Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00898/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Eva Battaglini e Francesca Filiaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- prima in Bassano del Grappa, via Brocchi n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS-di non ammissione alla -OMISSIS-previa sospensione di efficacia del medesimo e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti -OMISSIS- causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la mancata espressione del voto da parte del Dirigente scolastico nel caso in esame non ha comportato effetti sulla valutazione finale (risulta che hanno deliberato in senso favorevole sette docenti su dieci);
- che alla luce delle puntuali controdeduzioni -OMISSIS-ai fini -OMISSIS- domanda cautelare non sussistono sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
- che infatti dalla documentazione versata in atti risulta che la famiglia è stata costantemente informata del rendimento scolastico -OMISSIS- -OMISSIS-;
- che il giudizio di non ammissione nel caso di specie appare sufficientemente motivato con riferimento alla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in quattro materie e nella circostanza che le difficoltà sono state ritenute essere in misura tale e collocate in ambiti disciplinari tali da pregiudicare il futuro percorso scolastico;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento -OMISSIS- domanda cautelare;
- che la peculiarità -OMISSIS- controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese -OMISSIS- presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.