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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3522/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RC FA AN
APPELLANTE
e
) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LUCA P.IVA_1
APPELLATA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia il Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 543/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lucca in data 17/07/2024 depositata in pari data nella causa RG. 1926/2023 accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva del Sig. proprietario e Controparte_3 conducente del veicolo Fiat Punto targato DX693CJ, coperto da polizza assicurativa n. 08390033220 stipulata con Controparte_1
(denominata altresì ); - conseguentemente Controparte_2 condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale, subito dal ricorrente, nella misura e mediante il pagamento della somma di € 2.208,20, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
2 Per la società appellata: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: -Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 543/2024 del giudice di pace di Lucca in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto. Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Premesso che:
1. ha proposto appello contro la sentenza del giudice di Parte_1 pace di Lucca n. 543 del 2024 in data 17.7.2024, reiettiva della domanda di esso appellante di pagamento del residuo risarcimento del danno pari alla differenza tra la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo sostitutivo di quello rimasto danneggiato in un incidente stradale causato da CP_3
assicurato con la società e la somma già da
[...] Controparte_1 questa corrisposta;
3 Sui dati incontroversi per cui il sinistro aveva avuto luogo il 4.8.2024, il sinistro era addebitabile a il noleggio aveva avuto corso nel Controparte_3 periodo dal 10.8.2024 al 13.10.2024, le spese di noleggio erano pari a
€2.574,20, la aveva pagato al danneggiato €406,00, Controparte_1
l'attore aveva effettivamente usato l'auto noleggiata per recarsi al lavoro nel periodo suddetto (come confermato anche da un teste), il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che il ricovero del “mezzo presso una carrozzeria per la riparazione oltre i giorni desumibili dalle perizie in atti, fornite dalla compagnia convenuta e già liquidati” non fosse giustificato.
2.L'appellante critica la sentenza siccome erronea e illegittima per avere il giudice di pace “ritenuto non provato il danno … conseguente alla indisponibilità del mezzo per la sua riparazione con necessità di noleggio di un'auto sostitutiva”, ponendo “a carico dell'attore una probatio diabolica ultra documentale”. L'appellante in particolare deduce che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto del fatto che “il sinistro è avvenuto ai primi giorni del mese di agosto e che, quindi, evidentemente non potevano, per la chiusura estiva delle imprese, effettuarsi/ iniziarsi le dovute riparazioni” e che di ciò sarebbe “prova [il fatto] che la perizia di parte assicuratrice, effettuata da
[...] per conto della Compagnia, fu redatta presso la carrozzeria CP_4
Pardini di Camaiore (LU) l'8/09/2022”;
3. L a società ha chiesto rigettarsi l'appello; Controparte_1
4. è rimasto contumace;
Controparte_3
ritenuto che:
1.l'appello è infondato.
4 Si verte in tema di selezione dei pregiudizi risarcibili derivati dall'incidente stradale di cui è responsabile l'attuale appellato contumace. Si tratta in particolare di verificare se il noleggio del mezzo sostitutivo dovuto al fermo tecnico del veicolo dell'appellante si ponga -non in assoluto, il che è pacifico, ma- per la sua intera estensione temporale di circa tre mesi, in correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso e se quindi la spesa sostenuta dall'appellante debba essere rimborsata dagli appellati nella misura pretesa, oltre quella corrispondente ai giorni di fermo non contestati.
La norma di riferimento -l'art. 1223 cod. civ., richiamata dall'art. 2056 c.c., secondo cui sono risarcibili i danni immediati e diretti- è fondata sulla necessità di limitare l'estensione degli effetti risarcibili degli eventi illeciti in modo da escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza che non sia propriamente diretta ed immediata secondo il ricordato parametro di ordinarietà (v., tra molte, Cass. 937/2006).
Nel caso di specie il giudice di pace ha correttamente negato il preteso risarcimento.
Non è specificamente censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che per la riparazione del veicolo occorrevano “i giorni desumibili dalle perizie in atti, fornite dalla compagnia convenuta”. I giorni indicati dalle perizie erano da quatto a sei.
L'appellante, ricordato che il sinistro è avvenuto ai primi giorni del mese di agosto, si limita ad affermare in modo generico e apodittico “che, quindi, evidentemente non potevano, per la chiusura estiva delle imprese, effettuarsi/ iniziarsi le dovute riparazioni”.
5 Il documento prodotto con il n.11 dallo stesso appellante mostra che la
-dove fu portata la vettura per essere riparata- emise un Parte_2 preventivo di spesa il 5 agosto 2022. E' insignificante l'ulteriore risultanza di quel documento per cui la vettura fu riconsegnata il giorno 15.10.2022 posto che ciò non implica che il tempo trascorso fino a quel giorno sia stato speso dalla per la riparazione né tanto meno che sia stato Parte_2 indispensabile per la riparazione.
2. In ragione di quanto precede l'appello va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1 giudice di pace di Lucca n. 543 del 2024; condanna l'appellante a rifondere alla società le Controparte_1 spese di causa, liquidate in € 2552,00, oltre spese generali e accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Lucca, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3522/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RC FA AN
APPELLANTE
e
) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LUCA P.IVA_1
APPELLATA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia il Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 543/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lucca in data 17/07/2024 depositata in pari data nella causa RG. 1926/2023 accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva del Sig. proprietario e Controparte_3 conducente del veicolo Fiat Punto targato DX693CJ, coperto da polizza assicurativa n. 08390033220 stipulata con Controparte_1
(denominata altresì ); - conseguentemente Controparte_2 condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale, subito dal ricorrente, nella misura e mediante il pagamento della somma di € 2.208,20, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
2 Per la società appellata: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: -Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 543/2024 del giudice di pace di Lucca in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto. Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Premesso che:
1. ha proposto appello contro la sentenza del giudice di Parte_1 pace di Lucca n. 543 del 2024 in data 17.7.2024, reiettiva della domanda di esso appellante di pagamento del residuo risarcimento del danno pari alla differenza tra la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo sostitutivo di quello rimasto danneggiato in un incidente stradale causato da CP_3
assicurato con la società e la somma già da
[...] Controparte_1 questa corrisposta;
3 Sui dati incontroversi per cui il sinistro aveva avuto luogo il 4.8.2024, il sinistro era addebitabile a il noleggio aveva avuto corso nel Controparte_3 periodo dal 10.8.2024 al 13.10.2024, le spese di noleggio erano pari a
€2.574,20, la aveva pagato al danneggiato €406,00, Controparte_1
l'attore aveva effettivamente usato l'auto noleggiata per recarsi al lavoro nel periodo suddetto (come confermato anche da un teste), il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che il ricovero del “mezzo presso una carrozzeria per la riparazione oltre i giorni desumibili dalle perizie in atti, fornite dalla compagnia convenuta e già liquidati” non fosse giustificato.
2.L'appellante critica la sentenza siccome erronea e illegittima per avere il giudice di pace “ritenuto non provato il danno … conseguente alla indisponibilità del mezzo per la sua riparazione con necessità di noleggio di un'auto sostitutiva”, ponendo “a carico dell'attore una probatio diabolica ultra documentale”. L'appellante in particolare deduce che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto del fatto che “il sinistro è avvenuto ai primi giorni del mese di agosto e che, quindi, evidentemente non potevano, per la chiusura estiva delle imprese, effettuarsi/ iniziarsi le dovute riparazioni” e che di ciò sarebbe “prova [il fatto] che la perizia di parte assicuratrice, effettuata da
[...] per conto della Compagnia, fu redatta presso la carrozzeria CP_4
Pardini di Camaiore (LU) l'8/09/2022”;
3. L a società ha chiesto rigettarsi l'appello; Controparte_1
4. è rimasto contumace;
Controparte_3
ritenuto che:
1.l'appello è infondato.
4 Si verte in tema di selezione dei pregiudizi risarcibili derivati dall'incidente stradale di cui è responsabile l'attuale appellato contumace. Si tratta in particolare di verificare se il noleggio del mezzo sostitutivo dovuto al fermo tecnico del veicolo dell'appellante si ponga -non in assoluto, il che è pacifico, ma- per la sua intera estensione temporale di circa tre mesi, in correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso e se quindi la spesa sostenuta dall'appellante debba essere rimborsata dagli appellati nella misura pretesa, oltre quella corrispondente ai giorni di fermo non contestati.
La norma di riferimento -l'art. 1223 cod. civ., richiamata dall'art. 2056 c.c., secondo cui sono risarcibili i danni immediati e diretti- è fondata sulla necessità di limitare l'estensione degli effetti risarcibili degli eventi illeciti in modo da escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza che non sia propriamente diretta ed immediata secondo il ricordato parametro di ordinarietà (v., tra molte, Cass. 937/2006).
Nel caso di specie il giudice di pace ha correttamente negato il preteso risarcimento.
Non è specificamente censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che per la riparazione del veicolo occorrevano “i giorni desumibili dalle perizie in atti, fornite dalla compagnia convenuta”. I giorni indicati dalle perizie erano da quatto a sei.
L'appellante, ricordato che il sinistro è avvenuto ai primi giorni del mese di agosto, si limita ad affermare in modo generico e apodittico “che, quindi, evidentemente non potevano, per la chiusura estiva delle imprese, effettuarsi/ iniziarsi le dovute riparazioni”.
5 Il documento prodotto con il n.11 dallo stesso appellante mostra che la
-dove fu portata la vettura per essere riparata- emise un Parte_2 preventivo di spesa il 5 agosto 2022. E' insignificante l'ulteriore risultanza di quel documento per cui la vettura fu riconsegnata il giorno 15.10.2022 posto che ciò non implica che il tempo trascorso fino a quel giorno sia stato speso dalla per la riparazione né tanto meno che sia stato Parte_2 indispensabile per la riparazione.
2. In ragione di quanto precede l'appello va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1 giudice di pace di Lucca n. 543 del 2024; condanna l'appellante a rifondere alla società le Controparte_1 spese di causa, liquidate in € 2552,00, oltre spese generali e accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Lucca, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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