Art. 16.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai temporanei adibiti a mansioni non salariali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai temporanei adibiti a mansioni non salariali.