CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 260/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 29.01.2022
PROPOSTO DA
, nata a [...] l' 8.07.1956 ed ivi residente Parte_1 in via Castrogiovanni n. 15 (c.f. ), rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Claudia Candurra preso il cui studio, in Caltanissetta,
Viale della Regione n. 172, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Macaluso e P.IVA_1
1 domiciliato presso la casa Comunale sita in Caltanissetta, Corso Umberto
I° n. 132;
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., corrente in Verona Lungadige Cangrande n. 16
(p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tambone P.IVA_2 presso lo studio del quale in Catania, Viale Libertà n. 212, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e residente CP_3
a Barrafranca nella Contrada Sopra canale s.n.c. (c.f. C.F._2
)
[...]
Appellato Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta n.86/22 pubblicata il 03.02.2022, non notificata, ed in accoglimento del presente atto di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
nella causazione del sinistro occorso alla RA Controparte_1
, e per l'effetto condannare il al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'odierna attrice da quantificarsi nella complessiva somma di €.34.539,81 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o il
Giudice riterrà di giustizia. In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' convenuto e, per l'effetto, CP_4
2 condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi nella somma di €.
34.539,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero per la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre spese generali ed accessori) del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello reiectiis adversis, rigettare l'appello proposto dalla RA e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n.86/22 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 03.02.2022, non notificata, con la quale è stato definito il procedimento n. 3712/2016 R.G. con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni dell'appellata CP_5
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello, rigettata ogni contraria istanza così decidere: 1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla RA avverso la sentenza n.86/22 Parte_1 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento n. RG
3712/2016. 2) Condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio e di quello del primo grado. In subordine dichiarare
l'appello proposto dalla RA infondato sia in fatto Parte_1 sia in diritto. Rigettare, per l'effetto, tutte le richieste formulate.
Condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio. In ulteriore subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta dalla RA
, limitare l'eventuale condanna della Pt_1 Controparte_6
tenuto conto delle condizioni di polizza e della franchigia.”
[...]
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, il Comune della predetta
3 città al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 34.538,81 a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti a causa di un sinistro occorsole il 3.01.2012.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che quel giorno, mentre percorreva a piedi la discesa di via Gioberti, cadeva rovinosamente al suolo e che veniva immediatamente raggiunta da alcuni conoscenti presenti sul luogo che le prestavano i primi soccorsi per poi accompagnarla al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia ove e Sanitari di turno accertavano “la frattura scomposta dell' epifisi distale radio polso destro”.
Sul luogo del sinistro si recavano anche i Vigili Urbani i quali constatavano la irregolarità della copertura della scalinata a causa di una colata di calcestruzzo realizzata, probabilmente, ad opera di un cantiere che operava al ristrutturazione di un immobile sito nei pressi della via
Gioberti.
Si costituiva in giudizio il che contestava la Controparte_1 domanda attorea chiedendone il rigetto attribuendo la caduta al comportamento colposo e negligente dell'attrice.
In via subordinata chiedeva, comunque, riconoscersi la corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento ex articolo 1227 c.c.; In Pt_1 via preliminare chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della , Compagnia con la Controparte_7 quale aveva stipulato una polizza per danni a terzi, nonché la della
[...]
autorizzata all'occupazione temporanea dal suolo CP_8 pubblico nella porzione di via Gioberti interessata dall'evento.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata Controparte_7 che contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto
[...] eccependo, in caso di pronuncia sfavorevole, la sussistenza di una franchigia pari ad €. 5.000,00.
4 Si costituiva anche titolare dell'omonima DI il quale, CP_3 anch'esso, concludeva per il rigetto delle domande attoree, eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prove orali e c.t.u. medico legale al fine di accertare l'entità delle lesioni asseritamente subite dalla e, precisate le conclusioni, veniva posto Pt_1 in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda attorea compensando, fra tutte le parti, le spese del giudizio e ponendo a carico dell'erario quelle di c.t.u. come liquidate con separato
Decreto.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dal compendio istruttorio, non fosse emersa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni subite dall'attrice.
Più in particolare il Giudice di prime cure ha ricordato come, sia che si voglia ritenere applicabile la norma di cui all'articolo 2051 c.c. sia si chieda l'applicazione dell'articolo 2043 c.c., allorquando viene invocata la responsabilità per cose in custodia è onere del danneggiato dimostrare sia il verificarsi dell'evento sia l'attribuibilità del danno conseguente all'evento medesimo.
Nel caso specie, secondo il Giudice di prime cure, la non aveva Pt_1 ottemperato all'onere della prova posta a suo carico atteso che nessun testimone aveva confermato che l'evento si era verificato così come narrato in citazione ovvero che ella era caduta mentre percorreva la scalinata di via Gioberti di Caltanissetta e né era stato allegato l'orario nel quale sarebbe avvenuto il sinistro o, ancora, quali fossero le condizioni di visibilità presenti quel giorno.
Il primo Giudice, nel motivare la sentenza, dà atto che dalla documentazione fotografica allegata emerge come, effettivamente, la
5 parte centrale della scalinata di via Gioberti fosse stata ricoperta da una colata di calcestruzzo ma che la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, aveva confermato che la caduta si era verificata nel tratto lasciato libero dal cemento.
Il Tribunale ha, inoltre, ricordato che la era residente Pt_1 nell'immediate vicinanze della via Gioberti ed era solita percorrere, quasi quotidianamente, il tratto di strada interessato per recarsi al lavoro sicchè, ove ella avesse utilizzato la normale diligenza, sarebbe stata in condizioni di percepire perfettamente la pericolosità del luogo ed evitare il sinistro.
Da ciò nel rigetto della domanda.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e articolato motivo di gravame l''appellante deduce l'erroneità della sentenza in ordine alla valutazione degli esiti dell'attività istruttoria come operata dal Giudice di prime cure e per la omessa ritenuta responsabilità del convenuto ex art. 2051 o art. 2043 c.c. CP_1
A sostegno del motivo si ricorda come, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, l'istruttoria ha ampiamente provato sia la sussistenza dell'evento lesivo sia il consequenziale danno patito dall'attrice e, conseguentemente il nesso di casualità che lega il secondo al primo.
6 Più in particolare si evidenzia come l'evento lesivo fosse stato documentalmente accertato attraverso il rapporto della Polizia
Municipale di Caltanissetta e la copiosa documentazione fotografica ad essa allegata, nonché con la produzione del referto del Pronto Soccorso del 3 gennaio 2012 e che tali documenti non erano mai stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti.
Si rileva ancora che proprio l'interrogatorio formale di parte attrice aveva dato modo di corroborare l'impianto probatorio giacché la aveva Pt_1 spiegato con dovizia di particolari la dinamica del sinistro.
La caduta dell'attrice si era, cioè, verificata a causa della pericolosità e non visibilità del tratto finale della scalinata di via Gioberti, pericolosità accertata dalla stessa Polizia Municipale nella relazione di servizio del
6.02.2012; Quanto all'orario dell'evento si precisa che esso risulta perfettamente indicato nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant' Elia e tutto ciò, secondo l'appellante, consente di ritenere totalmente erronea la decisione del Giudice di prime cure che ha considerato come non dimostrati i fatti di causa e non provato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e i danni riportati dall'attrice.
Nesso ancor più evidente in quanto accertato dal c.t.u. nominato, Dott.
, che ha espressamente dichiarato la compatibilità tra le Persona_1 lesioni riscontrate all'attrice e la caduta al suolo.
Si osserva, in punto di diritto, che la responsabilità dell' Ente ex art. 2051
c.c. può essere esclusa solo allorché il pregiudizio sia scaturito dall'efficienza di condotte di terzi non conoscibili e non eliminabili neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione, circostanze che avrebbe dovuto dimostrare proprio parte convenuta.
Si precisa, infine, che l'onere della prova liberatoria grava in capo alla
Pubblica Amministrazione anche nell'ipotesi di sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c. in quanto, opinando diversamente,
7 risulterebbe sussistente un ingiustificato privilegio per la P.A. in contrasto con il principio a cui risulta ispirato l'Ordinamento di generale favore per il danneggiato.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di
8 inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Deve inoltre, ricordarsi che, con la citata Ordinanza del 9.2.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di nei cui confronti l'atto di CP_3 appello era stato ritualmente notificato in data 2 settembre 2022.
*****
Nel merito i motivi di gravame sono infondati per quanto si dirà:
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale
e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del
9 danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o
10 imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co.
c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Da ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
*****
Ciò detto e verificando il caso in concreto, emerge dall'istruttoria e dalla documentazione allegata che nessuna prova è stata prodotta al fine di dimostrare che la caduta della sia effettivamente avvenuta per Pt_1 come narrato in citazione.
In proposito si osserva che già nell'atto introduttivo del giudizio, la , Pt_1 nel narrare gli eventi di quel giorno, aveva riferito (pag. 2 della citazione), che “ in seguito alla caduta veniva subito raggiunta da alcuni conoscenti presenti suoi luoghi i quali prestavano i primi soccorsi …. Indi preso atto della gravità del danno subito, veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia”.
11 Da quanto narrato dalla stessa , quindi, alla sua caduta Pt_1 assistettero “alcuni conoscenti” ma, stranamente, nessun teste è stato mai indicato, (né in citazione né nelle successive memorie ex art. 183 comma
VI c.p.c.) a conferma delle modalità del sinistro.
Vi è da rilevare, inoltre – per come bene evidenziato dal Giudice di prime cure – che altrettanto stranamente, da nessun atto processuale, è dato comprendere quale fosse l'ora in cui l'attrice era caduta scendendo per la scalinata di via Gioberti.
Altrettanto strano appare come dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia, redatto alle ore 16,04 del 3 gennaio 2012, i
Sanitari refertano le lesioni come avvenute alle ore 13,30 (circa tre ore prima), quando in citazione è la stessa attrice a riferire che, subito dopo la caduta, attesa la gravità delle ferite, veniva condotta al Pronto Soccorso.
A prescindere da tali oggettive incongruenze non può essere di supporto alla dimostrazione delle reali cause della caduta quanto accertato dalla
Polizia Municipale di Caltanissetta con la propria relazione di servizio del
6 febbraio 2012.
Con tale relazione, redatta oltre un mese dopo i fatti e completata da materiale fotografico riproducente lo stato dei luoghi, gli Agenti si limitano a descrivere quanto riscontrato e quali fossero i lavori eseguiti sulla scalinata.
Durante quel sopralluogo venne, invero, accertata la presenza “di una colata di cemento realizzata verosimilmente dalla ditta che stava effettuano lavori di rifacimento di un palazzo nella stessa via che rendeva pericolosa la sua percorribilità da parte dei pedoni” e, per tali ragioni, provvidero a contravvenzionare la predetta DI ( per violazione alle CP_3 norme del Codice della Strada anche perché detti lavori, da informazioni assunti presso l'Ufficio tecnico del Comune, risultarono essere abusivi.
12 Nulla certamente è detto – e non poteva essere altrimenti – in ordine ai fatti di causa ed alle circostanze relative alla caduta della . Pt_1
*****
Nel corso dell'istruttoria è stato ammesso l'interrogatorio formale della stessa attrice ed ella, sentita all'udienza del 2.11.2018 ha, sostanzialmente, ammesso di essere caduta nella parte di scalinata non coperta dalla colata di calcestruzzo e di essere bene a conoscenza dei luoghi perché residente nelle vicinanze e perché li percorreva quotidianamente per recarsi al lavoro.
Più in particolare la ha dichiarato: “di essere residente nel Comune Pt_1 di Caltanissetta nelle immediate vicinanze della via Gioberti (art.1); “Di conoscere lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro” (art. 2); “che all'epoca dei fatti percorreva quotidianamente, come pedone il tratto finale di via Gioberti per recarsi al posto di lavoro” (art. 3); “che il sinistro in questione si era verificato nel tratto di scalinata libero e privo di calcestruzzo lasciato per il passaggio pedonale a ridosso del passamano del tratto finale di via Gioberti” (art. 4); “che la scalinata era rettilinea ma a distanza non vedeva il tratto finale della stessa” (art 5).
Ella stesso, pertanto, ammette di essere transitata in un tratto libero da colate di cemento con ciò contraddicendo l'asserzione - di cui in citazione ed alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. – che sarebbe stato il manufatto abusivo realizzato dal a cagionarne la caduta. CP_3
Dette dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, devono ritenersi, ex art. 2733 c.c., aventi valore confessorio, quindi sommamente probanti.
L'istruttoria orale è poi proseguita con l'esame del teste Testimone_1
(fratello del convenuto) che, sostanzialmente, ha riferito sul fatto che la presenza della colata di calcestruzzo era indicata con segnali di pericolo e che, in ogni caso, era presente un tratto di scalinata lasciata libera dal
13 cemento, vicina ad un passamano, che consentiva il comodo passaggio di una persona.
Da quanto sopra detto, in sostanza emerge:
a) Che nessun teste è stato indicato al fine di accertare le modalità della caduta;
b) Che in nessun atto è stato indicato l'orario della stessa desumibile solo dal certificato del P.S. dell'Ospedale di Caltanissetta, comunque redatto circa tre ore dopo l'ora indicata dalla stessa attrice;
c) Che a nulla rileva, a sostegno delle ragioni dell'attrice, quanto accertato dalla Polizia Municipale di Caltanissetta oltre un mese dopo i fatti di causa;
d) Che, dal compendio fotografico allegato ai rilievi della Polizia
Municipale è dato evincersi come il tratto finale delle scale di via
Gioberti fosse, per buona parte, coperto da una colata di calcestruzzo ma che residuasse lo spazio per l'agevole passaggio di un pedone e che vi era un passamano sul quale reggersi;
e) Che la stessa attrice aveva confermato, rendendo l'interrogatorio formale, che la caduta era avvenuta sugli scalini e non sul cemento e che ella conosceva perfettamente lo stato dei luoghi perché residente nei pressi della via Gioberti e perché percorsa quotidianamente per recarsi al lavoro;
f) Che la caduta era comunque avvenuta in pieno giorno (ore 13,30 circa) e che nessun dato circa la cattiva visibilità o presenza di ghiaccio o pioggia che potesse rendere scivolosi i gradini era stata allegata;
*****
Ciò consente di ritenere, per come bene sostenuto in sentenza, che, effettivamente, la il 3 gennaio del 2012 era caduta Parte_1 rovinosamente a terra e che, in seguito a tale caduta, si sia procurata le
14 lesioni poi refertate al Pronto Soccorso, e ciò rende pienamente Per_ giustificabili le conclusioni peritali del Dott. che aveva accertato la compatibilità delle suddette lesioni con una caduta al suolo.
Quel che è rimasto non dimostrato è che la caduta per la quale si chiede il ristoro al convenuto, sia effettivamente avvenuta con le CP_1 modalità narrate in citazione ovvero in via Gioberti ed a causa delle scalinate rese pericolose dalla presenza del cemento.
Anzi, ciò è disatteso dalle stesse dichiarazioni dell'attrice che riferisce di essere scivolata nella parte di scala lasciata libera dalla colata.
Appaiono pertanto pienamente condivisibili le conclusioni del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto (pag. 5 della sentenza) “che nulla è possibile ricostruire in ordine alla dinamica ed alle cause che hanno determinato la caduta”.
In assenza di altre questioni di fatto o di diritto la sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, conferma la sentenza n. 86/2022 resa dal CP_3
Tribunale di Caltanissetta in data 29.01.2022 ed appellata da
[...]
. Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in complessive €.
2.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
15 Caltanissetta, 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
16