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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 31400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31400 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18997/2024 R.G. proposto da: AZIENDA AGRICOLA G. IL – TERRE DELLA BARONIA S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore IL US RI, nonché quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dagli avvocati RI DI BE e PP AZ giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
– ricorrenti – contro IL PP, rappresentato e difeso dagli avvocati AN RO e AO SI giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1135/2024 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2024; Civile Sent. Sez. 2 Num. 31400 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 02/12/2025 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Pubblico Ministero dott. Fulvio Troncone. Udito l’avv. PE Mazzarella per le ricorrenti. Udita l’avv. Paola Puglisi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA PE MI evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e la figlia IU IT MI, socia di maggioranza e amministratrice della società, per sentir dichiarare in suo favore il diritto di usufrutto su un compendio immobiliare di Campobello di Licata e condannare le convenute alla restituzione degli immobili in controversia e dei relativi frutti, maturati e non percepiti. Costituendosi in giudizio, le convenute eccepirono la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso ventennale e spiegarono domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell’attore al pagamento degli interessi sulle somme impiegate per le accessioni a favore degli immobili, oltre al rimborso delle imposte gravanti su tali beni o, in subordine, la compensazione dei menzionati crediti con quanto eventualmente dovuto all’attore. Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Agrigento accolse le domande attoree e la domanda riconvenzionale ex art. 983 c.c., limitatamente al quinquennio antecedente alla stessa. L’Azienda RI e IU IT MI proposero gravame. Nella resistenza di PE MI, con sentenza n. 1135 del 28 giugno 2024 la Corte d’appello di Palermo riconobbe alle appellanti il rimborso delle imposte versate, confermando nel resto la pronuncia impugnata. In specie, il Giudice di seconde cure escluse l’applicazione del regime della probatio diabolica alla domanda attorea di restituzione dei beni oggetto di usufrutto nonché il verificarsi della fattispecie estintiva per non uso ventennale, non 3 di 14 ravvisando nelle argomentazioni del Tribunale contraddizione alcuna rispetto all’affermato diritto del MI alla percezione dei frutti naturali e civili per il quinquennio antecedente al 30 giugno 2016. Infine, la Corte territoriale confermò l’applicabilità della prescrizione quinquennale agli importi dovuti all’usufruttuario, stante il riferimento espresso agli “interessi” tanto nell’art. 983 c.c., quanto nell’art. 2948, c. 1, n. 4 c.c. Avverso tale sentenza l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI propongono ricorso per cassazione, sulla scorta di sei censure. PE MI si costituisce con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo, con il rigetto dei restanti. In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dà atto di non ravvisare la necessità della riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. 19200/24, trattandosi di due sentenze definitive, emesse in tempi diversi. 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 982 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte palermitana erroneamente ritenuto non applicabile il regime della probatio diabolica alla domanda spiegata dal MI, tesa all’accertamento del diritto di usufrutto e alla rivendicazione dei beni che ne costituiscono oggetto. Peraltro, anche a voler ipotizzare un più attenuato onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica per la tutela del diritto di usufrutto, non potrebbe comunque prescindersi dall’allegazione di un valido ed efficace titolo di acquisto, non essendo sufficiente la mera enunciazione di esserne titolare, né la prova di averne disposto. Il motivo è infondato. 4 di 14 Sostengono le ricorrenti che l’azione di rivendicazione di un diritto reale diverso da quello dominicale sarebbe soggetta al medesimo regime probatorio relativo alla proprietà e che, in ogni caso, PE MI neppure avrebbe prodotto un valido ed efficace titolo di acquisto dell’usufrutto reclamato. Ritiene per converso questa Corte che la rivendica sia stata posta dall’ordinamento a tutela del solo diritto di proprietà, come le altre azioni petitorie. Sotto un profilo logico, l’aggravamento dell’onere probatorio (c.d. probatio diabolica) si giustifica con il carattere pieno ed esclusivo del diritto di proprietà, laddove i diritti reali di godimento, pur destinati a coesistere con il diritto del proprietario, ne comprimono il potere di godimento e dunque non si possono porre sullo stesso piano. Sotto un profilo sistematico, l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e le altre azioni “a difesa della proprietà” sono collocate – nel codice civile, libro III - nel capo IV del titolo II (“Della proprietà”), mentre la disciplina dell’usufrutto si rinviene nel titolo V (“Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”), marcando così la differenza strutturale fra i due istituti. Per la costituzione dell’usufrutto in capo a PE MI era dunque sufficiente la prova della “volontà dell’uomo” (art. 978 c.c.), ossia dell’esistenza di un contratto, a titolo gratuito ovvero oneroso, che, avendo ad oggetto beni immobili, deve essere necessariamente concluso per iscritto (Sez. 2, n. 6142 del 24 febbraio 2022). E’ dunque del tutto corretta l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’usufrutto “è stato costituito per “volontà dell’uomo”, come espressamente previsto dall’art. 978 c.c., allorché, con l’atto del 31 luglio 1986, in quanto proprietario dei beni oggetto di causa (a lui pervenuti in forza di una serie di atti di compravendita, puntualmente elencati, e di una successione, o direttamente da lui realizzati), MI PE ne cedeva la nuda proprietà a OR IU, riservandone a sé, vita natural durante, con dispensa da inventario e cauzione, l’usufrutto. Successivamente, il diritto di nuda 5 di 14 proprietà registrava ulteriori cessioni, fino a pervenire alla Azienda RI Milici s.r.l., poi mutata in Azienda RI G. MI. In tutti tali atti si dava conto della esistenza del diritto di usufrutto sui cespiti. La produzione documentale riguardante i suddetti contratti consente, dunque, di ritenere pienamente assolto l’onere probatorio in capo all’attore.” L’asserzione trova pieno riscontro negli atti allegati al fascicolo di merito del ricorrente: infatti, nell’atto notarile del 31 luglio 1986 (costitutivo dell’usufrutto) sono altresì specificati i titoli di provenienza del diritto dominicale al venditore. 2. Attraverso la seconda doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Il Giudice del gravame avrebbe travisato il contenuto dell’atto del 31 luglio 1986 – con cui il MI aveva ceduto a terzi la nuda proprietà del compendio immobiliare in controversia senza, tuttavia, acquistarne l’usufrutto – fondando in tal modo la propria decisione su una prova ritenuta esistente, ma in realtà mai offerta. Il mezzo d’impugnazione non è meritevole di accoglimento. La manifesta infondatezza del motivo si evince dall’atto notarile denominato “Vendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto”, nel quale è espressamente scritto (pag. 2) che “Con ogni garenzia di legge, per i casi tutti di evizione, vizi e molestie, il signor MI PE, riservando per sé stesso, sua vita natural durante, con dispensa dal fare inventario e prestare cauzione, lo usufrutto, vende e trasferisce alla signora OR IU, che, a tal titolo, in compra, con le sudette garenzie, in buona fede, accetta, la nuda proprietà dei seguenti immobili…”. Ad onta della prosa non linguisticamente irreprensibile, l’interpretazione letterale del documento dimostra irrefutabilmente che la volontà delle parti era nel senso di trasferire la nuda proprietà alla OR, mantenendo l’usufrutto in capo al MI. 6 di 14 Va ricordato in proposito che, in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante un comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Sez. 2, n. 8940 del 4 aprile 2024; Sez. 2, n. 7927 del 28 marzo 2017). Inoltre, l’interpretazione del negozio giuridico è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n. 20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017). D’altronde, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata 7 di 14 l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). Del resto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015). 3. Con la terza censura le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 1014, 2697 e 2944 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’eccepita prescrizione per non uso ventennale del diritto di usufrutto, sulla scorta di circostanze che non configuravano atti di esercizio del diritto idonei a interrompere il termine prescrizionale. Il motivo è inammissibile. Com’è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Per altro verso, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la 8 di 14 violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). Tali principi non sono stati osservati dalle ricorrenti. La Corte d’appello ha sostenuto “Come riconosciuto dalle appellanti, non vi è contestazione sul fatto che l’attore risieda stabilmente in uno degli immobili collocati nel complesso aziendale. L’ordinanza emessa il 15 novembre 2016, all’esito del giudizio possessorio instaurato da MI PE (sulla cui portata e stabilità si rimanda alle considerazioni svolte in sentenza), con cui questi è stato reintegrato nel possesso dei locali ufficio, evidenzia come l’attore, fondatore dell’azienda vinicola, avesse avuto la disponibilità delle chiavi delle porte di ingresso sia agli uffici amministrativi che alla cantina almeno fino al 27 gennaio 2016 ed avesse continuato ad accedervi pur dopo la cessazione del suo diretto interessamento alle vicende aziendali, collocabile fra il 2013 ed il 2014, per informarsi sull’andamento dell’attività e parlare con i dipendenti. Inoltre, si legge nel provvedimento, il MI utilizzava una camera blindata posta all’interno del magazzino per custodirvi delle armi legalmente detenute e si recava a volte anche su alcuni dei terreni per delle “passeggiate” (seppure, riguardo a questi ultimi, in termini non ritenuti nell’occasione meritevoli di tutela possessoria). In sede di sommarie informazioni al P.M. rese il 25 febbraio 2016, prima dell’instaurazione del presente giudizio, MI IU IT ha riferito che il padre aveva avuto un ruolo gestorio dell’azienda fino alla vendemmia 2013 e, successivamente, aveva continuato a “recarsi nei terreni e parlare con i dipendenti”. Infine, è documentato 9 di 14 come, con atto pubblico del 23 febbraio 2001, MI PE abbia costituito ipoteca sul suo diritto di usufrutto a garanzia di un mutuo erogato dall’Istituto Nazionale di Crediti Agrario alla Azienda RI G. MI;
all’atto partecipava la stessa MI IU IT, la quale concedeva ipoteca sulla nuda proprietà dei medesimi beni”. Con particolare riguardo a quest’ultimo documento, vale la pena di considerare che nella specie si è realizzata una situazione, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di un riconoscimento tacito da parte di IU IT MI. Si tratta, in definitiva, di una somma di elementi, tutti volti ad escludere la sussistenza del non uso, quale presupposto per l’estinzione dell’usufrutto. La doglianza si risolve, dunque, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalle ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013) E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del 10 di 14 giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre – come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 4. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984 e 2934 c.c. in relazione all’art. 11 di 14 360, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente riconosciuto al MI il conseguimento dei frutti naturali e civili per il quinquennio anteriore al 30 giugno 2016, periodo durante il quale il predetto aveva posto in essere atti di esercizio del diritto di usufrutto. Il rilievo è infondato. La sentenza impugnata ha affermato: “Le valutazioni compiute dal Tribunale al riguardo si pongono su piani evidentemente differenti, l’uno relativo alla verifica circa l’estrinsecazione del potere riconosciuto dalla legge sul compendio oggetto del diritto, l’altro attinente alla mancata percezione dei frutti civili e naturali, che spettano ex art. 984, comma primo, c.c. all’usufruttuario, una volta verificato che il diritto non si sia estinto e fino a che ciò non avvenga. Nessuna incoerenza o incompatibilità logica è, dunque, al riguardo, ravvisabile nelle statuizioni e motivazioni della sentenza”. In effetti, tale ricostruzione appare del tutto corretta sol che si consideri come la facoltà di esercitare il diritto non implichi necessariamente l’avvenuta percezione dei frutti, la cui prova incombe sul nudo proprietario. 5. Attraverso la quinta censura si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza o del procedimento. Le ricorrenti ripropongono la precedente censura, sotto l’ulteriore profilo dell’apparenza della motivazione e, in specie, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il motivo è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del 12 di 14 «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale. 6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 983, 2946, 1242, c. 2 e 2948, c. 1, nn. 4 e 5 c.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al rimborso degli interessi maturati sulle somme per le accessioni la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. in luogo di quella ordinaria decennale;
peraltro, anche laddove si fosse voluta riconoscere l’applicazione di detto termine quinquennale, la prescrizione non avrebbe potuto avere luogo, a causa della sollevata eccezione di compensazione con le somme eventualmente spettanti all’originario attore. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Per un verso, come risulta dalla stessa norma, gli interessi previsti dall’art. 983 c.c. maturano sulle singole somme impiegate per realizzare le accessioni e dunque costituiscono un’obbligazione pecuniaria periodica, che giustifica l’applicazione del termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2948 c.c. Per altro verso, il meccanismo disciplinato e regolato dall’art. 1242 comma 2° c.c. presuppone in ogni caso la proposizione (o riproposizione in grado di appello, a voler dare credito all’affermazione del ricorso che essa fosse stata sollevata ab origine) dell’eccezione di compensazione, trattandosi di eccezione in senso 13 di 14 stretto. Ed, invece, tanto non si evince né dalla sentenza impugnata, né dallo stesso ricorso, che manca di richiamare in tal senso testualmente gli atti del giudizio di gravame che la conterrebbero o almeno di localizzarne la traccia (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020). Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e di IU IT MI alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente PE MI. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI al pagamento delle spese processuali a favore di PE MI, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR IL IL CONSIGLIERE ESTENSORE MA OC 14 di 14
– ricorrenti – contro IL PP, rappresentato e difeso dagli avvocati AN RO e AO SI giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1135/2024 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2024; Civile Sent. Sez. 2 Num. 31400 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 02/12/2025 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Pubblico Ministero dott. Fulvio Troncone. Udito l’avv. PE Mazzarella per le ricorrenti. Udita l’avv. Paola Puglisi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA PE MI evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e la figlia IU IT MI, socia di maggioranza e amministratrice della società, per sentir dichiarare in suo favore il diritto di usufrutto su un compendio immobiliare di Campobello di Licata e condannare le convenute alla restituzione degli immobili in controversia e dei relativi frutti, maturati e non percepiti. Costituendosi in giudizio, le convenute eccepirono la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso ventennale e spiegarono domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell’attore al pagamento degli interessi sulle somme impiegate per le accessioni a favore degli immobili, oltre al rimborso delle imposte gravanti su tali beni o, in subordine, la compensazione dei menzionati crediti con quanto eventualmente dovuto all’attore. Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Agrigento accolse le domande attoree e la domanda riconvenzionale ex art. 983 c.c., limitatamente al quinquennio antecedente alla stessa. L’Azienda RI e IU IT MI proposero gravame. Nella resistenza di PE MI, con sentenza n. 1135 del 28 giugno 2024 la Corte d’appello di Palermo riconobbe alle appellanti il rimborso delle imposte versate, confermando nel resto la pronuncia impugnata. In specie, il Giudice di seconde cure escluse l’applicazione del regime della probatio diabolica alla domanda attorea di restituzione dei beni oggetto di usufrutto nonché il verificarsi della fattispecie estintiva per non uso ventennale, non 3 di 14 ravvisando nelle argomentazioni del Tribunale contraddizione alcuna rispetto all’affermato diritto del MI alla percezione dei frutti naturali e civili per il quinquennio antecedente al 30 giugno 2016. Infine, la Corte territoriale confermò l’applicabilità della prescrizione quinquennale agli importi dovuti all’usufruttuario, stante il riferimento espresso agli “interessi” tanto nell’art. 983 c.c., quanto nell’art. 2948, c. 1, n. 4 c.c. Avverso tale sentenza l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI propongono ricorso per cassazione, sulla scorta di sei censure. PE MI si costituisce con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo, con il rigetto dei restanti. In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dà atto di non ravvisare la necessità della riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. 19200/24, trattandosi di due sentenze definitive, emesse in tempi diversi. 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 982 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte palermitana erroneamente ritenuto non applicabile il regime della probatio diabolica alla domanda spiegata dal MI, tesa all’accertamento del diritto di usufrutto e alla rivendicazione dei beni che ne costituiscono oggetto. Peraltro, anche a voler ipotizzare un più attenuato onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica per la tutela del diritto di usufrutto, non potrebbe comunque prescindersi dall’allegazione di un valido ed efficace titolo di acquisto, non essendo sufficiente la mera enunciazione di esserne titolare, né la prova di averne disposto. Il motivo è infondato. 4 di 14 Sostengono le ricorrenti che l’azione di rivendicazione di un diritto reale diverso da quello dominicale sarebbe soggetta al medesimo regime probatorio relativo alla proprietà e che, in ogni caso, PE MI neppure avrebbe prodotto un valido ed efficace titolo di acquisto dell’usufrutto reclamato. Ritiene per converso questa Corte che la rivendica sia stata posta dall’ordinamento a tutela del solo diritto di proprietà, come le altre azioni petitorie. Sotto un profilo logico, l’aggravamento dell’onere probatorio (c.d. probatio diabolica) si giustifica con il carattere pieno ed esclusivo del diritto di proprietà, laddove i diritti reali di godimento, pur destinati a coesistere con il diritto del proprietario, ne comprimono il potere di godimento e dunque non si possono porre sullo stesso piano. Sotto un profilo sistematico, l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e le altre azioni “a difesa della proprietà” sono collocate – nel codice civile, libro III - nel capo IV del titolo II (“Della proprietà”), mentre la disciplina dell’usufrutto si rinviene nel titolo V (“Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”), marcando così la differenza strutturale fra i due istituti. Per la costituzione dell’usufrutto in capo a PE MI era dunque sufficiente la prova della “volontà dell’uomo” (art. 978 c.c.), ossia dell’esistenza di un contratto, a titolo gratuito ovvero oneroso, che, avendo ad oggetto beni immobili, deve essere necessariamente concluso per iscritto (Sez. 2, n. 6142 del 24 febbraio 2022). E’ dunque del tutto corretta l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’usufrutto “è stato costituito per “volontà dell’uomo”, come espressamente previsto dall’art. 978 c.c., allorché, con l’atto del 31 luglio 1986, in quanto proprietario dei beni oggetto di causa (a lui pervenuti in forza di una serie di atti di compravendita, puntualmente elencati, e di una successione, o direttamente da lui realizzati), MI PE ne cedeva la nuda proprietà a OR IU, riservandone a sé, vita natural durante, con dispensa da inventario e cauzione, l’usufrutto. Successivamente, il diritto di nuda 5 di 14 proprietà registrava ulteriori cessioni, fino a pervenire alla Azienda RI Milici s.r.l., poi mutata in Azienda RI G. MI. In tutti tali atti si dava conto della esistenza del diritto di usufrutto sui cespiti. La produzione documentale riguardante i suddetti contratti consente, dunque, di ritenere pienamente assolto l’onere probatorio in capo all’attore.” L’asserzione trova pieno riscontro negli atti allegati al fascicolo di merito del ricorrente: infatti, nell’atto notarile del 31 luglio 1986 (costitutivo dell’usufrutto) sono altresì specificati i titoli di provenienza del diritto dominicale al venditore. 2. Attraverso la seconda doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Il Giudice del gravame avrebbe travisato il contenuto dell’atto del 31 luglio 1986 – con cui il MI aveva ceduto a terzi la nuda proprietà del compendio immobiliare in controversia senza, tuttavia, acquistarne l’usufrutto – fondando in tal modo la propria decisione su una prova ritenuta esistente, ma in realtà mai offerta. Il mezzo d’impugnazione non è meritevole di accoglimento. La manifesta infondatezza del motivo si evince dall’atto notarile denominato “Vendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto”, nel quale è espressamente scritto (pag. 2) che “Con ogni garenzia di legge, per i casi tutti di evizione, vizi e molestie, il signor MI PE, riservando per sé stesso, sua vita natural durante, con dispensa dal fare inventario e prestare cauzione, lo usufrutto, vende e trasferisce alla signora OR IU, che, a tal titolo, in compra, con le sudette garenzie, in buona fede, accetta, la nuda proprietà dei seguenti immobili…”. Ad onta della prosa non linguisticamente irreprensibile, l’interpretazione letterale del documento dimostra irrefutabilmente che la volontà delle parti era nel senso di trasferire la nuda proprietà alla OR, mantenendo l’usufrutto in capo al MI. 6 di 14 Va ricordato in proposito che, in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante un comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Sez. 2, n. 8940 del 4 aprile 2024; Sez. 2, n. 7927 del 28 marzo 2017). Inoltre, l’interpretazione del negozio giuridico è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n. 20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017). D’altronde, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata 7 di 14 l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). Del resto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015). 3. Con la terza censura le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 1014, 2697 e 2944 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’eccepita prescrizione per non uso ventennale del diritto di usufrutto, sulla scorta di circostanze che non configuravano atti di esercizio del diritto idonei a interrompere il termine prescrizionale. Il motivo è inammissibile. Com’è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Per altro verso, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la 8 di 14 violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). Tali principi non sono stati osservati dalle ricorrenti. La Corte d’appello ha sostenuto “Come riconosciuto dalle appellanti, non vi è contestazione sul fatto che l’attore risieda stabilmente in uno degli immobili collocati nel complesso aziendale. L’ordinanza emessa il 15 novembre 2016, all’esito del giudizio possessorio instaurato da MI PE (sulla cui portata e stabilità si rimanda alle considerazioni svolte in sentenza), con cui questi è stato reintegrato nel possesso dei locali ufficio, evidenzia come l’attore, fondatore dell’azienda vinicola, avesse avuto la disponibilità delle chiavi delle porte di ingresso sia agli uffici amministrativi che alla cantina almeno fino al 27 gennaio 2016 ed avesse continuato ad accedervi pur dopo la cessazione del suo diretto interessamento alle vicende aziendali, collocabile fra il 2013 ed il 2014, per informarsi sull’andamento dell’attività e parlare con i dipendenti. Inoltre, si legge nel provvedimento, il MI utilizzava una camera blindata posta all’interno del magazzino per custodirvi delle armi legalmente detenute e si recava a volte anche su alcuni dei terreni per delle “passeggiate” (seppure, riguardo a questi ultimi, in termini non ritenuti nell’occasione meritevoli di tutela possessoria). In sede di sommarie informazioni al P.M. rese il 25 febbraio 2016, prima dell’instaurazione del presente giudizio, MI IU IT ha riferito che il padre aveva avuto un ruolo gestorio dell’azienda fino alla vendemmia 2013 e, successivamente, aveva continuato a “recarsi nei terreni e parlare con i dipendenti”. Infine, è documentato 9 di 14 come, con atto pubblico del 23 febbraio 2001, MI PE abbia costituito ipoteca sul suo diritto di usufrutto a garanzia di un mutuo erogato dall’Istituto Nazionale di Crediti Agrario alla Azienda RI G. MI;
all’atto partecipava la stessa MI IU IT, la quale concedeva ipoteca sulla nuda proprietà dei medesimi beni”. Con particolare riguardo a quest’ultimo documento, vale la pena di considerare che nella specie si è realizzata una situazione, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di un riconoscimento tacito da parte di IU IT MI. Si tratta, in definitiva, di una somma di elementi, tutti volti ad escludere la sussistenza del non uso, quale presupposto per l’estinzione dell’usufrutto. La doglianza si risolve, dunque, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalle ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013) E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del 10 di 14 giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre – come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 4. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984 e 2934 c.c. in relazione all’art. 11 di 14 360, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente riconosciuto al MI il conseguimento dei frutti naturali e civili per il quinquennio anteriore al 30 giugno 2016, periodo durante il quale il predetto aveva posto in essere atti di esercizio del diritto di usufrutto. Il rilievo è infondato. La sentenza impugnata ha affermato: “Le valutazioni compiute dal Tribunale al riguardo si pongono su piani evidentemente differenti, l’uno relativo alla verifica circa l’estrinsecazione del potere riconosciuto dalla legge sul compendio oggetto del diritto, l’altro attinente alla mancata percezione dei frutti civili e naturali, che spettano ex art. 984, comma primo, c.c. all’usufruttuario, una volta verificato che il diritto non si sia estinto e fino a che ciò non avvenga. Nessuna incoerenza o incompatibilità logica è, dunque, al riguardo, ravvisabile nelle statuizioni e motivazioni della sentenza”. In effetti, tale ricostruzione appare del tutto corretta sol che si consideri come la facoltà di esercitare il diritto non implichi necessariamente l’avvenuta percezione dei frutti, la cui prova incombe sul nudo proprietario. 5. Attraverso la quinta censura si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza o del procedimento. Le ricorrenti ripropongono la precedente censura, sotto l’ulteriore profilo dell’apparenza della motivazione e, in specie, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il motivo è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del 12 di 14 «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale. 6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 983, 2946, 1242, c. 2 e 2948, c. 1, nn. 4 e 5 c.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al rimborso degli interessi maturati sulle somme per le accessioni la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. in luogo di quella ordinaria decennale;
peraltro, anche laddove si fosse voluta riconoscere l’applicazione di detto termine quinquennale, la prescrizione non avrebbe potuto avere luogo, a causa della sollevata eccezione di compensazione con le somme eventualmente spettanti all’originario attore. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Per un verso, come risulta dalla stessa norma, gli interessi previsti dall’art. 983 c.c. maturano sulle singole somme impiegate per realizzare le accessioni e dunque costituiscono un’obbligazione pecuniaria periodica, che giustifica l’applicazione del termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2948 c.c. Per altro verso, il meccanismo disciplinato e regolato dall’art. 1242 comma 2° c.c. presuppone in ogni caso la proposizione (o riproposizione in grado di appello, a voler dare credito all’affermazione del ricorso che essa fosse stata sollevata ab origine) dell’eccezione di compensazione, trattandosi di eccezione in senso 13 di 14 stretto. Ed, invece, tanto non si evince né dalla sentenza impugnata, né dallo stesso ricorso, che manca di richiamare in tal senso testualmente gli atti del giudizio di gravame che la conterrebbero o almeno di localizzarne la traccia (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020). Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e di IU IT MI alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente PE MI. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI al pagamento delle spese processuali a favore di PE MI, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l’Azienda RI G. MI – Terre della ON s.r.l. e IU IT MI sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR IL IL CONSIGLIERE ESTENSORE MA OC 14 di 14