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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2290/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. PATRIZIA ESPOSITO e COSIMO COLONNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e VALENTONI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di risposta come segue:
Per parte ricorrente : Parte_1
Nel merito
1) Pronunciare, anche in via preliminare e con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mesenzana (VA) il 27.07.1985 tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune
[...] Controparte_1 dall'atto n° 5, Parte II, Serie A, Anno 1985 del registro dello stato civile del Comune di Mesenzana, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 5 2) Riconoscere, per tutti i motivi esposti in narrativa, a carico del ricorrente l'obbligo al versamento in favore della sig. della somma di € 300,00 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 mezzo bonifico bancario;
la predetta somma sarà esente da rivalutazione Istat e risulterà indicizzata al cambio reale svizzero nella medesima misura in cui tale cambio si applicherà alla pensione mensile percepita dal sig. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente : Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e Controparte_1
in data 27.07.1985 in Mesenzana (Va) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mesenzana (Va), Atto n. 5, Parte II, serie
A, Anno 1985, per tutti i motivi di cui in narrativa, con pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel caso in cui il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;
- respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. a versare mensilmente alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, entro il 1° giorno del mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di non meno di € 700,00 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi e applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. in caso di violazione da parte del ricorrente del dovere di leale collaborazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia del divorzio nei confronti di con Controparte_1 la quale si era unito in matrimonio a Mesenzana il 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1985; da tale unione sono nati i figli: (nato il [...]) ed Per_1 Per_
(nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In particolare il ricorrente – dopo aver dato atto: del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
di aver ottenuto dal Tribunale di Varese omologa della separazione consensuale alle condizioni richieste (decreto di omologa n. 291 in data 22/12/2020); che la separazione si è protratta interrottamente senza esservi stata riconciliazione e che risulta impossibile la ricostruire della comunione materiale e spirituale tra i coniugi -, rilevata la presenza dei presupposti di cui alla L. n. 898/70, ha chiesto l'emissione di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di un assegno divorzile a favore della moglie indicato nell'ammontare di €. 300=, somma da indicizzare al cambio reale svizzero nella medesima misura in cui tale cambio si applicherà alla pensione mensile percepita dal signor Pt_1
Con memoria in data 20/12/2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio con richiesta di determinare l'assegno divorzile in un importo non inferiore a €. 700=, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 5 All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. – celebrata da remoto su richiesta di parte resistente - il giudice ha interrogato liberamente le parti e, all'esito, ha formulato una proposta conciliativa
(assegno divorzile di €. 550) che è stata accettata dalla sola signora Stante l'impossibilità CP_1 di addivenire ad una soluzione della controversia, è stato disposto un rinvio per acquisire la documentazione relativa al 2° pilastro;
all'udienza del 16/04/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni in epigrafe riportate;
quindi il giudice ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Mesenzana in data 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio n.
5, parte II, serie A, dell'anno 1985; da tale unione sono nati i figli: (nato il [...]) ed Per_1 Per_
(nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al
Presidente del Tribunale di Varese in data 1/12/2020 per la separazione personale.
2) Determinazione del quantum dell'assegno divorzile.
Parte ricorrente non contesta il diritto della ex moglie - già destinataria in sede di separazione di contributo al mantenimento, all'epoca determinato in €. 600=, oltre alla rivalutazione monetaria - ad ottenere un assegno divorzile. Ciò che è dibattuto in giudizio è il quantum della somma da versare, indicata dal ricorrente in €. 300= mensili e dalla resistente in non meno di €.
700= al mese.
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità più recente per addivenire al riconoscimento di un assegno divorzile (finalità composita assistenziale e perequativo-compensativo), il Collegio deve limitarsi ad analizzare e comparare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Sulla base di quanto dedotto, documentato e dichiarato in giudizio risulta che:
• Il sig. , lavoratore dipendente in Svizzera all'epoca della separazione, è Parte_1 attualmente in pensione e percepisce 2 pensioni, una in Italia, una Svizzera. Mensilmente le CP_ sue entrate, a tale titolo, sono pari a circa €. 840= netti dall' e CHF 1.537= netti dalla cassa elvetica. Egli è gravato dal pagamento del canone di locazione (€. 200 al mese) e della rata di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto (€. 207). Dagli estratti di conto pagina 3 di 5 corrente depositati in atti risulta che, anche dopo l'ingresso in pensione, ha espletato attività lavorativa con introiti non certo indifferenti (anche superiori a €. 2.000= al mese), attività che allo stato risulta cessata e che il ricorrente afferma non poter più espletare anche in ragione dell'età. Dal punto di vista patrimoniale, risulta che egli mantiene giacenze positive sui conti correnti e ha affermato di avere risparmi per circa €. 10.000=. E' inoltre proprietario di un immobile sito in Stenico (Tn) che non è a reddito.
• La signora ha svolto durante la vita matrimoniale attività lavorativa assai Controparte_1 limitata, essendosi per lo più dedicata alla famiglia;
per questo motivo è percettrice di una modesta pensione elvetica che ammonta a circa CHF 57 netti mensili. Percepisce il contributo al mantenimento che le versa il marito (pari a €. 600=) mensili e vive in un immobile avuto in eredità dei genitori unitamente al fratello (50% di proprietà ciascuno).
• Entrambi i coniugi otterranno le somme di rispettiva competenza dal II° pilastro maturato dal ricorrente, importo che è stato calcolato in circa CHF 22.951 complessivi.
Dato atto di quanto sopra ed in particolare che è indubbio lo squilibrio delle condizioni economico patrimoniali (determinate anche dalle scelte di vita congiuntamente adottate in corso di matrimonio nell'interesse della famiglia), considerata la durata del matrimonio - contratto in data 27/7/1985 e pertanto protrattosi per complessivi 40 anni, seppur tenuto conto del periodo di separazione personale dei coniugi dal 2020 ad oggi -, il Collegio ritiene di determinare l'ammontare dell'assegno divorzile a favore della signora nella misura di €. 500= mensili, con la decorrenza dal mese successivo alla presente pronuncia, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (non essendo prevista la differente modalità di indicizzazione richiesta in ricorso).
3) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, la necessità della lite e la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 matrimonio celebrato a Mesenzana il 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1985;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che versi mensilmente alla resistente assegno divorzile di €. 500= Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
pagina 4 di 5 4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 8/5/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2290/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. PATRIZIA ESPOSITO e COSIMO COLONNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e VALENTONI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di risposta come segue:
Per parte ricorrente : Parte_1
Nel merito
1) Pronunciare, anche in via preliminare e con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mesenzana (VA) il 27.07.1985 tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune
[...] Controparte_1 dall'atto n° 5, Parte II, Serie A, Anno 1985 del registro dello stato civile del Comune di Mesenzana, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 5 2) Riconoscere, per tutti i motivi esposti in narrativa, a carico del ricorrente l'obbligo al versamento in favore della sig. della somma di € 300,00 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 mezzo bonifico bancario;
la predetta somma sarà esente da rivalutazione Istat e risulterà indicizzata al cambio reale svizzero nella medesima misura in cui tale cambio si applicherà alla pensione mensile percepita dal sig. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente : Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e Controparte_1
in data 27.07.1985 in Mesenzana (Va) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mesenzana (Va), Atto n. 5, Parte II, serie
A, Anno 1985, per tutti i motivi di cui in narrativa, con pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel caso in cui il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;
- respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. a versare mensilmente alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, entro il 1° giorno del mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di non meno di € 700,00 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi e applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. in caso di violazione da parte del ricorrente del dovere di leale collaborazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia del divorzio nei confronti di con Controparte_1 la quale si era unito in matrimonio a Mesenzana il 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1985; da tale unione sono nati i figli: (nato il [...]) ed Per_1 Per_
(nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In particolare il ricorrente – dopo aver dato atto: del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
di aver ottenuto dal Tribunale di Varese omologa della separazione consensuale alle condizioni richieste (decreto di omologa n. 291 in data 22/12/2020); che la separazione si è protratta interrottamente senza esservi stata riconciliazione e che risulta impossibile la ricostruire della comunione materiale e spirituale tra i coniugi -, rilevata la presenza dei presupposti di cui alla L. n. 898/70, ha chiesto l'emissione di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di un assegno divorzile a favore della moglie indicato nell'ammontare di €. 300=, somma da indicizzare al cambio reale svizzero nella medesima misura in cui tale cambio si applicherà alla pensione mensile percepita dal signor Pt_1
Con memoria in data 20/12/2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio con richiesta di determinare l'assegno divorzile in un importo non inferiore a €. 700=, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 5 All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. – celebrata da remoto su richiesta di parte resistente - il giudice ha interrogato liberamente le parti e, all'esito, ha formulato una proposta conciliativa
(assegno divorzile di €. 550) che è stata accettata dalla sola signora Stante l'impossibilità CP_1 di addivenire ad una soluzione della controversia, è stato disposto un rinvio per acquisire la documentazione relativa al 2° pilastro;
all'udienza del 16/04/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni in epigrafe riportate;
quindi il giudice ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Mesenzana in data 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio n.
5, parte II, serie A, dell'anno 1985; da tale unione sono nati i figli: (nato il [...]) ed Per_1 Per_
(nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al
Presidente del Tribunale di Varese in data 1/12/2020 per la separazione personale.
2) Determinazione del quantum dell'assegno divorzile.
Parte ricorrente non contesta il diritto della ex moglie - già destinataria in sede di separazione di contributo al mantenimento, all'epoca determinato in €. 600=, oltre alla rivalutazione monetaria - ad ottenere un assegno divorzile. Ciò che è dibattuto in giudizio è il quantum della somma da versare, indicata dal ricorrente in €. 300= mensili e dalla resistente in non meno di €.
700= al mese.
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità più recente per addivenire al riconoscimento di un assegno divorzile (finalità composita assistenziale e perequativo-compensativo), il Collegio deve limitarsi ad analizzare e comparare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Sulla base di quanto dedotto, documentato e dichiarato in giudizio risulta che:
• Il sig. , lavoratore dipendente in Svizzera all'epoca della separazione, è Parte_1 attualmente in pensione e percepisce 2 pensioni, una in Italia, una Svizzera. Mensilmente le CP_ sue entrate, a tale titolo, sono pari a circa €. 840= netti dall' e CHF 1.537= netti dalla cassa elvetica. Egli è gravato dal pagamento del canone di locazione (€. 200 al mese) e della rata di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto (€. 207). Dagli estratti di conto pagina 3 di 5 corrente depositati in atti risulta che, anche dopo l'ingresso in pensione, ha espletato attività lavorativa con introiti non certo indifferenti (anche superiori a €. 2.000= al mese), attività che allo stato risulta cessata e che il ricorrente afferma non poter più espletare anche in ragione dell'età. Dal punto di vista patrimoniale, risulta che egli mantiene giacenze positive sui conti correnti e ha affermato di avere risparmi per circa €. 10.000=. E' inoltre proprietario di un immobile sito in Stenico (Tn) che non è a reddito.
• La signora ha svolto durante la vita matrimoniale attività lavorativa assai Controparte_1 limitata, essendosi per lo più dedicata alla famiglia;
per questo motivo è percettrice di una modesta pensione elvetica che ammonta a circa CHF 57 netti mensili. Percepisce il contributo al mantenimento che le versa il marito (pari a €. 600=) mensili e vive in un immobile avuto in eredità dei genitori unitamente al fratello (50% di proprietà ciascuno).
• Entrambi i coniugi otterranno le somme di rispettiva competenza dal II° pilastro maturato dal ricorrente, importo che è stato calcolato in circa CHF 22.951 complessivi.
Dato atto di quanto sopra ed in particolare che è indubbio lo squilibrio delle condizioni economico patrimoniali (determinate anche dalle scelte di vita congiuntamente adottate in corso di matrimonio nell'interesse della famiglia), considerata la durata del matrimonio - contratto in data 27/7/1985 e pertanto protrattosi per complessivi 40 anni, seppur tenuto conto del periodo di separazione personale dei coniugi dal 2020 ad oggi -, il Collegio ritiene di determinare l'ammontare dell'assegno divorzile a favore della signora nella misura di €. 500= mensili, con la decorrenza dal mese successivo alla presente pronuncia, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (non essendo prevista la differente modalità di indicizzazione richiesta in ricorso).
3) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, la necessità della lite e la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 matrimonio celebrato a Mesenzana il 27/7/1985, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1985;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che versi mensilmente alla resistente assegno divorzile di €. 500= Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
pagina 4 di 5 4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 8/5/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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