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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Ing. Renato Barra Componente Esperto riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 1473/2023 promossa da
CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da Avv. BARISON
Emanuela Antonella e CAPORALE Manuela con studio in VIA PALMIERI PIETRO, 25 10138
TORINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA, anche nella sua qualità di Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA
SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD
ACTA, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Farnetani, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Conti n. 3
RESISTENTE
e REGIONE LIGURIA
RESISTENTE CONTUMACE
e
PROVINCIA DI IMPERIA
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex. Art. 140 c. 1 lett. c) R.D. 1775/1933
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Annullamento dell'Atto n. 10 del 02/10/2023, notificato al Consorzio esponente in data 04/10/2023, a firma del Commissario ad acta dell'ATO Ovest Imperiese, Provincia di Imperia, con il quale, è stata dichiarata “inefficace” la Convenzione regolante i rapporti fra il
Gestore del SII Rivieracqua s.p.a. e il Consorzio ricorrente sottoscritta in data 04/07/2019, (doc. n.
01), nonché annullamento degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento.
Specificate nei termini che seguono con la nota di precisazione conclusione del 15.07.2024
- accertare e dichiarare che Rivieracqua non possiede le opere idrauliche, gli impianti, le condotte per erogare il servizio di fornitura ai Comuni di Cipressa e Costarainera;
- accertare e dichiarare che il Consorzio è autorizzato da Egato con Delibera 10/21 “a proseguire nella gestione” (non solo dell'acquedotto irriguo, ma anche) “del tratto di rete di adduzione di acqua ai Comuni di Costarainera e Cipressa gestiti da Rivieracqua s.c.p.a.” e quindi si sostituisce a
Rivieracqua senza ricevere alcun riconoscimento economico;
- accertare e dichiarare che senza l'utilizzo delle condotte e opere idrauliche di proprietà del
Consorzio Rivieracqua è impossibilitato a erogare il servizio;
- accertare e dichiarare la carenza di potere e/o di attribuzioni in capo al Commissario in ordine alla stipula ed all'esecuzione di contratti stipulati tra Rivieracqua e terzi;
- accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e per l'effetto annullare in quanto illegittimi i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore effetto di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte resistente COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Torino in tesi dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, od in ipotesi dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso cui si resiste. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Per parte resistente SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al
COMMISSARIO AD ACTA:Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Torino in tesi dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, od in ipotesi dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso cui si resiste. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E
COSTARAINERA con ricorso ex art. 151 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, depositato in data
05.12.2023 e ritualmente notificato alle controparti, ha citato dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche l'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) OVEST DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA, la PROVINCIA DI IMPERIA e la REGIONE LIGURIA.
L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) OVEST DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA si costituiva tempestivamente in giudizio in persona del COMMISSARIO AD ACTA e del SUB COMMISSARIO AD ACTA.
La PROVINCIA DI IMPERIA e la REGIONE LIGURIA non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
L'istruttoria era solo documentale ed all'udienza del 16 luglio 2024, rilevato che le parti avevano avuto modo di procedere, ex art. 180 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, alla presentazione delle proprie conclusioni definitive, il giudice delegato rimetteva le stesse in udienza dinanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in composizione collegiale, antecedentemente alla quale le parti potevano presentare memorie scritte, nel termine previsto, ovvero sino a giorni sette prima della data fissata per l'udienza di discussione.
All'udienza del 18 marzo 2025, sentita la relazione del giudice delegato, medio tempore sostituito per trasferimento interno del precedete magistrato delegato per l'istruttoria, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche riservava, quindi, la decisione sulle soprariportate conclusioni già rassegnate dalle parti.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E DOMANDE DELLE PARTI
Il CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E
COSTARAINERA agiva in giudizio nei confronti dell'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
(A.T.O.) OVEST DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, della PROVINCIA di IMPERIA e della
REGIONE LIGURIA per ottenere l'annullamento dell'Atto n. 10 del 02/10/2023, notificato al
Consorzio esponente in data 04/10/2023, a firma del Commissario ad acta dell'ATO Ovest Imperiese,
Provincia di Imperia, con il quale veniva dichiarata “inefficace” la Convenzione regolante i rapporti fra il Gestore del SII, Rivieracqua s.p.a., e il Consorzio ricorrente sottoscritta in data 04/07/2019 (doc.
n. 01 all. al ricorso), nonché l'annullamento degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento.
Affermava la parte ricorrente che il Consorzio, istituito con atto notarile del 28.10.1928 con l'obiettivo di captare l'acqua sotterranea esistente nella pianura del Rio San Lorenzo e di distribuirla nel territorio del Comuni di Cipressa e Costarainera ad uso irriguo e per le necessità idriche potabili dei famigliari dei soci, diveniva titolare di concessioni a derivare acqua ad uso irriguo e potabile a favore dei consorziati nei Comuni di Cipressa e di Costarainera forza di due decreti, n. 222 e 571, del
11/02/1980 e del 02/05/1980.
Tali concessioni scadevano nel 2010, ma soltanto a partire dal 2017 venivano sollecitate ed azionate le pratiche di rinnovo. In precedenza, afferma il Consorzio, vi era stato un legittimo affidamento sul rinnovo tacito delle stesse, come dimostrato dalla puntuale corresponsione del canone annuale per l'utilizzo del demanio idrico, a favore della Provincia fino alla richiesta del 2016 della
Regione Liguria, che allegava il proprio subentro nelle competenze del demanio idrico fluviale in
Liguria.
Intanto nell'anno 2015 entrambi i Comuni di Cipressa e di Costarainera deliberavano di conferire il servizio idrico integrato al Gestore unico Rivieracqua S.p.A..
Nelle more delle pratiche di rinnovo in data 04/07/2019 il Consorzio, nella sua qualità di proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa
e Costarainera, stipulava con Rivieracqua, nella sua veste di gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Imperiese, una Convenzione, con cui concedeva l'uso delle strutture e impianti strettamente funzionali all'esecuzione del servizio, precisando che i beni e le condotte del Consorzio restavano in proprietà di quest'ultimo e stabilendo un canone per il loro utilizzo, fissato in euro 0,736042, oltre
Iva, per mc. a far data dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2025. Con l'atto di cui viene contestata la legittimità nel presente giudizio, e cioè l'Atto n. 10 del
02/10/2023, il Commissario ad Acta dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest - rilevato che la suddetta Convenzione non risultava approvata con atto espresso, nei suoi contenuti, dall'organo competente - che alla data della sua sottoscrizione, era il Consiglio Provinciale e che, successivamente era il Commissario ad Acta, nominato in data 16/09/2019 - ritenuto peraltro che il
Consorzio irriguo non avesse più la disponibilità delle strutture idriche e delle tubazioni per effetto del disposto dell'art. 28, co. 3, R.D. 11775/1933 - dichiarava la Convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio e Rivieracqua “inefficace in quanto priva della necessaria approvazione da parte dell'organo competente EGATO Ovest Imperiese – in ossequio all'art. 16 della Convenzione tra
Autorità d'Ambito Territoriali Ottimale Imperiese e Gestore …- oltre che delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 152/06”; in ogni caso il provvedimento dava “atto dell'interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo richiedendo alla Regione Liguria di assentire lo stesso, garantendo nelle more del perfezionamento dell'istanza da parte dei Comuni di Cipressa e
Costarainera, la gestione da parte del Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.p.A.”.
Secondo il Consorzio la vertenza avrebbe pertanto ad oggetto la validità della Convenzione per il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio in favore dei Comuni di Cipressa
e Costarainera, nonché in favore dei Consorziati e si inquadrerebbe in un diritto derivato relativo alla derivazione di acque pubbliche. L'acqua destinata ai Consorziati e ai Comuni di Cipressa e di
Costarainera, infatti, dovrebbe inevitabilmente transitare dalle condotte di proprietà del Consorzio, motivo per il quale venne siglata la Convenzione, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art. 140 primo comma lett. c) R.D. n. 1775/1933.
In altre parole, per effetto del provvedimento impugnato, il Consorzio sarebbe stato privato illegittimamente sia del diritto di gestire le acque allo stesso affidate, sia del diritto di percepire il canone statuito in Convezione per il vettoriamento, sia del diritto di proprietà in relazione alle condotte idriche.
Per sostenere l'illegittimità del provvedimento e chiederne l'annullamento nel ricorso il
Consorzio ripercorreva i vizi da cui sarebbe affetto, specificatamente carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 28 RD Acque, carenza assoluta di interesse pubblico.
Sulla base delle medesime doglianze e visto il gravissimo pregiudizio che l'esecuzione dell'atto impugnato poteva arrecare al Consorzio, veniva avanzata richiesta di sospensione ex art. 195
RD 1775/1933. Si costituivano in giudizio il Commissario ad acta ed il Sub Commissario ad acta dell'EGATO
Ovest Imperiese eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione e chiedendo, comunque, il rigetto nel merito, sostenendo la completa legittimità dell'atto impugnato e specificando che l'inefficacia dichiarata con lo stesso non era riferita al rapporto tra le parti stipulanti Consorzio –
Riveracqua, ma nei confronti di EGATO, con conseguente inidoneità a produrre l'effetto del riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti in esecuzione della convenzione stessa. Chiedevano, inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensione.
La difesa pubblica, dopo aver ripercorso l'evoluzione della normativa di settore nell'ultimo ventennio, ripercorreva i passi fatti a livello regionale per passare dalla gestione precedente alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, come voluto dal legislatore, evidenziando come il
Consorzio in oggetto non era mai stato individuato tra i soggetti che avevano diritto a proseguire nella gestione del servizio, né i Comuni di Cipressa e Costarainera erano mai stati ricompresi tra i piccoli comuni da salvaguardare che avevano richiesto il riconoscimento dell'autonomia delle proprie gestioni ai sensi dell'art. 148 D.L.vo 152/2006 ratione temporis vigente. Tali comuni, anzi, avevano conferito il servizio idrico integrato al gestore unico Rivieracqua s.c.p.a. fin dal 2016.
Pertanto, considerata la pacifica scadenza nel corso del 2010 delle concessioni di derivazione di cui era titolare il Consorzio, la mancata impugnazione di tutti gli atti amministrativi che avevano deliberato l'istituzione del servizio idrico integrato, la costituzione del gestore unico e l'affidamento allo stesso del s.i.i. da parte dei singoli comuni, nonché la mancata inclusione tra coloro che potevano mantenere la precedente gestione previo riconoscimento della propria autonomia, concludeva la difesa erariale per la correttezza del provvedimento impugnato che, semplicemente, aveva dato atto del passaggio al demanio idrico delle condotte ai sensi dell'art. 28 RD 1775/1933 e aveva statuito l'inefficacia della convenzione stipulata con il gestore unico proprio sul presupposto (non più sussistente) della proprietà delle stesse in capo al Consorzio, impedendo per il futuro il riconoscimento in tariffa dei relativi costi.
Il difetto di giurisdizione era invece sostenuto partendo dalla domanda avanzata dal
Consorzio, in quanto, avendo la controparte chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo, questo non poteva che essere ottenuto dal giudice amministrativo o, al massimo, ritenendo l'atto comunque incidente sul regime delle acque pubbliche, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma non dinanzi al Tribunale Regionale adito.
Il Consigliere delegato per l'istruzione, con ordinanza del 30 gennaio 2024, considerato, infatti, che il concreto pregiudizio prospettato ai sensi dell'art. 195 R.D. 1775/1933 dal Consorzio
[era] di natura economica e non risulta[va] idoneo ad integrare i “gravi motivi” contemplati dall'art. 195 RD 1775/1933, rigettava l'istanza di sospensione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi a sé al 16.07.24, quando fissata l'udienza di discussione dinanzi al Collegio per il successivo 18.03.25, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
In occasione delle rispettive note conclusionali, entrambe le parti davano atto dell'evolversi del contenzioso, che aveva visto l'emissione di due ulteriori atti da parte del commissario ad acta, i decreti del 2 e del 5 ottobre 2024 espressione del potere di autotutela possessoria da parte della PA, impugnati dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con udienza fissata a giugno 2025.
La difesa pubblica lamentava, inoltre, la difformità tra le conclusioni rassegnate dal Consorzio con l'atto introduttivo e quelle declinate con nota del 15.07.2024, chiedendo di dichiarare inammissibili le domande così come modificate, e ribadiva il difetto di giurisdizione anche alla luce dell'impugnazioni dinanzi al TSAP delle delibere dell'ottobre 2024, in cui l'atto dell'ottobre 2023 viene considerato da controparte presupposto fondante le pretese pubbliche.
Con i provvedimenti dell'ottobre 2024 il commissario ad acta, prima, diffidava il Consorzio
a provvedere entro due giorni al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza alla società Riveracqua s.p.a. (provv. 02.10.2024) e, poi, ordinava il suddetto trasferimento fissando per l'immissione in possesso del gestore unico la data del 7 ottobre 2024.
Nel corso dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Collegio le parti nulla osservavano sulle reciproche produzioni afferenti gli atti emessi ad ottobre 2024 e sulla relativa impugnazione degli stessi dinanzi al TSAP, precisando solo lo slittamento della discussione della causa dinanzi al TSAP
a marzo 2026, e discutevano oralmente la causa insistendo nelle reciproche conclusioni.
2. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
L'eccezione avanzata dalle parti resistenti risulta fondata.
Come già evidenziato in fase cautelare, il Consorzio ricorrente denuncia tipici difetti di legittimità dell'atto, e cioé carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà del provvedimento di cui chiede l'annullamento, incompetenza dell'organo che lo ha emesso, violazione di legge, oltre alla assoluta carenza di interesse pubblico.
Il Consorzio afferma la sussistenza della giurisdizione di questo TRAP ai sensi della lett. c) dell'art. 140 R.D. 1775/1933, dando come assunto che la controversia abbia ad oggetto diritti relativi alla derivazione e alla utilizzazione di acqua pubblica. Tuttavia, come già precisato nella fase cautelare, il provvedimento impugnato non ha l'effetto “di impedire il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio, privando così i Comuni dell'adduzione in palese violazione dell'interesse pubblico” (v. pag. 11 ricorso), essendo quello fatto espressamente salvo, mediante l'assenso alla continuazione provvisoria del prelievo, attraverso la gestione da parte di Rivieracqua, che presuppone necessariamente l'utilizzo degli impianti e delle condotte attraverso le quali l'acqua viene addotta sino alle reti dei Comuni, mentre il concreto pregiudizio prospettato appare di natura economica, dovendo il Consorzio vettoriare le acque senza ricevere il corrispettivo pattuito con il gestore unico.
Sulla base di tali premesse, emerge come l'atto di cui si controverte nel presente giudizio non incida direttamente su tale diritto, ma sul diritto del Consorzio, nella sua contestata veste di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera”, di stipulare convenzioni, con cui concede l'uso di quelle strutture e impianti.
La mancata influenza del provvedimento impugnato sull'assetto economico è confermata dalla corresponsione in corso di causa a favore del Consorzio di oltre 500 mila euro da parte di Riveracqua, come attestato dalla documentazione prodotta dagli enti pubblici con la memoria del 07.03.2025.
È proprio la conferma del controverso presupposto di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera” che il
Consorzio vorrebbe ottenere dal presente giudizio e che le controparti invece affermano come insussistente proprio a seguito delle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato.
In tale contesto allora sono proprio le domande del Consorzio che permettono di correttamente inquadrare la vicenda.
Infatti, a prescindere dall'ammissibilità o meno della loro specificazione con le modalità utilizzate nel foglio di precisazione conclusioni del 15.07.2024, il Consorzio vuole ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e con esso l'annullamento delle statuizioni in esso contenute in merito alla proprietà delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza di cui è stata successivamente ordinata la dismissione in favore del gestore unico ed alla possibilità di continuare ad erogare il servizio sulla base delle clausole concordate con il medesimo gestore unico nel 2019.
Come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte in materia di determinazione dei canoni di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ed applicabile anche nel caso in esame, “quando l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche quale giudice ordinario specializzato, poiché il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, mentre nel caso dell'impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere "in via principale" una pronuncia avente efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado.” (v. per tutte Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 18827 del 12/07/2019 (Rv. 654418 - 01).
Nel caso in esame non vi è dubbio che il Consorzio abbia agito l'A.G. per ottenere "in via principale" una pronuncia avente efficacia di giudicato, che dichiari l'annullamento dell'atto n. 10 del 02.10.2023 con cui il Commissario ad acta nell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale ha statuito l'inefficacia della Convenzione del 2019 sul presupposto del passaggio al demanio idrico della rete di approvvigionamento in applicazione dell'art. 28 RD 1775/1933.
La natura discrezionale del potere esercitato nel caso specifico dalla PA è confermato dalle difese del Consorzio che sostiene che al massimo potrebbe trovare applicazione l'art. 30 RD
1775/1933 e non il 28 azionato dal commissario ad acta, elemento che evidenzia il margine di discrezionalità applicato nella vicenda in esame.
Inoltre, proprio i vizi dell'atto sollevati dalla parte ricorrente portano a riconoscere la giurisdizione del TSAP ai sensi dell'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933.
Al fine dell'individuazione del criterio di riparto di giurisdizione tra il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP), quale giudice ordinario specializzato, e il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (TSAP), quale giudice amministrativo in unico grado, infatti, la distinzione tra l'art. 140 c. 1 lett. c) e l'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933 si fonda proprio su quanto richiesto in causa dalla parte.
Nel caso specifico si è già sottolineato come il provvedimento impugnato non abbia l'effetto
“di impedire il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio, privando così i Comuni dell'adduzione in palese violazione dell'interesse pubblico”, ma quello di incidere sul diritto del
Consorzio, nella sua contestata veste di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera”, di stipulare convenzioni, con cui concede l'uso di quelle strutture e impianti.
Risulta, pertanto, evidente che nel caso di specie non si disquisisca di alcun diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, che sono proprio fatti salvi dal provvedimento in esame, ma si proponga un ricorso per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti per dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, con conseguente applicazione dell'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933.
Ritenuto pertanto, conclusivamente, che la pretesa avanzata da CONSORZIO
IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA non sia effettivamente finalizzata all'accertamento di diritti soggettivi, ma debba essere qualificata, vista la sostanza delle pretese attoree, come impugnazione di provvedimenti amministrativi, di cui si chiede l'annullamento con effetto di giudicato, visto il disposto dell'art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, occorre dichiararsi il difetto di giurisdizione del TRAP adito, in favore del TSAP, avanti al quale la causa andrà riassunta, ex art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
3. LE SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna di
CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA alle spese del giudizio, in favore sia del COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI
GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, anche nella sua qualità di
Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE ENTE DI GOVERNO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA D'IMPERIA, che del SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD ACTA.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante nello scaglione delle cause dal valore indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero limitato delle questioni trattate, esclusivamente di natura giuridica sia pur complesse, valutate partitamente per ciascuna fase, in specie in considerazione alla mancata presentazione di istanze istruttorie, la difesa di due parti con la medesima posizione processuale, che non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, le spese del giudizio si liquidano nei seguenti termini in aderenza ai valori medi per ciascuna parte:
- per la fase di studio euro 2.058,00
- per la fase introduttiva euro 1.418,00
- per la fase di trattazione euro 3.045,00
- per la fase decisoria euro 3.470,00
Diminuito del 30% per la euro - 2.997,30 difesa di più parti processuali ex art. 4 c. 4
DM 55/2014. Totale: euro 6993,70 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt. 132 ss c.p.c., 183 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI
CIPRESSA E COSTARAINERA al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore del COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA, anche nella sua qualità di Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE ENTE
DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA e del SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD ACTA, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di euro 6.993,70, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, nonché
IVA e CPA, o oneri ex art. 1 c. 208 l. 23 dicembre 2005 n. 266, nei termini di legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Ing. Renato Barra Componente Esperto riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 1473/2023 promossa da
CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da Avv. BARISON
Emanuela Antonella e CAPORALE Manuela con studio in VIA PALMIERI PIETRO, 25 10138
TORINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA, anche nella sua qualità di Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA
SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD
ACTA, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Farnetani, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Conti n. 3
RESISTENTE
e REGIONE LIGURIA
RESISTENTE CONTUMACE
e
PROVINCIA DI IMPERIA
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex. Art. 140 c. 1 lett. c) R.D. 1775/1933
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Annullamento dell'Atto n. 10 del 02/10/2023, notificato al Consorzio esponente in data 04/10/2023, a firma del Commissario ad acta dell'ATO Ovest Imperiese, Provincia di Imperia, con il quale, è stata dichiarata “inefficace” la Convenzione regolante i rapporti fra il
Gestore del SII Rivieracqua s.p.a. e il Consorzio ricorrente sottoscritta in data 04/07/2019, (doc. n.
01), nonché annullamento degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento.
Specificate nei termini che seguono con la nota di precisazione conclusione del 15.07.2024
- accertare e dichiarare che Rivieracqua non possiede le opere idrauliche, gli impianti, le condotte per erogare il servizio di fornitura ai Comuni di Cipressa e Costarainera;
- accertare e dichiarare che il Consorzio è autorizzato da Egato con Delibera 10/21 “a proseguire nella gestione” (non solo dell'acquedotto irriguo, ma anche) “del tratto di rete di adduzione di acqua ai Comuni di Costarainera e Cipressa gestiti da Rivieracqua s.c.p.a.” e quindi si sostituisce a
Rivieracqua senza ricevere alcun riconoscimento economico;
- accertare e dichiarare che senza l'utilizzo delle condotte e opere idrauliche di proprietà del
Consorzio Rivieracqua è impossibilitato a erogare il servizio;
- accertare e dichiarare la carenza di potere e/o di attribuzioni in capo al Commissario in ordine alla stipula ed all'esecuzione di contratti stipulati tra Rivieracqua e terzi;
- accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e per l'effetto annullare in quanto illegittimi i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore effetto di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte resistente COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Torino in tesi dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, od in ipotesi dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso cui si resiste. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Per parte resistente SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al
COMMISSARIO AD ACTA:Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Torino in tesi dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, od in ipotesi dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso cui si resiste. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E
COSTARAINERA con ricorso ex art. 151 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, depositato in data
05.12.2023 e ritualmente notificato alle controparti, ha citato dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche l'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) OVEST DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA, la PROVINCIA DI IMPERIA e la REGIONE LIGURIA.
L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) OVEST DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA si costituiva tempestivamente in giudizio in persona del COMMISSARIO AD ACTA e del SUB COMMISSARIO AD ACTA.
La PROVINCIA DI IMPERIA e la REGIONE LIGURIA non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
L'istruttoria era solo documentale ed all'udienza del 16 luglio 2024, rilevato che le parti avevano avuto modo di procedere, ex art. 180 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, alla presentazione delle proprie conclusioni definitive, il giudice delegato rimetteva le stesse in udienza dinanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in composizione collegiale, antecedentemente alla quale le parti potevano presentare memorie scritte, nel termine previsto, ovvero sino a giorni sette prima della data fissata per l'udienza di discussione.
All'udienza del 18 marzo 2025, sentita la relazione del giudice delegato, medio tempore sostituito per trasferimento interno del precedete magistrato delegato per l'istruttoria, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche riservava, quindi, la decisione sulle soprariportate conclusioni già rassegnate dalle parti.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E DOMANDE DELLE PARTI
Il CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E
COSTARAINERA agiva in giudizio nei confronti dell'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
(A.T.O.) OVEST DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, della PROVINCIA di IMPERIA e della
REGIONE LIGURIA per ottenere l'annullamento dell'Atto n. 10 del 02/10/2023, notificato al
Consorzio esponente in data 04/10/2023, a firma del Commissario ad acta dell'ATO Ovest Imperiese,
Provincia di Imperia, con il quale veniva dichiarata “inefficace” la Convenzione regolante i rapporti fra il Gestore del SII, Rivieracqua s.p.a., e il Consorzio ricorrente sottoscritta in data 04/07/2019 (doc.
n. 01 all. al ricorso), nonché l'annullamento degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento.
Affermava la parte ricorrente che il Consorzio, istituito con atto notarile del 28.10.1928 con l'obiettivo di captare l'acqua sotterranea esistente nella pianura del Rio San Lorenzo e di distribuirla nel territorio del Comuni di Cipressa e Costarainera ad uso irriguo e per le necessità idriche potabili dei famigliari dei soci, diveniva titolare di concessioni a derivare acqua ad uso irriguo e potabile a favore dei consorziati nei Comuni di Cipressa e di Costarainera forza di due decreti, n. 222 e 571, del
11/02/1980 e del 02/05/1980.
Tali concessioni scadevano nel 2010, ma soltanto a partire dal 2017 venivano sollecitate ed azionate le pratiche di rinnovo. In precedenza, afferma il Consorzio, vi era stato un legittimo affidamento sul rinnovo tacito delle stesse, come dimostrato dalla puntuale corresponsione del canone annuale per l'utilizzo del demanio idrico, a favore della Provincia fino alla richiesta del 2016 della
Regione Liguria, che allegava il proprio subentro nelle competenze del demanio idrico fluviale in
Liguria.
Intanto nell'anno 2015 entrambi i Comuni di Cipressa e di Costarainera deliberavano di conferire il servizio idrico integrato al Gestore unico Rivieracqua S.p.A..
Nelle more delle pratiche di rinnovo in data 04/07/2019 il Consorzio, nella sua qualità di proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa
e Costarainera, stipulava con Rivieracqua, nella sua veste di gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Imperiese, una Convenzione, con cui concedeva l'uso delle strutture e impianti strettamente funzionali all'esecuzione del servizio, precisando che i beni e le condotte del Consorzio restavano in proprietà di quest'ultimo e stabilendo un canone per il loro utilizzo, fissato in euro 0,736042, oltre
Iva, per mc. a far data dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2025. Con l'atto di cui viene contestata la legittimità nel presente giudizio, e cioè l'Atto n. 10 del
02/10/2023, il Commissario ad Acta dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest - rilevato che la suddetta Convenzione non risultava approvata con atto espresso, nei suoi contenuti, dall'organo competente - che alla data della sua sottoscrizione, era il Consiglio Provinciale e che, successivamente era il Commissario ad Acta, nominato in data 16/09/2019 - ritenuto peraltro che il
Consorzio irriguo non avesse più la disponibilità delle strutture idriche e delle tubazioni per effetto del disposto dell'art. 28, co. 3, R.D. 11775/1933 - dichiarava la Convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio e Rivieracqua “inefficace in quanto priva della necessaria approvazione da parte dell'organo competente EGATO Ovest Imperiese – in ossequio all'art. 16 della Convenzione tra
Autorità d'Ambito Territoriali Ottimale Imperiese e Gestore …- oltre che delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 152/06”; in ogni caso il provvedimento dava “atto dell'interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo richiedendo alla Regione Liguria di assentire lo stesso, garantendo nelle more del perfezionamento dell'istanza da parte dei Comuni di Cipressa e
Costarainera, la gestione da parte del Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.p.A.”.
Secondo il Consorzio la vertenza avrebbe pertanto ad oggetto la validità della Convenzione per il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio in favore dei Comuni di Cipressa
e Costarainera, nonché in favore dei Consorziati e si inquadrerebbe in un diritto derivato relativo alla derivazione di acque pubbliche. L'acqua destinata ai Consorziati e ai Comuni di Cipressa e di
Costarainera, infatti, dovrebbe inevitabilmente transitare dalle condotte di proprietà del Consorzio, motivo per il quale venne siglata la Convenzione, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art. 140 primo comma lett. c) R.D. n. 1775/1933.
In altre parole, per effetto del provvedimento impugnato, il Consorzio sarebbe stato privato illegittimamente sia del diritto di gestire le acque allo stesso affidate, sia del diritto di percepire il canone statuito in Convezione per il vettoriamento, sia del diritto di proprietà in relazione alle condotte idriche.
Per sostenere l'illegittimità del provvedimento e chiederne l'annullamento nel ricorso il
Consorzio ripercorreva i vizi da cui sarebbe affetto, specificatamente carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 28 RD Acque, carenza assoluta di interesse pubblico.
Sulla base delle medesime doglianze e visto il gravissimo pregiudizio che l'esecuzione dell'atto impugnato poteva arrecare al Consorzio, veniva avanzata richiesta di sospensione ex art. 195
RD 1775/1933. Si costituivano in giudizio il Commissario ad acta ed il Sub Commissario ad acta dell'EGATO
Ovest Imperiese eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione e chiedendo, comunque, il rigetto nel merito, sostenendo la completa legittimità dell'atto impugnato e specificando che l'inefficacia dichiarata con lo stesso non era riferita al rapporto tra le parti stipulanti Consorzio –
Riveracqua, ma nei confronti di EGATO, con conseguente inidoneità a produrre l'effetto del riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti in esecuzione della convenzione stessa. Chiedevano, inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensione.
La difesa pubblica, dopo aver ripercorso l'evoluzione della normativa di settore nell'ultimo ventennio, ripercorreva i passi fatti a livello regionale per passare dalla gestione precedente alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, come voluto dal legislatore, evidenziando come il
Consorzio in oggetto non era mai stato individuato tra i soggetti che avevano diritto a proseguire nella gestione del servizio, né i Comuni di Cipressa e Costarainera erano mai stati ricompresi tra i piccoli comuni da salvaguardare che avevano richiesto il riconoscimento dell'autonomia delle proprie gestioni ai sensi dell'art. 148 D.L.vo 152/2006 ratione temporis vigente. Tali comuni, anzi, avevano conferito il servizio idrico integrato al gestore unico Rivieracqua s.c.p.a. fin dal 2016.
Pertanto, considerata la pacifica scadenza nel corso del 2010 delle concessioni di derivazione di cui era titolare il Consorzio, la mancata impugnazione di tutti gli atti amministrativi che avevano deliberato l'istituzione del servizio idrico integrato, la costituzione del gestore unico e l'affidamento allo stesso del s.i.i. da parte dei singoli comuni, nonché la mancata inclusione tra coloro che potevano mantenere la precedente gestione previo riconoscimento della propria autonomia, concludeva la difesa erariale per la correttezza del provvedimento impugnato che, semplicemente, aveva dato atto del passaggio al demanio idrico delle condotte ai sensi dell'art. 28 RD 1775/1933 e aveva statuito l'inefficacia della convenzione stipulata con il gestore unico proprio sul presupposto (non più sussistente) della proprietà delle stesse in capo al Consorzio, impedendo per il futuro il riconoscimento in tariffa dei relativi costi.
Il difetto di giurisdizione era invece sostenuto partendo dalla domanda avanzata dal
Consorzio, in quanto, avendo la controparte chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo, questo non poteva che essere ottenuto dal giudice amministrativo o, al massimo, ritenendo l'atto comunque incidente sul regime delle acque pubbliche, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma non dinanzi al Tribunale Regionale adito.
Il Consigliere delegato per l'istruzione, con ordinanza del 30 gennaio 2024, considerato, infatti, che il concreto pregiudizio prospettato ai sensi dell'art. 195 R.D. 1775/1933 dal Consorzio
[era] di natura economica e non risulta[va] idoneo ad integrare i “gravi motivi” contemplati dall'art. 195 RD 1775/1933, rigettava l'istanza di sospensione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi a sé al 16.07.24, quando fissata l'udienza di discussione dinanzi al Collegio per il successivo 18.03.25, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
In occasione delle rispettive note conclusionali, entrambe le parti davano atto dell'evolversi del contenzioso, che aveva visto l'emissione di due ulteriori atti da parte del commissario ad acta, i decreti del 2 e del 5 ottobre 2024 espressione del potere di autotutela possessoria da parte della PA, impugnati dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con udienza fissata a giugno 2025.
La difesa pubblica lamentava, inoltre, la difformità tra le conclusioni rassegnate dal Consorzio con l'atto introduttivo e quelle declinate con nota del 15.07.2024, chiedendo di dichiarare inammissibili le domande così come modificate, e ribadiva il difetto di giurisdizione anche alla luce dell'impugnazioni dinanzi al TSAP delle delibere dell'ottobre 2024, in cui l'atto dell'ottobre 2023 viene considerato da controparte presupposto fondante le pretese pubbliche.
Con i provvedimenti dell'ottobre 2024 il commissario ad acta, prima, diffidava il Consorzio
a provvedere entro due giorni al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza alla società Riveracqua s.p.a. (provv. 02.10.2024) e, poi, ordinava il suddetto trasferimento fissando per l'immissione in possesso del gestore unico la data del 7 ottobre 2024.
Nel corso dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Collegio le parti nulla osservavano sulle reciproche produzioni afferenti gli atti emessi ad ottobre 2024 e sulla relativa impugnazione degli stessi dinanzi al TSAP, precisando solo lo slittamento della discussione della causa dinanzi al TSAP
a marzo 2026, e discutevano oralmente la causa insistendo nelle reciproche conclusioni.
2. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
L'eccezione avanzata dalle parti resistenti risulta fondata.
Come già evidenziato in fase cautelare, il Consorzio ricorrente denuncia tipici difetti di legittimità dell'atto, e cioé carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà del provvedimento di cui chiede l'annullamento, incompetenza dell'organo che lo ha emesso, violazione di legge, oltre alla assoluta carenza di interesse pubblico.
Il Consorzio afferma la sussistenza della giurisdizione di questo TRAP ai sensi della lett. c) dell'art. 140 R.D. 1775/1933, dando come assunto che la controversia abbia ad oggetto diritti relativi alla derivazione e alla utilizzazione di acqua pubblica. Tuttavia, come già precisato nella fase cautelare, il provvedimento impugnato non ha l'effetto “di impedire il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio, privando così i Comuni dell'adduzione in palese violazione dell'interesse pubblico” (v. pag. 11 ricorso), essendo quello fatto espressamente salvo, mediante l'assenso alla continuazione provvisoria del prelievo, attraverso la gestione da parte di Rivieracqua, che presuppone necessariamente l'utilizzo degli impianti e delle condotte attraverso le quali l'acqua viene addotta sino alle reti dei Comuni, mentre il concreto pregiudizio prospettato appare di natura economica, dovendo il Consorzio vettoriare le acque senza ricevere il corrispettivo pattuito con il gestore unico.
Sulla base di tali premesse, emerge come l'atto di cui si controverte nel presente giudizio non incida direttamente su tale diritto, ma sul diritto del Consorzio, nella sua contestata veste di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera”, di stipulare convenzioni, con cui concede l'uso di quelle strutture e impianti.
La mancata influenza del provvedimento impugnato sull'assetto economico è confermata dalla corresponsione in corso di causa a favore del Consorzio di oltre 500 mila euro da parte di Riveracqua, come attestato dalla documentazione prodotta dagli enti pubblici con la memoria del 07.03.2025.
È proprio la conferma del controverso presupposto di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera” che il
Consorzio vorrebbe ottenere dal presente giudizio e che le controparti invece affermano come insussistente proprio a seguito delle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato.
In tale contesto allora sono proprio le domande del Consorzio che permettono di correttamente inquadrare la vicenda.
Infatti, a prescindere dall'ammissibilità o meno della loro specificazione con le modalità utilizzate nel foglio di precisazione conclusioni del 15.07.2024, il Consorzio vuole ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e con esso l'annullamento delle statuizioni in esso contenute in merito alla proprietà delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza di cui è stata successivamente ordinata la dismissione in favore del gestore unico ed alla possibilità di continuare ad erogare il servizio sulla base delle clausole concordate con il medesimo gestore unico nel 2019.
Come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte in materia di determinazione dei canoni di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ed applicabile anche nel caso in esame, “quando l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche quale giudice ordinario specializzato, poiché il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, mentre nel caso dell'impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere "in via principale" una pronuncia avente efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado.” (v. per tutte Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 18827 del 12/07/2019 (Rv. 654418 - 01).
Nel caso in esame non vi è dubbio che il Consorzio abbia agito l'A.G. per ottenere "in via principale" una pronuncia avente efficacia di giudicato, che dichiari l'annullamento dell'atto n. 10 del 02.10.2023 con cui il Commissario ad acta nell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale ha statuito l'inefficacia della Convenzione del 2019 sul presupposto del passaggio al demanio idrico della rete di approvvigionamento in applicazione dell'art. 28 RD 1775/1933.
La natura discrezionale del potere esercitato nel caso specifico dalla PA è confermato dalle difese del Consorzio che sostiene che al massimo potrebbe trovare applicazione l'art. 30 RD
1775/1933 e non il 28 azionato dal commissario ad acta, elemento che evidenzia il margine di discrezionalità applicato nella vicenda in esame.
Inoltre, proprio i vizi dell'atto sollevati dalla parte ricorrente portano a riconoscere la giurisdizione del TSAP ai sensi dell'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933.
Al fine dell'individuazione del criterio di riparto di giurisdizione tra il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP), quale giudice ordinario specializzato, e il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (TSAP), quale giudice amministrativo in unico grado, infatti, la distinzione tra l'art. 140 c. 1 lett. c) e l'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933 si fonda proprio su quanto richiesto in causa dalla parte.
Nel caso specifico si è già sottolineato come il provvedimento impugnato non abbia l'effetto
“di impedire il vettoriamento delle acque tramite le condotte del Consorzio, privando così i Comuni dell'adduzione in palese violazione dell'interesse pubblico”, ma quello di incidere sul diritto del
Consorzio, nella sua contestata veste di “proprietario degli impianti che adducono acqua fino alle condotte pubbliche dei Comuni di Cipressa e Costarainera”, di stipulare convenzioni, con cui concede l'uso di quelle strutture e impianti.
Risulta, pertanto, evidente che nel caso di specie non si disquisisca di alcun diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, che sono proprio fatti salvi dal provvedimento in esame, ma si proponga un ricorso per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti per dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, con conseguente applicazione dell'art. 143 c. 1 lett. a) RD 1775/1933.
Ritenuto pertanto, conclusivamente, che la pretesa avanzata da CONSORZIO
IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA non sia effettivamente finalizzata all'accertamento di diritti soggettivi, ma debba essere qualificata, vista la sostanza delle pretese attoree, come impugnazione di provvedimenti amministrativi, di cui si chiede l'annullamento con effetto di giudicato, visto il disposto dell'art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, occorre dichiararsi il difetto di giurisdizione del TRAP adito, in favore del TSAP, avanti al quale la causa andrà riassunta, ex art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
3. LE SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna di
CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI CIPRESSA E COSTARAINERA alle spese del giudizio, in favore sia del COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI
GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, anche nella sua qualità di
Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE ENTE DI GOVERNO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA D'IMPERIA, che del SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD ACTA.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante nello scaglione delle cause dal valore indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero limitato delle questioni trattate, esclusivamente di natura giuridica sia pur complesse, valutate partitamente per ciascuna fase, in specie in considerazione alla mancata presentazione di istanze istruttorie, la difesa di due parti con la medesima posizione processuale, che non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, le spese del giudizio si liquidano nei seguenti termini in aderenza ai valori medi per ciascuna parte:
- per la fase di studio euro 2.058,00
- per la fase introduttiva euro 1.418,00
- per la fase di trattazione euro 3.045,00
- per la fase decisoria euro 3.470,00
Diminuito del 30% per la euro - 2.997,30 difesa di più parti processuali ex art. 4 c. 4
DM 55/2014. Totale: euro 6993,70 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt. 132 ss c.p.c., 183 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE DEI COMUNI DI
CIPRESSA E COSTARAINERA al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore del COMMISSARIO AD ACTA DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA, anche nella sua qualità di Presidente della PROVINCIA DI IMPERIA QUALE ENTE
DI GOVERNO D'AMBITO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA e del SUB COMMISSARIO per l'attività di supporto alle funzioni attribuite al COMMISSARIO AD ACTA, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di euro 6.993,70, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, nonché
IVA e CPA, o oneri ex art. 1 c. 208 l. 23 dicembre 2005 n. 266, nei termini di legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino