Articolo 1 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 2
Versione
4 maggio 1985
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Versione
12 maggio 1988
Art. 1.
Le pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.
Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.
Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.
L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e' a carico del Fondo e della Cassa predetti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 501 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1› luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1› gennaio 1988."
Entrata in vigore il 12 maggio 1988
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