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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1➤ S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
➤ Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240018936413000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il 10/10/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: in via principale, disattesa e reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, voglia annullare, siccome illegittime, infondate e prive di motivazione, le pretese impositive di cui all'Iscrizione a ruo-lo n. 2024/250541 notificato alla PEC della parte ricorrente in data 28 gennaio 2025 con la cartella di pagamento n, 115 2024 00189364; in via subordinata, la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 546/92 per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai summenzionati rilievi. Con refusione delle somme pagate dalla ricorrente nelle more del giudizio tributario e di ogni spesa di lite.
RESISTENTE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 31/03/2025, la società S.R.L., in persona del legale
Rappresentante_1rappresentante pro tempore , impugnava la cartella di pagamento n. 115 2024 00189364
13 000, notificata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2025.
Tale cartella di pagamento traeva origine dal ruolo n. 2024/250541, emesso da Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Udine - ufficio territoriale di Tolmezzo (UD) e reso esecutivo in data
12/11/2024 (T221129210616210040000005/D).
L'iscrizione a ruolo, a sua volta, derivava dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, a seguito del quale l'Ufficio addebitava il tardivo versamento delle rate dovute (unitamente ad interessi e sanzioni previsti ex lege) con riguardo alla dichiarazione modello REDDITI/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, nei seguenti termini:
Saldo IRES 2021 I rata versata il 22.8.2022;
Saldo IRES 2021 II rata versata il 14.9.2022 anziché il 22.8.2022, con maggiorazione interessi legali di legge;
Saldo IRES 2021 III rata versata il 17.10.2022 anziché il 14.9.2022 con maggiorazione interessi legali di legge;
Saldo IRES 2021 IV rata versata il 15.11.2022 anziché il 17.10.2022 con maggiorazione interessi legali di legge.
L'Ufficio precisava, altresì, che la prima rata scadente il 31/07/2022 (giorno di domenica, pertanto la scadenza slittava al 01/08/2022) poteva essere versata il 22 agosto senza maggiorazione assieme alla seconda rata e che lo slittamento dal primo agosto al 22 della prima rata avesse fatto sì che le prime due coincidessero. Dalle verifiche effettuate, invece, emergeva che la seconda rata era stata pagata il 14/09/2022 anziché il 22/08/2022, la terza rata in data 17/10/2022 anziché il 16/09/2022 mentre la quarta rata pagata il 15/11/2022 anziché il
17/10/2022. Avrebbe infine potuto essere versata un ulteriore V rata a Saldo IRES 2021 entro il 15/11/2022 termine ultimo per la rateizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e deve essere accolto.
Correttamente la Ricorrente evidenzia che non vi sia alcun ritardo nei versamenti.
Quanto al termine per convocazione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio, il secondo comma dell'art. 2364 c.c. statuisce che “l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. La ratio della norma è chiara: quand'anche vi fosse una previsione statutaria che autorizzasse la convocazione dell'assemblea dei soci oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, lo stesso termine non potrebbe essere superiore a 180 giorni. La società Ricorrente approvava il bilancio in data 28/07/2022, come si evince dal verbale di assemblea dei soci, avvalendosi della facoltà di rinvio di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla
Nominativo_1chiusura dell'esercizio sociale. Ciò rispondeva a quanto previsto dallo Statuto sociale (Atto notaio di
Comune 1 Rep.n. 47819 Racc.n.23193 del 19/12/2006), ove, all'art. 32, comma 4, si prevedeva – conformemente alla ratio sopra riportata - che “il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile”.
Il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, norma richiamata da entrambe le parti, prevede che “il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.”
Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, prevede che “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
In altre parole, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17, comma 1, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Tuttavia, nel caso di approvazione del bilancio o del rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto, dal che se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma
2, d.P.R. n. 435 del 2001). D'altro canto se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Pertanto nel caso in cui ci si sia avvalsi del rinvio di approvazione del Bilancio, la scadenza del versamento del saldo IRES era quella del 31 luglio 2022 (i.e. entro l'ultimo giorno del mese che segue il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) che, tuttavia, cadendo in giorno festivo (domenica), ai sensi del citato comma 5, era rinviato al primo giorno lavorativo successivo (1° Agosto 2022) che però, cadendo nel periodo di sospensione feriale di cui all'articolo 37 comma 11-bis del DL 223/2006, consentiva lo slittamento del versamento del saldo IRES al giorno 22 agosto 2022 (cadendo il giorno 20, termine del periodo feriale, di sabato ricorreva il rinvio al giorno 22 ai sensi del citato comma 5). Ergo la scadenza del saldo IRES (o prima rata) senza maggiorazione era quella del 22 Agosto 2022.
Come effettivamente è avvenuto.
La Società ai sensi di legge poteva avvalersi anche del versamento dovuto entro i successivi 30 giorni (quindi entro il giorno 21 Settembre 2024) maggiorando la somma dovuta dello 0,4%, facoltà di cui però non si è avvalsa.
Si avvaleva, invece, del versamento rateizzato ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997 che a proposito prevedeva nel teste vigente all'epoca:
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi […] possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. […]
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. […]
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Pertanto, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita
IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.
La previsione normativa si limita a fissare il termine ultimo entro cui versare le rate, ovvero novembre, rimettendo al contribuente di individuare il numero delle stesse e l'importo.
Si giunge quindi alla questione posta all'attenzione di questo Giudice. Punto del contendere, in definitiva, è se la rata successiva alla prima scadesse anch'essa il 22 agosto 2022 (ovvero il 16 agosto prorogata al 22 agosto), dovendosi calcolare indipendentemente dalla prima e fosse con essa coincidente, ovvero se lo slittamento della prima rata per le sopra riportate ragioni avesse fatto slittare tutte le rate successive. In assenza di un chiaro dato testuale, si ritiene che questa interpretazione sia più aderente alla ratio della normativa sulla rateizzazione volta a favorire lo spontaneo adempimento del contribuente. Da un lato, infatti, la norma prevede solo il versamento del saldo entro novembre, mentre rimette al contribuente l'indicazione del numero di rate e del loro importo, dal che ciò che effettivamente conta è che l'intera imposta sia versata entro novembre. D'altro canto, la ratio della rateizzazione è quella di ridurre l'onere per il contribuente di dover affrontare un unico versamento, dilazionando il pagamento: prevedere pertanto due rate concomitanti risulta contraddittorio, gravando sulla liquidità del contribuente. Pretendere il pagamento contestuale della prima rata anticipa solo di una frazione il versamento dell'imposta, con modesto vantaggio di flusso di cassa per l'Erario, perché a fronte di un'anticipazione delle rate, si allunga il piano di rateizzazione, da quattro a cinque (essendo tutte anticipate, vi sarebbe stato spazio per un ulteriore rata). L'aggravio per il contribuente è invece significativo e indiscutibile.
Per tutto quanto acclarato, nelle situazioni di approvazione del bilancio nel mese del 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale o nei mesi successivi (mese di giugno o mesi successivi) produce (per legge) un differimento di 1 mese di tutti i termini di versamento dovuti, come illustrato dai combinati disposti normativi descritti innanzi.
La Ricorrente, con riferimento ai redditi dichiarati per il periodo di imposta 2021, ha quindi correttamente e tempestivamente effettuato i versamenti delle rate delle imposte IRES relative al periodo considerato, asserite invece come tardive nell'iscrizione a ruolo notificata dall'Agenzia delle Entrate
Quanto al mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001 (trattasi di importi estremamente modesti, pari ad euro 2,63,
1,35, 7,98 e 10,06), il calcolo degli stessi appare errato, avendo fatto riferimento a termini di scadenza diversi da quelli rispettati dal Contribuente, dal che l'accertamento deve essere annullato anche in ordine a detto marginale aspetto.
Trattandosi di questione su cui non sono stati rinvenuti precedenti e la peculiarità del caso concreto (che ha visto il succedersi di più termini di differimento) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice monocratico Matteo Carlisi
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1➤ S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
➤ Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240018936413000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il 10/10/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: in via principale, disattesa e reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, voglia annullare, siccome illegittime, infondate e prive di motivazione, le pretese impositive di cui all'Iscrizione a ruo-lo n. 2024/250541 notificato alla PEC della parte ricorrente in data 28 gennaio 2025 con la cartella di pagamento n, 115 2024 00189364; in via subordinata, la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 546/92 per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai summenzionati rilievi. Con refusione delle somme pagate dalla ricorrente nelle more del giudizio tributario e di ogni spesa di lite.
RESISTENTE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 31/03/2025, la società S.R.L., in persona del legale
Rappresentante_1rappresentante pro tempore , impugnava la cartella di pagamento n. 115 2024 00189364
13 000, notificata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2025.
Tale cartella di pagamento traeva origine dal ruolo n. 2024/250541, emesso da Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Udine - ufficio territoriale di Tolmezzo (UD) e reso esecutivo in data
12/11/2024 (T221129210616210040000005/D).
L'iscrizione a ruolo, a sua volta, derivava dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, a seguito del quale l'Ufficio addebitava il tardivo versamento delle rate dovute (unitamente ad interessi e sanzioni previsti ex lege) con riguardo alla dichiarazione modello REDDITI/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, nei seguenti termini:
Saldo IRES 2021 I rata versata il 22.8.2022;
Saldo IRES 2021 II rata versata il 14.9.2022 anziché il 22.8.2022, con maggiorazione interessi legali di legge;
Saldo IRES 2021 III rata versata il 17.10.2022 anziché il 14.9.2022 con maggiorazione interessi legali di legge;
Saldo IRES 2021 IV rata versata il 15.11.2022 anziché il 17.10.2022 con maggiorazione interessi legali di legge.
L'Ufficio precisava, altresì, che la prima rata scadente il 31/07/2022 (giorno di domenica, pertanto la scadenza slittava al 01/08/2022) poteva essere versata il 22 agosto senza maggiorazione assieme alla seconda rata e che lo slittamento dal primo agosto al 22 della prima rata avesse fatto sì che le prime due coincidessero. Dalle verifiche effettuate, invece, emergeva che la seconda rata era stata pagata il 14/09/2022 anziché il 22/08/2022, la terza rata in data 17/10/2022 anziché il 16/09/2022 mentre la quarta rata pagata il 15/11/2022 anziché il
17/10/2022. Avrebbe infine potuto essere versata un ulteriore V rata a Saldo IRES 2021 entro il 15/11/2022 termine ultimo per la rateizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e deve essere accolto.
Correttamente la Ricorrente evidenzia che non vi sia alcun ritardo nei versamenti.
Quanto al termine per convocazione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio, il secondo comma dell'art. 2364 c.c. statuisce che “l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. La ratio della norma è chiara: quand'anche vi fosse una previsione statutaria che autorizzasse la convocazione dell'assemblea dei soci oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, lo stesso termine non potrebbe essere superiore a 180 giorni. La società Ricorrente approvava il bilancio in data 28/07/2022, come si evince dal verbale di assemblea dei soci, avvalendosi della facoltà di rinvio di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla
Nominativo_1chiusura dell'esercizio sociale. Ciò rispondeva a quanto previsto dallo Statuto sociale (Atto notaio di
Comune 1 Rep.n. 47819 Racc.n.23193 del 19/12/2006), ove, all'art. 32, comma 4, si prevedeva – conformemente alla ratio sopra riportata - che “il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile”.
Il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, norma richiamata da entrambe le parti, prevede che “il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.”
Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, prevede che “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
In altre parole, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17, comma 1, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Tuttavia, nel caso di approvazione del bilancio o del rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto, dal che se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma
2, d.P.R. n. 435 del 2001). D'altro canto se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Pertanto nel caso in cui ci si sia avvalsi del rinvio di approvazione del Bilancio, la scadenza del versamento del saldo IRES era quella del 31 luglio 2022 (i.e. entro l'ultimo giorno del mese che segue il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) che, tuttavia, cadendo in giorno festivo (domenica), ai sensi del citato comma 5, era rinviato al primo giorno lavorativo successivo (1° Agosto 2022) che però, cadendo nel periodo di sospensione feriale di cui all'articolo 37 comma 11-bis del DL 223/2006, consentiva lo slittamento del versamento del saldo IRES al giorno 22 agosto 2022 (cadendo il giorno 20, termine del periodo feriale, di sabato ricorreva il rinvio al giorno 22 ai sensi del citato comma 5). Ergo la scadenza del saldo IRES (o prima rata) senza maggiorazione era quella del 22 Agosto 2022.
Come effettivamente è avvenuto.
La Società ai sensi di legge poteva avvalersi anche del versamento dovuto entro i successivi 30 giorni (quindi entro il giorno 21 Settembre 2024) maggiorando la somma dovuta dello 0,4%, facoltà di cui però non si è avvalsa.
Si avvaleva, invece, del versamento rateizzato ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997 che a proposito prevedeva nel teste vigente all'epoca:
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi […] possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. […]
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. […]
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Pertanto, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita
IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.
La previsione normativa si limita a fissare il termine ultimo entro cui versare le rate, ovvero novembre, rimettendo al contribuente di individuare il numero delle stesse e l'importo.
Si giunge quindi alla questione posta all'attenzione di questo Giudice. Punto del contendere, in definitiva, è se la rata successiva alla prima scadesse anch'essa il 22 agosto 2022 (ovvero il 16 agosto prorogata al 22 agosto), dovendosi calcolare indipendentemente dalla prima e fosse con essa coincidente, ovvero se lo slittamento della prima rata per le sopra riportate ragioni avesse fatto slittare tutte le rate successive. In assenza di un chiaro dato testuale, si ritiene che questa interpretazione sia più aderente alla ratio della normativa sulla rateizzazione volta a favorire lo spontaneo adempimento del contribuente. Da un lato, infatti, la norma prevede solo il versamento del saldo entro novembre, mentre rimette al contribuente l'indicazione del numero di rate e del loro importo, dal che ciò che effettivamente conta è che l'intera imposta sia versata entro novembre. D'altro canto, la ratio della rateizzazione è quella di ridurre l'onere per il contribuente di dover affrontare un unico versamento, dilazionando il pagamento: prevedere pertanto due rate concomitanti risulta contraddittorio, gravando sulla liquidità del contribuente. Pretendere il pagamento contestuale della prima rata anticipa solo di una frazione il versamento dell'imposta, con modesto vantaggio di flusso di cassa per l'Erario, perché a fronte di un'anticipazione delle rate, si allunga il piano di rateizzazione, da quattro a cinque (essendo tutte anticipate, vi sarebbe stato spazio per un ulteriore rata). L'aggravio per il contribuente è invece significativo e indiscutibile.
Per tutto quanto acclarato, nelle situazioni di approvazione del bilancio nel mese del 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale o nei mesi successivi (mese di giugno o mesi successivi) produce (per legge) un differimento di 1 mese di tutti i termini di versamento dovuti, come illustrato dai combinati disposti normativi descritti innanzi.
La Ricorrente, con riferimento ai redditi dichiarati per il periodo di imposta 2021, ha quindi correttamente e tempestivamente effettuato i versamenti delle rate delle imposte IRES relative al periodo considerato, asserite invece come tardive nell'iscrizione a ruolo notificata dall'Agenzia delle Entrate
Quanto al mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001 (trattasi di importi estremamente modesti, pari ad euro 2,63,
1,35, 7,98 e 10,06), il calcolo degli stessi appare errato, avendo fatto riferimento a termini di scadenza diversi da quelli rispettati dal Contribuente, dal che l'accertamento deve essere annullato anche in ordine a detto marginale aspetto.
Trattandosi di questione su cui non sono stati rinvenuti precedenti e la peculiarità del caso concreto (che ha visto il succedersi di più termini di differimento) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice monocratico Matteo Carlisi