Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di revisione prezzi formalizzata in data -OMISSIS-, relativa al contratto rep. -OMISSIS- per l'espletamento del servizio di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta stupefacenti CIG -OMISSIS-, con conseguente condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento e nomina, sin d'ora, di un Commissario ad acta
per provvedere in via sostitutiva nell'eventualità di ulteriore inadempimento
nonché per l’accertamento e la declaratoria
previa eventuale eterointegrazione del contratto con la clausola di revisione prezzi e/o eventuale dichiarazione di nullità di ogni eventuale diversa pattuizione con sostituzione della stessa con la previsione imperativa di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/06, del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo relativamente al contratto in epigrafe secondo l’incremento
percentuale dettagliato nell’istanza di revisione rispetto alle tariffe di aggiudicazione.
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’incremento tariffario nella misura percentuale richiesta rispetto alle tariffe di aggiudicazione,
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare luogo all’iter istruttorio per la valutazione in concreto dell’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente, ove non fosse possibile la condanna al pagamento della suddetta somma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con la relativa documentazione;
Vista la memoria del 16 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 il dott. IV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che, con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale, la -OMISSIS-. lamentava il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro su sua istanza del -OMISSIS- volta a ottenere la revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/06;
Rilevato che l’Azienda si costituiva in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato che, con memoria del 16 febbraio 2026, parte ricorrente dichiarava che, nelle more, l’Azienda aveva riscontrato l’istanza, rigettandola, con conseguente cessata materia del contendere e condanna alle spese di lite;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che, in base alla dichiarazione di parte ricorrente sopra evidenziata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto l’Azienda sanitaria, sia pure nelle more della causa, ha riscontrato l’istanza;
Considerato che le spese di lite devono comunque porsi a carico dell’Azienda resistente, che non ha giustificato il ritardo con cui ha provveduto al riscontro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.