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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 9/24 R.G.L. promossa da:
Il , rappresentata e difesa, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Vertucci ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell'Istituto CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorre avverso l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
31020230000208589000 portante la richiesta di pagamento di € 51.751,51 riferiti alla posizione del lavoratore . Parte_2
Allega che, in base a sentenza del Tribunale di Asti, che ha accertato che il lavoratore non ha Pt_2 svolto ore di lavoro straordinario, lavoro domenicale e notturno, l' non può pretendere alcunchè CP_1
a titolo di maggiori contribuzioni riferite alla posizione di detto lavoratore, e così conclude: «in via preliminare 1. sospendere inaudita altera parte, per i motivi di cui alla narrativa, l'esecutorietà
CP_ dell'avviso di addebito n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9; nel merito in via principale 2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, non dovuta la somma richiesta nell'avviso di addebito
CP_ n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9 e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito medesimo;
3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancata concessione della sospensiva richiesta e di pagamento della somma portata dall'avviso di addebito n.
CP_ 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con
CP_ raccomandata a/r 68497359678-9, condannare l' di Alessandria o l'Ente beneficiario alla restituzione della somma eventualmente percetta nelle more del giudizio, maggiorata degli interessi legali;
nel merito in via subordinata 4. nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della
CP_ legittimità dell'avviso di addebito n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9, contenere nei limiti del dedotto e del provato il quntum debeatur dovuto dalla società ricorrente a titolo di contribuzione afferente la
Gestione Agricola. In ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario delle spese, Cpa e Iva come per legge».
Resiste l' . CP_1
Eccepisce che la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato non riguarda maggiori contribuzioni per lavoro straordinario, domenicale, notturno riferito alla posizione del dipendente Parte_2
, ma riguarda, piuttosto, maggiore contribuzione riferita a predetto dipendente, addetto alla
[...]
stalla di Quattordio, dovuta dalla società per errata applicazione delle aliquote per zona svantaggiata, mentre la zona di Quattordio non risulta presentare detta caratteristica.
Così conclude: «dichiarare infondata l'opposizione all'avviso di addebito n. 301 2023 00002085 89
e per l'effetto confermarne l'esecutività e l'esecutorietà, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte;
dichiarare la legittimità del verbale ITL Alessandria ed
Asti con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 0700 31.07.2019 0083425 e INL 18328 del 31.07.2019 a posto a base della diffida contributiva e dell'avviso di addebito opposto;
in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 51.751,51 per contributi previdenziali e accessori da aggiornarsi al dì del soddisfo o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi previdenziali per le mensilità da gennaio 2014 a dicembre 2019 per le causali di cui al verbale ispettivo citato, oltre sanzioni civili e somme aggiuntive calcolate come evasione art.
116 c.8 lett. b L.388/2000. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Il ricorso è infondato.
Premesso che la società ricorrente possiede terreni, tanto in provincia di Asti, quanto in provincia di
Alessandria, va detto che l'avviso di addebito si riferisce alla matricola contributiva della società n.
3236845 relativa al personale dipendente che opera presso la stalla di Quattordio, di competenza della sede di Alessandria. CP_1
Detti contributi sono stati versati in misura ridotta rispetto al dovuto, in quanto la ricorrente ha applicato l'aliquota prevista per le zone disagiate, ma Quattordio non consta essere in zona disagiata, per cui correttamente si è provveduto al recupero della differenza, con applicazione delle sanzioni.
Del resto, trattandosi, quella sulla riduzione contributiva per zone disagiate, di una normativa di favore, la stessa, non solo è di stretta interpretazione, ma comporta che l'onere di provarne l'applicabilità incombe su colui che intende fruirne, e la ricorrente non ha fornito, né si è offerta di fornire, prova in tal senso. Il ricorso non merita accoglimento.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' le spese Parte_3 CP_1 processuali che liquida in € 7.500,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 9/24 R.G.L. promossa da:
Il , rappresentata e difesa, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Vertucci ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell'Istituto CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorre avverso l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
31020230000208589000 portante la richiesta di pagamento di € 51.751,51 riferiti alla posizione del lavoratore . Parte_2
Allega che, in base a sentenza del Tribunale di Asti, che ha accertato che il lavoratore non ha Pt_2 svolto ore di lavoro straordinario, lavoro domenicale e notturno, l' non può pretendere alcunchè CP_1
a titolo di maggiori contribuzioni riferite alla posizione di detto lavoratore, e così conclude: «in via preliminare 1. sospendere inaudita altera parte, per i motivi di cui alla narrativa, l'esecutorietà
CP_ dell'avviso di addebito n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9; nel merito in via principale 2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, non dovuta la somma richiesta nell'avviso di addebito
CP_ n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9 e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito medesimo;
3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancata concessione della sospensiva richiesta e di pagamento della somma portata dall'avviso di addebito n.
CP_ 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con
CP_ raccomandata a/r 68497359678-9, condannare l' di Alessandria o l'Ente beneficiario alla restituzione della somma eventualmente percetta nelle more del giudizio, maggiorata degli interessi legali;
nel merito in via subordinata 4. nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della
CP_ legittimità dell'avviso di addebito n. 31020230000208589000 notificato dall' di Alessandria alla società ricorrente con raccomandata a/r 68497359678-9, contenere nei limiti del dedotto e del provato il quntum debeatur dovuto dalla società ricorrente a titolo di contribuzione afferente la
Gestione Agricola. In ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario delle spese, Cpa e Iva come per legge».
Resiste l' . CP_1
Eccepisce che la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato non riguarda maggiori contribuzioni per lavoro straordinario, domenicale, notturno riferito alla posizione del dipendente Parte_2
, ma riguarda, piuttosto, maggiore contribuzione riferita a predetto dipendente, addetto alla
[...]
stalla di Quattordio, dovuta dalla società per errata applicazione delle aliquote per zona svantaggiata, mentre la zona di Quattordio non risulta presentare detta caratteristica.
Così conclude: «dichiarare infondata l'opposizione all'avviso di addebito n. 301 2023 00002085 89
e per l'effetto confermarne l'esecutività e l'esecutorietà, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte;
dichiarare la legittimità del verbale ITL Alessandria ed
Asti con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 0700 31.07.2019 0083425 e INL 18328 del 31.07.2019 a posto a base della diffida contributiva e dell'avviso di addebito opposto;
in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 51.751,51 per contributi previdenziali e accessori da aggiornarsi al dì del soddisfo o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi previdenziali per le mensilità da gennaio 2014 a dicembre 2019 per le causali di cui al verbale ispettivo citato, oltre sanzioni civili e somme aggiuntive calcolate come evasione art.
116 c.8 lett. b L.388/2000. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Il ricorso è infondato.
Premesso che la società ricorrente possiede terreni, tanto in provincia di Asti, quanto in provincia di
Alessandria, va detto che l'avviso di addebito si riferisce alla matricola contributiva della società n.
3236845 relativa al personale dipendente che opera presso la stalla di Quattordio, di competenza della sede di Alessandria. CP_1
Detti contributi sono stati versati in misura ridotta rispetto al dovuto, in quanto la ricorrente ha applicato l'aliquota prevista per le zone disagiate, ma Quattordio non consta essere in zona disagiata, per cui correttamente si è provveduto al recupero della differenza, con applicazione delle sanzioni.
Del resto, trattandosi, quella sulla riduzione contributiva per zone disagiate, di una normativa di favore, la stessa, non solo è di stretta interpretazione, ma comporta che l'onere di provarne l'applicabilità incombe su colui che intende fruirne, e la ricorrente non ha fornito, né si è offerta di fornire, prova in tal senso. Il ricorso non merita accoglimento.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' le spese Parte_3 CP_1 processuali che liquida in € 7.500,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio