Sentenza 27 novembre 2025
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OC SA, MA EL UC, MA TO IN, OM EC, EM LI, GI De CC, OR IA, PA NI, EP CH e NC CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, e Francesco Camerini, rappresentato e difeso ai sensi dell’articolo 23 del codice del processo amministrativo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi in L’Aquila, via EP Garibaldi n. 62;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato OM De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria dell’illegittimità
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico formulata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con PEC del 30 giugno 2025 nonché dell’obbligo del Comune dell’Aquila di fornire una risposta alla predetta istanza;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 8 ottobre 2025:
per l’annullamento della nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con la quale il Comune dell’Aquila ha ritenuto inammissibile e, comunque, ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato inoltrata in data 30 giugno 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NA RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
I ricorrenti sono tutti cittadini residenti nel Comune dell’Aquila, i quali - ad eccezione dell’avvocato Francesco Camerini che in quel giudizio assume la veste di codifensore - hanno proposto dinanzi a questo Tribunale il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 252 del 2025, per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune dell’Aquila ha disposto il distacco immediato della pubblica illuminazione nel tratto di strada antistante le proprie abitazioni (documento n. 7 dell’indice della parte ricorrente).
In data 30 giugno 2025 i ricorrenti hanno inoltrato al Comune dell’Aquila, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, un’istanza volta a conoscere:
“ - quanti procedimenti concernenti l’attuazione di convenzioni urbanistiche e/o ‘cessioni perequative’ risultino, alla data odierna, non concluse da atti di trasferimento della proprietà al Comune di L’Aquila di quanto oggetto della convenzione e/o delle ‘cessioni perequative’;
- quante strade, piazze, o loro porzioni, ed, in generale, quante aree destinate ed utilizzate per il pubblico transito, tra quelle censite nel cd. ‘viario aquilano’ pubblicato sul sito istituzionale telematico dell’ente non siano di proprietà comunale in forza di valido titolo acquisitivo di natura contrattuale e/o ablativa, ma siano state, tuttavia, dotate di pubblica illuminazione e segnaletica stradale e fatte oggetto di intervento di sistemazione per l’uso pubblico di transito e di interventi manutentivi del sedime stradale e delle relative pertinenze;
- quali, tra le strade inserite nel succitato ‘viario aquilano’ siano a ‘fondo cieco’ e, quindi, non consentano, percorrendole, a piedi o con mezzi meccanici, di confluire su altra viabilità pubblica, ma siano state, comunque, dotate di pubblica illuminazione e di altri servizi pubblici essenziali.”
Il Comune dell’Aquila non ha riscontrato la predetta istanza nei modi e nei termini di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Con ricorso notificato l’8 agosto 2025 e depositato il 12 agosto 2025, i ricorrenti hanno agito, ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, per la declaratoria dell’illegittimità del diniego implicito, asseritamente formatosi sull’istanza di accesso civico inoltrata in data 30 giugno 2025, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune dell’Aquila di comunicare i dati e i documenti ivi specificati.
Con nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025 il Comune dell’Aquila ha ritenuto inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato proposta dai ricorrenti “siccome estranea al paradigma normativo” e l’ha, comunque, rigettata, dal momento che essa “presuppone un’attività di ricerca, cernita documentale, estrazione di dati intesa alla formazione ad hoc di un documento ostensibile.”
Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 8 ottobre 2025, i ricorrenti hanno domandato, ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, l’annullamento della predetta nota di inammissibilità e rigetto dell’istanza di accesso civico.
In vista della camera consiglio fissata per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e una memoria di replica.
In data 14 novembre 2025 il Comune dell’Aquila si è costituito in giudizio ed ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati indicati dal precedente articolo 2, di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istanza.
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato un valore provvedimentale, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, sezione III, 2 marzo 2022, n. 1482).
L’azione proposta con il ricorso introduttivo deve, perciò, essere qualificata come azione avverso il silenzio, di cui agli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo.
Nondimeno, per ragioni di economia processuale, il Collegio non ritiene di dover disporre, ai sensi dell’articolo 32 del codice del processo amministrativo, la conversione dell’azione proposta con il ricorso introduttivo, dal momento che lo stesso risulta tempestivamente proposto nel termine di cui all’articolo 31, comma 2, e che, ai sensi dell’articolo 87, comma 3, sono stati comunque rispettati tutti gli altri termini processuali.
Il mutamento del rito sarebbe, infatti, superfluo, atteso che anche al ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di accesso civico, si applica il rito speciale in materia di accesso, di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo (Consiglio di Stato, sezione IV, 5 febbraio 2024, n. 1179).
Tanto premesso, il ricorso introduttivo deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: successivamente al suo deposito, il Comune dell’Aquila ha, infatti, adottato il provvedimento di diniego, espresso e motivato, dell’istanza di accesso civico presentata dai ricorrenti, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, un’istanza di accesso civico c.d. generalizzato, avente ad oggetto i dati e i documenti indicati nell’istanza inoltrata al Comune dell’Aquila in data 30 giugno 2023.
L’accesso civico generalizzato consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o da enti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A differenza dell’accesso documentale, l’accesso civico generalizzato non postula né una particolare legittimazione soggettiva del richiedente né una motivazione della richiesta e può essere limitato esclusivamente per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati, tassativamente individuati dall’articolo 5-bis.
Tanto premesso, il diniego opposto dal Comune dell’Aquila all’istanza di accesso civico generalizzato formulata dai ricorrenti deve ritenersi illegittimo, siccome fondato su motivazioni estranee alla disciplina legislativa di riferimento.
Nella nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025 il Comune dell’Aquila ha respinto l’istanza di accesso civico generalizzato in ragione dell’indeterminatezza e della genericità dei documenti richiesti, ritenuti presumibilmente non soggetti all’obbligo di pubblicazione, e della necessità di predisporre un’attività “di ricerca, cernita documentale, estrazione di dati intesa alla formazione ad hoc di un documento ostensibile.”
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato non è limitato ai soli documenti, ma si estende ai dati e alle informazioni e, precisamente, riguarda tutte le informazioni, i dati e i documenti che non sono soggetti ad obblighi di pubblicazione (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 10).
Nell’istanza di accesso civico del 30 giugno 2025 i ricorrenti non chiedono l’esibizione di documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma la conoscenza di dati e informazioni relativi al numero di procedimenti che, “alla data odierna”, non risultano ancora definiti con atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili al patrimonio comunale, al numero delle strade di proprietà privata censite nel c.d. “viario aquilano” e adibite all’uso pubblico nonché al numero delle strade a fondo cieco censite nel “viario aquilano” e “dotate di pubblica illuminazione e di altri servizi pubblici essenziali”.
Tali dati e informazioni non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione e si trovano sicuramente nella disponibilità dell’amministrazione comunale, dal momento che afferiscono ad attività di pubblico interesse (acquisto della proprietà di aree cedute da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche e di cessioni perequative ed organizzazione del servizio di viabilità pubblica) e di pubblico servizio (illuminazione delle strade).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto alla piena conoscenza sotteso all’accesso civico generalizzato esige che esso sia esercitato in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’azione amministrativa, sicché non possono trovare accoglimento quelle istanze di accesso civico “manifestamente onerose o sproporzionate, e cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche…, contenenti un numero rilevante di dati o documenti ovvero richieste massive plurime, pervenute in un arco temporale limitato da parte dello stesso soggetto o da soggetti comunque riconducibili a un unico centro di interesse” (Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 10 del 2020; in applicazione di tale orientamento, Consiglio di Stato, sezione III, 10 ottobre 2025, n. 7973; 14 marzo 2023, n. 2686).
Le richieste contenute nell’istanza di accesso civico dei ricorrenti non possono essere qualificate come “massive”, dal momento che esse interessano un numero, verosimilmente contenuto, di procedimenti tuttora aperti (quelli concernenti l’attuazione di convenzioni urbanistiche o cessioni perequative che non siano stati definiti da atti di trasferimento della proprietà privata al patrimonio comunale) e di dati (quelli numerici afferenti alle strade di proprietà privata ad uso pubblico ed alle strade intercluse dotate di servizi pubblici).
Il Collegio ritiene che l’elaborazione di tali dati e informazioni non richieda un impiego di risorse organizzative ed umane, in termini di impegno e di ore lavorativi, manifestamente oneroso.
L’attività di elaborazione dei dati e delle informazioni in possesso del Comune dell’Aquila non si rivela neppure sproporzionata rispetto all’interesse conoscitivo perseguito dai ricorrenti, il quale, pur essendo parzialmente di natura individuale e privatistica (in virtù del riferimento al bene della vita che sperano di ottenere all’esito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 252 del 2025), non può, comunque, ritenersi estraneo alle finalità sottese all’accesso civico generalizzato, in particolare al controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente ed alla verifica dell’impiego delle risorse pubbliche utilizzate per garantire il servizio di pubblica illuminazione.
In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
Il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con ordine al Comune dell’Aquila di fornire ai ricorrenti le informazioni e i dati richiesti con l’istanza di accesso civico del 30 giugno 2025, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
La strumentalità dell’interesse conoscitivo dei ricorrenti al perseguimento anche di interessi individuali e privatistici, se non è idonea ad incidere sulla loro legittimazione all’accesso civico, induce, tuttavia, il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025 e ordina al Comune dell’Aquila di fornire ai ricorrenti le informazioni e i dati richiesti con l’istanza di accesso del 30 giugno 2025 entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
MA Colagrande, Consigliere
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AN NZ |
IL SEGRETARIO