Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da
Carrozzeria SU S.n.c. di AR SU & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italferr S.p.A., Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Commissario Straordinario nominato ex D.P.C.M. 5 agosto 2021, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione conclusiva della conferenza di servizi in data 6 maggio 2024, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito “PFTE”) per l’intervento della linea Catania Siracusa Bypass ferroviario di Augusta, è stato apposto sull’area interessata, di proprietà della società ricorrente, il vincolo preordinato all’esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera, nonché degli altri atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa CR SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi in data 6 maggio 2024, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito “PFTE”) per l’intervento della linea Catania Siracusa Bypass ferroviario di Augusta, è stato apposto sull’area interessata, di proprietà della società ricorrente, il vincolo preordinato all’esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera; b) le ordinanze n. 1 del 29 marzo 2023 e n. 2 del 3 giugno 2024 con le quali il Commissario Straordinario nominato ex art. 4 D.P.C.M. del 5 agosto 2021, rispettivamente, ha adottato le determinazioni organizzative concernenti l’intervento strutturale della linea Catania Siracusa Bypass ferroviario di Augusta ed ha concluso l’iter procedurale relativo all’approvazione del detto intervento, prendendo atto della intervenuta adozione della determinazione motivata n. 4/2024 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici assunta nell’adunanza del 27 maggio 2024 e della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024; c) la nota del 7 marzo 2025 prot. n. DIC.PES.0072322.25.U, di Italferr S.p.A., denominata comunicazione di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento ex art. 17 del D.P.R. n. 327/2001; d) il decreto n. 24 del 22 maggio 2025 con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto l’occupazione in via di urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà della società ricorrente in suo favore e, per essa, di Italferr S.p.A., in qualità di mandataria; e) il verbale di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 19 giugno 2025; f) gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, ove occorra, la citata determinazione motivata n. 4 del 27 maggio 2024 del Comitato Tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto quanto segue: a) la società ricorrente è proprietaria di un fabbricato con annesso spazio circostante, sito in territorio del Comune di Augusta ed iscritto in catasto al foglio 52, particella 266, subalterni 11 e 27; su tale immobile ed anche sulla stradella pertinenziale limitrofa posta al confine della proprietà la società ricorrente esercita la propria attività di carrozzeria e verniciatura; b) con nota prot. n. DIC.PES.0072322.25.U del 7 marzo 2025, inviata a mezzo raccomandata e pervenuta in data 9 giugno 2025, Italferr S.p.A., in qualità di mandataria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., comunicava alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, che con ordinanza n. 1 del 29 marzo 2023 “ è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto che comporta l’avvio dell’iter finalizzato all’acquisizione definitiva e/o all’acquisizione temporanea … ”; alla nota in esame era allegata la citata ordinanza n. 1/2023 nonché uno stralcio del piano particellare di esproprio riguardante la proprietà della società ricorrente; c) con successiva nota del 26 maggio 2025 prot. n. DEO.DIC.PES.0161808.25U Italferr S.p.A., sempre in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., inviava il decreto n. 24 del 22 maggio 2025, con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. aveva disposto l’occupazione in via di urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà della società ricorrente; d) dalla lettura dell’atto la ricorrente apprendeva che il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per l’intervento in oggetto era stato definitivamente approvato con determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024 e che con tale provvedimento era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ed imposto il vincolo preordinato all’esproprio sull’area interessata; e) con successiva ordinanza n. 2 del 3 giugno 2024 - e non dunque con l’ordinanza n. 1 del 29 marzo 2023, erroneamente allegata alla comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 - poi, il Commissario Straordinario nominato per l’intervento concludeva l’iter procedurale di approvazione, prendendo atto della citata determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024 e della determinazione motivata n. 4 del 27 maggio 2024 del Comitato Tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; f) in data 19 giugno 2025 avveniva l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001; g) a seguito di formale richiesta di accesso agli atti la ricorrente veniva a conoscenza di alcune gravi difformità tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza di servizi e quello riportato negli stralci e nel piano particellare di esproprio comunicato unitamente al decreto di occupazione d’urgenza; h) in particolare, mentre il progetto approvato, per come risultante dalla allegata tavola n. 190-1 (piano particellare di esproprio), prevedeva la realizzazione del pilone su cui avrebbe dovuto reggersi il viadotto e, segnatamente, della fondazione di tale pilone a filo con la recinzione che delimita il confine della proprietà della società ricorrente ed a circa 12/13 metri dal fabbricato, e la realizzazione dell’impalcato alcuni metri dietro, invece, la tavola n. 110 (non approvata e non allegata agli atti, ma trasmessa in riscontro all’istanza di accesso) ed il conforme stralcio del piano particellare di esproprio allegato al decreto di occupazione d’urgenza inviato alla ricorrente prevedono la realizzazione delle fondazioni a ridosso non della recinzione, ma dello stesso fabbricato, ed il pilone ad una distanza di meno di dieci metri dal fabbricato, intervenendo sia sulla stradella posta al confine del terreno utilizzata per l’attività commerciale sia sullo stesso fabbricato, che vedrà a pochissima distanza la realizzazione di un’enorme opera che sorreggerà un viadotto sul quale passerà un treno sopraelevato.
I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti: a) difetta, sostanzialmente, la comunicazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto nella relativa nota ricevuta dalla ricorrente si fa riferimento all’ordinanza commissariale n. 1/2023, la quale non approva alcun progetto, non impone alcun vincolo sui terreni della ricorrente e non dichiara la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera, limitandosi a stabilire le determinazioni organizzative concernenti l’intervento strutturale; b) tale comunicazione, pertanto, non ha assolto gli obblighi previsti dal citato art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, il quale prescrive che al proprietario delle aree interessate sia data notizia della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; c) la mancata ( rectius , errata) comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 determina, quindi, un vizio procedimentale e la conseguente illegittimità della procedura espropriativa in oggetto; d) come già osservato, a seguito di istanza di accesso agli atti la società ricorrente ha potuto verificare che il progetto originariamente approvato dalla conferenza di servizi del 6 maggio 2024 e dall’ordinanza commissariale n. 2 del 3 giugno 2024 è ben differente da quello comunicato alla società unitamente al decreto di occupazione d’urgenza e che sarà effettivamente eseguito; e) la circostanza è in fatto confermata - non dalle operazioni di immissione in possesso del 19 giugno 2025, nel corso delle quali i tecnici nulla hanno indicato sui luoghi, ma - dai segnali apposti dagli stessi tecnici della società espropriante intervenuti sui luoghi in data 7 agosto 2025, contrassegnati con la scritta “INGPILA”, dai quali emerge chiaramente la volontà di realizzare l’opera proprio a ridosso del fabbricato della società ricorrente, nonostante il progetto approvato la poneva a distanza regolamentare; f) gli atti impugnati sono, dunque, illegittimi in quanto non si tratta di una semplice variazione esecutiva del progetto ma di una vera e propria variante, che avrebbe dovuto essere sottoposta alla medesima procedura di approvazione del progetto originario; g) se è vero che in fase esecutiva il progetto definitivo approvato dall’Amministrazione può prevedere puntualizzazioni dell’opera, come variazioni atte ad incrementare l’efficienza dell’opera o a ridurre i costi in termini di sacrificio di valori giuridici protetti dall’ordinamento, ovvero inevitabili ottimizzazioni che non possono che interessare la fase esecutiva, è anche vero che tali modifiche non possono involgere l’integrità dell’opera, dovendo, in tali ipotesi, l’Amministrazione espropriante rivedere e riapprovare le modifiche progettuali apportate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2943; Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6514); h) la nuova allocazione dell’opera per come sopra individuata viola anche i limiti di distanza posti dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968; i) essa, inoltre, comporta lo spostamento dello scavo di sbancamento delle fondazioni, che se dovesse rispettare le previsioni della tavola n. 110 giungerebbe sino all’interno e sotto il fabbricato della società ricorrente, fermandosi ad una profondità di circa 4 metri, a pochissima distanza dalla fondazione di uno dei pilastri della carrozzeria, la cui spinta, in assenza di terreno circostante, verrebbe a creare pericolosi cedimenti; l) infine, la nuova allocazione dell’opera incide sulla valutazione delle vibrazioni causate dal passaggio del treno, dell’impatto strutturale sugli edifici limitrofi, del rischio per la salute e dell’incidenza dell’ombra, la quale influisce sulla rendita energetica dell’impianto fotovoltaico collocato sulla copertura dell’edificio di proprietà della ricorrente.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l’opera in questione è stato sottoposto all’esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo il procedimento disciplinato dall’art. 44 del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, il quale trova applicazione per tutti i progetti di infrastrutture ferroviarie – come nella specie – finanziati con risorse P.N.R.R., ivi inclusi quelli per la cui realizzazione risulti nominato un Commissario Straordinario; b) nel corso del procedimento, acquisito il dossier conoscitivo presentato da Italferr S.p.A. in esito alle prescrizioni del parere n. 4/2023 reso dal Comitato Speciale, il responsabile del procedimento ha attestato che dalla suddetta analisi conoscitiva è derivata una parziale ricalibrazione delle scelte progettuali di alcune opere (modifiche non sostanziali) rispetto al PFTE sottoposto al parere del Comitato; c) l’iter è proseguito con l’indizione da parte della stazione appaltante, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto; d) il Comitato Speciale si è attenuto alle disposizioni di legge e non sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere per non avere l’organo condotto un’analisi approfondita sulle scelte progettuali e per non aver valutato l’impatto economico-finanziario dell’opera; e) stante il ruolo allo stesso attribuito dalla legge, il Comitato Speciale deve ritenersi estraneo alle censure sollevate in ricorso in merito alla presunta modifica sostanziale del progetto in fase esecutiva, all’uso di una tavola non approvata (tavola n. 110 anziché tavola 190-1), alla violazione delle distanze urbanistiche di cui al D.M. n. 1444/1968 e ai vizi della procedura espropriativa.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’approvazione e l’esecuzione dell’intervento in questione, in quanto, in parte, finanziato con risorse P.N.R.R., sono sottoposte al procedimento disciplinato dall’art. 44 del decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e che l’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 16 del citato testo unico è integrato con la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) trova, altresì, applicazione l’art. 48 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, secondo cui la variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto D.P.R. n. 327 del 2001; c) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha puntualmente seguito l’iter procedimentale indicato dalla legge e Italferr S.p.A., incaricata dell’espletamento delle attività finalizzate alla partecipazione dei soggetti interessati, ha provveduto alla pubblicazione, in data 25 luglio 2023, di apposito avviso sui quotidiani a tiratura nazionale e locale “La Repubblica” e “La Sicilia” nonché sul sito web della Regione Siciliana, sull’Albo Pretorio del Comune di Augusta e nella sezione dedicata del sito web della società Italferr stessa, con possibilità di consultazione di tutti gli elaborati progettuali da parte degli interessati; d) con ulteriori informative pubblicate a norma di legge Italferr S.p.A. ha dato evidenza della positiva conclusione dell’iter di approvazione del progetto di cui si discute; e) alla luce di ciò, il ricorso deve ritenersi tardivo; f) invero, la comunicazione ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 327/2001 è stata consegnata alla ricorrente in data 2 aprile 2025, come risulta dall’allegato avviso di ricevimento, e non il 9 giugno 2025, come erroneamente indicato in ricorso; g) il fatto che a tale comunicazione sia stata, per mero errore, allegata l’ordinanza n. 1/2023 con la quale il Commissario Straordinario aveva adottato le disposizioni organizzative del progetto e non la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024, né l’ordinanza n. 2 del 3 giugno 2024 del Commissario Straordinario, è irrilevante, in quanto, come osservato, è stata garantita in ampie forme all’interessato la conoscenza dei provvedimenti in questa sede impugnati; h) in via subordinata, quand’anche si volesse ritenere per mera ipotesi che la comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 inviata da Italferr S.p.A. in data 7 marzo 2025 non sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione, il ricorso sarebbe comunque tardivo, atteso che il ricorrente, come dallo stesso ammesso, ha appreso dell’approvazione del progetto definitivo e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il tramite della nota 26 maggio 2025 con la quale Italferr S.p.A. ha offerto l’indennità provvisoria di esproprio e l’indennità provvisoria di occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001; i) è, quindi, anche infondato il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 17 D.P.R. n. 327/2001 ed in ogni caso l’omissione di tale comunicazione non invalida l’atto di approvazione del progetto ma può solo, eventualmente, incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 113); l) è infondato anche l’ulteriore motivo di ricorso, in quanto il PFTE approvato dalla conferenza di servizi, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Commissario Straordinario prevede la realizzazione di uno dei piloni di sostegno del realizzando viadotto ferroviario, indicato con il n. 18 e posto all’altezza della progressiva 1+913,00 km, in prossimità dell’attività commerciale gestita dalla società ricorrente; m) in particolare, come si evince dalla planimetria di progetto, sia il pilone (seppur in minima parte) sia il plinto interrato della relativa fondazione insistono sulla stradella limitrofa posta al confine della proprietà della ricorrente e le previsioni di espropriazione e occupazione temporanea rappresentate nella tavola “190-1”, allegata al PFTE (“Piano Particellare Tavola 3-4”), rispecchiano puntualmente le previsioni della planimetria di progetto, compresa quella che prevedeva l’esproprio di parte della stradella di proprietà della ricorrente; n) uno stralcio del predetto piano particellare è stato poi trasmesso alla ricorrente con la più volte citata comunicazione del 7 marzo 2025, ed anche tale stralcio rispecchia puntualmente le previsioni del PFTE, non prevedendo affatto alcun avvicinamento del pilone n. 18 alla proprietà della ricorrente; o) analogamente, appare del tutto conforme al PFTE ed al piano particellare di esproprio con esso approvato anche il verbale di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 19 giugno 2025, tanto è vero che il titolare della società ricorrente, che ha presenziato alle relative operazioni, non ha sollevato alcuna obiezione in quella sede; p) la ricorrente è incorsa in errore nel ritenere che si sia verificata una modifica al progetto approvato ed ha, indebitamente, attribuito rilevanza alla tavola 110, trasmessa da Italferr S.p.A. in riscontro all’istanza di accesso agli atti, dalla quale, in effetti, potrebbe evincersi un disallineamento tra l’ortofoto e la cartografia, che potrebbe fornire l’impressione che l’intervento sia situato all’interno della recinzione che circonda la proprietà della ricorrente; q) si tratta, tuttavia, di una circostanza irrilevante, in quanto detta tavola costituisce un elaborato meramente interno, redatto nell’ambito della predisposizione del progetto per la gara; r) del resto, dal confronto tra gli elaborati n. 118 (allegato al progetto) e n. 123 e 124 (elaborati di gara) si evince chiaramente che la posizione del pilone n. 18 è rimasta immutata, al limite della viabilità esterna al perimetro della carrozzeria; s) circa i segnali “INGPILA” apposti sulle aree dall’appaltatore in data 7 agosto 2025 va detto che con verbale di consegna delle aree n. 1 del 20 giugno 2025 Italferr S.p.A. ha consegnato a Cosedil S.p.A. (aggiudicataria della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori in argomento) le aree di cui al verbale di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 19 giugno 2025, che a loro volta corrispondono puntualmente alle aree di cui al PFTE approvato; t) ad ogni modo, interpellata sul punto, l’aggiudicataria ha chiarito che “ il punto “ING. PILA”, tracciato il 07/08/2025, […] è sicuramente fuori dalla recinzione della Carrozzeria SU, su strada privata già consegnata da ITF con verbale n.1 ”, la quale strada privata, come già detto, è stata prevista come oggetto di esproprio sin dal PFTE approvato.
La ricorrente ha depositato in data 11 ottobre 2025 la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario concernente il decreto di occupazione d’urgenza n. 24 del 22 maggio 2025.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha ribadito le proprie difese con memoria in data 20 ottobre 2025.
La ricorrente e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno successivamente depositato memorie di replica in data 24 ottobre 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Deve preliminarmente ritenersi, in relazione all’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla società resistente, la tempestività dell’azione giudiziale promossa dal ricorrente.
In particolare, il termine per impugnare non può, nel caso di specie, farsi decorrere dalla comunicazione spedita alla ricorrente ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 327, la quale deve ritenersi inidonea agli effetti di legge, non contenendo menzione degli atti recanti l’approvazione del progetto definitivo, come prescritto dalla sopra indicata norma.
Invero, l’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che: “ 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio. 2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio ”.
Il termine per impugnare gli atti di approvazione del progetto deve, quindi, farsi in concreto decorrere dalla successiva comunicazione alla società ricorrente del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (n. 24 del 22 maggio 2025), che si presume avvenuta nel giugno 2025 (con conseguente tempestività del gravame), tenuto conto della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario ritualmente prodotta in giudizio dalla ricorrente in data 11 ottobre 2025.
Detta relazione fa riferimento ad un atto notificato su istanza di Italferr S.p.A., che, in assenza di prova contraria, deve presumersi essere il decreto di occupazione d’urgenza n. 24 del 22 maggio 2025, non avendo parte resistente assolto l’onere – ai fini di una contestazione specifica – di indicare a quale eventuale diverso atto tale richiesta di notifica si riferisca.
Non rileva, invece, al fine di far decorrere il termine di impugnazione da un momento antecedente alla comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza, la disciplina speciale di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 77/2021, invocata dalla resistente, atteso che la stessa riguarda esclusivamente le modalità di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 327/2001.
Va soggiunto che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione solo per gli atti per i quali non sia prevista comunicazione individuale (che, nella specie, è, invece, prescritta dal menzionato art. 17 D.P.R. n. 321/2007).
Tanto premesso, è, nondimeno, infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che la mancanza nella comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 del contenuto e dei requisiti prescritti dalla legge determini un vizio procedimentale tale da invalidare l’intera procedura espropriativa.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “ La mancata comunicazione del provvedimento che approva il progetto definitivo prevista ai sensi dell’art. 17, d.P.R. n. 327/2001 produce quale unico effetto, rilevante ai fini della ricevibilità del ricorso, di impedire che inizi a decorrere per l’interessato il termine per impugnare l’atto di approvazione, essendo del tutto irrilevante la conoscenza aliunde eventualmente acquisita dell’atto ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 10478).
In altri termini, “ La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, prevista dall’art. 17, d.P.R. 8 febbraio 2001 n. 327, non costituisce un requisito di legittimità dell’atto che ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica, subordinandone l’efficacia, ma la sua mancanza si esaurisce in una mera irregolarità, che ha unicamente l’effetto di impedire che inizi a decorrere per l’interessato il termine per impugnare l’atto di approvazione ” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5348).
La ricorrente deduce, inoltre, la violazione degli articoli 17 e 19 del D.P.R. n. 327/2001, stante la difformità tra il progetto approvato nella conferenza dei servizi in data 6 maggio 2024 e quello in corso di esecuzione, come evincibile dal raffronto tra la tavola n. 190-1 degli elaborati progettuali approvati nella conferenza dei servizi, da un lato, e la tavola 110 nonché il piano particellare di esproprio allegato al decreto di occupazione d’urgenza, dall’altro lato.
Il motivo è fondato.
Invero, come correttamente evidenziato nella relazione tecnica di parte ricorrente (ed anche a prescindere dalla considerazione della tavola 110, che è atto interno alla procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori in questione), dall’esame dei documenti prodotti emerge ictu oculi una discrepanza tra la tav. n. 190-1 (piano particellare di esproprio tav. 3-4 – v. tav. 01 elenco file) allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, approvato in sede di conferenza di servizi, e il piano particellare allegato al decreto di occupazione d’urgenza, che individua una maggiore area da espropriare (corrispondente allo “spigolo”, ricadente all’interno della stradella di proprietà della ricorrente, individuato nella predetta relazione tecnica a pag. 21 e ss.), che, invece, nella tav. n. 190-1 risultava oggetto di mera occupazione temporanea.
In esecuzione del (modificato) piano particellare di esproprio allegato al decreto di occupazione d’urgenza l’Amministrazione ha, poi, proceduto - come risulta dal verbale in atti - all’immissione in possesso e alla redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ai fini dell’espropriazione, sicché deve ritenersi fondata la doglianza di parte ricorrente secondo cui in fase esecutiva sarebbe intervenuta una modifica dell’area da espropriare rispetto a quella risultante dal progetto approvato.
Ne deriva l’illegittimità, in parte qua , del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (n. 24 in data 22 maggio 2025), atteso che, come affermato da consolidata giurisprudenza sulla base di principi che, mutatis mutandis , possono essere riferiti alla fattispecie in esame, l’assetto del territorio deve ritenersi “ definitivamente conformato alla stregua di quanto previsto nel progetto definitivo, cosicché nessuna variazione di tale assetto può poi conseguire dalla successiva approvazione del progetto esecutivo (la decisione richiamata cita a sua volta Cons. St., sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5301). In definitiva, il progetto definitivo non è suscettibile di modificazione in sede di progetto esecutivo in quelle parti che determinano il concreto assetto del territorio (salve, naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni dell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo). E ciò, in particolare, per quanto concerne la concreta definizione delle opere da realizzare e delle aree all’uopo necessarie; sì che nella fase successiva non saranno poi introducibili mutamenti della localizzazione dell’opera, tali da incidere sulle posizioni degli interessati in maniera diversa da quanto non abbia già previsto il progetto definitivo. Se dunque il progetto definitivo non è un documento cristallizzato o assolutamente immodificabile, in sede di progetto esecutivo è tuttavia precluso introdurre quelle modificazioni al progetto definitivo che mutino il tipo di opera dallo stesso approvata, o incidano su soggetti diversi da quelli già contemplati o - come nel caso di specie - aggravino il pregiudizio imposto ai privati coinvolti nei loro beni dall’opera pubblica ” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2943).
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto limitatamente all’impugnativa del decreto di occupazione d’urgenza n. 24 in data 22 maggio 2025, con conseguente annullamento di tale decreto in parte qua , mentre deve essere respinto nel resto, non riscontrandosi vizi del provvedimento di approvazione del progetto, di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, di cui alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in data 6 maggio 2024.
L’esito della lite e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 24 in data 22 maggio 2025; 2) rigetta nel resto il ricorso; 3) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE BU, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
CR SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR SO | IE BU |
IL SEGRETARIO