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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa EN LI Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa RI NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 327/2025 R.G., promossa da:
, nata ad [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per procura in atti dall'Avv. Ivana Principato, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Stefania Fresta, presso C.F._2 il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03.11.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in data 08.06.2005 hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 nel Comune di Acicatena (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di Acicatena, anno
2005, atto n. 18, parte II, serie A. Dalla suddetta unione sono nati due figli, Persona_1
(nata in [...] il [...]), e (nato in [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato il 14.01.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando altresì l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e assegnazione in suo favore Per_2
della casa coniugale, nonché di porre a carico del l'onere di versare un contributo al CP_1 mantenimento per entrambi i figli di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente. In particolare, chiedeva di stabilire un contributo a suo carico per il mantenimento di entrambi i figli pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, di stabilire un assegno di mantenimento mensile per entrambi i figli pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Personalmente comparse dinnanzi al G.D., all'udienza del 03.11.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione della causa, riportato a verbale;
quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano al G.D. di porre la causa in decisione sulla scorta delle condizioni concordate e versate in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
PM per il parere.
Il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo Tribunale, nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 4053/2021 ad esito del procedimento iscritto al n. 6585/2021.
Alla luce di tali considerazioni va accolto l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
03.11.2025, di seguito riportato:
“Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, per cui il padre verserà a titolo di mantenimento per i due figli e la somma di € 530,00, soggetta Persona_1 Persona_2
a rivalutazione secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, e il 50 % delle spese straordinarie, dando atto che l'assegno unico viene percepito in maniera ripartita come per legge stante l'affidamento condiviso;
per il resto si riportano alle condizioni della separazione, quindi con affidamento condiviso del minore , collocamento presso la Per_2 madre, cui è assegnata la casa familiare, e diritto di visita del padre come segue: << il padre potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati nei giorni si sabato o domenica, su gradimento del minore 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, 5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, e il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo>>”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
sicché tali condizioni vanno integralmente recepite.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 327/2025 R.G., così statuisce: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 08.06.2005 trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Acicatena (CT), anno 2005, atto n.18, parte II, serie
A;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_2
collocamento presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, e regime di incontri con il padre come in parte motiva;
- Onera di versare a un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento per entrambi i figli di euro 530,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 21.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
RI NN EN LI
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa EN LI Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa RI NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 327/2025 R.G., promossa da:
, nata ad [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per procura in atti dall'Avv. Ivana Principato, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Stefania Fresta, presso C.F._2 il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03.11.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in data 08.06.2005 hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 nel Comune di Acicatena (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di Acicatena, anno
2005, atto n. 18, parte II, serie A. Dalla suddetta unione sono nati due figli, Persona_1
(nata in [...] il [...]), e (nato in [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato il 14.01.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando altresì l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e assegnazione in suo favore Per_2
della casa coniugale, nonché di porre a carico del l'onere di versare un contributo al CP_1 mantenimento per entrambi i figli di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente. In particolare, chiedeva di stabilire un contributo a suo carico per il mantenimento di entrambi i figli pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, di stabilire un assegno di mantenimento mensile per entrambi i figli pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Personalmente comparse dinnanzi al G.D., all'udienza del 03.11.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione della causa, riportato a verbale;
quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano al G.D. di porre la causa in decisione sulla scorta delle condizioni concordate e versate in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
PM per il parere.
Il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo Tribunale, nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 4053/2021 ad esito del procedimento iscritto al n. 6585/2021.
Alla luce di tali considerazioni va accolto l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
03.11.2025, di seguito riportato:
“Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, per cui il padre verserà a titolo di mantenimento per i due figli e la somma di € 530,00, soggetta Persona_1 Persona_2
a rivalutazione secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, e il 50 % delle spese straordinarie, dando atto che l'assegno unico viene percepito in maniera ripartita come per legge stante l'affidamento condiviso;
per il resto si riportano alle condizioni della separazione, quindi con affidamento condiviso del minore , collocamento presso la Per_2 madre, cui è assegnata la casa familiare, e diritto di visita del padre come segue: << il padre potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati nei giorni si sabato o domenica, su gradimento del minore 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, 5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, e il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo>>”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
sicché tali condizioni vanno integralmente recepite.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 327/2025 R.G., così statuisce: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 08.06.2005 trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Acicatena (CT), anno 2005, atto n.18, parte II, serie
A;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_2
collocamento presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, e regime di incontri con il padre come in parte motiva;
- Onera di versare a un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento per entrambi i figli di euro 530,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 21.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
RI NN EN LI