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Sentenza 12 maggio 2021
Sentenza 12 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2021, n. 18400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18400 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HE DI, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Francesco Napoletano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18400 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 10/03/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sassari, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame propostg nell'interesse di DI HE avvero l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Sassari aveva applicato alla predetta la custodia cautelare in carcere in relazione a delitti in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che si fonda su un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9, 273, 274, 275, 275 -bis, 143, 194 cod. proc. pen. Eccepisce la ricorrente che il Tribunale cautelare non abbia esaminato le doglianze relative alla nullità dell'ordinanza perché non tradotta in lingua nota al'indagata, all'inefficacia della misura per omesso interrogatorio, alla mancanza delle condizioni di applicabilità della misura ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine dei dieci giorni indicato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. Con la recente sentenza n. 1626/2021 del 24 settembre 2020 (dep. il 14 gennaio 2021, ric. Bottari), le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 , comma 2, cod. proc. pen. del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 5. In particolare, ai fini qui di interesse, nel solco della giurisprudenza di legittimità, costante nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, t 2 Rv. 270559), le Sezioni Unite hanno evidenziato come l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. non riproduca, né richiami, il contenuto né dell'art. 582 cod. proc. pen. né - ciò che qui rileva - dell'art. 583 cod. proc. pen. che disciplina la spedizione dell'atto di impugnazione. La Corte ha evidenziato, inoltre, che neanche successivamente il legislatore è intervenuto sulla formulazione dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., a differenza di quanto avvenuto per l'art. 309, comma 4, cod. proc. pen., al quale è stato aggiunto, con l'art. 16, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 322, proprio il richiamo all'art. 583 cod. proc. pen. Di conseguenza, hanno affermato le Sezioni Unite, "si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen., in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario, per le ragioni evidenziate in precedenza, un richiamo espresso che, come si è visto, è mancante". 6. Ne segue che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, nel caso di ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, che sia spedito a mezzo raccomandata, ai fini della tempestività rileva non la data di spedizione, ma il momento in cui il ricorso perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, non trovando applicazioni le disposizioni di cui all'art. 583 cod. proc. pen. 7. Venendo all'esame del ricorso, l'esame degli atti, consentito nell'esercizio del potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), evidenzia che l'ordinanza, emessa il 13 ottobre 2020 dal Tribunale del riesame di Sassari, è stata notificata in data 10 novembre 2020, per via telematica, all'avvocato Francesco Napoletano, e in data 11 novembre 2020 all'indagata, a mani proprie, negli uffici della Casa Circondariale di Rebibbia, dove era detenuta. L'avvocato Napoletano ha inviato il ricorso per cassazione mediante raccomandata spedita, in data 20 novembre 2020, alla cancelleria del Tribunale di Sassari, dove è pervenuto il 26 novembre 2020. Di conseguenza, prendendo in considerazione - ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. - la data di notifica personale all'indagata, il ricorso deve considerarsi tardivo, perché è pervenuto ala cancelleria del tribunale di Sassari, quando era già decorso il termine dei dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/03/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Francesco Napoletano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18400 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 10/03/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sassari, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame propostg nell'interesse di DI HE avvero l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Sassari aveva applicato alla predetta la custodia cautelare in carcere in relazione a delitti in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che si fonda su un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9, 273, 274, 275, 275 -bis, 143, 194 cod. proc. pen. Eccepisce la ricorrente che il Tribunale cautelare non abbia esaminato le doglianze relative alla nullità dell'ordinanza perché non tradotta in lingua nota al'indagata, all'inefficacia della misura per omesso interrogatorio, alla mancanza delle condizioni di applicabilità della misura ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine dei dieci giorni indicato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. Con la recente sentenza n. 1626/2021 del 24 settembre 2020 (dep. il 14 gennaio 2021, ric. Bottari), le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 , comma 2, cod. proc. pen. del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 5. In particolare, ai fini qui di interesse, nel solco della giurisprudenza di legittimità, costante nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, t 2 Rv. 270559), le Sezioni Unite hanno evidenziato come l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. non riproduca, né richiami, il contenuto né dell'art. 582 cod. proc. pen. né - ciò che qui rileva - dell'art. 583 cod. proc. pen. che disciplina la spedizione dell'atto di impugnazione. La Corte ha evidenziato, inoltre, che neanche successivamente il legislatore è intervenuto sulla formulazione dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., a differenza di quanto avvenuto per l'art. 309, comma 4, cod. proc. pen., al quale è stato aggiunto, con l'art. 16, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 322, proprio il richiamo all'art. 583 cod. proc. pen. Di conseguenza, hanno affermato le Sezioni Unite, "si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen., in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario, per le ragioni evidenziate in precedenza, un richiamo espresso che, come si è visto, è mancante". 6. Ne segue che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, nel caso di ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, che sia spedito a mezzo raccomandata, ai fini della tempestività rileva non la data di spedizione, ma il momento in cui il ricorso perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, non trovando applicazioni le disposizioni di cui all'art. 583 cod. proc. pen. 7. Venendo all'esame del ricorso, l'esame degli atti, consentito nell'esercizio del potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), evidenzia che l'ordinanza, emessa il 13 ottobre 2020 dal Tribunale del riesame di Sassari, è stata notificata in data 10 novembre 2020, per via telematica, all'avvocato Francesco Napoletano, e in data 11 novembre 2020 all'indagata, a mani proprie, negli uffici della Casa Circondariale di Rebibbia, dove era detenuta. L'avvocato Napoletano ha inviato il ricorso per cassazione mediante raccomandata spedita, in data 20 novembre 2020, alla cancelleria del Tribunale di Sassari, dove è pervenuto il 26 novembre 2020. Di conseguenza, prendendo in considerazione - ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. - la data di notifica personale all'indagata, il ricorso deve considerarsi tardivo, perché è pervenuto ala cancelleria del tribunale di Sassari, quando era già decorso il termine dei dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/03/2021.