CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
1
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 637/2023 R.G.L.e cui è stato riunito il fascicolo iscritto al n°369/2023 e vertente
TRA
), in persona del l.r.p.t., come in atti Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ascanelli;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Leo Marco Arena e Francesco Laganà;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La depositava ricorso in appello avverso la sentenza n. 1849/2023, Parte_1
emessa il 10.11.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in persona del G.L.
Dott. Francesco De Leo, pubblicata in pari data e notificata in data 24.11.2023, e la causa veniva iscritta al n. 637/2023 R.G., con udienza di discussione fissata per il 01.03.2024.
Il lavoratore proponeva parallelo gravame avverso la medesima sentenza n. 1849/2023 del
Tribunale di Reggio Calabria sezione lavoro, iscritto al n. 639/2023 R.G., la cui udienza di discussione veniva parimenti fissata per l'udienza dell' 01.03.2024.
Preso atto delle rispettive comparse di costituzione e successive note di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 13.03.2024 (dep. 08.04.2024), emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 637/2023, riuniva alla causa più risalente il parallelo giudizio portante n.r.g. 639/2023, e fissava per la discussione l'udienza del 04.04.2025, in seguito rinviata d'ufficio al 03.10.2025.
Nelle more, con verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.07.2024, le parti, facendosi reciproche concessioni, definivano bonariamente la lite intercorsa, addivenendo ad una soluzione transattiva ex artt. 2113 e 1965 e seguenti c.c.
La condizione apposta alla transazione si avverava ed in data 24.12.2024 al lavoratore veniva accreditato il saldo della somma complessivamente pattuita a tacitazione di ogni pretesa correlata al rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1
Entrambe le parti, quindi, depositavano atti di rinuncia agli atti del giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (22.05.2025) chiedendo l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione..
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 04.04.2025 e in data
21.05.2025 entrambe le parti hanno rappresentato di aver rinunciato agli atti del giudizio in virtù di intervenuta conciliazione in sede sindacale e di avere accettato reciprocamente la rinunzia della controparte.
Conseguentemente, in ragione dell'intervenuto accredito al lavoratore del saldo della somma complessivamente pattuita a tacitazione di ogni pretesa correlata al rapporto di lavoro intercorso con la entrambe le parti hanno chiesto la Parte_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione dei due giudizi di appello riuniti.
Preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale e della rinuncia al giudizio il processo va dichiarato estinto.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello, iscritto al n. 637/2023, proposto da Parte_2 nei confronti di , riunito al giudizio di appello iscritto al n. Controparte_1
639/2023 proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Calabria n. 1849/2023, emessa il giorno 10 novembre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Spese a carico di chi le ha anticipate;
Reggio Calabria, 23.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
1
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 637/2023 R.G.L.e cui è stato riunito il fascicolo iscritto al n°369/2023 e vertente
TRA
), in persona del l.r.p.t., come in atti Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ascanelli;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Leo Marco Arena e Francesco Laganà;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La depositava ricorso in appello avverso la sentenza n. 1849/2023, Parte_1
emessa il 10.11.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in persona del G.L.
Dott. Francesco De Leo, pubblicata in pari data e notificata in data 24.11.2023, e la causa veniva iscritta al n. 637/2023 R.G., con udienza di discussione fissata per il 01.03.2024.
Il lavoratore proponeva parallelo gravame avverso la medesima sentenza n. 1849/2023 del
Tribunale di Reggio Calabria sezione lavoro, iscritto al n. 639/2023 R.G., la cui udienza di discussione veniva parimenti fissata per l'udienza dell' 01.03.2024.
Preso atto delle rispettive comparse di costituzione e successive note di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 13.03.2024 (dep. 08.04.2024), emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 637/2023, riuniva alla causa più risalente il parallelo giudizio portante n.r.g. 639/2023, e fissava per la discussione l'udienza del 04.04.2025, in seguito rinviata d'ufficio al 03.10.2025.
Nelle more, con verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.07.2024, le parti, facendosi reciproche concessioni, definivano bonariamente la lite intercorsa, addivenendo ad una soluzione transattiva ex artt. 2113 e 1965 e seguenti c.c.
La condizione apposta alla transazione si avverava ed in data 24.12.2024 al lavoratore veniva accreditato il saldo della somma complessivamente pattuita a tacitazione di ogni pretesa correlata al rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1
Entrambe le parti, quindi, depositavano atti di rinuncia agli atti del giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (22.05.2025) chiedendo l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione..
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 04.04.2025 e in data
21.05.2025 entrambe le parti hanno rappresentato di aver rinunciato agli atti del giudizio in virtù di intervenuta conciliazione in sede sindacale e di avere accettato reciprocamente la rinunzia della controparte.
Conseguentemente, in ragione dell'intervenuto accredito al lavoratore del saldo della somma complessivamente pattuita a tacitazione di ogni pretesa correlata al rapporto di lavoro intercorso con la entrambe le parti hanno chiesto la Parte_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione dei due giudizi di appello riuniti.
Preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale e della rinuncia al giudizio il processo va dichiarato estinto.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello, iscritto al n. 637/2023, proposto da Parte_2 nei confronti di , riunito al giudizio di appello iscritto al n. Controparte_1
639/2023 proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Calabria n. 1849/2023, emessa il giorno 10 novembre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Spese a carico di chi le ha anticipate;
Reggio Calabria, 23.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)