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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2567/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca RO Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2567/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paola Parte_1 C.F._1
RO e HE IE ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Annamaria Controparte_1 C.F._2
SG
resistente/ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
Per il ricorrente “- Accogliere il ricorso e pronunciare con sentenza la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970 ed ex art. 473 bis 47 c.p.c.; -Rigettare la domanda ex adverso proposta, disponendo che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della dott.ssa , essendo le parti economicamente indipendenti. -condannare parte resistente alle CP_1 spese e competenze del presente giudizio”; per la resistente : “1) Pronunciare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30/04/1987 in LA tra i Sigg.ri e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 Parte_1 predetto comune nella parte II, serie B, n.7; 2) Confermare l'obbligo in capo al Dott.
[...]
stabilito nell'Accordo del 18/11/21, di versare alla IG , la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro cento,00 oltre rivalutazione annua secondo gli Indici ISTAT;
3) Valutare il comportamento processuale ex art.116, comma II, cpc, ed all'esito prevedere in capo al resistente una sanzione da valutarsi secondo il prudente apprezzamento dell'Organo Giudicante;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge. precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.05.2025, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il 30.04.1987, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LA al n. 28, parte II, serie A, anno 1987.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con , in LA (CZ), e Controparte_1
Per_ che dal matrimonio nascevano tre figli, (21.02.1989), (2.03.1993) e (1.04.1997), Per_1 Per_3 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
rappresentava che, intervenuta l'irreversibile crisi coniugale, le parti decidevano di separarsi consensualmente a mezzo del procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 18.11.2021, al quale il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro apponeva nulla osta, in data 14.12.2021, e che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente;
evidenziava che, dunque, erano decorsi i termini per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarava che mancava tra le parti ogni concreta possibilità di riconciliarsi.
La resistente, costituendosi, aderiva alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulava domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, chiedendone la quantificazione in euro 100,00 mensili.
All'udienza del 20 novembre 2025, innanzi al giudice istruttore, comparivano personalmente le parti ed all'esito, valutata l'impossibilità di una conciliazione e confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, ed all'esito il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
****
Il Tribunale osserva. - Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, intervenuta nel procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 18.11.2021, al quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro apponeva nulla osta, in data
14.12.2021
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
- Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente, che questo Collegio fa propri i principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte
Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento,
l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, la domanda non può essere accolta.
Va osservato, in primo luogo, che non sussistono i presupposti perché operi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, essendo la economicamente autosufficiente, svolgendo il mestiere CP_1 di impiegata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con un guadagno di circa
1.800,00 euro mensili.
Né trova applicazione la funzione compensativa e perequativa dell'assegno, non avendo la ricorrente allegato alcun sacrificio di aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Al contrario, la , all'udienza del 20 novembre 2025, ha dichiarato: “ho sempre lavorato, CP_1 sempre nell'Avvocatura, anche durante il matrimonio, lavoro da prima che nascessero i miei figli e non ho mai interrotto”.
Dunque, né sotto il profilo strettamente assistenziale, né sotto il profilo della componente compensativa e perequativa, valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, vi sono gli estremi per ritenere sussistente il diritto all'assegno divorzile.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali. Tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, celebrato a
LA il 30.04.1987, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
LA al n. 28, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1987;
2) rigetta l'ulteriore domanda della resistente;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di LA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca RO Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2567/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paola Parte_1 C.F._1
RO e HE IE ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Annamaria Controparte_1 C.F._2
SG
resistente/ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
Per il ricorrente “- Accogliere il ricorso e pronunciare con sentenza la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970 ed ex art. 473 bis 47 c.p.c.; -Rigettare la domanda ex adverso proposta, disponendo che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della dott.ssa , essendo le parti economicamente indipendenti. -condannare parte resistente alle CP_1 spese e competenze del presente giudizio”; per la resistente : “1) Pronunciare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30/04/1987 in LA tra i Sigg.ri e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 Parte_1 predetto comune nella parte II, serie B, n.7; 2) Confermare l'obbligo in capo al Dott.
[...]
stabilito nell'Accordo del 18/11/21, di versare alla IG , la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro cento,00 oltre rivalutazione annua secondo gli Indici ISTAT;
3) Valutare il comportamento processuale ex art.116, comma II, cpc, ed all'esito prevedere in capo al resistente una sanzione da valutarsi secondo il prudente apprezzamento dell'Organo Giudicante;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge. precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.05.2025, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il 30.04.1987, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LA al n. 28, parte II, serie A, anno 1987.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con , in LA (CZ), e Controparte_1
Per_ che dal matrimonio nascevano tre figli, (21.02.1989), (2.03.1993) e (1.04.1997), Per_1 Per_3 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
rappresentava che, intervenuta l'irreversibile crisi coniugale, le parti decidevano di separarsi consensualmente a mezzo del procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 18.11.2021, al quale il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro apponeva nulla osta, in data 14.12.2021, e che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente;
evidenziava che, dunque, erano decorsi i termini per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarava che mancava tra le parti ogni concreta possibilità di riconciliarsi.
La resistente, costituendosi, aderiva alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulava domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, chiedendone la quantificazione in euro 100,00 mensili.
All'udienza del 20 novembre 2025, innanzi al giudice istruttore, comparivano personalmente le parti ed all'esito, valutata l'impossibilità di una conciliazione e confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, ed all'esito il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
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Il Tribunale osserva. - Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, intervenuta nel procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 18.11.2021, al quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro apponeva nulla osta, in data
14.12.2021
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
- Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente, che questo Collegio fa propri i principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte
Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento,
l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, la domanda non può essere accolta.
Va osservato, in primo luogo, che non sussistono i presupposti perché operi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, essendo la economicamente autosufficiente, svolgendo il mestiere CP_1 di impiegata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con un guadagno di circa
1.800,00 euro mensili.
Né trova applicazione la funzione compensativa e perequativa dell'assegno, non avendo la ricorrente allegato alcun sacrificio di aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Al contrario, la , all'udienza del 20 novembre 2025, ha dichiarato: “ho sempre lavorato, CP_1 sempre nell'Avvocatura, anche durante il matrimonio, lavoro da prima che nascessero i miei figli e non ho mai interrotto”.
Dunque, né sotto il profilo strettamente assistenziale, né sotto il profilo della componente compensativa e perequativa, valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, vi sono gli estremi per ritenere sussistente il diritto all'assegno divorzile.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali. Tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, celebrato a
LA il 30.04.1987, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
LA al n. 28, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1987;
2) rigetta l'ulteriore domanda della resistente;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di LA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca RO