Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione finanziaria, venendo meno la pretesa tributaria.

  • Altro
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione finanziaria, venendo meno la pretesa tributaria. Non si pronuncia nel merito della doglianza.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione finanziaria, venendo meno la pretesa tributaria. Non si pronuncia nel merito della doglianza.

  • Altro
    Spettanza agevolazione per immobili di interesse storico

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione finanziaria, venendo meno la pretesa tributaria. Non si pronuncia nel merito della doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
    Numero : 26
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo