Art. 47. (Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica)
L'assunzione del personale di cui al presente titolo e' disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Il personale non docente puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica.
I concorsi riservati previsti dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla 111 alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.
Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , per il passaggio dalla III alla IV qualifica.
Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, e' considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella di carriera.
L'assunzione del personale di cui al presente titolo e' disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Il personale non docente puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica.
I concorsi riservati previsti dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla 111 alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.
Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , per il passaggio dalla III alla IV qualifica.
Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, e' considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella di carriera.