Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13414/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13414 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 21.07.2022 da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 09.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 novembre 2022 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebratasi sulla piattaforma TEAMS il 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 21 luglio 2022 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza in data 26 maggio 2016.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, risultando a carico di quest’ultimo i seguenti provvedimenti:
1) denuncia all’Autorità Giudiziaria, effettuata in data 09/03/2008 da Compagnia Carabinieri Nucleo Operativo Radiomobile di CA - MO, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.D.S. (guida sotto l’influenza dell’alcool). Dalla disamina del suo fascicolo personale risulta la restituzione della patente di guida in data 20/02/2009 a seguito di sospensione disposta dal Prefetto di Modena in data 31/03/2008. Da comunicazione della Procura della Repubblica di Modena, ricevuta in data odierna, il relativo procedimento penale (nr.-OMISSIS-) risulta concluso in data 20/06/2013 con sentenza di archiviazione per prescrizione;
2) denuncia all’Autorità Giudiziaria, effettuata in data 26/02/2014 dalla Questura di Modena - Squadra Mobile, per il reato di cui all’art. 610 C.P (violenza privata). Da comunicazione della Procura della Repubblica di Modena, ricevuta in data odierna, il relativo procedimento penale (nr.-OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 609 bis - 605 - 56 - 81 comma 1 C.P. accertato in Modena in data 01/01/2012 e permanente sino al 11/02/2014) risulta concluso con decreto di archiviazione, emesso dal G.I.P. in data 24/11/2017, per mancanza di condizioni;
3) denuncia all’Autorità Giudiziaria, effettuata in data 21/11/2014 da Sezione Polstrada Modena, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 c C.D.S. (guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 G/L). Dalla disamina del suo fascicolo personale risulta la sospensione della patente di guida, per la durata di anni 1, disposta dal Prefetto.
Nonché i seguenti provvedimenti relativi a notizie di reato non presenti alla banca dati SDI:
1) nr. -OMISSIS- per art. 582 C.P. (lesioni personali). Reato commesso il 09/03/2008 a CA (MO). Concluso con decreto di archiviazione, emesso dal G.D.P. in data 29/08/2008, per mancanza di condizioni;
2) nr. -OMISSIS- per art. 590 C.P. (lesioni personali colpose). Reato commesso a CA (MO) il 05/03/2008. Concluso con sentenza, emessa in data 15/06/2016, di non doversi procedere in quanto il reato è estinto per remissione di querela;
3) sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna - 2° Sezione Penale in data 07/02/2020 (nr.-OMISSIS- R. Sent.), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 23/11/2017 (nr.-OMISSIS-), appellata dall’imputato. Questi era stato giudicato per: a) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv 609-bis C.P. (violenza sessuale), 612 2° comma C.P. (minaccia - aggravato) e per b) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 612 2° comma C.P. (minaccia - aggravato), 582, 585 C.P. (lesione personale - aggravato). Il cittadino straniero era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nonché dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di due anni. La Corte d’Appello dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’appellante in ordine ai reati contestati sub capo b) nonché al delitto di cui all’art. 612 C.P. contestato sub capo a) perché estinti per prescrizione; ridetermina la pena in ordine al residuo reato contestato di violenza sessuale in anni 2 di reclusione; concede il beneficio della sospensione condizionale della pena. Conferma nel resto.
Nel corpo del provvedimento l’impugnato l’Amministrazione dà inoltre atto della circostanza della mancata riunione nel territorio italiano del nucleo familiare del ricorrente, dato questo che permette di sospettare in ordine alla sua reale integrazione nella comunità nazionale.
Tutti tali elementi, come compiutamente motivato nel corpo del provvedimento impugnato, rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’Amministrazione ha, pertanto, adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento di interessi ed ha, altresì, ritenuto non compiutamente provato il corretto e stabile inserimento del richiedente nel tessuto sociale a fronte della esplicita non condivisione dei valori di solidarietà e sicurezza, violati dalla condotta delittuosa posta in essere.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OS AR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR AR | OS AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.