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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3458/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Rossi Ortensio)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Vallebona Antonio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7135 del 18/6/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda di ripetizione proposta dall' nei confronti dell'avv. , e disattendendo la riconvenzionale spiegata da quest'ultimo, si dichiarava Parte_1
l'indebito pagamento, da parte del ricorrente, della quota di trattamento di fine servizio (TFS) corrispondente alle voci “onorari legali” e “compensi professionali” e, per l'effetto, si condannava il resistente a corrispondere la complessiva somma di € 313.201,44, oltre interessi dalla data della domanda di ripetizione, ricevuta il
26/8/2019, sino alla data di effettiva restituzione dell'indebito, somma da versarsi in n. 72 rate mensili di pari importo, compensando le spese di lite.
Il nterponeva appello, cui resisteva l spiegando appello incidentale. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello principale risulta articolato in sette motivi, evidenziando, fin d'ora, che non rientra nell'odierno thema decidendum - in quanto oggetto di implicita rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - CP_ l'eccezione di intervenuta decadenza dell'azione recuperatoria dell in forza del disposto speciale di cui dell'art. 30, comma 2 del d.P.R. n. 1032/1973. CP_ I suddetti motivi non coinvolgono direttamente il merito della richiesta di ripetizione da parte dell ma il richiamo alla sua fondatezza consente di rispondere alla maggior parte delle argomentazioni difensive sviluppate nel libello impugnatorio.
Sullo sfondo, si sostiene la tesi della computabilità, nell'indennità di buonuscita liquidata dall'Istituto, della componente stipendiale collegata agli “onorari legali” e “compensi professionali” percepiti dal in Pt_1 CP_ costanza di rapporto di lavoro, in quanto dipendente dell come avvocato fino all'1/5/2024.
Tale tesi non è condivisibile, alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in una fattispecie analoga, a totale confutazione delle suddette argomentazioni (v. Cass. 3/3/2020, n. 5892, con riferimento ad un dirigente Inps, coordinatore dell'ufficio legale dell , che reclamava l'inserimento, nella base di CP_1 computo del trattamento di fine servizio, dell'indennità di coordinamento):
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7. Per una puntale ricostruzione della disciplina del trattamento di quiescenza nel rapporto di
impiego pubblico, giova ricordare che, in origine, la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29/12/1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), che prevedeva una
“indennità di buonuscita” - o “trattamento di fine servizio” - per i dipendenti del comparto statale, e dalla legge 8/3/1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), che riconosceva una “indennità premio di servizio” ai dipendenti del comparto Enti locali. Per il personale del c.d. parastato, la legge 20/3/1975, n. 70 ha successivamente previsto l'“indennità di anzianità”, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente.
8. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto del 25/3/2010, n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con la sentenza 14/5/2014, n. 10413, in relazione all'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato) - hanno affermato che l'art. 13 della legge
20/3/1975, n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo
la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31/12/1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. 9. Il riferimento contenuto nel suddetto art. 13, quale base di calcolo, allo “stipendio complessivo annuo” ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità, nell'indennità di anzianità, di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello dell'Inps - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza,
comunque denominato.
10. Nella pronuncia delle Sezioni Unite, la questione esaminata verteva sul rapporto tra la disciplina dell'art. 13 della legge n. 70/1975 ed i regolamenti dei singoli Enti del parastato.
11. La parte qui ricorrente sostiene che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a
derogarvi, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del t.f.r.
12. Questa Corte ha già affermato, in riferimento all'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui àmbito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita (v., in termini,
Cass., sez. lav. 17/10/2017, n. 24454, e giurisprudenza ivi citata).
13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime dell'indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano l'autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina dell'indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo all'autonomia regolamentare degli Enti pubblici.
15. L'art. 2 della legge n. 335/1995, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del t.f.r. di cui all'art. 2120
c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31/12/1995 (termine, poi, differito al
31/12/2000 dal d.P.C.M. 20/12/1999, e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione dell'autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'art. 13 della legge n.
70/1975 neppure può trovare sostegno nel d.lgs. n. 165/2001.
17. Per il trattamento di fine rapporto, non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt.
2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla
contrattazione collettiva), ma alla specifica disposizione dell'art. 69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dall'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993), a tenore del quale: “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
18. Alla contrattazione collettiva era, dunque, rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo-quadro 29/7/1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal d.P.C.M. 20/12/1999). 19. In sostanza, la norma dell'art. 69 del T.U. n. 165/2001 ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava “ferma” ovvero inderogabile.
20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta, deve affermarsi la correttezza dell'interpretazione, secondo cui la base di computo dell'indennità di anzianità, fissata dall'art. 13 della legge 20/3/1975 n. 70 per
i dipendenti degli Enti pubblici del c.d. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei
rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31/12/1995 che non abbiano optato per il t.f.r. - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
21. Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto di Sezioni
Unite n. 7154/2010, secondo cui, ai fini dell'indennità di anzianità, sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale>>.
In quest'ordine di concetti, si ritiene che gli “onorari legali ed i “compensi professionali” costituiscano una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare, né possono considerarsi un mero scatto di anzianità, per cui non devono essere computati nella base di calcolo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975.
Né, in senso contrario, possono addursi dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, in caso di trattamento globale costituito da più componenti, qual è l'indennità di buonuscita rispetto al trattamento dei lavoratori pubblici privatizzati, il rispetto dell'art. 36 Cost. deve essere valutato in relazione alla totalità dell'emolumento (v., sull'abbrivio di Cass. S.U. n. 7158/2010 cit., tra le altre, Cass. 25/2/2011, n. 4749; Cass.
18/1/2012, n. 709; Cass. 14/2/2018, n. 3619); d'altronde, di recente, i giudici della Consulta (v. Corte Cost. n.
7e del 26/4/2024) hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70/1975, nella parte in cui - nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità assurta a diritto vivente (sopra delineata) - non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli Enti pubblici non economici e da questi attribuita, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge citata, agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.
Né può condividersi l'assunto dell'originario resistente, secondo il quale, anche ammesso che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70/1975, gli onorari non siano computabili, gli stessi dovrebbero esserlo in ragione CP_ delle norme interne dell essendo le stesse in grado di derogare alla suddetta disposizione di legge, in quanto tale tesi è stata disattesa dagli stessi giudici di legittimità, i quali hanno affermato l'inderogabilità dell'art. 13 della legge n. 70/1975 da parte di regolamenti interni degli Enti del parastato (v., in particolare,
Cass. S.U. n. 7154/2010 cit., nonché Cass. n. 3217/2018, la quale ha ribadito che il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché va esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo).
CP_ In quest'ordine di concetti - ritenuto legittimo, dunque, l'operato recuperatorio dell - possono passarsi brevemente in rassegna le singole doglianze avanzate nei sette motivi gravame in cui si articola il presente appello (anche non seguendo necessariamente l'ordine di quest'ultimo). Risulta infondato il primo motivo, con cui l'appellante denuncia l'omesso esame, da parte del
Tribunale capitolino, dell'avvenuta deroga dell'art. 13 della legge n. 70/1975, ad opera della successiva legge n. 388/2000.
Invero, quest'ultima legge e, in particolare, l'art. 69, comma 16, facendo riferimento al “trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti” e stabilendo che lo stesso “è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali”, si espone alle medesime repliche di cui sopra riguardo alle norme della contrattazione collettiva asseritamente applicabili, sulla scorta di quanto chiarito sempre dal Supremo Collegio (v., in particolare, Cass. n. 5892/2020 cit.).
Risulta infondato il terzo motivo, con cui l'appellante rimprovera al primo giudice di non aver accertato la mancata prova dell'avvenuto pagamento della somma asseritamente indebita - prova, questa, che CP_ gravava sull a fronte della contestazione da parte del - atteso che non risulta che quest'ultimo Pt_1 avesse mai contestato di aver effettivamente percepito gli importi, così come risultanti dai prospetti riepilogativi e mandati di pagamento in atti, mettendo in discussione solo i relativi criteri di liquidazione.
D'altronde, appare fortemente contraddittorio sostenere tale assunto, ossia la mancata prova del pagamento del TFS, a fronte della tesi del “legittimo affidamento, in capo all'appellante, sulla correttezza dell'importo originariamente liquidagli a titolo di TFS” (sottolineatura dello scrivente).
Risulta infondato il quarto motivo, con cui l'appellante evidenzia l'erronea quantificazione dell'importo CP_ indebito, segnatamente liquidato in violazione dell'art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, atteso che l aveva già unilateralmente determinato l'eccedenza IRPEF, risultando, invece, corretti i rilievi del primo giudice in replica alle contestazioni del resistente.
Invero, pacifico tra le parti che l'importo lordo liquidato a titolo di TFS è stato pari ad € 758.520,35,65, calcolato in considerazione di una base di calcolo che comprendeva le voci “onorari legali” e la voce
“compensi professionali”, e altrettanto pacifico il totale imponibile ai fini IRPEF di € 726.106,74 e l'imposta applicata pari ad € 280.567,64, deve rilevarsi che, nel prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione negativa del TFS dell'agosto 2019, in seguito all'eliminazione dalla base di calcolo delle predette voci, è stato rideterminato un totale lordo effettivamente dovuto pari ad € 248.079,86, con un saldo lordo negativo di
€ 510.440,49.
L , in sede di note autorizzate, ha spiegato che la determinazione dell'imposta da detrarre dalle CP_1 somme richieste in restituzione (calcolata in € 197.239,05), ai fini del calcolo della somma da restituire al netto, ex art. 150, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, è stata effettuata seguendo i criteri dettati dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 14/7/2021, e cioè applicando, all'imposta totale lorda versata (€ 280.567,64), la medesima percentuale di incidenza (70,30%) dell'importo da recuperare (€ 510.440,49), rispetto all'importo certificato (€ 726.106,74), da cui, dunque, la somma netta CP_ correttamente conteggiata, chiesta in restituzione dall pari ad € 313.201,44 (€ 510.440,49 –
197.239,05), e contenuta nel dispositivo dell'impugnata sentenza.
Risulta infondato il quinto motivo, con cui l'appellante rileva il “vizio di motivazione e contraddittorietà” riguardo alla pronuncia relativa agli interessi legali, liquidati nella gravata sentenza dalla data della richiesta stragiudiziale di ripetizione (26/8/2029) sino alla data di effettiva restituzione dell'indebito, atteso che - in disparte la novità della questione - tale statuizione è in linea con il disposto dell'art. 2033 c.c., disciplinante l'indebito oggettivo. Risultano infondati il secondo, il sesto ed il settimo motivo - che, per loro connessione possono esaminarsi congiuntamente - mediante i quali, rispettivamente, l'appellante: a) rileva la violazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. del legittimo affidamento incolpevole, ingenerato per anni, in capo al sulla Pt_1 correttezza del TFS originariamente liquidato;
b) reitera, con riferimento alla domanda riconvenzionale CP_ spiegata nel giudizio di primo grado, la tesi della scorrettezza dell'operato dell' che avrebbe continuato a rassicurare il sul fatto che il TFS avrebbe compreso anche la c.d. quota onorari;
e c) lamenta il Pt_1 mancato accoglimento della domanda subordinata, articolata dallo stesso vola al riconoscimento del Pt_1 risarcimento del danno da perdita di chance.
Riguardo a questi profili, il giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 8 del 27/1/2023) ha, però, dichiarato che la citata norma, che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, ossia l'art. 2033 c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU.
In particolare, si evidenzia che le censure della Corte EDU si appuntavano sulla proporzionalità dell'ingerenza, dovendosi in ogni caso garantire un bilanciamento di interessi, fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, laddove, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza, si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento o, più in generale, l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria e, infine, la mancata previsione di una responsabilità in capo all'Ente cui sia addebitabile l'errore.
I giudici della Consulta hanno, tuttavia, escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sul rilievo del quadro di tutele presenti nell'ordinamento nazionale e, in particolare, proprio sulla base della rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto l'affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
In tale contesto - sempre secondo la Corte Costituzionale - un accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere, da parte del creditore, di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto.
La pretesa si dimostra, dunque, inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità conformi a buona fede oggettiva (v. anche appresso).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno, poi, indotto la stessa Corte a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione;
inesigibilità che - è bene precisarlo - non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio di costituzionalità la constatazione che, nell'ordinamento italiano, a tutela dell'affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito (qui, però, escluso per quanto sopra rilevato). Si aggiunga, inoltre, che, nella specie, difetterebbe, ab origine, il requisito della “durata nel tempo dei versamenti”, potendo ipotizzarsi che il dipendente possa porre un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione e che orienti le sue scelte in vista del mantenimento costante di un determinato emolumento (pensione o retribuzione).
Invero, il TFS è un importo che viene versato una tantum (o in alcune tranche), sicché non è ravvisabile un affidamento su una definitività dell'attribuzione ancorato ad un comportamento ripetuto dell'Amministrazione (peraltro, a seguire la tesi dell'appellante, lo stesso datore non potrebbe mai ripetere quanto versato in più, una volta accortosi dell'errore commesso in sede di liquidazione dell'emolumento).
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance - spiegata in via riconvenzionale in primo grado e reiterata in questa sede - sul presupposto che, ove il vesse saputo Pt_1 CP_ che l' gli avrebbe liquidato il TFS in applicazione di quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite, avrebbe scelto di lavorare per Poste Italiane e non già per l , si condivide l'assunto del Tribunale ad CP_1 avviso del quale non vi è prova dell'esistenza di una concreta possibilità di assunzione da parte di Poste - il non ha provato l'effettivo superamento di un concorso come legale di tale Società - come neppure Pt_1 appare riscontrabile la deduzione dell'originario resistente circa la configurabilità di un danno di carattere patrimoniale, in difetto dell'allegazione di quello che sarebbe stato il TFR ove il avesse lavorato per Pt_1 CP_ Poste Italiane e non per l (l'assenza di qualsivoglia deduzione circa il miglior trattamento economico di cui avrebbe beneficiato preclude, altresì, l'invocata pronuncia equitativa).
Per quanto fin qui esposto, l'appello principale del non merita accoglimento (dando, peraltro, Pt_1 giuridica continuità alla giurisprudenza di questa Corte territoriale: v., tra le altre, in fattispecie in toto sovrapponibili alla presente - avvocato dipendente dell'Inps nell'àmbito del ruolo professionale/area legale -
App. Roma n. 3469 del 26/9/2022, e, da ultimo, del 3/3/2025, estensore lo scrivente).
CP_ Parimenti risulta infondato l'appello incidentale spiegato dall' con cui quest'ultimo rimprovera al giudice di prime cure di aver “sicuramente errato nel riconoscere al il beneficio della rateizzazione Pt_1 della restituzione” de qua.
Al riguardo, richiamandosi i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (v. sent. 8/2023, cit.), pur ritenendosi configurabile, nel caso in esame, un legittimo affidamento del non essendovi prova della Pt_1 comunicazione dell'avvenuta liquidazione “con riserva di ripetizione” - i provvedimenti di liquidazione delle 3 rate, pur contenendo tale riserva, risultano inoltrati alla “ ”, con previsione di inoltro, Parte_2 da parte del destinatario, all'interessata di “un esemplare del (solo) prospetto allegato”, non contenente alcun riferimento alla suddetta riserva - se, per un verso, non può escludersi la ripetibilità dell'indebito, per l'altro verso, deve ritenersi che si imponga un'esigenza di tutela di tale affidamento, tenuto conto dell'ingente importo chiesto in ripetizione - pari a € 313.201,44, v. supra - da cui può presumersi un disequilibrio “tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da una parte, e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni, dall'altra” (v. sent. CEDU c/Italia) e da cui, pertanto, possa derivare Pt_3
l'illegittimità dell'ingerenza.
Ricorrono, dunque, i presupposti per ritenere che l'accipiens si troverebbe in una situazione di difficoltà economica tale da non poter provvedere alla restituzione della somma indebitamente percepita in un'unica soluzione, per cui si rivela corretta la rateizzazione in 72 rate di pari importo, come appunto disposta dal Tribunale capitolino. Sul punto, si rivelano ultronee le deduzioni dell appellato, il quale “avrebbe pure fatto CP_1 acquiescenza per non gravare troppo sul suo ex dipendente … senonché, avendo recentemente appreso che l'appellante, in data 30/4/2024, ha ceduto a titolo gratuito (retrocedendo un immobile ricevuto in donazione tempo prima) la proprietà di un appartamento sito in Roma … pur continuando a svolgere la propria attività professionale nel suddetto immobile [si vede] obbligato a porre in essere tutte le iniziative opportune a tutela della collettività, anche impugnando la statuizione sulla restituzione rateale”
(considerazioni, queste ultime, semmai rilevanti ai fine di sostenere l'infondatezza dell'inibitoria ex adverso avanzata).
Alla luce della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 2, c.p.c., sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante principale ed a quello incidentale, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge gli appelli principale e incidentale;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per entrambi le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)