Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2025, proposto da
GE PI, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motta Sant’Anastasia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Motta Sant’Anastasia n. 0010125 del 12 giugno 2025, con cui è stata archiviata la pratica n. 48/2025 relativa ad una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IN OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Motta Sant’Anastasia n. 0010125 del 12 giugno 2025, con cui è stata archiviata la pratica n. 48/2025 relativa ad una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria - presentata ai sensi degli artt. 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 16/2016 - riguardante un fabbricato residenziale e accessori realizzati nel fondo agricolo sito nella Via Verdi 27, piano terra, e con cui è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, anche in forza della precedente ordinanza n. 02 del 10 febbraio 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) su un fondo rustico di metri quadri 47.533, censito al foglio di mappa 7, particelle 147 e 148, insistono due manufatti residenziali realizzati abusivamente in epoca anteriore al 1990 e comunque esistenti almeno dal 1996, come risulta dallo stralcio planimetrico del 1996 utilizzato dal Comune per la redazione del Piano Regolatore Generale; b) i manufatti ricadono in zona agricola e il fondo è stato diviso nell’anno 2000 tra gli eredi, con frazionamento in più particelle; c) il ricorrente ha acquistato nell’anno 2009 la particella 306 di metri quadri 7.346, su cui insistevano i due corpi di fabbrica, originariamente di volumetria complessiva pari a circa metri cubi 300, poi ampliati in assenza di titolo edilizio dopo il 1990 sino a metri cubi 389,03 per il corpo A e metri cubi 110,70 per il corpo B, collegati da un portico (indicato come corpo C); d) il ricorrente ha provveduto all’aggiornamento catastale, approvato in data 31 gennaio 2013, con sostituzione della particella 306 con la particella 334 per il fabbricato e con la particella 342 per l’area libera; e) nell’anno 2025 l’interessato ha acquisito diritti edificatori e proprietà di particelle confinanti, disponendo di una superficie complessiva di metri quadri 17.874, idonea, applicando l’indice 0,03 mc/mq, a sorreggere una cubatura massima di metri cubi 536,22, superiore alla cubatura complessiva dei due corpi A e B (pari a metri cubi 499,73); f) a seguito di sopralluogo (di cui al verbale n. 20084 del 4 dicembre 2024) è stata accertata nella particella 342 la presenza di otto manufatti, tra cui un fabbricato principale ad uso abitazione con portico e locali accessori, alcune tettoie, un forno, una piscina e un vano motori, nonché una tettoia con un piccolo vano in muratura adibito a bagno; g) ha fatto seguito l’ordinanza n. 01 del 10 gennaio 2025 di sospensione lavori e l’ordinanza n. 02 del 10 febbraio 2025 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; h) in data 11 maggio 2025 il ricorrente ha presentato segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 della legge regionale n. 16/2016, corredata da elaborati tecnici e documentazione fotografica; i) nella relazione asseverata è stato precisato che l’intervento era stato realizzato prima dell’anno 1990 e che risultava la doppia conformità urbanistico-edilizia; l) la segnalazione certificata di inizio attività si riferiva al fabbricato residenziale costituito dai corpi A e B, con inclusione della piscina come struttura accessoria e del forno come pertinenza, mentre l’interessato ha condiviso l’ordine di demolizione per il portico di collegamento e per due tettoie; m) il ricorrente si è impegnato a regolarizzare o modificare i manufatti indicati negli elaborati, anche richiamando la legge regionale n. 4/2003; n) nonostante ciò, con provvedimento n. 0010125 del 12 giugno 2025 l’Amministrazione ha archiviato la segnalazione certificata di inizio attività e ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, richiamando anche l’ordinanza n. 02 del 10 febbraio 2025; o) non è stata inviata la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; p) i manufatti, comunque, rientrano per volumetria nel limite di densità fondiaria fissato per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444/1968, posto che la cubatura complessiva dei corpi A e B è inferiore alla cubatura consentita in rapporto alla superficie complessiva di metri quadri 17.874; q) si contesta, inoltre, l’affermazione del Comune relativa allo “stato legittimo” dell’immobile e la circostanza che l’Amministrazione abbia ritenuto non provata la data di realizzazione delle opere, avuto riguardo allo stralcio planimetrico dell’anno 1996 (punto sul quale il Comune avrebbe dovuto semmai richiedere integrazioni); r) non risponde al vero, poi, che l’immobile ricada nella fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua affluente del torrente Sieli e ciò potrà essere accertato mediante verificazione ai sensi dell’art. 19 c.p.a..
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento impugnato, con il quale il Comune intimato ha disposto l’archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, risulta fondato su plurimi motivi ostativi: - difetta il requisito della doppia conformità rispetto allo strumento urbanistico, al regolamento edilizio e alla disciplina urbanistico-edilizia; - non è stata fornita dimostrazione in ordine all’epoca di realizzazione degli abusi, tenuto anche conto che dall’atto di vendita dell’immobile (stipulato nell’anno 2009) non si evince l’esistenza del fabbricato da sanare; - è assente la relazione tecnica descrittiva e carente la veste grafico-architettonica degli interventi; - la particella è situata entro la fascia di 150 mt. dall’affluente del torrente Sieli, vincolata ex lege , con la conseguenza che gli interventi edificatori devono essere assistiti dal preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali; - ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a permesso di costruire, in quanto comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Secondo la disciplina di settore, presupposto indefettibile per la sanatoria di cui si discute è “ la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 3437; in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VII, 4 luglio 2023, n. 6537, secondo cui “ il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Ciò determina che in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ”).
Nel caso di specie, anzitutto, non è stata fornita la prova rigorosa del requisito della doppia conformità; invero, in senso contrario, depone la circostanza che la capacità edificatoria è stata acquisita solo nell’anno 2025 in virtù di contratto di cessione di diritti edificatori.
Va, poi, osservato che per gli interventi edilizi oggetto del gravato provvedimento, come correttamente rilevato dal Comune, era necessario il permesso di costruire (eventualmente in sanatoria), non essendo sufficiente una mera segnalazione certificata di inizio attività, la quale, ove presentata al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, è da ritenersi radicalmente inefficace (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 17 febbraio 2020, n. 406).
In via assorbente (trattandosi di atto plurimotivato), inoltre, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso avuto riguardo alla mancanza del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.
Invero, secondo quanto risulta dagli accertamenti condotti dal Comune, compendiati nel provvedimento impugnato, la particella ricade in area, vincolata ex lege , posta entro la fascia di rispetto dei 150 metri dal torrente Sieli.
Il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione di tale circostanza, per il cui accertamento ha chiesto disporsi verificazione in giudizio, e non ha fornito alcun principio di prova in merito alla esatta ubicazione della particella e alla distanza dal suddetto corso d’acqua.
Al riguardo va osservato che, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Per il principio di “vicinanza della prova” deve ritenersi che allorquando si tratti di accertare abusi edilizi o la localizzazione di un immobile il proprietario del bene o il soggetto cui gli interventi edilizi sono ascrivibili sia tenuto a dimostrare le caratteristiche, la consistenza e l’esatta ubicazione del proprio manufatto (per un’applicazione del suddetto principio, cfr., ad esempio, T.A.R. Marche, Sez. II, 27 ottobre 2025, n. 829).
I poteri istruttori che la legge conferisce al giudice non possono essere esercitati per supplire ad eventuali carenze probatorie imputabili alla parte.
Non rileva, infine, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non avendo il ricorrente dimostrato che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto condurre ad un esito provvedimentale differente.
Per quanto precede, il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione sulle spese processuali deve essere adottata attesa la mancata partecipazione al giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IN OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN OL | LE ZI |
IL SEGRETARIO