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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SE NC IO SA, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2212 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 12/06/2025, la Società Ricorrente_1 S.r.l., come in epigrafe difesa, impugnava, l'avviso di accertamento - n. 2212/2019 del 19/03/2025, con il quale il Comune di Campi Bisenzio, richiedeva il parziale pagamento dell'IMU relativa all'anno 2019. Nell'accertamento, riguardante alcuni appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Campi Bisenzio e censiti al Catasto Terreni del predetto Comune, a seguito di una perizia è stato calcolata l'imposta IMU dell'anno 2019 per un importo totale di euro 14.417,59, mentre la contribuente aveva versato per tale anno un imposta IMU di euro 826,00. Una particella di questo terreno, riconosciuto da entrambe le parti, come terreno agricolo, non vi è Nominativo_1controversia, mentre gli altri terreni, ella perizia dell'Ing. venivano cosi classificati:
- Atti_Catastali_1 di mq 16.520 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.20 ed avrebbe un valore di euro 19,80 al mq: Atti_Catastali_2- di mq 176 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.21 ed avrebbe un valore di euro 50,00 al mq, dove oltre alla perizia fa riferimento ad un atto di compravendita del 25.10.2017, rep. 22415; Atti_Catastali_3- di mq 1770 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.20 ed avrebbe un valore di euro 19,80 al mq.
La ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio e eccepisce:
- la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, la motivazione dell'atto impositivo non sarebbe corretta, in quanto non indicato espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'accertamento si ritengono sussistenti e fondati. L'atto non conterrebbe le prove per fondare le ragioni sulle quali si basa la pretesa impositiva. Il Comune di Campi Bisenzio, si è limitato ad indicare un atto di compravendita del 25/10/2017, e per il resto basandosi su una perizia dell'Ing. Nominativo_1, che in modo generico, individua il valore delle aree edificabili. Nel merito, ritiene che il valore dei terreni indicati nell'accertamento sia di euro 5,00 a mq. Come indicato nella perizia il tecnico della parte ricorrente, che viene allegata al ricorso, in quanto su detti terreni, l'indice di edificabilità è praticamente inesistente, cosi come la destinazione d'uso, che rende l'area inutilizzabile per costruire. Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, allega giurisprudenza favorevole.
Con controdeduzioni trasmesse in data 19/12/2025, il Comune di Campi Bisenzio, si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che l'avviso d'accertamento è stato correttamente motivato, in quanto si bassa su di una perizia di un tecnico incaricato, e su un contratto di compravendita stipulato l'anno precedente, su un terreno situato nella stessa area. Ritiene quindi che la motivazione dell'atto sia stata corretta la società ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, così come risulta evidente dal ricorso prodotto. Nel merito conferma il valore accertato, in quanto come indicato nelle precedenti sentenze, Il fatto che tali aree non siano immediatamente edificabili, (stante il lungo e complesso iter burocratico che tali pianificazioni richiedono vista anche la molteplicità di Enti coinvolti) non può stravolgere la loro valutazione mantenendo la loro concreta potenzialità edificatoria e quindi il loro valore. Inoltre ritiene che sia ormai consolidato orientamento della giurisprudenza che è l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica a far lievitare il valore venale dell'immobile, e coincide con gli atti amministrativi di adozione dello strumento urbanistico. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa che le aree possedute, erano prive di edificabilità, per cui il loro valore era pari a quello delle aree agricole di €. 5,00 al mq. La compravendita indicata nell'atto impositivo è avvenuta il 25/10/2017, quando il regolamento urbanistico era ancora vigente essendo decaduto il 07/11/2017, e il piano operativo adottato nel 2024, ha confermato che tali aree non sono interessate da previsioni insediative. Produce perizia dell'architetto Nominativo_2, che conferma la correttezza del IMU pagata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
Riguardo all'eccezione della mancata motivazione dell'avviso d'accertamento, deve essere respinta, in quanto il Comune ha valutato il terreno attraverso una perizia di un professionista incaricato proprio a questo scopo, inoltre su un appezzamento di terreno ricadente nella stessa area ha preso in considerazione un contratto di compravendita dell'anno 2017, dal quale è trascorso poco più di un anno. Questi aspetti indicati nell'atto impositivo, hanno permesso alla contribuente di difendersi affrontando ampiamente tutti gli aspetti della controversia, come in effetti è avvenuto.
Nel merito, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce tra cui la n. 14679/2024 ha ribadito che “Il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio, non fa diventare il terreno agricolo (sottoponibile a ICI/IMU in base al valore catastale), ma incide solo sulla determinazione della base imponibile, ferma la destinazione edificabile dell'area attribuitale dallo strumento urbanistico generale e la conseguente imponibilità secondo il valore venale”.
Conseguentemente a queste pronunce quindi, dobbiamo stabilire il valore delle aree interessate e il metodo attuato dal Comune appare corretto, in quanto per una determinata area, ha preso in considerazione il valore stabilito in un contratto di compravendita di recente stipulato ricadente nella stessa area. Per le altre aree, non avendo un preciso riferimento, ha considerato, vista la non edificabilità immedita dei terreni di ridurre a meno della metà il valore del terreno.
Per cui non possiamo che respingere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, vista la complessità della questione, nel compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Coirte di Giustizia di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, spese compensate. Firenze, lì 22 gennaio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SE NC IO SA, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2212 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 12/06/2025, la Società Ricorrente_1 S.r.l., come in epigrafe difesa, impugnava, l'avviso di accertamento - n. 2212/2019 del 19/03/2025, con il quale il Comune di Campi Bisenzio, richiedeva il parziale pagamento dell'IMU relativa all'anno 2019. Nell'accertamento, riguardante alcuni appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Campi Bisenzio e censiti al Catasto Terreni del predetto Comune, a seguito di una perizia è stato calcolata l'imposta IMU dell'anno 2019 per un importo totale di euro 14.417,59, mentre la contribuente aveva versato per tale anno un imposta IMU di euro 826,00. Una particella di questo terreno, riconosciuto da entrambe le parti, come terreno agricolo, non vi è Nominativo_1controversia, mentre gli altri terreni, ella perizia dell'Ing. venivano cosi classificati:
- Atti_Catastali_1 di mq 16.520 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.20 ed avrebbe un valore di euro 19,80 al mq: Atti_Catastali_2- di mq 176 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.21 ed avrebbe un valore di euro 50,00 al mq, dove oltre alla perizia fa riferimento ad un atto di compravendita del 25.10.2017, rep. 22415; Atti_Catastali_3- di mq 1770 che secondo il Comune sarebbe inserito nel PMU 4.20 ed avrebbe un valore di euro 19,80 al mq.
La ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio e eccepisce:
- la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, la motivazione dell'atto impositivo non sarebbe corretta, in quanto non indicato espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'accertamento si ritengono sussistenti e fondati. L'atto non conterrebbe le prove per fondare le ragioni sulle quali si basa la pretesa impositiva. Il Comune di Campi Bisenzio, si è limitato ad indicare un atto di compravendita del 25/10/2017, e per il resto basandosi su una perizia dell'Ing. Nominativo_1, che in modo generico, individua il valore delle aree edificabili. Nel merito, ritiene che il valore dei terreni indicati nell'accertamento sia di euro 5,00 a mq. Come indicato nella perizia il tecnico della parte ricorrente, che viene allegata al ricorso, in quanto su detti terreni, l'indice di edificabilità è praticamente inesistente, cosi come la destinazione d'uso, che rende l'area inutilizzabile per costruire. Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, allega giurisprudenza favorevole.
Con controdeduzioni trasmesse in data 19/12/2025, il Comune di Campi Bisenzio, si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che l'avviso d'accertamento è stato correttamente motivato, in quanto si bassa su di una perizia di un tecnico incaricato, e su un contratto di compravendita stipulato l'anno precedente, su un terreno situato nella stessa area. Ritiene quindi che la motivazione dell'atto sia stata corretta la società ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, così come risulta evidente dal ricorso prodotto. Nel merito conferma il valore accertato, in quanto come indicato nelle precedenti sentenze, Il fatto che tali aree non siano immediatamente edificabili, (stante il lungo e complesso iter burocratico che tali pianificazioni richiedono vista anche la molteplicità di Enti coinvolti) non può stravolgere la loro valutazione mantenendo la loro concreta potenzialità edificatoria e quindi il loro valore. Inoltre ritiene che sia ormai consolidato orientamento della giurisprudenza che è l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica a far lievitare il valore venale dell'immobile, e coincide con gli atti amministrativi di adozione dello strumento urbanistico. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa che le aree possedute, erano prive di edificabilità, per cui il loro valore era pari a quello delle aree agricole di €. 5,00 al mq. La compravendita indicata nell'atto impositivo è avvenuta il 25/10/2017, quando il regolamento urbanistico era ancora vigente essendo decaduto il 07/11/2017, e il piano operativo adottato nel 2024, ha confermato che tali aree non sono interessate da previsioni insediative. Produce perizia dell'architetto Nominativo_2, che conferma la correttezza del IMU pagata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
Riguardo all'eccezione della mancata motivazione dell'avviso d'accertamento, deve essere respinta, in quanto il Comune ha valutato il terreno attraverso una perizia di un professionista incaricato proprio a questo scopo, inoltre su un appezzamento di terreno ricadente nella stessa area ha preso in considerazione un contratto di compravendita dell'anno 2017, dal quale è trascorso poco più di un anno. Questi aspetti indicati nell'atto impositivo, hanno permesso alla contribuente di difendersi affrontando ampiamente tutti gli aspetti della controversia, come in effetti è avvenuto.
Nel merito, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce tra cui la n. 14679/2024 ha ribadito che “Il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio, non fa diventare il terreno agricolo (sottoponibile a ICI/IMU in base al valore catastale), ma incide solo sulla determinazione della base imponibile, ferma la destinazione edificabile dell'area attribuitale dallo strumento urbanistico generale e la conseguente imponibilità secondo il valore venale”.
Conseguentemente a queste pronunce quindi, dobbiamo stabilire il valore delle aree interessate e il metodo attuato dal Comune appare corretto, in quanto per una determinata area, ha preso in considerazione il valore stabilito in un contratto di compravendita di recente stipulato ricadente nella stessa area. Per le altre aree, non avendo un preciso riferimento, ha considerato, vista la non edificabilità immedita dei terreni di ridurre a meno della metà il valore del terreno.
Per cui non possiamo che respingere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, vista la complessità della questione, nel compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Coirte di Giustizia di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, spese compensate. Firenze, lì 22 gennaio 2026