorato;
nessuno degli interventi è però risultato efficace;
le parti ripristinate dopo poche settimane hanno ripresentato il medesimo difetto;
a fronte
4 dell'insuccesso emerso, parte convenuta preso atto dei vizi, CP_1
si è dichiarata non capace di porvi rimedio;
8) con l'inverno la situazione si è ulteriormente aggravata, al punto da rendere i locali sostanzialmente inagibili per la presenza di umidità che rende insalubri le abitazioni;
9) essa attrice a fronte della totale inerzia della Parte_1
appaltatrice, ha proposto avanti il Tribunale Ordinario di Torino procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato al R.G. n.
24926/2021;
10) il ricorso ed il relativo provvedimento d'urgenza sono stati notificati alla convenuta in data 13 gennaio 2022; in data 04 luglio 2022 il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale confermando la sussistenza dei vizi e difetti dedotti dal ricorrente;
11) il consulente tecnico del giudice ha individuato le cause dei vizi nella esecuzione non a regola d'arte da parte dell'impresa, a cui ha ritenuto di sommare la corresponsabilità del progettista e del D.L.; i costi per le opere di ripristino indicate sono stati stimati dal c.t.u. in € 10.835,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri professionali, e dunque in € 12.335,00 oltre i.v.a.;
12) immediatamente dopo il deposito della relazione peritale essa attrice ha richiesto preventivi per l'esecuzione delle opere di Pt_1
ripristino; i lavori sono stati eseguiti da impresa specializzata con un costo di € 26.703,94; a ciò deve essere aggiunto il costo per la progettazione e direzione lavori nella misura di € 3.412,50 oltre i.v.a., e così complessivamente per € 28.881,64.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, la parte attrice ha promosso il presente giudizio, nei Parte_1
confronti della parte convenuta chiedendo al Tribunale, fra CP_1
l'altro, di accertare i vizi e difetti dell'opera realizzata dalla cennata parte convenuta in Milano alla via Aleari n. 3 come riscontrati in CP_1
sede di accertamento tecnico preventivo e di condannare la convenuta al
5 pagamento a favore di dei costi subiti per i ripristini pari ad € Parte_1
28.881,64.
Inoltre, parte attrice chiede la condanna della parte Parte_1
convenuta alla rifusione dei costi sostenuti nel procedimento per a.t.p. ex art. 696 del c.p.c. ante causam per remunerare il c.t.u. e il c.t.p. nonché degli importi erogati per risarcire i terzi acquirenti delle unità immobiliari di cui trattasi del nocumento da essi patito a cagione dei vizi e difformità per cui è causa, e, segnatamente, del mancato incasso di introiti da locazione per i c.d. affitti brevi.
La parte convenuta dal canto suo, dopo essersi CP_1
ritualmente costituita in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto - deducendo (fra l'altro) l'assenza di responsabilità in capo ad essa in ragione della riconducibilità dei vizi riscontrati a carenze progettuali e non già esecutive, la piena conoscenza e conoscibilità dei fenomeni di umidità per cui è causa ancor prima dell'intervento di essa convenuta, l'avvenuta esecuzione di lavorazioni ad opera di altre imprese - ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limitati termini che seguono.
La parte attrice ha depositato copia dell'elaborato Parte_1
consulenziale redatto dal c.t.u. nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 del c.p.c. promosso ante causam.
Al c.t.u. sono stati in allora posti in allora i seguenti quesiti:
“Il c.t.u.:
1. Accerti e descriva lo stato attuale delle unità immobiliari oggetto di causa;
2. Accerti se ricorrano i fenomeni infiltrativi lamentati dalla società ricorrente, ed in particolare:
6 a) infiltrazioni di acqua dal sottosuolo e dal soprasuolo ed irregolarità degli intonaci, per cui (v. ricorso ex art. 696 c.p.c.) “Gli appartamenti al piano terreno presentavano –e presentano - diffusi fenomeni di risalita umidità (doc. 11 -12), con conseguente danneggiamento degli intonaci. Le infiltrazioni di acqua sono estremamente diffuse, determinando la formazione di importanti accumuli di umidità al piano superiore. In particolare, con l'inizio della stagione invernale ed il conseguente differenziale tra temperatura interna ed esterna, sui vetri posti a chiusura dell'accesso al terrazzo si formano importantissimi accumuli di condensa che addirittura determinano una sorta di “pioggia” che bagna e danneggia i locali sottostanti (doc. 13)”; b) fragilità dei cartongessi, per cui “I cartongessi presenti nelle unità residenziali, largamente utilizzati dall'impresa, appaiono particolarmente fragili, tanto da risultare non idonei all'applicazione di qualsivoglia accessorio, anche il più leggero”; il tutto anche a mezzo di idonea documentazione fotografica;
3. Accerti, in caso di risposta positiva al quesito che precede, natura, entità, origine nonché cause e concause dei danni accertati;
4. Accerti altresì i rimedi necessari per l'eliminazione di vizi e difetti e per il ripristino dei locali e delle zone ammalorate, quantificando la durata dei lavori ed i costi relativi”.
Il c.t.u. a seguito degli accertamenti condotti ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“6. CONCLUSIONI
Sulla base di quanto accertato nel corso delle operazioni peritali sono presenti le problematiche comuni a tutte le unità immobiliari e le problematiche specifiche di seguito riportate.
Problematiche comuni riscontrate in tutte le unità immobiliari
Presenza di muffe sui vetri a soffitti dei lucernari di tipologia LC.02
Presenza di muffe lungo alcune guarnizioni per la tenuta dei vetri dei lucernari sopra detti
Ventilazione naturale locali difficoltosa (come approfondito al paragrafo
4.2.1.1)
Sigillatura della zona di appoggio dei lucernari sul solaio di copertura probabilmente non a perfetta tenuta d'aria
Condensa su superfici vetrate lucernario (come approfondito al paragrafo
4.2.1.1)
7 Problematiche unità immobiliare sub 708
Umidità da risalita nella zona d'angolo della camera da letto in corrispondenza della muratura perimetrale esistente
Infiltrazioni dal box doccia (zona piatto doccia) verso la parete della camera da letto
Muffa da condensa lungo il bordo del foro del lucernario LC.01
Muffa da condensa sulla tenda oscurante orizzontale (a soffitto) del lucernario LC.01
Problematiche unità immobiliare sub 705
formazione di muffe sulla superficie interna del vetro a soffitto del lucernario e formazione di muffe lungo le guarnizioni di tenuta e fissaggio delle lastre di vetro verticali
Problematiche unità immobiliare sub 706
Muffa su uno spigolo del foro del solaio per il lucernario LC.02
Muffa sul vetro a soffitto del lucernario LC.02
muffe lungo le guarnizioni di tenuta e fissaggio delle lastre di vetro verticali
Problematiche unità immobiliare sub 706
Infiltrazioni dal box doccia verso l'interno del bagno
Muffa sotto la tubazione di scarico del wc sospeso
Problematiche unità immobiliare sub 709
Umidità da risalita in corrispondenza del pilastro in muratura nella zona della porta di ingresso
Infiltrazioni a soffitto
Muffe da condensa e/o da infiltrazione a soffitto in corrispondenza di tutti gli spigoli a soffitto
I costi per il ripristino dei vizi riscontrati ammontano complessivamente a:
8 € 3.176,00 + 3.707,00 + 771,00 + 500,00 + 2.165,00 + 516,00 = €
10.835,00 corrispondenti a € 13.218,00 IVA COMPRESA a cui dovranno essere aggiunti € 1.500,00 + oneri di legge per la predisposizione del progetto, capitolato e direzione lavori degli interventi.
Inoltre dovranno essere considerati i costi per il sistema di ventilazione meccanica forzata stimati tra 9.000,00 e 15.000,00 euro oltre alle spese di progettazione quantificate in € 3.000,00 per un totale di circa € 33.000,00.
Si precisa che le cause e concause dei vizi riscontrati sono ascrivibili ad una esecuzione delle opere non a regola d'arte da parte dell'impresa (infiltrazioni a soffitto, umidità da risalita, infiltrazioni box doccia), carenze progettuali (umidità da risalita, ventilazione naturale non possibile e necessità di installazione di VMC, muffe da condensa, condensa e muffa su lucernari), carenze nell'espletamento della funzione di alta sorveglianza da parte della DL (umidità da risalita, infiltrazioni a soffitto, infiltrazioni box doccia”
(v. pagg. 64 e 65 dell'elaborato di consulenza).
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure,
e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
I vizi e le difformità dedotte in atti devono pertanto ritenersi pienamente accertate, sia a seguito delle conclusioni rassegnate dal c.t.u, sia in forza della stessa documentazione fotografica contenuta nell'elaborato consulenziale, dalla quale possono pienamente apprezzarsi chiari fenomeni infiltrativi e di formazione di condensa.
Alla luce di ciò spetta certamente alla parte attrice committente il risarcimento del danno da individuarsi nel costo necessario per provvedere alla rimozione dei vizi e delle difformità riscontrate.
9 La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 del cod. civ. si inquadra infatti nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, dunque, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 9033/2006).
In caso di appalto in presenza di vizi costruttivi che non pregiudicano in assoluto la destinazione dell'opera, pur limitandone in modo notevole l'ordinario godimento, il committente può agire - ai sensi dell'art. 1668 del cod. civ. - nei confronti dell'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
5632/2002).
E' stato poi chiarito che in materia di inadempimento contrattuale anche l'obbligo di risarcimento del danno, consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento, costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria fino al momento della definitiva liquidazione giudiziale (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
10772/1995).
Da ultimo, si osserva che poiché l'obbligazione assunta dall'appaltatore ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto altrui, la diligenza dell'appaltatore nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri di cui all'articolo 1176 comma 2 del codice civile;
ciò comporta che permane l'obbligo dell'appaltatore di segnalare al committente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo dell'appaltatore a al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (v., da ultima, Cass., Sez. 2, sent. n. 14870/2025).
10 Ancor più chiaramente è stato affermato che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Quindi, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori
(v. Cass., Sez. 1, ord. n. 23594/2017).
Ebbene alla luce dei principi sopra richiamati va rilevato come nella fattispecie qui delibata risulti prova la responsabilità della parte convenuta atteso che se è vero che il c.t.u. ha attribuito la responsabilità dei vizi e CP_ delle difformità sia alla convenuta esecutrice delle opere sia alla carenza progettuale consistente nella mancata previsione di un sistema di ventilazione meccanica controllata, volta a garantire il continuo ricambio d'aria così mitigando al contempo i livelli di umidità (al fine di evitare la formazione di muffa e condense), è anche vero che in atti non vi è alcuna prova di eventuali osservazioni o segnalazioni da parte della ditta convenuta in sede di esecuzione delle opere.
Altra questione da considerare attiene poi ai rilievi del c.t.u. in ordine alle malte utilizzate che sono state poste in parte da altra ditta rispetto alla parte convenuta. CP_ La sussistenza di profili di responsabilità, sia in capo alla convenuta che a coloro che hanno presieduto alla progettazione, o che hanno provveduto alla posa delle malte, impone perciò di attenuare in parte le conseguenze risarcitorie gravanti sulla parte convenuta.
11 Appare allora equo e conforme a legge ridurre la pretesa risarcitoria di parte attrice, pur a fronte delle maggiori spese dedotte in atti, all'importo omnicomprensivo di € 10.000,00 da considerarsi congruo all'attualità.
E infatti non tutto il nocumento patito dalla parte attrice in ragione delle difformità e dei vizi riscontrati è addebitabile alla parte convenuta, ciò che, come detto, viene allora qui considerato al fine di attenuare i doveri riparatori su di essa gravanti.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte convenuta deve dunque essere condannata al CP_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte attrice della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1 comma 1 del cod. civ. dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
Devono invece essere rigettate le domande di risarcimento del danno afferenti alle spese di c.t.u. e di c.t.p..
Le spese per il procedimento di a.t.p. ex art. 696 del c.p.c., ovvero per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 -bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno invero natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 34540/2024).
Nel caso in esame la parte attrice ha solo prodotto il decreto liquidazione del compenso del c.t.u. e la fattura emessa del c.t.p. (v. i docc. nn. 19 e 20 del fascicolo di parte attrice).
Non è stata invece fornita prova dell'effettivo pagamento in favore del c.t.u. e del c.t.p. delle somme rispettivamente liquidate e oggetto fattura.
12 In mancanza della prova del pagamento, non può affermarsi la sussistenza di un danno emergente.
La relativa domanda di pagamento somma va dunque rigettata.
Deve parimenti rigettarsi la seguente ulteriore domanda svolta dalla parte attrice:
“Condannare alla refusione delle somme corrisposte ai terzi CP_1
a titolo di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'appalto nella misura di € 12.700,00 oltre interessi dal 08/06/2023 al saldo”.
E invero parte attrice non ha minimamente provato la qualifica dei convenuti quali acquirenti e proprietari delle relative unità immobiliari (non
è stato prodotto alcun atto di vendita e di acquisto) né la loro qualità di successiva locatari (non è stato prodotto alcun contratto o accordo di locazione per c.d. affitti brevi).
A ciò si aggiunga che la formulata istanza di emissione di ordinanza ex art. 210 del c.p.c. avanzata dalla parte attrice al fine di ottenere dai terzi acquirenti - proprietari la “documentazione fiscale relativa ai ricavi da locazione dell'immobile di Milano, via Aleardi 3 nel periodo da Giugno 2021 a Giugno 2023” è del tutto inammissibile in quanto parte attrice non ha dimostrato di aver tentato di reperire la predetta documentazione.
E' noto infatti che l'esibizione a norma dell'art. 210 del c.p.c. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione ovvero allorquando la parte non provi di aver tentato di acquisire la documentazione in parola quando, come nel caso in esame, essa abbia titolo o possibilità di acquisirla avendo essa stessa, secondo la prospettazione offerta, concluso un accordo transattivo con i terzi destinatari dell'istanza ex art. 210 del c.p.c.
(cfr. anche Cass. 149/2003 e Cass. 4375/2010).
13
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice sia in forza delle ragioni sopra enunciate sia in quanto non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili.
La richiesta di ammissione di c.t.u. avanzata dalla parte attrice è infatti inammissibile in quanto del tutto esplorativa, non avendo detta parte depositato alcuna documentazione tecnica, contabile o fotografica relativa agli asseriti interventi di ripristino svolti (sono stati depositati solo alcuni preventivi e alcune fatture, peraltro non accompagnati, anche in questo caso, dalla prova dell'effettivo pagamento).
La c.t.u. non è infatti un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005,
Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
14 Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,001 a € 26.000,00) opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove) e dei risultati raggiunti, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 640,00
b) fase introduttiva → € 460,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al pagamento, in CP_1
favore della parte attrice della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
2) Rigetta le rimanenti domande avanzate da parte attrice.
3) Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore CP_1
della parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
518,00 per esposti e € 2.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 12 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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