Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 318/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile n. 318/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento, relativa a credito riportato da cartella di pagamento, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS), il 6.2.1942, residente a Cassano Ionio (CS), in contrada Fornara, n. 8, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Andrea Garofalo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Cassano Ionio, in via P. Maroncelli, n. 44, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di Email_1
fax: 0981.70111
Appellante
1
e
(codice fiscale e partita i.v.a.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore avente sede legale a Roma, in via
Giuseppe Grezar, n. 14, in qualità di subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici facente capo ad (a sua volta incorporante, in forza del Controparte_2
decreto legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, Controparte_3
ed , rappresentata e difesa, come da procura Controparte_4 Controparte_5
alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Napoli, in via Del Rione Sirignano, n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di Email_2
fax: 0817613033;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere – per i motivi di fatto e di diritto assegnati – il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nei termini invocati e, pertanto: in via interinale, sospendere – giusta quanto sub § E) – l'efficacia esecutiva della sentenza 22 luglio 2022, n. 1031, emessa dal Tribunale ordinario di Castrovillari, sez. civile, dott. Pasquale Angelo Spina, all'esito del proc. n. 2888/18 RG;
nel merito: a) dichiarare nulla e/o annullare
l'intimazione di pagamento n. 03420189003433263/000; b) dichiarare che l'istante nulla deve in quanto il supposto credito vantato dall'Amministrazione ministeriale non è dovuto ovvero non più attuale e/o esigibile per tutto quanto espresso in parte motiva;
c) conseguentemente, dichiarare nulla e/o illegittima e/o priva di efficacia la cartella di pagamento n. 0320090015733290000 ed il relativo ruolo sotteso;
con relativo ordine di cancellazione a cura e spese di parte convenuta. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art . 93 c.p.c.”;
2 il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'adita Controparte_1
Corte, in accoglimento integrale dei motivi suesposti rigettare l'appello proposto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria delle spese legali, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Il giudizio di primo e di secondo grado
Con sentenza n. 1031/2022, pubblicata il 25.7.2022 e non notificata, il Tribunale di
Castrovillari (CS) ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420189003433263000, con cui TR
, parte opposta, gli aveva ingiunto il pagamento di un credito pari ad euro
[...]
2.400.968,33, avente titolo nella cartella di pagamento n. 0320090015733290000 che era stata emessa, sempre, da , tra gli altri Controparte_7
crediti, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981, di quello concernente una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione, originariamente dell'importo di euro
681.214,00, era divenuta, con gli accessori di legge, pari ad euro 2.392.753,22 ed era stata irrogata all'attore (in solido con la società cooperativa “Mediterranea Agrumi”) dal con ordinanza-ingiunzione n. Controparte_8
27/03, protocollo n. 50576, per le violazioni di cui all'art. 3 della legge n. 898/1986, giacché, in qualità di vice presidente della cooperativa “Mediterranea Agrumi”, aveva indebitamente percepito aiuti comunitari in ambito agricolo, con riferimento alla campagna agrumaria 1995-1996.
Il Tribunale, inoltre, ha rigettato la domanda di condanna dell'agente della riscossione ex art. 96 c.p.c. che era stata avanzata dall'opponente e ha condannato quest'ultimo, altresì,
a rimborsare ad le spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale, in sintesi - dopo aver rigettato i motivi di opposizione con cui era lamentata l'irregolarità dell'intimazione di pagamento per l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente a decidere sull'eventuale opposizione, del termine e delle modalità per proporre opposizione (giacché ritenute mere irregolarità), per il difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento n. 0320090015733290000 (poiché
3 dall'esame della documentazione in atti risultava che la stessa era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e per l'erronea quantificazione del credito e degli interessi – ha rigettato, altresì, il motivo di opposizione, con cui aveva eccepito Parte_1
l'intervenuta formazione del giudicato esterno, circa la non debenza del credito di cui all'opposta intimazione di pagamento (giudicato rappresentato, secondo l'opponente, dalla sentenza n. 11390/2005 del Tribunale di Roma, con cui era stata annullata l'ingiunzione di pagamento emessa dall' il 3.5.2022), in quanto il giudicato CP_9
formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non aveva efficacia vincolante nel giudizio relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione amministrativa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello - con annessa istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia impugnata - con Parte_1
atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 16.2.2023, lamentando la nullità o l'annullabilità della sentenza: I) per omessa valutazione della sentenza n. 729/2020 del
Tribunale Castrovillari, prodotta al momento di precisare le conclusioni, che aveva affermato il principio, secondo cui, in assenza dell'obbligo di restituzione degli aiuti comunitari, la sanzione amministrativa non aveva ragione di esistere;
II) per l'esclusione dell'efficacia vincolante nel giudizio relativo alla irrogazione della sanzione amministrativa del giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione degli di aiuti comunitari;
III) per la ritenuta irrilevanza del disconoscimento della copia fotostatica della notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione di pagamento opposta;
IV) per il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; V) per l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.4.2023, si
è costituita nel presente giudizio di appello , resistendo Controparte_1 all'avverso gravame, di cui ha sostenuto l'infondatezza.
Con ordinanza del 26.5.2023, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
24.5.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.2.2025 (v. ordinanza in atti).
Con ordinanza del 14.2.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la Corte - tenuto conto della natura pregiudiziale della questione circa la
4 tempestività o meno dell'appello, alla luce della qualificazione giuridica dell'azione promossa dall'attore nel primo grado di giudizio - ha rinviato la causa, per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 26.3.2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per note conclusionali (v. ordinanza in atti).
Nessuna delle parti ha depositato note conclusionali nei dieci giorni antecedenti l'udienza.
2. Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello
Preliminarmente, si osserva che l'intimazione di pagamento opposta da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stata emanata,
[...] in virtù del rinvio contenuto nell'art. 27 della legge n. 689/1981 (intitolato “esecuzione forzata”) alle norme sulla riscossione delle imposte dirette, quale atto necessario per dare esecuzione ad una ordinanza ingiunzione ormai definitiva e per riscuotere il relativo credito, riportato in apposita cartella di pagamento, prodromica all'intimazione di pagamento opposta. Essa deve essere qualificata, pertanto, come opposizione a precetto o
“pre-esecutiva” (cfr., ad esempio, Cass. civ., sentenza n. 6833 dell'11.3.2021) e, segnatamente, in parte, come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e, in parte, come opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1°, c.p.c.).
La qualificazione giuridica di opposizione “mista” (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) è, del resto, affermata dall'appellante nelle note di trattazione scritta del 26.3.2025.
Detto questo, l'appello, proposto con atto di citazione notificato il 16.2.2023, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Occorre premettere che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, in materia di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve avvenire, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, sulla base della qualificazione dell'opposizione da parte del giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (v., ad esempio, Cass. civile, sezione III,
n. 10326/2014; n. 16379/2005; n. 3404/2004; sez.
6-II, n. 3338/2012).
5 Premesso ciò, il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento presupposta (n. 0320090015733290000), in difetto di espressa qualificazione effettuata dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, concerne una ragione di opposizione qualificabile come di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di contestazione relativa al quomodo della esecuzione forzata e non al diritto del creditore a procedere in executivis (v., ad esempio,
Cass., sez. III, n. 2889/2023; n. 20694/2021; n. 10326/2014; sez. II, n. 1656/2016), con conseguente inammissibilità dell'appello, atteso che il mezzo di impugnazione esperibile avverso il capo della sentenza che ha deciso su tale motivo di opposizione è, esclusivamente, il ricorso straordinario per cassazione.
Gli altri motivi di appello, concernenti l'efficacia di giudicato della pronuncia relativa all'obbligo di restituzione degli aiuti comunitari, riguardano, invece, ragioni di opposizione da qualificarsi come opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché viene contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia, essi sono, parimenti, inammissibili, perché l'appello è stato proposto in violazione del termine utile per impugnare la sentenza, di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c. (non soggetto alla sospensione nel periodo feriale: v. infra). Infatti, l'atto di citazione in appello è stato notificato il 16.2.2023 (v. le ricevute di accettazione e consegna, in formato .pdf, allegate nel fascicolo telematico dall'avv. Andrea Garofalo, con nota di deposito del 22.2.2023), oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25.7.2022.
Come, più volte, chiarito dalla Corte di Cassazione, in effetti, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto), ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n.
742/1969, non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (in tal senso, ad esempio, v. Cass., sezione 6-2, ordinanza n. 11780 del 18.6.2020).
L'intempestività dell'appello riguarda anche i motivi di impugnazione concernenti i capi di sentenza aventi ad oggetto la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la regolamentazione delle spese processuali, non avendo natura autonoma, ma meramente accessoria rispetto alla domanda principale
6 di opposizione, con conseguente applicazione dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista per la causa principale (cfr. Cass., sez.
6-II, n. 10661/2020).
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Il rilievo di ufficio della inammissibilità dell'impugnazione giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (inammissibilità), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 1031/2022, pubblicata il 25.7.2022 e non notificata, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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