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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
MISERI CARLO, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173556237/2024 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 provvedimento n.173556237 emesso da Esatto s.p.a. in data 20/12/2024 e notificato in data 24/12/2024 veniva richiesto a Ricorrente_1 s.r.l. il pagamento della somma complessiva di € 7.646,00 di cui € 5.500,00 per imposta,
€ 1.650,00 per sanzioni, € 494,00 per interessi ed € 2,00 per spese di notifica, in riferimento alla proprietà degli immobili ivi elencati.
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto chiedendone l'annullamento. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis Legge n.212/2000 e per difetto di motivazione. Nel merito contestava la pretesa invocando la spettanza dell'agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico, ovvero la riduzione al 50% della base imponibile, per cui era stato pagato quanto così dovuto. Rilevava che il ricorso proposto contro analoghi accertamenti relativi agli anni 2014-2017 era stato accolto.
Esatto s.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con nota dd.27/11/2025 la difesa ricorrente produceva atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, comunicato a mezzo pec in data 16/10/2025, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Il ricorso veniva posto in discussione all'udienza dell'11/12/2025 in cui il difensore della ricorrente confermava le suddette conclusioni. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Come risulta dal provvedimento di autotutela dd.16/10/2024 emesso da Esatto s.p.a., prodotto dalla difensa ricorrente, in pendenza di giudizio è stato disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n.173556237 emesso da Esatto s.p.a. in data 20/12/2024 oggetto di ricorso. Pertanto, essendo venuta meno la pretesa tributaria impugnata, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 D.
Lgs n.546/1992. Vista la richiesta espressa da parte ricorrente, le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la cessazione del giudizio a seguito di annullamento, in via di autotutela, dell'atto impugnato.
Nulla dispone sulle spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
MISERI CARLO, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173556237/2024 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 provvedimento n.173556237 emesso da Esatto s.p.a. in data 20/12/2024 e notificato in data 24/12/2024 veniva richiesto a Ricorrente_1 s.r.l. il pagamento della somma complessiva di € 7.646,00 di cui € 5.500,00 per imposta,
€ 1.650,00 per sanzioni, € 494,00 per interessi ed € 2,00 per spese di notifica, in riferimento alla proprietà degli immobili ivi elencati.
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto chiedendone l'annullamento. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis Legge n.212/2000 e per difetto di motivazione. Nel merito contestava la pretesa invocando la spettanza dell'agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico, ovvero la riduzione al 50% della base imponibile, per cui era stato pagato quanto così dovuto. Rilevava che il ricorso proposto contro analoghi accertamenti relativi agli anni 2014-2017 era stato accolto.
Esatto s.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con nota dd.27/11/2025 la difesa ricorrente produceva atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, comunicato a mezzo pec in data 16/10/2025, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Il ricorso veniva posto in discussione all'udienza dell'11/12/2025 in cui il difensore della ricorrente confermava le suddette conclusioni. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Come risulta dal provvedimento di autotutela dd.16/10/2024 emesso da Esatto s.p.a., prodotto dalla difensa ricorrente, in pendenza di giudizio è stato disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n.173556237 emesso da Esatto s.p.a. in data 20/12/2024 oggetto di ricorso. Pertanto, essendo venuta meno la pretesa tributaria impugnata, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 D.
Lgs n.546/1992. Vista la richiesta espressa da parte ricorrente, le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la cessazione del giudizio a seguito di annullamento, in via di autotutela, dell'atto impugnato.
Nulla dispone sulle spese.