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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.17478-
2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
C.F.: ), nato il [...] a [...]/Virginia Parte_1 C.F._1 (USA), rappresentato e difeso dall'avv. Pedicini Armando come da procura in atti allegata RICORRENTE
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato
Resistente CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , Controparte_1 per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essa è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita.
A sostegno della domanda narra:
“… discendente diretto della sig.ra (bisnonna del ricorrente), nata ad [...], nella Persona_1 provincia di Napoli, il giorno 10.09.1882, figlia di e;
la stessa emigrava Persona_2 Persona_3 negli Stati Uniti d'America fine 800' ove si sposava, in data 07.10.1900 con il sig. (bisnonno del Persona_4 ricorrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino americano in data 06.01.1911 (cfr. all. 2.10), ed ivi decedeva in data 19.08.1947; i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di New York/NY (USA) il 12.05.1921 (ovvero diversi anni dopo l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre sig.
), la sig.ra (nonna del ricorrente), la quale si sposava a sua volta il 07.11.1942 Persona_4 Persona_5 con il sig. ….”. Persona_6 La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato
Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la summenzionata legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Parte ricorrente intende far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione e allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non è costituito. Si procede in contumacia. Controparte_1
Il PM si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2
“il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. TI – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, Controparte_1 il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti Controparte_1 concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n.
91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Nel caso di specie è evidente che , bisnonno dell'odierno ricorrente e coniuge della dante causa sig.ra Persona_4
faceva richiesta di naturalizzazione statunitense ottenendola con relativo giuramento di fedeltà Persona_1 in data 06.01.1911; rinunciava così alla cittadinanza italiana ufficialmente. Appare evidente sul punto che l'ascendenza dell'odierno ricorrente sia caratterizzata da una interruzione, questa volta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui l'attuale dante causa, moglie del sig. in Persona_1 Persona_4 conseguenza della perdita della cittadinanza italiana perdeva anch'ella la cittadinanza italiana (pur non avendovi Contr inunciato espressamente. Ne consegue che l'odierno ricorrente ha adito il Tribunale non avendo altra alternativa per chiedere il riconoscimento dello status civitatis italiano per filiazione, in quanto la donna italiana (la sig.ra , perdeva la possibilità di tramandare la propria cittadinanza italiana alla propria figlia Persona_1 sig.ra , perché non consentito dalla legge italiana allora vigente (in particolare gli artt. 1 - 15 del Persona_5
Libro Primo - Titolo Primo del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 disciplinati in seguito dalla legge sulla cittadinanza italiana nr. 555 del 13 giugno del 1912).
E'cittadina statunitense per ius soli e cittadino italiana iure sanguinis per via materna. I discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Vi è di più. Benvero le recenti Sentenze “gemelle” Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n. 25317 e 25318 del 2022, pubblicate il 24/8/2022, sul solco della Cass. SSUU n. 3 del 24 agosto 2002, inoltre, hanno ribadito ancora una volta come la cittadinanza per fatto di nascita abbia “natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie integrata dalla nascita da cittadino italiano, e colui che richiede il riconoscimento deve provare, solamente il “fatto acquisitivo” e
“la linea di trasmissione”.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense.
Sul punto si precisa che la discendente signora non acquisì mai la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria. Tanto si evince dalla lettera emessa da U.S. Controparte_3 Stati Uniti), ente centrale detentore di documenti di naturalizzazione per
[...] tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal
Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3).
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura orientata della Corte costituzionale nella citata sentenza del 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30.
Sulle eventuali discrepanze dei nomi.
Le citate leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara:
cittadino italiano per filiazione dalla nascita, in quanto discendente diretto da cittadina Parte_1 italiana ex lege, che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Saviano, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Saviano (NA); per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Controparte_1 annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 11 marzo 2025
Il Gop
Dott.ssa A. De Simone
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.17478-
2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
C.F.: ), nato il [...] a [...]/Virginia Parte_1 C.F._1 (USA), rappresentato e difeso dall'avv. Pedicini Armando come da procura in atti allegata RICORRENTE
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato
Resistente CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , Controparte_1 per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essa è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita.
A sostegno della domanda narra:
“… discendente diretto della sig.ra (bisnonna del ricorrente), nata ad [...], nella Persona_1 provincia di Napoli, il giorno 10.09.1882, figlia di e;
la stessa emigrava Persona_2 Persona_3 negli Stati Uniti d'America fine 800' ove si sposava, in data 07.10.1900 con il sig. (bisnonno del Persona_4 ricorrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino americano in data 06.01.1911 (cfr. all. 2.10), ed ivi decedeva in data 19.08.1947; i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di New York/NY (USA) il 12.05.1921 (ovvero diversi anni dopo l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre sig.
), la sig.ra (nonna del ricorrente), la quale si sposava a sua volta il 07.11.1942 Persona_4 Persona_5 con il sig. ….”. Persona_6 La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato
Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la summenzionata legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Parte ricorrente intende far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione e allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non è costituito. Si procede in contumacia. Controparte_1
Il PM si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2
“il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. TI – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, Controparte_1 il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti Controparte_1 concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n.
91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Nel caso di specie è evidente che , bisnonno dell'odierno ricorrente e coniuge della dante causa sig.ra Persona_4
faceva richiesta di naturalizzazione statunitense ottenendola con relativo giuramento di fedeltà Persona_1 in data 06.01.1911; rinunciava così alla cittadinanza italiana ufficialmente. Appare evidente sul punto che l'ascendenza dell'odierno ricorrente sia caratterizzata da una interruzione, questa volta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui l'attuale dante causa, moglie del sig. in Persona_1 Persona_4 conseguenza della perdita della cittadinanza italiana perdeva anch'ella la cittadinanza italiana (pur non avendovi Contr inunciato espressamente. Ne consegue che l'odierno ricorrente ha adito il Tribunale non avendo altra alternativa per chiedere il riconoscimento dello status civitatis italiano per filiazione, in quanto la donna italiana (la sig.ra , perdeva la possibilità di tramandare la propria cittadinanza italiana alla propria figlia Persona_1 sig.ra , perché non consentito dalla legge italiana allora vigente (in particolare gli artt. 1 - 15 del Persona_5
Libro Primo - Titolo Primo del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 disciplinati in seguito dalla legge sulla cittadinanza italiana nr. 555 del 13 giugno del 1912).
E'cittadina statunitense per ius soli e cittadino italiana iure sanguinis per via materna. I discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Vi è di più. Benvero le recenti Sentenze “gemelle” Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n. 25317 e 25318 del 2022, pubblicate il 24/8/2022, sul solco della Cass. SSUU n. 3 del 24 agosto 2002, inoltre, hanno ribadito ancora una volta come la cittadinanza per fatto di nascita abbia “natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie integrata dalla nascita da cittadino italiano, e colui che richiede il riconoscimento deve provare, solamente il “fatto acquisitivo” e
“la linea di trasmissione”.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense.
Sul punto si precisa che la discendente signora non acquisì mai la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria. Tanto si evince dalla lettera emessa da U.S. Controparte_3 Stati Uniti), ente centrale detentore di documenti di naturalizzazione per
[...] tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal
Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3).
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura orientata della Corte costituzionale nella citata sentenza del 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30.
Sulle eventuali discrepanze dei nomi.
Le citate leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara:
cittadino italiano per filiazione dalla nascita, in quanto discendente diretto da cittadina Parte_1 italiana ex lege, che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Saviano, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Saviano (NA); per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Controparte_1 annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 11 marzo 2025
Il Gop
Dott.ssa A. De Simone