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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 201/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 28.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO N.14 - 88837 C.F._1
PETILIA POLICASTRO – presso lo studio dell'avv. VONA STEFANO (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N.14 - 88837 PETILIA C.F._3
POLICASTRO – presso lo studio dell'avv. VONA STEFANO (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 22.02.2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Cotronei (KR), il 30.08.2008 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petilia Policastro (KR) al n. 9 – parte II – Serie B – anno 2008); di aver avuto due figli, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
09/05/2011; tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che il Tribunale pronunciasse altresì, decorsi i termini ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione ad eccezione di alcune modifiche apportate alle medesime nei termini seguenti:
- conferma dell'assegnazione della casa familiare alla signora che l'abiterà insieme ai figli Pt_1
e con impegno della stessa ad effettuare le volture delle utenze domestiche;
Per_1 Per_2
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_2
- il padre potrà vedere, visitare o tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà e Per_2
ne avrà l'opportunità alla luce degli impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
le parti concordano che potranno portare entrambi, la figlia minore per viaggi di piacere (anche all'estero), previa comunicazione ed accordi circa il periodo, con l'altra parte. Unica limitazione opponibile potrà concernere la salute e gli impegni scolastici della minore.
- corresponsione da parte del sig. di un assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_2
minore da versarsi direttamente alla madre, signora Per_2 Parte_1
anticipatamente il primo di ogni mese;
- la signora percepirà per l'intero, l'assegno unico per i figli, oltre all'indennità di Pt_1
frequenza di cui è titolare la figlia Per_2 - revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , divenuto nelle more, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti, con rimborso al genitore che le avrà anticipate
e documentate.
Con sentenza non definitiva n. 18/2024, pronunciata l'11/07/2024 (R.G. n. 201/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con ordinanza emessa nella medesima data suddetta, pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 28.1.2025, ore 9.00.
In data 24.1.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale ad eccezione dell'apporto delle modifiche sopra riportate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 6/3/2024, letti gli atti, con ordinanza del
28.1.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come oggi integrate e modificate nei termini di cui supra.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_2 C.F._3 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cotronei (KR), il 30.08.2008, il cui atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petilia Policastro (KR) al n. 9 – parte II –
Serie B – anno 2008 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Petilia Policastro (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 201/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 28.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO N.14 - 88837 C.F._1
PETILIA POLICASTRO – presso lo studio dell'avv. VONA STEFANO (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N.14 - 88837 PETILIA C.F._3
POLICASTRO – presso lo studio dell'avv. VONA STEFANO (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 22.02.2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Cotronei (KR), il 30.08.2008 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petilia Policastro (KR) al n. 9 – parte II – Serie B – anno 2008); di aver avuto due figli, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
09/05/2011; tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che il Tribunale pronunciasse altresì, decorsi i termini ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione ad eccezione di alcune modifiche apportate alle medesime nei termini seguenti:
- conferma dell'assegnazione della casa familiare alla signora che l'abiterà insieme ai figli Pt_1
e con impegno della stessa ad effettuare le volture delle utenze domestiche;
Per_1 Per_2
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_2
- il padre potrà vedere, visitare o tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà e Per_2
ne avrà l'opportunità alla luce degli impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
le parti concordano che potranno portare entrambi, la figlia minore per viaggi di piacere (anche all'estero), previa comunicazione ed accordi circa il periodo, con l'altra parte. Unica limitazione opponibile potrà concernere la salute e gli impegni scolastici della minore.
- corresponsione da parte del sig. di un assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_2
minore da versarsi direttamente alla madre, signora Per_2 Parte_1
anticipatamente il primo di ogni mese;
- la signora percepirà per l'intero, l'assegno unico per i figli, oltre all'indennità di Pt_1
frequenza di cui è titolare la figlia Per_2 - revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , divenuto nelle more, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti, con rimborso al genitore che le avrà anticipate
e documentate.
Con sentenza non definitiva n. 18/2024, pronunciata l'11/07/2024 (R.G. n. 201/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con ordinanza emessa nella medesima data suddetta, pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 28.1.2025, ore 9.00.
In data 24.1.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale ad eccezione dell'apporto delle modifiche sopra riportate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 6/3/2024, letti gli atti, con ordinanza del
28.1.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come oggi integrate e modificate nei termini di cui supra.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_2 C.F._3 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cotronei (KR), il 30.08.2008, il cui atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petilia Policastro (KR) al n. 9 – parte II –
Serie B – anno 2008 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Petilia Policastro (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli