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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.11.2024, assunto in decisione in data 15.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Stefania Stella Milani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB) via Stoppani n.
31;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Roberta Finotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Gerolamo
Gaslini 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.4.2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
- affido condiviso
- collocamento presso la mamma
- salvi migliori accordi da assumere tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé ogni settimana il martedì Per_1 sera sino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e ogni fine settimana o dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio o dal sabato mattina alla domenica alle 18.30, a seconda dei turni lavorativi di;
in alternanza annuale con la madre nei giorni di Natale ovvero di Santo Stefano e PT della Vigilia, di Capodanno ovvero dell'Epifania, di Pasqua ovvero di Pasquetta;
in occasione delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare Per_1 tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre verserà a titolo di contributo ordinario al mantenimento alla madre con decorrenza maggio 2025
l'importo mensile di euro 425 per 12 mensilità annue (oltre a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione maggio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Monza
- continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico Pt_1
- Spese di lite compensate Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 con , relazione dalla quale è nata in data [...]; di essersi dovuta trasferire Parte_2 Per_1 con la figlia in un appartamento in locazione a causa del deterioramento della relazione sentimentale e dell'impossibilità di proseguire la convivenza;
che il canone ammontava ad 700,00 euro mensili, comprese di spese comuni e consumi;
di sostenere anche 80 euro mensili di spese per l'animale di affezione;
che il resistente si limitava a versarle euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre la metà del costo della mensa scolastica che oscilla da € 50,00 a € 60,00 mensili;
di lavorare a tempo indeterminato con un reddito annuo di 21.320,00 euro;
che il resistente lavorava presso il GClub Torri
Bianche con un reddito di 2.000,00 euro mensili;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza presso la madre;
la regolamentazione dei Per_1 tempi di permanenza presso il padre che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico del resistente nella misura mensile di 600,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter integralmente percepire l'Assegno Unico per la figlia;
- in data 11.3.2025 si costituiva il resistente, eccependo di lavorare come istruttore in palestra, con orari lavorativi sino a sera e nei fine settimana;
di tenere comunque con sé e di affrontare tutti i costi Per_1 connessi agli spostamenti per tale fine;
che l'animale di affezione non era di sua proprietà; di lavorare con reddito mensile di euro 1000 circa e di versare euro 250 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla metà della mensa (per euro 60 mensili), dell'abbigliamento e dei farmaci da banco;
che delle detrazioni e dell'assegno unico beneficiava soltanto la ricorrente;
concludeva aderendo alle conclusioni della ricorrente, ma domandando che potesse sentire telefonicamente i nonni paterni che fosse Per_1 posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di 250,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie.
Alla udienza del 15.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Triuggio in locazione con canone mensile di euro 700 comprensivo di spese, di spese condominiali Parte_1 ed utenze;
vivo con mia figlia;
lavoro a Lissone, come educatrice professionale, con reddito mensile di euro 1500, oltre Per_1
13ma, prendo il 100% dell'assegno unico che è di circa 120 euro credo. Attualmente il padre vede il martedì sera Per_1 con pernottamento e tutti i fine settimana il venerdì con pernottamento sul sabato oppure il sabato con pernottamento sulla domenica. In data 9.2.2024 ha avuto un anticipo del TFR per euro 14.178,00 per l'acquisto dei mobili di casa.
MANUELE FARINA: vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di mia proprietà, non gravata da mutuo, vivo da solo, lavoro a Vimercate in una palestra, con reddito netto mensile di euro 1200, confermo di vedere mia figlia con quegli orari, perché lavoro due domeniche al mese.
Le parti precisavano quindi le epigrafate conclusioni congiunte.
******* Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 1.7.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 PT
, con ricorso depositato in data 27.11.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.11.2024, assunto in decisione in data 15.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Stefania Stella Milani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB) via Stoppani n.
31;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Roberta Finotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Gerolamo
Gaslini 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.4.2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
- affido condiviso
- collocamento presso la mamma
- salvi migliori accordi da assumere tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé ogni settimana il martedì Per_1 sera sino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e ogni fine settimana o dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio o dal sabato mattina alla domenica alle 18.30, a seconda dei turni lavorativi di;
in alternanza annuale con la madre nei giorni di Natale ovvero di Santo Stefano e PT della Vigilia, di Capodanno ovvero dell'Epifania, di Pasqua ovvero di Pasquetta;
in occasione delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare Per_1 tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre verserà a titolo di contributo ordinario al mantenimento alla madre con decorrenza maggio 2025
l'importo mensile di euro 425 per 12 mensilità annue (oltre a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione maggio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Monza
- continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico Pt_1
- Spese di lite compensate Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 con , relazione dalla quale è nata in data [...]; di essersi dovuta trasferire Parte_2 Per_1 con la figlia in un appartamento in locazione a causa del deterioramento della relazione sentimentale e dell'impossibilità di proseguire la convivenza;
che il canone ammontava ad 700,00 euro mensili, comprese di spese comuni e consumi;
di sostenere anche 80 euro mensili di spese per l'animale di affezione;
che il resistente si limitava a versarle euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre la metà del costo della mensa scolastica che oscilla da € 50,00 a € 60,00 mensili;
di lavorare a tempo indeterminato con un reddito annuo di 21.320,00 euro;
che il resistente lavorava presso il GClub Torri
Bianche con un reddito di 2.000,00 euro mensili;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza presso la madre;
la regolamentazione dei Per_1 tempi di permanenza presso il padre che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico del resistente nella misura mensile di 600,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter integralmente percepire l'Assegno Unico per la figlia;
- in data 11.3.2025 si costituiva il resistente, eccependo di lavorare come istruttore in palestra, con orari lavorativi sino a sera e nei fine settimana;
di tenere comunque con sé e di affrontare tutti i costi Per_1 connessi agli spostamenti per tale fine;
che l'animale di affezione non era di sua proprietà; di lavorare con reddito mensile di euro 1000 circa e di versare euro 250 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla metà della mensa (per euro 60 mensili), dell'abbigliamento e dei farmaci da banco;
che delle detrazioni e dell'assegno unico beneficiava soltanto la ricorrente;
concludeva aderendo alle conclusioni della ricorrente, ma domandando che potesse sentire telefonicamente i nonni paterni che fosse Per_1 posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di 250,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie.
Alla udienza del 15.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Triuggio in locazione con canone mensile di euro 700 comprensivo di spese, di spese condominiali Parte_1 ed utenze;
vivo con mia figlia;
lavoro a Lissone, come educatrice professionale, con reddito mensile di euro 1500, oltre Per_1
13ma, prendo il 100% dell'assegno unico che è di circa 120 euro credo. Attualmente il padre vede il martedì sera Per_1 con pernottamento e tutti i fine settimana il venerdì con pernottamento sul sabato oppure il sabato con pernottamento sulla domenica. In data 9.2.2024 ha avuto un anticipo del TFR per euro 14.178,00 per l'acquisto dei mobili di casa.
MANUELE FARINA: vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di mia proprietà, non gravata da mutuo, vivo da solo, lavoro a Vimercate in una palestra, con reddito netto mensile di euro 1200, confermo di vedere mia figlia con quegli orari, perché lavoro due domeniche al mese.
Le parti precisavano quindi le epigrafate conclusioni congiunte.
******* Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 1.7.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 PT
, con ricorso depositato in data 27.11.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi