TRIB
Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
N.R.G. 391-1/2025
Il giudice,
sciogliendo la riserva del 19/03/2025;
esaminati gli atti;
osserva con ricorso proposto ai sensi dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, ha Parte_1
avanzato impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione speciale pronunciato dal Questore di Napoli, sulla base del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Salerno, Sezione di Napoli, chiedendo in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, espressamente contemplata dall'art. 5 d.lgs.
150 cit., ordinando alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;
la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata disposta, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza collegiale del
21/02/2025;
l'istanza cautelare volta al conseguimento del permesso provvisorio deve essere ricondotta alla tutela d'urgenza atipica, prevista dall'art. 700 c.p.c., visto che il ricorrente ha chiesto al giudice un provvedimento urgente diretto ad assicurare un bene della vita ulteriore e diverso rispetto a quello che consegue dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
trattasi di autonoma istanza in quanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato assicura, in via cautelare, il diritto del ricorrente di rimanere sul territorio nazionale fino alla definizione del merito della causa e, conseguentemente, comporta l'obbligo, per l'appunto, in capo alla p.a., di rispettarlo e di astenersi dal dare seguito al diniego di permesso di soggiorno, in caso di mancato allontanamento TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
volontario dello straniero dal territorio nazionale, procedendo alla sua espulsione, laddove il richiesto permesso provvisorio, non espressamente previsto dal legislatore nel caso di specie e valido nell'attesa della definizione del merito della causa proposta, volta all'accertamento del diritto alla protezione speciale, costituisce un quid pluris che ha la funzione di assicurare gli effetti della decisione sul merito, in particolare quelle ulteriori utilità traibili dal fascio dei diritti accessori derivanti dal rilascio del permesso di soggiorno definitivo, che si giustappongono a quello di rimanere sul territorio nazionale;
tale provvedimento d'urgenza non è suscettibile di essere considerato una mera modalità attuativa della diversa misura cautelare tipica, consistente nella sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, pronunciata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150 cit.;
orbene, nel caso di specie sussistono i presupposti necessari per accordare la richiesta misura cautelare;
quanto al fumus boni iuris, la tutela può essere concessa facendo applicazione analogica dell'art. 4 d.lgs. 142 del 2015, in adesione all'orientamento espresso dalla sezione specializzata in materia d'immigrazione del Tribunale di Bologna nell'ordinanza depositata il 4.2.2022, nonché al conforme indirizzo espresso in proposito da questa
Sezione Specializzata;
quanto al requisito del periculum in mora, ossia l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio al quale è esposto nell'attesa della definizione nel merito della causa, esso risulta riscontrabile nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha sufficientemente documentato di avere in corso di svolgimento un rapporto di lavoro subordinato tramite il quale ricevere la sua unica fonte di sostentamento;
l'impossibilità di un suo prosieguo, conseguente a quella di godere del permesso provvisorio quale richiedente asilo, è idonea ad arrecargli un danno grave e irreparabile, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., visto che la mancata percezione di retribuzione sacrificherebbe non già la mera, corrispondente situazione giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale in quanto tale ma quelle ulteriori, dipendenti da quest'ultima, TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
preordinate al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, come il diritto al cibo e a godere di un'abitazione;
il governo delle spese del procedimento va rimesso alla definizione del giudizio principale;
PQM
• Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed ordina, pertanto, al Controparte_1
e, per esso, alla sua articolazione organica, costituita dalla Questura di Napoli, di rilasciare alla ricorrente il permesso ex art. 4, comma 1, d.lgs. 142\2015 ed art. 11, comma 1, lett. a), d.p.r. 394\1999 con durata fino alla decisione, da parte di questo
Tribunale, della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale;
• spese al definitivo.
Si comunichi
Napoli, 22/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
N.R.G. 391-1/2025
Il giudice,
sciogliendo la riserva del 19/03/2025;
esaminati gli atti;
osserva con ricorso proposto ai sensi dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, ha Parte_1
avanzato impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione speciale pronunciato dal Questore di Napoli, sulla base del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Salerno, Sezione di Napoli, chiedendo in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, espressamente contemplata dall'art. 5 d.lgs.
150 cit., ordinando alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;
la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata disposta, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza collegiale del
21/02/2025;
l'istanza cautelare volta al conseguimento del permesso provvisorio deve essere ricondotta alla tutela d'urgenza atipica, prevista dall'art. 700 c.p.c., visto che il ricorrente ha chiesto al giudice un provvedimento urgente diretto ad assicurare un bene della vita ulteriore e diverso rispetto a quello che consegue dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
trattasi di autonoma istanza in quanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato assicura, in via cautelare, il diritto del ricorrente di rimanere sul territorio nazionale fino alla definizione del merito della causa e, conseguentemente, comporta l'obbligo, per l'appunto, in capo alla p.a., di rispettarlo e di astenersi dal dare seguito al diniego di permesso di soggiorno, in caso di mancato allontanamento TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
volontario dello straniero dal territorio nazionale, procedendo alla sua espulsione, laddove il richiesto permesso provvisorio, non espressamente previsto dal legislatore nel caso di specie e valido nell'attesa della definizione del merito della causa proposta, volta all'accertamento del diritto alla protezione speciale, costituisce un quid pluris che ha la funzione di assicurare gli effetti della decisione sul merito, in particolare quelle ulteriori utilità traibili dal fascio dei diritti accessori derivanti dal rilascio del permesso di soggiorno definitivo, che si giustappongono a quello di rimanere sul territorio nazionale;
tale provvedimento d'urgenza non è suscettibile di essere considerato una mera modalità attuativa della diversa misura cautelare tipica, consistente nella sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, pronunciata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150 cit.;
orbene, nel caso di specie sussistono i presupposti necessari per accordare la richiesta misura cautelare;
quanto al fumus boni iuris, la tutela può essere concessa facendo applicazione analogica dell'art. 4 d.lgs. 142 del 2015, in adesione all'orientamento espresso dalla sezione specializzata in materia d'immigrazione del Tribunale di Bologna nell'ordinanza depositata il 4.2.2022, nonché al conforme indirizzo espresso in proposito da questa
Sezione Specializzata;
quanto al requisito del periculum in mora, ossia l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio al quale è esposto nell'attesa della definizione nel merito della causa, esso risulta riscontrabile nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha sufficientemente documentato di avere in corso di svolgimento un rapporto di lavoro subordinato tramite il quale ricevere la sua unica fonte di sostentamento;
l'impossibilità di un suo prosieguo, conseguente a quella di godere del permesso provvisorio quale richiedente asilo, è idonea ad arrecargli un danno grave e irreparabile, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., visto che la mancata percezione di retribuzione sacrificherebbe non già la mera, corrispondente situazione giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale in quanto tale ma quelle ulteriori, dipendenti da quest'ultima, TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
preordinate al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, come il diritto al cibo e a godere di un'abitazione;
il governo delle spese del procedimento va rimesso alla definizione del giudizio principale;
PQM
• Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed ordina, pertanto, al Controparte_1
e, per esso, alla sua articolazione organica, costituita dalla Questura di Napoli, di rilasciare alla ricorrente il permesso ex art. 4, comma 1, d.lgs. 142\2015 ed art. 11, comma 1, lett. a), d.p.r. 394\1999 con durata fino alla decisione, da parte di questo
Tribunale, della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale;
• spese al definitivo.
Si comunichi
Napoli, 22/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano