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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SI – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 5476/2019
TRA
(cod. fisc. ), nato/a a Parte_1 C.F._1
SI il 18/06/1958 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.
DR ON, giusta procura in atti, opponente;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
Messina il 20.5.32, , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._3 Controparte_3
C.F. , Lenti. nata a [...] il C.F._4 CP_4
27.1.56 CF , e , nato a [...] C.F._5 Parte_2
il 22.10.58, CF , rappresentato/a e difeso/a C.F._6
dall'Avv. TROVATO ROSA , giusta procura in atti, opposti;
Cont OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&& Cont Con ricorso per el 13.5.19 gli opposti, proprietari della bottega sita in Messina Corso Cavour 158, chiedevano volersi ingiungere alla controparte il pagamento della somma di € 4.500,00, quali sei mensilità per legge dovute in esito alla vicenda locativa conclusasi (ed a prescindere dell'intervenuto rilascio dell'immobile, nel contesto delle allegazioni di missive inter partes). Con l'emissione del chiesto decreto in data 25.7.19. E' in atti il contratto di locazione del 1.1.96, della prevista durata di anni sei con possibilità di rinnovo tacito, con il conduttore che dichiara il ricevimento in consegna dell'immobile locato e di averlo trovato “per come in effetti è in perfetto stato”. Con
l'assunzione da parte conduttrice dell'esecuzione a proprie spese di eventuali opere di ripristino e riparazioni ex art. 1609 CC.
Con proposta opposizione del 5.11.19 da parte di Parte_1
sostenendosi l'illegittimità e l'infondatezza del predetto titolo posto a suo dire che: da gennaio 2015 rappresentava alla proprietaria
(unico soggetto con il quale intratteneva rapporto) CP_1
l'impossibilità di proseguire l'attività esercitata per l'ammaloramento dei mobili e di alcune attrezzature fotografiche, nella gravosità economica per quanto speso, rappresentando altresì i danni all'attività alla salute ed all'immagine; si concordava la volontà di risoluzione contrattuale del rapporto, con il rilascio del bene entro il 31.8.15, con pagamento dei canoni solo sino a tale data;
seguiva la corrispondenza in atti (in buona sostanza coincidente con quella di cui al ricorso per DI, con appendice di “consegna delle chiavi), cui si rimanda, con allegazione fotografica;
con invocazione degli artt. 1578 \ 1576 CC e giurisprudenziali. Chiedeva quindi al Tribunale voler: revocare il DI opposto, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione di che trattasi e non dovuti ulteriori canoni;
riconoscersi il diritto al risarcimento dei danni per l'importo richiesto in via equitativa di €
4.500,00, con in via istruttoria richiesta di interrogatorio formale e\o prova testi, sulle circostanze articolate nello stesso atto introduttivo.
Gli opposti si costituivano con memoria del 14.7.20 sostenendo:
l'illegittima ed unilaterale disdetta, con la locazione che veniva a scadere il 10.2.16, contestandosi l'impossibilità di prosecuzione del rapporto per le condizioni dell'immobile, nell'inesistenza di qualsivoglia lamentela circa l'inidoneità dei locali se non successivamente al richiesto pagamento, non sussistendo i presupposti della risoluzione per inadempimento. Chiedevano quindi al Tribunale voler: ritenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, concedendo la provvisoria esecuzione del titolo opposto;
con istanze istruttorie di interrogatorio formale e\o priva per testi.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 24.7.20, in esito alla stessa, con ordinanza depositata il 31.7.20, non si riteneva di poter concedere la chiesta provvisoria esecuzione del DI opposto, invero non concesaa dal Giudice del monitorio nonostante richiesta in tal senso, apparendo comunque sussistere i presupposti per la corresponsione delle sei mensilità ex lege, ammettendosi le chieste prove per testi, non l'interrogatorio formale. Dette prove si raccoglievano alle udienze del
26.3.24 e 26.11.24, con rinvio poi all'udienza del 24.6.25, per sentire altro teste, non comparso senza addurre documentato impedimento.
Con quindi fissazione dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussone orale e decisione della causa, ex art. 281 sexies cpc, giusta ordinanza del 25.6.25, altresì di diniego interrogatorio formale e CTU, per le ragioni evidenziate (in costanza peraltro delle allegazioni documentali in atti).
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra, in particolare del disposto di cui all'ordinanza del 31.7.20 e per quanto concernente la già prospettata tenutezza dell'importo di 4.500,00 per la causale richiesta dagli originari ricorrenti per decreto ingiuntivo oggi opposti, tenutezza che si conferma in questa sede, come per legge ed ex art. 5 del contratto di locazione in atti (preavviso da formularsi almeno sei mesi prima) nell'insussistenza delle condizioni per poter
“convalidare” la sostenuta risoluzione anticipata del rapporto per volontà inter partes (nell'inidoneità della disdetta del 10.8.15) e\o per l'inadempimento da parte della proprietà dell'immobile, con quanto corroborato dalle risultanze della corrispondenza in atti, che ognuna delle parti invoca secondo il proprio punto di vista, ma senza che vi sia traccia documentale o di prospettazione di idonea prova per la risoluzione anticipata del rapporto o circa l'inadempimento degli opposti.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria di pari importo della sorte capitale (richiesta in effetti avanzata dopo che controparte chiedeva le somme per cui è causa, prova ne è che nulla si dice nelle racc.te in atti datate 10.8.15 e 7.9.15) svolta con l'atto di opposizione al DI in parola si esplicitano come di seguito le risultanze delle prove per testi raccolte come in atti. All'udienza del 26.3.24 vengono escussi i SI.ri Tes_1
indicato da parte opponente, e , indicato da parte
[...] Controparte_6 opposta, i quali si dichiarano entrambi indifferenti.
Il primo interrogato sulle circostanze di cui all'atto di opposizione, riferisce di essere a conoscenza dei fatti in quanto frequentatore quale cliente dell'immobile, e di essersi reso conto della presenza di umidità
e muffa nel locale, non specificandosi però date (né ciò si arguisce dalle n. 6 foto in atti, scattate al rilascio del cespite, non recependosi ad occhi nudo la data del giornale La Gazzetta del Sud in una di esse); riferiva inoltre di non aver mai visto la SI.ra nello stesso immobile;
CP_1
con il conduttore che gli sollecitava un sopralluogo perché entro il
31.8.15 avrebbe dovuto rilasciare detto immobile, eseguendo per l'occasione rilievo fotografico (quindi ragionevolmente nell'agosto
2015); nulla provandosi quindi circa riconoscimenti od impegni da parte della SI.ra . CP_1
Il secondo interrogato sulle circostanze di cui alla comparsa di risposta, riferisce di conoscere l'immobile in quanto nel giugno 2016 curava la pratica per la redazione della perizia giurata per l'agibilità dell'immobile su incarico della SI.ra ; e che in quell'unica CP_1
occasione non notava umidità o muffe, con l'immobile che giudicava idoneo all'uso, posto che diversamente non avrebbe redatto la perizia per l'agibilità.
All'udienza del 26.11.24 veniva infine sentito il teste Testimone_2
nipote acquisito della SI.ra , il quale conferma essere vere le CP_1
circostanze di cui alle lett. da 1 a 5 dell'articolato, e che l'immobile all'apparenza non era affetto da umidità e muffe, e che era aperto al pubblico. Quindi il motivo del rilascio o della diminuzione del canone era dovuto non per l'inidoneità dei locali a posteriori sostenuta ma per insufficienti guadagni ovvero l'aver trovato altro locale ad un prezzo inferiore.
In ragione di quanto un supra ed in atti, a tutto voler concedere, può riconoscersi all'opponetene il solo importo risarcitorio forfetariamente stabilito in € 1.000,00 (anche ex art. 115 1 116 c. 2 CPC, e peraltroverso quanto ricavabile da particolari delle foto in atti vistate), con le contestazioni in effetti svolte da agosto 2015 e non da gennaio 2015. E fermo restando che comunque restano a carico del proprietario determinate spese ex art. 1575 CC, a prescindere da quanto previsto in contratto.
In definitiva va convalidato e non revocato il decreto ingiuntivo opposto, confermandolo in ogni sua parte, con il riconoscimento all'opponente della somma di cui sopra.
Con la in ogni caso ritenuta ininfluenza dell'esplorazione dell'interrogatorio formale richiesto da parte opponente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza per 3\4 e vanno poste in tale proporzione a carico dell'opponente, liquidandole come in dispositivo. Con la compensazione del restante 1\4 per quanto sopra in ragione del minimo riconoscimento delle pretese economiche\risarcitorie.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentiti i procuratori delle parti nel procedimento RG n. 5476/2019 vertente tra Parte_1
e più altri, disattesa o assorbita ogni diversa Controparte_1
istanza e difesa, così provvede: -rigetta la proposta opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e quindi la tenutezza dell'importo di € 4.500,00 ed accessori, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
-in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria svolta da parte dell'opponente, condanna gli opposti a corrispondere la somma forfettariamente stabilita in € 1.000,00;
-condanna l'opponente alla rifusione in favore degli opposti delle spese di lite in ragione di 3\4, che liquida in tale proporzione in € 20,00 per spese vive ed € 1.300,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge,
e spese generali.
Così deciso in Messina in data 1.12.2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 5476/2019
TRA
(cod. fisc. ), nato/a a Parte_1 C.F._1
SI il 18/06/1958 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.
DR ON, giusta procura in atti, opponente;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
Messina il 20.5.32, , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._3 Controparte_3
C.F. , Lenti. nata a [...] il C.F._4 CP_4
27.1.56 CF , e , nato a [...] C.F._5 Parte_2
il 22.10.58, CF , rappresentato/a e difeso/a C.F._6
dall'Avv. TROVATO ROSA , giusta procura in atti, opposti;
Cont OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&& Cont Con ricorso per el 13.5.19 gli opposti, proprietari della bottega sita in Messina Corso Cavour 158, chiedevano volersi ingiungere alla controparte il pagamento della somma di € 4.500,00, quali sei mensilità per legge dovute in esito alla vicenda locativa conclusasi (ed a prescindere dell'intervenuto rilascio dell'immobile, nel contesto delle allegazioni di missive inter partes). Con l'emissione del chiesto decreto in data 25.7.19. E' in atti il contratto di locazione del 1.1.96, della prevista durata di anni sei con possibilità di rinnovo tacito, con il conduttore che dichiara il ricevimento in consegna dell'immobile locato e di averlo trovato “per come in effetti è in perfetto stato”. Con
l'assunzione da parte conduttrice dell'esecuzione a proprie spese di eventuali opere di ripristino e riparazioni ex art. 1609 CC.
Con proposta opposizione del 5.11.19 da parte di Parte_1
sostenendosi l'illegittimità e l'infondatezza del predetto titolo posto a suo dire che: da gennaio 2015 rappresentava alla proprietaria
(unico soggetto con il quale intratteneva rapporto) CP_1
l'impossibilità di proseguire l'attività esercitata per l'ammaloramento dei mobili e di alcune attrezzature fotografiche, nella gravosità economica per quanto speso, rappresentando altresì i danni all'attività alla salute ed all'immagine; si concordava la volontà di risoluzione contrattuale del rapporto, con il rilascio del bene entro il 31.8.15, con pagamento dei canoni solo sino a tale data;
seguiva la corrispondenza in atti (in buona sostanza coincidente con quella di cui al ricorso per DI, con appendice di “consegna delle chiavi), cui si rimanda, con allegazione fotografica;
con invocazione degli artt. 1578 \ 1576 CC e giurisprudenziali. Chiedeva quindi al Tribunale voler: revocare il DI opposto, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione di che trattasi e non dovuti ulteriori canoni;
riconoscersi il diritto al risarcimento dei danni per l'importo richiesto in via equitativa di €
4.500,00, con in via istruttoria richiesta di interrogatorio formale e\o prova testi, sulle circostanze articolate nello stesso atto introduttivo.
Gli opposti si costituivano con memoria del 14.7.20 sostenendo:
l'illegittima ed unilaterale disdetta, con la locazione che veniva a scadere il 10.2.16, contestandosi l'impossibilità di prosecuzione del rapporto per le condizioni dell'immobile, nell'inesistenza di qualsivoglia lamentela circa l'inidoneità dei locali se non successivamente al richiesto pagamento, non sussistendo i presupposti della risoluzione per inadempimento. Chiedevano quindi al Tribunale voler: ritenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, concedendo la provvisoria esecuzione del titolo opposto;
con istanze istruttorie di interrogatorio formale e\o priva per testi.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 24.7.20, in esito alla stessa, con ordinanza depositata il 31.7.20, non si riteneva di poter concedere la chiesta provvisoria esecuzione del DI opposto, invero non concesaa dal Giudice del monitorio nonostante richiesta in tal senso, apparendo comunque sussistere i presupposti per la corresponsione delle sei mensilità ex lege, ammettendosi le chieste prove per testi, non l'interrogatorio formale. Dette prove si raccoglievano alle udienze del
26.3.24 e 26.11.24, con rinvio poi all'udienza del 24.6.25, per sentire altro teste, non comparso senza addurre documentato impedimento.
Con quindi fissazione dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussone orale e decisione della causa, ex art. 281 sexies cpc, giusta ordinanza del 25.6.25, altresì di diniego interrogatorio formale e CTU, per le ragioni evidenziate (in costanza peraltro delle allegazioni documentali in atti).
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra, in particolare del disposto di cui all'ordinanza del 31.7.20 e per quanto concernente la già prospettata tenutezza dell'importo di 4.500,00 per la causale richiesta dagli originari ricorrenti per decreto ingiuntivo oggi opposti, tenutezza che si conferma in questa sede, come per legge ed ex art. 5 del contratto di locazione in atti (preavviso da formularsi almeno sei mesi prima) nell'insussistenza delle condizioni per poter
“convalidare” la sostenuta risoluzione anticipata del rapporto per volontà inter partes (nell'inidoneità della disdetta del 10.8.15) e\o per l'inadempimento da parte della proprietà dell'immobile, con quanto corroborato dalle risultanze della corrispondenza in atti, che ognuna delle parti invoca secondo il proprio punto di vista, ma senza che vi sia traccia documentale o di prospettazione di idonea prova per la risoluzione anticipata del rapporto o circa l'inadempimento degli opposti.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria di pari importo della sorte capitale (richiesta in effetti avanzata dopo che controparte chiedeva le somme per cui è causa, prova ne è che nulla si dice nelle racc.te in atti datate 10.8.15 e 7.9.15) svolta con l'atto di opposizione al DI in parola si esplicitano come di seguito le risultanze delle prove per testi raccolte come in atti. All'udienza del 26.3.24 vengono escussi i SI.ri Tes_1
indicato da parte opponente, e , indicato da parte
[...] Controparte_6 opposta, i quali si dichiarano entrambi indifferenti.
Il primo interrogato sulle circostanze di cui all'atto di opposizione, riferisce di essere a conoscenza dei fatti in quanto frequentatore quale cliente dell'immobile, e di essersi reso conto della presenza di umidità
e muffa nel locale, non specificandosi però date (né ciò si arguisce dalle n. 6 foto in atti, scattate al rilascio del cespite, non recependosi ad occhi nudo la data del giornale La Gazzetta del Sud in una di esse); riferiva inoltre di non aver mai visto la SI.ra nello stesso immobile;
CP_1
con il conduttore che gli sollecitava un sopralluogo perché entro il
31.8.15 avrebbe dovuto rilasciare detto immobile, eseguendo per l'occasione rilievo fotografico (quindi ragionevolmente nell'agosto
2015); nulla provandosi quindi circa riconoscimenti od impegni da parte della SI.ra . CP_1
Il secondo interrogato sulle circostanze di cui alla comparsa di risposta, riferisce di conoscere l'immobile in quanto nel giugno 2016 curava la pratica per la redazione della perizia giurata per l'agibilità dell'immobile su incarico della SI.ra ; e che in quell'unica CP_1
occasione non notava umidità o muffe, con l'immobile che giudicava idoneo all'uso, posto che diversamente non avrebbe redatto la perizia per l'agibilità.
All'udienza del 26.11.24 veniva infine sentito il teste Testimone_2
nipote acquisito della SI.ra , il quale conferma essere vere le CP_1
circostanze di cui alle lett. da 1 a 5 dell'articolato, e che l'immobile all'apparenza non era affetto da umidità e muffe, e che era aperto al pubblico. Quindi il motivo del rilascio o della diminuzione del canone era dovuto non per l'inidoneità dei locali a posteriori sostenuta ma per insufficienti guadagni ovvero l'aver trovato altro locale ad un prezzo inferiore.
In ragione di quanto un supra ed in atti, a tutto voler concedere, può riconoscersi all'opponetene il solo importo risarcitorio forfetariamente stabilito in € 1.000,00 (anche ex art. 115 1 116 c. 2 CPC, e peraltroverso quanto ricavabile da particolari delle foto in atti vistate), con le contestazioni in effetti svolte da agosto 2015 e non da gennaio 2015. E fermo restando che comunque restano a carico del proprietario determinate spese ex art. 1575 CC, a prescindere da quanto previsto in contratto.
In definitiva va convalidato e non revocato il decreto ingiuntivo opposto, confermandolo in ogni sua parte, con il riconoscimento all'opponente della somma di cui sopra.
Con la in ogni caso ritenuta ininfluenza dell'esplorazione dell'interrogatorio formale richiesto da parte opponente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza per 3\4 e vanno poste in tale proporzione a carico dell'opponente, liquidandole come in dispositivo. Con la compensazione del restante 1\4 per quanto sopra in ragione del minimo riconoscimento delle pretese economiche\risarcitorie.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentiti i procuratori delle parti nel procedimento RG n. 5476/2019 vertente tra Parte_1
e più altri, disattesa o assorbita ogni diversa Controparte_1
istanza e difesa, così provvede: -rigetta la proposta opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e quindi la tenutezza dell'importo di € 4.500,00 ed accessori, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
-in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria svolta da parte dell'opponente, condanna gli opposti a corrispondere la somma forfettariamente stabilita in € 1.000,00;
-condanna l'opponente alla rifusione in favore degli opposti delle spese di lite in ragione di 3\4, che liquida in tale proporzione in € 20,00 per spese vive ed € 1.300,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge,
e spese generali.
Così deciso in Messina in data 1.12.2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT