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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2262/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2325/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Daniele Biagini PEC: dall'Avv. Mara Email_1
Parpaglioni PEC: , e dall'Avv. Sergio Email_2
Vacirca PEC: ; -Appellante - Email_3
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi
PEC: e Giuseppe Sigillò Massara PEC: Email_4
; - Appellata - Email_5
IN FATTO ED IN DIRITTO
Rivolgendosi al Giudice del lavoro di Roma , , nella premessa Parte_1 di avere lavorato con contratto a tempo determinato per presso Controparte_1 la Filiale di MO, ufficio MO recapito, in via IA, dal 13 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 con la qualifica di impiegato di livello E come portalettere Junior ed autista, assumeva che il datore di lavoro l'avesse adibita, oltre che all'attività di recapito presso privati anche alla cd “linea mercato”, attività che avrebbe comportato la movimentazione manuale dei carichi con obbligo di visita medica preventiva, aggiungeva di essere stata applicata alla linea plus (o business) anche con lo svolgimento di straordinario. Tale attività sarebbe stata fonte di esposizione ad un rischio specifico, quale le vibrazioni meccaniche, determinate dalla conduzione di autovetture e di avere condotto mezzi appartenenti a società convenuta, quali autovetture marca Fiat, modelli Panda e
Doblò per trasporto di persone, non predisposti al trasporto merci o pacchi, privi di dispositivi di protezione e di trattenuta del carico, per i quali non sarebbe stata svolta la prescritta valutazione dei rischi.
Sostenendo che fosse ravvisabile una condotta fraudolenta per aver la società convenuta utilizzato il contratto a termine per soddisfare carenze di organico ed esigenze stabili e durature, oltre che la violazione dell'art 20 Dlgs 81/2015 e Dlgs
81/2008 in tema di valutazione specifica dei rischi, chiedeva che, accertato che l'art. 19 Dlgs 81/15 si pone in contrasto con la direttiva n° 99/70/CE tale previsione venisse disapplicata, con applicazione diretta della disciplina prevista dalla Direttiva e che venisse ritenuta la nullità del contratto a termine (art. 1344 cc e 1418 cc) o del termine (art 1344 cc e art 1419 cc) apposto, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13 novembre 2019 o da altra data ritenuta di giustizia e che tale rapporto di lavoro
è ancora in essere, anche ex art. 2126 cc (art. 1344 cc e 1418 cc e 1419 cc), con inquadramento liv. E, mansioni portalettere/autista, CCNL applicabile.
Nel contraddittorio con che contestava le asserzioni della Controparte_1 lavoratrice e chiedeva il rigetto delle domande, il Tribunale di Roma, espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi, rigettava le domande.
Nello specifico, il primo giudice escludeva che fosse ravvisabile un contrasto fra la disciplina interna e quella comunitaria, evidenziando, fra l'altro, che il rapporto di lavoro aveva avuto una durata del tutto limitata (un mese e 13 giorni), poi, nel merito riteneva, per un verso, che fosse indimostrata l'adibizione della lavoratrice
Pag. 2 di 15 alla cd “Linea mercato” in base alle deposizioni raccolte e, per altro, rilevava, quale argomento aggiuntivo ( “Inoltre”) che la ricorrente aveva ricevuto la formazione generale e specifica, oltre all'addestramento all'uso del mezzo aziendale e ricevuto documentazione informativa ( All 18 , 19 , 20 e 22 memoria
. CP_1
Con l'appello depositato il 6 settembre 2023 la ha proposto Pt_1 impugnazione sulla base dei motivi di cui si dirà.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Va preliminarmente esaminata la richiesta di rimessione in via pregiudiziale, ex art.267 del trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, (già art. 234 trattato CE), formulata esclusivamente in sede di conclusioni con cui l'appellante assume la necessità di demandare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulle questioni espresse, ed, in particolare, sul rispetto dello Stato membro alla direttiva 70/99 CE e accordo quadro clausola 4 ( principio di non discriminazione) e 8 ( clausola di non regresso), in ordine alla utilizzazione di un contratto a termine acausale, ex art 19 Dlgs 81/2015, su esigenze stabili e durevoli ed ex art. 1 Dlgs 81/2015.
La questione è riproposta, rispetto a quella già avanzata in primo grado, nelle conclusioni dell'appello, senza nulla obiettare in ordine alle ragioni illustrate dal
Tribunale nella sentenza gravata in cui si è dato atto della giurisprudenza comunitaria valutando alla stregua della stessa la prospettazione attorea, la stessa, per altro, è manifestamente infondata alla luce delle circostanze concrete del caso che esulano dall'ambito di applicazione della disciplina comunitaria alla stregua delle previsioni della Direttiva 70/99.
Va infatti osservato che nessuna argomentazione ha fornito primo grado in né in appello a sostegno dell'assunto della violazione del principio di non
Pag. 3 di 15 discriminazione (che vieta condizioni di impiego meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili)
e della clausola di non regresso (ossia dell'arretramento di tutela rispetto alla disciplina previgente o di fonte comunitaria) essendo piuttosto i criteri invocati a sostegno della rimessione, rappresentati dalla funzionalizzazione abusiva del contratto a termine ad esigenze stabili in luogo di quelle temporanee, quelli esaminati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione all'applicazione della – diversa- clausola 5 lettera a.
La compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all'articolo 8 della direttiva 1999/70, è stata per altro scrutinata e dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza n.20 del 11/11/2010, Vino c/o
, sebbene relativamente alla precedente fattispecie normativa di cui all'art. CP_1
2, comma 1 bis D.Lvo 368/2001, normativa che, secondo l'ordinanza di rimessione, perseguiva uno scopo distinto da quello dell'attuazione, nell'ordinamento nazionale, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l'attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.
È pure da osservarsi che la modifica del diritto interno operata con la novella del cd “Decreto Dignità” Dl n.87/2018 applicabile ratione temporis al rapporto instaurato nel novembre 2019 accresce le misure preventive rispetto al dettato previgente del Dl 81/2015 limitando la possibilità del contratto acausale alla sola ipotesi del primo contratto a termine e sempre che sia contenuto nei 12 mesi.
Dunque, in linea di massima, non è ravvisabile né un depotenziamento di tutela, né un depotenziamento delle sanzioni rispetto alla disciplina immediatamente previgente e dunque nessun profilo di violazione della clausola 8.
Va inoltre rammentato, in termini più generali, che qualsivoglia riforma normativa che realizzi uno spostamento del baricentro dalla repressione degli
Pag. 4 di 15 abusi alla loro prevenzione, non comporta necessariamente un peggioramento del livello complessivo di tutela offerto ai lavoratori ai sensi della clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro. Del resto, anche le parti sociali europee nell'accordo quadro puntano sulla prevenzione degli abusi, specie con riferimento ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. Ciò risulta, tra l'altro, dalla lettura della clausola 1, lett. b), ove si parla della creazione di un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tornando ad esaminare la clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che pare riferimento più appropriato in ragione del contenuto complessivo della doglianza formulata, in base ad essa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, misure che la Corte europea ha ripetutamente ribadito essere tra di loro alternative ed equivalenti, ritenendosi sufficiente anche l'adozione di una sola di esse ai fini dell'assolvimento dell'obbligo gravante sul legislatore nazionale (ex plurimis
Corte Giust. C-212/04; C-53/04; C-519/08; C3/10).
Inoltre, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che la clausola concerne i soli contratti successivi al primo (Corte di Giustizia, C-144/04; Per_1
Angelidaki, C-378 e 380/07;Vino C-20/10, Vino II C 161/11; C-362/13, CP_2
C-363/13, C-407/13), di talché essa “non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui il primo e unico contratto soddisfi in realtà esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro” (Angelidaki, cit.). Aggiungendo
“questo tipo di contratti a tempo determinato non rientra nell'ambito di applicazione della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, la quale verte unicamente sulla prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, dato che le ragioni enunciate al n. 1, lett.
a) di tale clausola vertono unicamente sul rinnovo di detti contratti o rapporti”
(v. sentenza Angelidaki).
Pag. 5 di 15 È dunque a stretto rigore, improprio il richiamo all'accordo quadro ed alla disciplina comunitaria sostenendo la violazione delle esigenze temporanee del contratto poiché, nel caso in esame, vi è stato un unico contratto a termine di durata assai limitata, dal 16 novembre al 31 dicembre 2019, poco più di un mese, senza ulteriori rinnovi o proroghe.
Senza contare che la stessa ricorrente a più riprese nell'atto introduttivo ha segnalato, in contraddizione all'assunto della funzionalizzazione della sua assunzione ad esigenze stabili e durevoli, che l'attività postale di consegna pacchi e corrispondenza subisce un apprezzabile incremento in corrispondenza a due eventi che ricadono interamente nel periodo in cui la stessa ha lavorato costituiti dalle festività natalizie e dal Black Friday.
Trattasi comunque di aspetti, ossia quelli concernenti la possibilità di valutare la legittimità del contratto in relazione al parametro delle esigenze temporanee, che saranno affrontati funditus nell'esaminare l'ultimo motivo di impugnazione.
In base a tali considerazioni e a quelle che saranno illustrate a seguire, cade anche l'argomento fondato sulla pretesa all'applicazione diretta della direttiva o, meglio, di una interpretazione conforme alla disciplina comunitaria della normativa interna.
Con il primo motivo di appello, si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della contestazione relativa alla mancata effettuazione della visita medica preventiva all'assunzione prescritta dall'art. 41 del D.lgs 81/08.
Deduce l'appellante, infatti, che l'obbligo della visita medica preventiva non effettuata da discenderebbe direttamente dall'applicazione della CP_1 stessa dipendente alla linea di recapito denominata “linea mercato”, che prevede il trasporto di prodotto postali tra i vari uffici e la movimentazione dei carichi per la quale è indispensabile una sorveglianza sanitaria, la visita medica preventiva e il monitoraggio sanitario del lavoratore durante la prestazione. A tal fine si sostiene che Il Tribunale avrebbe male interpretato le testimonianze non attribuendo rilievo alla deposizione della teste ritenendola erroneamente Tes_1
Pag. 6 di 15 la cui generica, mentre la stessa avrebbe confermato l'adibizione della lavoratrice a tale specifica articolazione del recapito.
La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria il capo alla avrebbe Pt_1 comportato l'operatività del divieto di stipula di contratti a termine in base all'art. 19 D.Lgs 81/2015.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, pur esaminando la deposizione della teste su cui si Tes_1 focalizza il primo motivo, estrapolando da essa gli elementi fattuali, si ricava unicamente che la “recapitava pacchi posta ed altro sia a privati che Pt_1 ad altri uffici postali” e che “consegnava pacchi per il cliente ” CP_3
Aggiungeva la teste: “I pacchi venivano caricati sulla macchina tramite un carrello”.
Come si vede, si tratta di informazioni non adeguate a sostenere l'assunto che la lavoratrice fosse adibita alla cd “Linea mercato”.
Invero dalla lettura del documento di valutazione del rischio prodotto da
[...]
in relazione al recapito IA (doc. 16) e recapito (doc.17), i CP_1 Pt_2 due ambiti cui era stata addetta la lavoratrice, documento pertanto apprestato dalla società datoriale e firmato digitalmente il 18 aprile 2019 ( esistente all'epoca dell'assunzione della lavoratrice ed aggiornato) si ricava che la cd “Linea mercato”, a cui assumeva di essere stata adibita la , comprendeva Pt_1 molteplici incombenze e non si esauriva nel solo recapito di corrispondenza e pacchi fra uffici.
Si legge a pagina 51, punto 8.1. del DVR del 18 aprile 2019, contenente la scheda mestiere e la descrizione delle incombenze (definite in coerenza con il contenuto dell'accordo del 27 luglio 2010 -che introduce le differenti articolazioni del recapito- e dei successivi accordi), dell'addetto al recapito della “linea Mercato” che l'attività demandata all'addetto a tale articolazione del recapito comprende
“supporto logistico alle altre articolazioni di recapito ( ad esempio viaggetti,
Pag. 7 di 15 alimentazione prodotto per eventuali PDD, collegamenti da e per uffici postali anche per consegna di pacchi in fermoposta, svuotatura cassette di impostazione, pick up...); consegne dirette a civici in zone caratterizzate da un'elevata presenza commerciale , industriale, artigianale;
recapito per grandi clienti del territorio di riferimento”.
Viceversa, la scarna descrizione fornita dalla teste non consente di Tes_1 ricondurre necessariamente a tale ramo tutte le consegne curate ordinariamente dalla , considerato che la consegna di corrispondenza e pacchi Pt_1 caratterizza anche la cd “linea business” ( linea per la quale non era prevista la sottoposizione a sorveglianza sanitaria) cui la lavoratrice afferma fosse adibita unitamente a quella mercato, mentre l'unico elemento di giudizio offerto è la generica affermazione che la consegna di pacchi o posta avveniva anche a favore di altri uffici postali.
Ma ciò che più conta ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della sorveglianza sanitaria è che l'asserto compiuto dal testimone, privo del riferimento alla frequenza di tali tipi di consegne (se giornaliere o meno e se impegnassero parte o tutta la giornata lavorativa) rispetto alle altre e di ogni indicazione anche approssimativa del peso dei pacchi, non vale di per sé a sostenere la movimentazione manuale dei carichi che, per essere rilevante, deve essere un dato strutturale (ossia ordinariamente presente nella prestazione giornaliera resa) caratterizzante la prestazione.
Ad ogni modo, il mancato adempimento del solo obbligo di effettuare la visita medica (in quanto l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi sottoscritto nell'aprile 2019, come sopra detto, è dimostrato) preventiva comporta a mente dell'articolo 55, comma 5, lettera e) e g) del Decreto Legislativo
81/2008, conseguenze unicamente sul piano delle sanzioni pecuniarie che ricadono sul datore di lavoro (un'ammenda ed una sanzione amministrativa), ma e non determina l'invalidità del contratto a termine, sicché , in ultima analisi, il richiamo a tali profili è del tutti irrilevante ai fini del petitum che concerne la
Pag. 8 di 15 declaratoria di nullità del termine o l'invalidità del contratto a termine e la convenzione a tempo indeterminato, con la conseguente tutela risarcitoria.
Anche le censure concernenti l'esposizione a rischio connessa all'utilizzazione da parte datoriale di automezzi a noleggio privi dei requisiti per il trasporto di oggetti sono infondate.
Infatti, la predisposizione della valutazione dei rischi anche in relazione alla guida risulta comprovata dal documento DVR in atti sopra citato (doc.16 e 17 fascicolo di primo grado pagine 49 e seguenti ), perdendo del tutto di rilievo l'assunto della violazione dell'art.20 del dlgs n.81/2015 nella parte in cui prescrive alla lettera d) che l'assunzione con contratto a termine avvenga da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Era dunque onere della lavoratrice dimostrare l'inadeguatezza di tale documento.
Al riguardo deve rilevarsi che la società appellata ha, sin dal primo grado assunto che la lavoratrice per lo svolgimento dell'attività di recapito si era avvalsa di Fiat
Panda di e di auto a noleggio e che iw3 “veicoli in noleggio Full CP_1
Rent e in noleggio Short Rent, tutti i mezzi in dotazione sono idonei all'espletamento dell'attività di recapito, predisposti al trasporto pacchi ed in buone condizioni “ ( pagina 5 memoria di costituzione in primo grado).
In presenza di tale contestazione dell'asserto dell'originaria ricorrente, nessuna prova è emersa, pur dopo l'espletamento della prova testimoniale ammessa in primo grado, dell'assunto che i mezzi a nolo e Short Rent non fossero CP_4 adeguati allo scopo del trasporto e della consegna della corrispondenza e dei pacchi, ovvero che si caratterizzassero per condizioni di scarsa manutenzione.
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha osservato, con motivazione alternativa rispetto al difetto di prova dell'adibizione ad attività con rischio specifico (cd
“Linea Mercato”), che “Inoltre si evidenzia che la ricorrente ha ricevuto la formazione generale e generale specifica , oltre all'addestramento all'uso del mezzo aziendale e ricevuto documentazione informativa ( All 18 , 19 , 20 e 22
Pag. 9 di 15 memoria ” , assunto non contrastato dall'appellante né nel suo contenuto CP_1 né nella sua adeguatezza a superare le censure sollevate dall'originaria ricorrente in tema di valutazione dei rischi ed informazione della lavoratrice.
Con il secondo motivo, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di declaratoria di nullità del contratto intercorrente tra le parti per violazione dell'art. 1344 cc, richiamando a fondamento di tale tesi la sentenza n.
15226/2023 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che “In tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se
l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-
681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l.
n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile)”.
Assume l'appellante che il Tribunale, sulla base dei principi sottesi a tale decisione come ad altre emesse in tema di somministrazione di manodopera, avrebbe dovuto condurre il vaglio sulla legittimità del contratto a termine operando una valutazione sulla circostanza che il contratto debba, anche nella vigenza della disciplina acausale, essere stipulato per prestazioni non incluse nell'ordinaria attività datoriale, ma debba soddisfare solo esigenze temporanee.
Sostiene, ancora l'appellante, che la durata della prestazione non sia l'unico indice da tenere in considerazione in tale operazione, ma che occorra guardare alle modalità complessive di svolgimento del rapporto.
Il Tribunale non avrebbe utilizzato i criteri, indicati dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza sopra citata al capo 9.16, al fine di verificare la natura
Pag. 10 di 15 temporanea del rapporto adempiuto dalla Sig.ra ( in particolare: “ a) se Pt_1 le ripetute missioni determinassero, valutate nel loro complesso, una durata del rapporto elusiva della sua natura temporanea;
b) se sia ravvisabile un abuso di tale forma di rapporto nelle missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice;
c) se dal ripetersi delle missioni risulti compromesso l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima e se tenendo conto delle circostanze del caso specifico risultino aggirate le prescrizioni della direttiva.).
Allega a tal fine di avere offerto prova attraverso le allegazioni contenute nei capi da 80 a 101, contestate solo genericamente da e sostenute dalla produzione CP_1 documentale, quale il documento n. 7, afferente i dati di copertura degli organici, comunicati da , alle organizzazioni sindacali in relazione ai mesi Controparte_1 di novembre e dicembre.
Anche tale motivo è infondato.
Trattasi di questione in parte già affrontata nell'esaminare la domanda di rimessione alla Corte di Giustizia. Agli argomenti già illustrati va aggiunto che la giurisprudenza della Cassazione richiamata dall'appellante, sia in tema di contratto a termine che di somministrazione, si è espressa in relazione a casi di
“successione di contratti”, mentre nel caso di specie tra le parti è intercorso un solo rapporto contrattuale a tempo determinato della durata di un mese e tredici giorni.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi l'operatività della regola della preordinazione del contratto a termine dell'esigenza temporanea come limite legittimante in relazione ad un unico contratto non soggetto a proroga o rinnovo e di durata assai contenuta nella vigenza del dl 87/2018 (cd Decreto Dignità),
l'allegazione compiuta dall'appellante – e la documentazione a supporto della stessa- è insufficiente a sostenere l'elusione di tale principio da parte di
[...]
. CP_1
Pag. 11 di 15 Con l'originario ricorso la aveva sostenuto che presso le unità produttive Pt_1
MO La LF e MO IA, alle quali era stata adibita, erano stati adempiuti gli accordi sindacali stipulati in data 27/07/2010, 25/08/2015,
24/02/2016 e 08/02/2018 che disciplinavano i modelli di recapito (compreso la lavorazione di cui allo smistamento e ripartizione pacchi) e le percentuali minime di copertura dell'organico e che con l'accordo del 25/09/2015, in relazione ai mutati assetti operativi del servizio di recapito, la copertura provinciale richiesta in termini di organico stabile e durevole, destinato alla soddisfazione delle esigenze ordinarie del servizio stesso, sarebbe stata rideterminata nella misura minima del 110%. Tale percentuale non sarebbe stata ridotta dall'accordo successivo del 24/02/2016, dal quale, pertanto, si sarebbe desunta la conferma della stessa nella misura del 110%. La stessa misura sarebbe stata ribadita e confermata dal successivo accordo del 08/02/2018. Sulla base di tali accordi sarebbe stata stabilita la necessità di un organico stabile nelle attività di recapito, compresa la ripartizione, in base alla necessaria copertura del servizio, basata sulla percentuale di almeno il 110% provinciale, del personale della macroarea, quale è la divisione recapito, distinta dalla divisione mercato privati (sportelli ed uffici postali). Viceversa, nel contesto lavorativo di applicazione della parte ricorrente, quale il suo ufficio di applicazione, il personale assunto a tempo indeterminato sarebbe stato inferiore alle soglie minime imposte, riconducibili al carico di lavoro ed era pari al 80%. Evidenziava che la aveva operato in Pt_1 copertura di queste carenze di organico, pari ad almeno n. 27 assunzioni a tempo indeterminato, addetti al recapito, che non sarebbero avvenute, utilizzando in luogo delle stesse, assunzioni a termine. Tale carenza sarebbe stata desumibile dal documento n. 7 relativo alla Provincia di MO. La società avrebbe inserito negli ultimi accordi la possibilità di avvalersi del lavoratore a termine anche su esigenza stabile e durevole proprio per tali carenze di organico in violazione dell'art. 19 comma 5 ° Dlgs 81/2015.Pertanto, sarebbe stata realizzata una violazione dell'art. 1344 cc, in combinato disposto con l'art. 1 e l'art. 19 Dlgs
81/2015, comprovata dalle condizioni di necessaria copertura stabile e durevole della unità produttiva di applicazione.
Pag. 12 di 15 Invero, contrariamente a quanto affermato dalla lavoratrice, negli accordi prodotti ed in specie in quello del settembre 2015, la percentuale del 110 % su base provinciale riguarda il cd personale di scorta.
Si tratta del personale, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, destinato a garantire il servizio in caso di necessità di provvedere alla sostituzione del personale portalettere nei periodi di assenza.
L'accordo prevede altresì che si farà ricorso per le sostituzioni alle diverse fattispecie di lavoro flessibile previste dalla legge: a titolo esemplificativo contratti a tempo determinato, clausola elastica ...
Inoltre, nel medesimo accordo si fa riferimento a sostituzioni mediante flessibilità operativa con spostamento del personale addetto ad una zona frazionabile ad altra resasi vacante.
Deriva da ciò manca nel ricorso l'allegazione (e la prova) del numero dei dipendenti che corrispondano all'organico ordinario o meglio al fabbisogno strutturale dell'impresa almeno in relazione alla singola provincia, non valendo a tal fine i tabulati prodotti, e potendo ipotizzarsi che altra sia la documentazione rilevante considerato che già nell'accordo del 2015, si rimandava ai vari allegati
(non prodotti dalla originaria ricorrente) per specificare l'organizzazione del recapito seppure all'epoca dell'accordo.
I tabulati prodotti al n.7 del fascicolo di parte di primo grado dalla fanno Pt_1 riferimento ai dipendenti presenti sul territorio delle varie provincie nel novembre e dicembre 2019 (anche se per il vero l'anno 2019 non è indicato in essi, ma solo allegato dalla ) ma sono di scarsa utilità. Pt_1
Innanzitutto le diciture organico “stabile “ e organico “flessibile”, alla luce del contenuto degli accordi prodotti dalla stessa lavoratrice non appaiono avere significato univoco, e, in particolare, il riferimento ad un organico “flessibile” non riguarda necessariamente ed univocamente il personale assunto a tempo determinato, potendo rientrare in tale nozione anche altre tipologie di rapporto di lavoro, ad esempio i contratti di somministrazione, e non solo, posto che già
Pag. 13 di 15 nell'accordo del 2015 citato dall'appellante si fa riferimento a varie modalità di lavoro flessibile non necessariamente coincidenti con il contratto a termine, ma potendo tale dizione corrispondere a modalità organizzative diverse anche in relazione a contratti a tempo indeterminato. E ciò risulta coerente l'inclusione nella voce “totale organico” di entrambe le categorie.
Inoltre, la produzione dei tabulati, in quanto limitata a solo due mesi, non consente di appurare una situazione di stabile utilizzazione della tipologia dei contratti a tempo determinato occorrendo a tal fine un accertamento esteso per un periodo di tempo apprezzabile, soprattutto considerato che nei due mesi per i quali sono prodotti i tabulati ricadono i picchi di attività allegati dalla stessa lavoratrice (black Friday e festività natalizie) che ne rendono ancor meno utile –
e significativa- la considerazione dei dati numerici in essi riportati se prodotti in funzione della dimostrazione della copertura con contratti a termine di posti vacanti per soddisfare esigenze stabili e durevoli.
Ancora, attraverso i tabulati non è possibile ricavare quali siano le tipologie di recapito tra le due (business ovvero mercato), pur menzionate in essi, che vedano la presenza dei lavoratori a tempo determinato, né in quale rapporto gli stessi siano presenti rispetto all'ordinario fabbisogno ed al personale assunto a tempo indeterminato.
Infine, nessuna prova ha o aveva articolato (vedasi i capitoli presenti nell'originario ricorso e riproposti in appello) la lavoratrice intesa a dimostrare l'utilizzazione sistematica dei contratti a termine da parte datoriale per la copertura di determinati posti anche attraverso l'assunzione in successione di diversi lavoratori a termine in relazione allo stesso posto, sicché in definitiva le singole circostanze allegate in relazione a tale specifico aspetto e di cui aveva chiesto prova l'appellante sono irrilevanti.
L'appello, in definitiva, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Pag. 14 di 15 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 6 settembre 2023 nei confronti di n Controparte_1 persona del legale rappresentante, con riferimento alla sentenza n. 2325/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
6.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2262/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2325/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Daniele Biagini PEC: dall'Avv. Mara Email_1
Parpaglioni PEC: , e dall'Avv. Sergio Email_2
Vacirca PEC: ; -Appellante - Email_3
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi
PEC: e Giuseppe Sigillò Massara PEC: Email_4
; - Appellata - Email_5
IN FATTO ED IN DIRITTO
Rivolgendosi al Giudice del lavoro di Roma , , nella premessa Parte_1 di avere lavorato con contratto a tempo determinato per presso Controparte_1 la Filiale di MO, ufficio MO recapito, in via IA, dal 13 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 con la qualifica di impiegato di livello E come portalettere Junior ed autista, assumeva che il datore di lavoro l'avesse adibita, oltre che all'attività di recapito presso privati anche alla cd “linea mercato”, attività che avrebbe comportato la movimentazione manuale dei carichi con obbligo di visita medica preventiva, aggiungeva di essere stata applicata alla linea plus (o business) anche con lo svolgimento di straordinario. Tale attività sarebbe stata fonte di esposizione ad un rischio specifico, quale le vibrazioni meccaniche, determinate dalla conduzione di autovetture e di avere condotto mezzi appartenenti a società convenuta, quali autovetture marca Fiat, modelli Panda e
Doblò per trasporto di persone, non predisposti al trasporto merci o pacchi, privi di dispositivi di protezione e di trattenuta del carico, per i quali non sarebbe stata svolta la prescritta valutazione dei rischi.
Sostenendo che fosse ravvisabile una condotta fraudolenta per aver la società convenuta utilizzato il contratto a termine per soddisfare carenze di organico ed esigenze stabili e durature, oltre che la violazione dell'art 20 Dlgs 81/2015 e Dlgs
81/2008 in tema di valutazione specifica dei rischi, chiedeva che, accertato che l'art. 19 Dlgs 81/15 si pone in contrasto con la direttiva n° 99/70/CE tale previsione venisse disapplicata, con applicazione diretta della disciplina prevista dalla Direttiva e che venisse ritenuta la nullità del contratto a termine (art. 1344 cc e 1418 cc) o del termine (art 1344 cc e art 1419 cc) apposto, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13 novembre 2019 o da altra data ritenuta di giustizia e che tale rapporto di lavoro
è ancora in essere, anche ex art. 2126 cc (art. 1344 cc e 1418 cc e 1419 cc), con inquadramento liv. E, mansioni portalettere/autista, CCNL applicabile.
Nel contraddittorio con che contestava le asserzioni della Controparte_1 lavoratrice e chiedeva il rigetto delle domande, il Tribunale di Roma, espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi, rigettava le domande.
Nello specifico, il primo giudice escludeva che fosse ravvisabile un contrasto fra la disciplina interna e quella comunitaria, evidenziando, fra l'altro, che il rapporto di lavoro aveva avuto una durata del tutto limitata (un mese e 13 giorni), poi, nel merito riteneva, per un verso, che fosse indimostrata l'adibizione della lavoratrice
Pag. 2 di 15 alla cd “Linea mercato” in base alle deposizioni raccolte e, per altro, rilevava, quale argomento aggiuntivo ( “Inoltre”) che la ricorrente aveva ricevuto la formazione generale e specifica, oltre all'addestramento all'uso del mezzo aziendale e ricevuto documentazione informativa ( All 18 , 19 , 20 e 22 memoria
. CP_1
Con l'appello depositato il 6 settembre 2023 la ha proposto Pt_1 impugnazione sulla base dei motivi di cui si dirà.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Va preliminarmente esaminata la richiesta di rimessione in via pregiudiziale, ex art.267 del trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, (già art. 234 trattato CE), formulata esclusivamente in sede di conclusioni con cui l'appellante assume la necessità di demandare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulle questioni espresse, ed, in particolare, sul rispetto dello Stato membro alla direttiva 70/99 CE e accordo quadro clausola 4 ( principio di non discriminazione) e 8 ( clausola di non regresso), in ordine alla utilizzazione di un contratto a termine acausale, ex art 19 Dlgs 81/2015, su esigenze stabili e durevoli ed ex art. 1 Dlgs 81/2015.
La questione è riproposta, rispetto a quella già avanzata in primo grado, nelle conclusioni dell'appello, senza nulla obiettare in ordine alle ragioni illustrate dal
Tribunale nella sentenza gravata in cui si è dato atto della giurisprudenza comunitaria valutando alla stregua della stessa la prospettazione attorea, la stessa, per altro, è manifestamente infondata alla luce delle circostanze concrete del caso che esulano dall'ambito di applicazione della disciplina comunitaria alla stregua delle previsioni della Direttiva 70/99.
Va infatti osservato che nessuna argomentazione ha fornito primo grado in né in appello a sostegno dell'assunto della violazione del principio di non
Pag. 3 di 15 discriminazione (che vieta condizioni di impiego meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili)
e della clausola di non regresso (ossia dell'arretramento di tutela rispetto alla disciplina previgente o di fonte comunitaria) essendo piuttosto i criteri invocati a sostegno della rimessione, rappresentati dalla funzionalizzazione abusiva del contratto a termine ad esigenze stabili in luogo di quelle temporanee, quelli esaminati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione all'applicazione della – diversa- clausola 5 lettera a.
La compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all'articolo 8 della direttiva 1999/70, è stata per altro scrutinata e dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza n.20 del 11/11/2010, Vino c/o
, sebbene relativamente alla precedente fattispecie normativa di cui all'art. CP_1
2, comma 1 bis D.Lvo 368/2001, normativa che, secondo l'ordinanza di rimessione, perseguiva uno scopo distinto da quello dell'attuazione, nell'ordinamento nazionale, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l'attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.
È pure da osservarsi che la modifica del diritto interno operata con la novella del cd “Decreto Dignità” Dl n.87/2018 applicabile ratione temporis al rapporto instaurato nel novembre 2019 accresce le misure preventive rispetto al dettato previgente del Dl 81/2015 limitando la possibilità del contratto acausale alla sola ipotesi del primo contratto a termine e sempre che sia contenuto nei 12 mesi.
Dunque, in linea di massima, non è ravvisabile né un depotenziamento di tutela, né un depotenziamento delle sanzioni rispetto alla disciplina immediatamente previgente e dunque nessun profilo di violazione della clausola 8.
Va inoltre rammentato, in termini più generali, che qualsivoglia riforma normativa che realizzi uno spostamento del baricentro dalla repressione degli
Pag. 4 di 15 abusi alla loro prevenzione, non comporta necessariamente un peggioramento del livello complessivo di tutela offerto ai lavoratori ai sensi della clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro. Del resto, anche le parti sociali europee nell'accordo quadro puntano sulla prevenzione degli abusi, specie con riferimento ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. Ciò risulta, tra l'altro, dalla lettura della clausola 1, lett. b), ove si parla della creazione di un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tornando ad esaminare la clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che pare riferimento più appropriato in ragione del contenuto complessivo della doglianza formulata, in base ad essa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, misure che la Corte europea ha ripetutamente ribadito essere tra di loro alternative ed equivalenti, ritenendosi sufficiente anche l'adozione di una sola di esse ai fini dell'assolvimento dell'obbligo gravante sul legislatore nazionale (ex plurimis
Corte Giust. C-212/04; C-53/04; C-519/08; C3/10).
Inoltre, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che la clausola concerne i soli contratti successivi al primo (Corte di Giustizia, C-144/04; Per_1
Angelidaki, C-378 e 380/07;Vino C-20/10, Vino II C 161/11; C-362/13, CP_2
C-363/13, C-407/13), di talché essa “non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui il primo e unico contratto soddisfi in realtà esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro” (Angelidaki, cit.). Aggiungendo
“questo tipo di contratti a tempo determinato non rientra nell'ambito di applicazione della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, la quale verte unicamente sulla prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, dato che le ragioni enunciate al n. 1, lett.
a) di tale clausola vertono unicamente sul rinnovo di detti contratti o rapporti”
(v. sentenza Angelidaki).
Pag. 5 di 15 È dunque a stretto rigore, improprio il richiamo all'accordo quadro ed alla disciplina comunitaria sostenendo la violazione delle esigenze temporanee del contratto poiché, nel caso in esame, vi è stato un unico contratto a termine di durata assai limitata, dal 16 novembre al 31 dicembre 2019, poco più di un mese, senza ulteriori rinnovi o proroghe.
Senza contare che la stessa ricorrente a più riprese nell'atto introduttivo ha segnalato, in contraddizione all'assunto della funzionalizzazione della sua assunzione ad esigenze stabili e durevoli, che l'attività postale di consegna pacchi e corrispondenza subisce un apprezzabile incremento in corrispondenza a due eventi che ricadono interamente nel periodo in cui la stessa ha lavorato costituiti dalle festività natalizie e dal Black Friday.
Trattasi comunque di aspetti, ossia quelli concernenti la possibilità di valutare la legittimità del contratto in relazione al parametro delle esigenze temporanee, che saranno affrontati funditus nell'esaminare l'ultimo motivo di impugnazione.
In base a tali considerazioni e a quelle che saranno illustrate a seguire, cade anche l'argomento fondato sulla pretesa all'applicazione diretta della direttiva o, meglio, di una interpretazione conforme alla disciplina comunitaria della normativa interna.
Con il primo motivo di appello, si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della contestazione relativa alla mancata effettuazione della visita medica preventiva all'assunzione prescritta dall'art. 41 del D.lgs 81/08.
Deduce l'appellante, infatti, che l'obbligo della visita medica preventiva non effettuata da discenderebbe direttamente dall'applicazione della CP_1 stessa dipendente alla linea di recapito denominata “linea mercato”, che prevede il trasporto di prodotto postali tra i vari uffici e la movimentazione dei carichi per la quale è indispensabile una sorveglianza sanitaria, la visita medica preventiva e il monitoraggio sanitario del lavoratore durante la prestazione. A tal fine si sostiene che Il Tribunale avrebbe male interpretato le testimonianze non attribuendo rilievo alla deposizione della teste ritenendola erroneamente Tes_1
Pag. 6 di 15 la cui generica, mentre la stessa avrebbe confermato l'adibizione della lavoratrice a tale specifica articolazione del recapito.
La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria il capo alla avrebbe Pt_1 comportato l'operatività del divieto di stipula di contratti a termine in base all'art. 19 D.Lgs 81/2015.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, pur esaminando la deposizione della teste su cui si Tes_1 focalizza il primo motivo, estrapolando da essa gli elementi fattuali, si ricava unicamente che la “recapitava pacchi posta ed altro sia a privati che Pt_1 ad altri uffici postali” e che “consegnava pacchi per il cliente ” CP_3
Aggiungeva la teste: “I pacchi venivano caricati sulla macchina tramite un carrello”.
Come si vede, si tratta di informazioni non adeguate a sostenere l'assunto che la lavoratrice fosse adibita alla cd “Linea mercato”.
Invero dalla lettura del documento di valutazione del rischio prodotto da
[...]
in relazione al recapito IA (doc. 16) e recapito (doc.17), i CP_1 Pt_2 due ambiti cui era stata addetta la lavoratrice, documento pertanto apprestato dalla società datoriale e firmato digitalmente il 18 aprile 2019 ( esistente all'epoca dell'assunzione della lavoratrice ed aggiornato) si ricava che la cd “Linea mercato”, a cui assumeva di essere stata adibita la , comprendeva Pt_1 molteplici incombenze e non si esauriva nel solo recapito di corrispondenza e pacchi fra uffici.
Si legge a pagina 51, punto 8.1. del DVR del 18 aprile 2019, contenente la scheda mestiere e la descrizione delle incombenze (definite in coerenza con il contenuto dell'accordo del 27 luglio 2010 -che introduce le differenti articolazioni del recapito- e dei successivi accordi), dell'addetto al recapito della “linea Mercato” che l'attività demandata all'addetto a tale articolazione del recapito comprende
“supporto logistico alle altre articolazioni di recapito ( ad esempio viaggetti,
Pag. 7 di 15 alimentazione prodotto per eventuali PDD, collegamenti da e per uffici postali anche per consegna di pacchi in fermoposta, svuotatura cassette di impostazione, pick up...); consegne dirette a civici in zone caratterizzate da un'elevata presenza commerciale , industriale, artigianale;
recapito per grandi clienti del territorio di riferimento”.
Viceversa, la scarna descrizione fornita dalla teste non consente di Tes_1 ricondurre necessariamente a tale ramo tutte le consegne curate ordinariamente dalla , considerato che la consegna di corrispondenza e pacchi Pt_1 caratterizza anche la cd “linea business” ( linea per la quale non era prevista la sottoposizione a sorveglianza sanitaria) cui la lavoratrice afferma fosse adibita unitamente a quella mercato, mentre l'unico elemento di giudizio offerto è la generica affermazione che la consegna di pacchi o posta avveniva anche a favore di altri uffici postali.
Ma ciò che più conta ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della sorveglianza sanitaria è che l'asserto compiuto dal testimone, privo del riferimento alla frequenza di tali tipi di consegne (se giornaliere o meno e se impegnassero parte o tutta la giornata lavorativa) rispetto alle altre e di ogni indicazione anche approssimativa del peso dei pacchi, non vale di per sé a sostenere la movimentazione manuale dei carichi che, per essere rilevante, deve essere un dato strutturale (ossia ordinariamente presente nella prestazione giornaliera resa) caratterizzante la prestazione.
Ad ogni modo, il mancato adempimento del solo obbligo di effettuare la visita medica (in quanto l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi sottoscritto nell'aprile 2019, come sopra detto, è dimostrato) preventiva comporta a mente dell'articolo 55, comma 5, lettera e) e g) del Decreto Legislativo
81/2008, conseguenze unicamente sul piano delle sanzioni pecuniarie che ricadono sul datore di lavoro (un'ammenda ed una sanzione amministrativa), ma e non determina l'invalidità del contratto a termine, sicché , in ultima analisi, il richiamo a tali profili è del tutti irrilevante ai fini del petitum che concerne la
Pag. 8 di 15 declaratoria di nullità del termine o l'invalidità del contratto a termine e la convenzione a tempo indeterminato, con la conseguente tutela risarcitoria.
Anche le censure concernenti l'esposizione a rischio connessa all'utilizzazione da parte datoriale di automezzi a noleggio privi dei requisiti per il trasporto di oggetti sono infondate.
Infatti, la predisposizione della valutazione dei rischi anche in relazione alla guida risulta comprovata dal documento DVR in atti sopra citato (doc.16 e 17 fascicolo di primo grado pagine 49 e seguenti ), perdendo del tutto di rilievo l'assunto della violazione dell'art.20 del dlgs n.81/2015 nella parte in cui prescrive alla lettera d) che l'assunzione con contratto a termine avvenga da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Era dunque onere della lavoratrice dimostrare l'inadeguatezza di tale documento.
Al riguardo deve rilevarsi che la società appellata ha, sin dal primo grado assunto che la lavoratrice per lo svolgimento dell'attività di recapito si era avvalsa di Fiat
Panda di e di auto a noleggio e che iw3 “veicoli in noleggio Full CP_1
Rent e in noleggio Short Rent, tutti i mezzi in dotazione sono idonei all'espletamento dell'attività di recapito, predisposti al trasporto pacchi ed in buone condizioni “ ( pagina 5 memoria di costituzione in primo grado).
In presenza di tale contestazione dell'asserto dell'originaria ricorrente, nessuna prova è emersa, pur dopo l'espletamento della prova testimoniale ammessa in primo grado, dell'assunto che i mezzi a nolo e Short Rent non fossero CP_4 adeguati allo scopo del trasporto e della consegna della corrispondenza e dei pacchi, ovvero che si caratterizzassero per condizioni di scarsa manutenzione.
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha osservato, con motivazione alternativa rispetto al difetto di prova dell'adibizione ad attività con rischio specifico (cd
“Linea Mercato”), che “Inoltre si evidenzia che la ricorrente ha ricevuto la formazione generale e generale specifica , oltre all'addestramento all'uso del mezzo aziendale e ricevuto documentazione informativa ( All 18 , 19 , 20 e 22
Pag. 9 di 15 memoria ” , assunto non contrastato dall'appellante né nel suo contenuto CP_1 né nella sua adeguatezza a superare le censure sollevate dall'originaria ricorrente in tema di valutazione dei rischi ed informazione della lavoratrice.
Con il secondo motivo, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di declaratoria di nullità del contratto intercorrente tra le parti per violazione dell'art. 1344 cc, richiamando a fondamento di tale tesi la sentenza n.
15226/2023 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che “In tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se
l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-
681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l.
n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile)”.
Assume l'appellante che il Tribunale, sulla base dei principi sottesi a tale decisione come ad altre emesse in tema di somministrazione di manodopera, avrebbe dovuto condurre il vaglio sulla legittimità del contratto a termine operando una valutazione sulla circostanza che il contratto debba, anche nella vigenza della disciplina acausale, essere stipulato per prestazioni non incluse nell'ordinaria attività datoriale, ma debba soddisfare solo esigenze temporanee.
Sostiene, ancora l'appellante, che la durata della prestazione non sia l'unico indice da tenere in considerazione in tale operazione, ma che occorra guardare alle modalità complessive di svolgimento del rapporto.
Il Tribunale non avrebbe utilizzato i criteri, indicati dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza sopra citata al capo 9.16, al fine di verificare la natura
Pag. 10 di 15 temporanea del rapporto adempiuto dalla Sig.ra ( in particolare: “ a) se Pt_1 le ripetute missioni determinassero, valutate nel loro complesso, una durata del rapporto elusiva della sua natura temporanea;
b) se sia ravvisabile un abuso di tale forma di rapporto nelle missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice;
c) se dal ripetersi delle missioni risulti compromesso l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima e se tenendo conto delle circostanze del caso specifico risultino aggirate le prescrizioni della direttiva.).
Allega a tal fine di avere offerto prova attraverso le allegazioni contenute nei capi da 80 a 101, contestate solo genericamente da e sostenute dalla produzione CP_1 documentale, quale il documento n. 7, afferente i dati di copertura degli organici, comunicati da , alle organizzazioni sindacali in relazione ai mesi Controparte_1 di novembre e dicembre.
Anche tale motivo è infondato.
Trattasi di questione in parte già affrontata nell'esaminare la domanda di rimessione alla Corte di Giustizia. Agli argomenti già illustrati va aggiunto che la giurisprudenza della Cassazione richiamata dall'appellante, sia in tema di contratto a termine che di somministrazione, si è espressa in relazione a casi di
“successione di contratti”, mentre nel caso di specie tra le parti è intercorso un solo rapporto contrattuale a tempo determinato della durata di un mese e tredici giorni.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi l'operatività della regola della preordinazione del contratto a termine dell'esigenza temporanea come limite legittimante in relazione ad un unico contratto non soggetto a proroga o rinnovo e di durata assai contenuta nella vigenza del dl 87/2018 (cd Decreto Dignità),
l'allegazione compiuta dall'appellante – e la documentazione a supporto della stessa- è insufficiente a sostenere l'elusione di tale principio da parte di
[...]
. CP_1
Pag. 11 di 15 Con l'originario ricorso la aveva sostenuto che presso le unità produttive Pt_1
MO La LF e MO IA, alle quali era stata adibita, erano stati adempiuti gli accordi sindacali stipulati in data 27/07/2010, 25/08/2015,
24/02/2016 e 08/02/2018 che disciplinavano i modelli di recapito (compreso la lavorazione di cui allo smistamento e ripartizione pacchi) e le percentuali minime di copertura dell'organico e che con l'accordo del 25/09/2015, in relazione ai mutati assetti operativi del servizio di recapito, la copertura provinciale richiesta in termini di organico stabile e durevole, destinato alla soddisfazione delle esigenze ordinarie del servizio stesso, sarebbe stata rideterminata nella misura minima del 110%. Tale percentuale non sarebbe stata ridotta dall'accordo successivo del 24/02/2016, dal quale, pertanto, si sarebbe desunta la conferma della stessa nella misura del 110%. La stessa misura sarebbe stata ribadita e confermata dal successivo accordo del 08/02/2018. Sulla base di tali accordi sarebbe stata stabilita la necessità di un organico stabile nelle attività di recapito, compresa la ripartizione, in base alla necessaria copertura del servizio, basata sulla percentuale di almeno il 110% provinciale, del personale della macroarea, quale è la divisione recapito, distinta dalla divisione mercato privati (sportelli ed uffici postali). Viceversa, nel contesto lavorativo di applicazione della parte ricorrente, quale il suo ufficio di applicazione, il personale assunto a tempo indeterminato sarebbe stato inferiore alle soglie minime imposte, riconducibili al carico di lavoro ed era pari al 80%. Evidenziava che la aveva operato in Pt_1 copertura di queste carenze di organico, pari ad almeno n. 27 assunzioni a tempo indeterminato, addetti al recapito, che non sarebbero avvenute, utilizzando in luogo delle stesse, assunzioni a termine. Tale carenza sarebbe stata desumibile dal documento n. 7 relativo alla Provincia di MO. La società avrebbe inserito negli ultimi accordi la possibilità di avvalersi del lavoratore a termine anche su esigenza stabile e durevole proprio per tali carenze di organico in violazione dell'art. 19 comma 5 ° Dlgs 81/2015.Pertanto, sarebbe stata realizzata una violazione dell'art. 1344 cc, in combinato disposto con l'art. 1 e l'art. 19 Dlgs
81/2015, comprovata dalle condizioni di necessaria copertura stabile e durevole della unità produttiva di applicazione.
Pag. 12 di 15 Invero, contrariamente a quanto affermato dalla lavoratrice, negli accordi prodotti ed in specie in quello del settembre 2015, la percentuale del 110 % su base provinciale riguarda il cd personale di scorta.
Si tratta del personale, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, destinato a garantire il servizio in caso di necessità di provvedere alla sostituzione del personale portalettere nei periodi di assenza.
L'accordo prevede altresì che si farà ricorso per le sostituzioni alle diverse fattispecie di lavoro flessibile previste dalla legge: a titolo esemplificativo contratti a tempo determinato, clausola elastica ...
Inoltre, nel medesimo accordo si fa riferimento a sostituzioni mediante flessibilità operativa con spostamento del personale addetto ad una zona frazionabile ad altra resasi vacante.
Deriva da ciò manca nel ricorso l'allegazione (e la prova) del numero dei dipendenti che corrispondano all'organico ordinario o meglio al fabbisogno strutturale dell'impresa almeno in relazione alla singola provincia, non valendo a tal fine i tabulati prodotti, e potendo ipotizzarsi che altra sia la documentazione rilevante considerato che già nell'accordo del 2015, si rimandava ai vari allegati
(non prodotti dalla originaria ricorrente) per specificare l'organizzazione del recapito seppure all'epoca dell'accordo.
I tabulati prodotti al n.7 del fascicolo di parte di primo grado dalla fanno Pt_1 riferimento ai dipendenti presenti sul territorio delle varie provincie nel novembre e dicembre 2019 (anche se per il vero l'anno 2019 non è indicato in essi, ma solo allegato dalla ) ma sono di scarsa utilità. Pt_1
Innanzitutto le diciture organico “stabile “ e organico “flessibile”, alla luce del contenuto degli accordi prodotti dalla stessa lavoratrice non appaiono avere significato univoco, e, in particolare, il riferimento ad un organico “flessibile” non riguarda necessariamente ed univocamente il personale assunto a tempo determinato, potendo rientrare in tale nozione anche altre tipologie di rapporto di lavoro, ad esempio i contratti di somministrazione, e non solo, posto che già
Pag. 13 di 15 nell'accordo del 2015 citato dall'appellante si fa riferimento a varie modalità di lavoro flessibile non necessariamente coincidenti con il contratto a termine, ma potendo tale dizione corrispondere a modalità organizzative diverse anche in relazione a contratti a tempo indeterminato. E ciò risulta coerente l'inclusione nella voce “totale organico” di entrambe le categorie.
Inoltre, la produzione dei tabulati, in quanto limitata a solo due mesi, non consente di appurare una situazione di stabile utilizzazione della tipologia dei contratti a tempo determinato occorrendo a tal fine un accertamento esteso per un periodo di tempo apprezzabile, soprattutto considerato che nei due mesi per i quali sono prodotti i tabulati ricadono i picchi di attività allegati dalla stessa lavoratrice (black Friday e festività natalizie) che ne rendono ancor meno utile –
e significativa- la considerazione dei dati numerici in essi riportati se prodotti in funzione della dimostrazione della copertura con contratti a termine di posti vacanti per soddisfare esigenze stabili e durevoli.
Ancora, attraverso i tabulati non è possibile ricavare quali siano le tipologie di recapito tra le due (business ovvero mercato), pur menzionate in essi, che vedano la presenza dei lavoratori a tempo determinato, né in quale rapporto gli stessi siano presenti rispetto all'ordinario fabbisogno ed al personale assunto a tempo indeterminato.
Infine, nessuna prova ha o aveva articolato (vedasi i capitoli presenti nell'originario ricorso e riproposti in appello) la lavoratrice intesa a dimostrare l'utilizzazione sistematica dei contratti a termine da parte datoriale per la copertura di determinati posti anche attraverso l'assunzione in successione di diversi lavoratori a termine in relazione allo stesso posto, sicché in definitiva le singole circostanze allegate in relazione a tale specifico aspetto e di cui aveva chiesto prova l'appellante sono irrilevanti.
L'appello, in definitiva, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Pag. 14 di 15 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 6 settembre 2023 nei confronti di n Controparte_1 persona del legale rappresentante, con riferimento alla sentenza n. 2325/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
6.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 15 di 15