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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CARASSALE ILARIA e dall'avv. ZORATTI LAZZARO
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULLINI Controparte_1 C.F._5
GIOVANNI
- parte resistente -
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) con l'avv. DE CASTRO Controparte_2 P.IVA_1
MORGANA
- parte terza chiamata -
1 Oggetto: Responsabilità professionale
Causa assunta in decisione all'udienza dell'1.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da ricorso e, pertanto:
“Si chiede che il Tribunale di Udine, previa occorrendo ammissione ed espletamento degli incombenti istruttori dedotti ed ogni altro mezzo meglio visto dal SI. Magistrato, ferme le risultanze di cui alla CTU resa nel giudizio per a.t.p. R.G. 3944/22 accerti in primis, la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del dott. per condotta errata, CP_1 contraria alle linee guida, omissiva, quindi, condanni lo stesso: al risarcimento in favore di di ogni danno patrimoniale inclusi esborsi per cure Parte_1 mediche, certificati socio-sanitari e pareri medico legali, perdita del reddito e perdita del contributo economico e di ogni danno non patrimoniale per perdita di chance di sopravvivenza e/o per una migliore e/o più duratura qualità della vita, per violazione del consenso informato, per invalidità permanente e temporanea per danno esistenziale e morale nella misura che riterrà quantificare tenuta in considerazione le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma o il Tribunale di
Milano, apportata la deduzione dell'importo di € 450.000 come indicato in parte motiva, con rivalutazione ed interessi a tenore dell'art. 1274 c.c. sulle somme già rivalutate ad anno per anno.
In favore di , , a titolo di danno non patrimoniale Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella misura che riterrà quantificare tenuta in considerazione le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma o il Tribunale di Milano, con rivalutazione ed interessi a tenore dell'art. 1274 c.c. sulle somme già rivalutate ad anno per anno. Vinte le spese di giudizio.”
Per parte resistente:
Come da memoria di replica del 23.02.2025 specificando in via preliminare di rito l'eccezione di pagamento, e, pertanto:
“NEL MERITO rigettare la domanda della SI.ra nei confronti del dott. , in quanto Pt_1 CP_1 infondata in fatto e in diritto, poiché non è stata provata la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del dott. ; CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella deprecata e non creduta ipotesi che venisse accolta la domanda di parte attrice, cosicché accertata la responsabilità contrattuale ovvero
2 extracontrattuale del dott. , dichiari la terza chiamata, , CP_1 Controparte_3 tenuta a manlevare fino a concorrenza del massimale di polizza l'odierno convenuto come previsto dalla polizza assicurativa n. 040029479074 stipulata con la medesima e conseguentemente condanni , P.IVA corrente in San Cesario (Mo), Controparte_3 P.IVA_1
C.so Libertà n. 53, in persona del Presidente del ConIGlio di Amministrazione legale rapp.te pro tempore DO. , al risarcimento del danno conseguenza per l'intero, tenuto conto Controparte_4 che la Compagnia Assicurativa ha già anticipato la somma di € 450.000,00 oltre il pagamento di spese di CTP, CTU e legali.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali anche del procedimento ATP, di
CTP e CCTTUU, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che venga ordinata l'acquisizione del fascicolo dell'ATP
Tribunale di Udine RG n. 3944/2022 inter partes;
nonché che il Tribunale adito, ex art. 210 cpc, ordini all'odierna Ricorrente il deposito dell'accordo transattivo sottoscritto con CP
, oltre alla causale del bonifico e della ricevuta-quietanza del pagamento;
nonché il
[...] deposito della cartella clinica della dott.ssa ovvero di quelle di altri dermatologi che Pt_5 hanno visitato la SI.ra prima del dicembre 2014, quindi la disposizione di una nuova perizia Pt_1 alla luce dei nuovi elementi di giudizio eventualmente reperiti e che consentirebbero al CTU di potersi esprimere sul quadro clinico della lesione asportata, a oggi rimasto sconosciuto come dichiarato dagli stessi CCTTUU.”
Per parte terza chiamata:
Come da memoria di costituzione e, pertanto:
“In via principale, per il caso in cui il dott. venga condannato a risarcire alcunché a uno o CP_1 più dei ricorrenti, respingere la domanda di garanzia perché infondata.
In gradato subordine, e sempre per il caso di condanna limitare comunque l'accoglimento della domanda di garanzia nel limite del massimale di 1,5 milioni.
In ogni caso, previa riduzione di quanto dovuto della franchigia contrattuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, e i familiari Parte_1
(padre), (madre) e (sorella) – a seguito Parte_2 Parte_4 Parte_3
3 dell'esperimento, da parte della prima, di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (quale condizione di procedibilità dell'azione avente ad oggetto la responsabilità sanitaria, secondo quanto prescritto dall'art. 8 l. n. 24/2017) – adivano il Tribunale per sentire accertare la responsabilità del dott. e condannare lo stesso al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un caso di malpractice medica.
In particolare, i ricorrenti esponevano che , all'esito di una prima visita dermatologica Parte_1 nel dicembre 2014, si era rivolta nel mese successivo all'odierno resistente, di professione chirurgo estetico, per far controllare un nevo comparsole ex novo in sede latero-cervicale destra;
che quest'ultimo nell'aprile 2015 aveva provveduto all'asportazione del nevo assicurando la buona riuscita dell'intervento e le buone condizioni di salute della paziente;
e che, tuttavia, nel 2019 le era stata diagnosticata l'esistenza di un melanoma da ricondursi, quale sede di partenza, proprio al nevo trattato dal dott. , che avrebbe dunque errato tanto nella sua valutazione quanto per aver CP_1 omesso il necessario esame istologico, rendendo impossibile accertare prima la patologia rimasta per anni silente e attualmente in uno stato di progressione incontrollata.
A supporto di tale ricostruzione i ricorrenti invocavano gli esiti della c.t.u. esperita nel corso del procedimento per A.T.P. (R.G. 3944/22), rappresentando come il Collegio peritale in tale sede avrebbe riconosciuto una responsabilità del sanitario per non avere seguito le ordinarie linee cliniche, nonché la sussistenza di un nesso causale fra l'attività resa dal medico e il grave danno subito, quantificato con una IP dell'80%.
Si costituiva in giudizio il dott. , eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al CP_1 risarcimento del danno di controparte e, nel merito, contestando la narrazione dalla stessa offerta e le conclusioni della c.t.u., sia per l'assenza di profili di colpa nel proprio operato, sia per il mancato accertamento, secondo la regola del “più probabile che non”, dell'identità tra il nevo da lui asportato e il melanoma successivamente diagnosticato. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dei ricorrenti e, in subordine, previa chiamata in causa della compagnia CP_2 CP
la condanna di quest'ultima a tenerlo indenne dalla pretesa economica dei ricorrenti.
[...]
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, eccependo la non operatività della polizza, essendo esclusa dall'ambito applicativo della stessa un'attività, come nel caso di specie, ab origine oncologica, ed eccependo comunque, in via subordinata, l'esistenza di un massimale di € 1,5 milioni. Rappresentava, infine, di aver già erogato alla IG.ra l'importo di € 450.000, in Pt_1 previsione di surrogarsi, fino a tale ammontare, nel diritto di credito vantato dalla ricorrente nell'ipotesi di condanna del medico e inoperatività della polizza.
4 All'esito della prima udienza, il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.; successivamente, ordinava alla terza chiamata il deposito dell'accordo transattivo (secondo la tesi del resistente) sottoscritto con i ricorrenti, oltre alla causale del bonifico e della ricevuta-quietanza del pagamento;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 1.7.2025, trattenendo, al termine, la causa in decisione e riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
II) Giova premettere, in punto di diritto, che la fattispecie in esame, con riferimento alla domanda risarcitoria promossa dalla ricorrente , deve essere inquadrata nell'ambito dei principi Parte_6 che governano la disciplina della responsabilità contrattuale.
In tal senso, deve essere richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il medico è responsabile, in linea generale, ai sensi degli artt. 1218 e ss.
c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 577/2008).
Né il quadro delineato dalla giurisprudenza può considerarsi mutato per effetto della entrata in vigore della legge (cd. legge Gelli-bianco, n. 24/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie") che, con riguardo alla posizione del singolo professionista, ha espressamente previsto che lo stesso risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.., salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, come pacificamente nel caso di specie (in cui, da un lato, non è in discussione l'avvenuta esecuzione di visita medica e del successivo intervento di exeresi da parte del dott. e, dall'altro lato, deve escludersi, in CP_1 quanto non evincibile dagli atti, l'esistenza di un contratto di spedalità tra struttura sanitaria e paziente).
A fronte della natura contrattuale della responsabilità qui fatta valere, secondo gli ormai consolidati insegnamenti della Corte di Cassazione – ferma la necessità della prova del titolo negoziale e dell'allegazione dell'inadempimento professionale – “è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass 27142/2024).
Per i danni non patrimoniali dedotti dagli altri ricorrenti ( , e Parte_2 Parte_4
), invece, la responsabilità ha natura extracontrattuale ed incombe, dunque, sui ricorrenti Parte_3 medesimi l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (v., sul punto, Cass. n.
11320/2022, secondo cui “… il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il
5 medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito”).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non". Ed invero, in tema di responsabilità civile, trovano applicazione i principi regolatori di cui agli artt. 40 e 41 c.p. in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché il criterio della cosiddetta causalità adeguata, secondo il quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".
Ove, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, esso si sostanzia nella verifica della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuto alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto della omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, allo stesso tempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. n. 8114/2022).
In altri termini, in caso di comportamento omissivo, è configurabile il nesso causale tra l'omissione del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'attività del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi;
viceversa, non può riconoscersi alcuna responsabilità quando il comportamento omesso, ove tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato, poiché in tal caso l'omissione non può ritenersi causa del danno.
Ed, in particolare, "in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva si sostanzia nella verifica della eziologia dell'omissione,
6 per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (probabilità quantitativa) ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (probabilità logica)"
(Cass. n. 21530/2021).
III) Alla stregua dei principi innanzi richiamati deve dunque procedersi all'esame ed alla valutazione del caso concreto.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte resistente, in quanto il dies a quo da considerarsi non è quello in cui si è verificata la condotta illecita o il pregiudizio in sé (aprile 2015), ma quello in cui i creditori hanno preso effettiva cognizione e percezione del danno ingiusto sofferto e della sua derivazione causale
(gennaio 2020) (cfr. Cass. n. 29859/2023). Sicché, tenuto conto che la prescrizione è stata poi interrotta, quantomeno nell'anno 2022, con l'instaurazione dell'A.T.P., non residuano dubbi in merito alla tempestività del presente giudizio.
IV) Allo stesso modo va respinta l'eccezione preliminare di “pagamento” proposta dal dott. CP_1 nel corso dell'udienza dell'1.07.2025.
Quest'ultimo, fin dal proprio atto introduttivo, ha prospettato l'esistenza di un accordo transattivo stipulato tra la ricorrente e la terza chiamata in forza del quale le parti si sarebbero “già accordate sull'ammontare del danno eventualmente da risarcire, che potrebbe essere stato quantificato intorno a € 700.000,00, di cui € 450.000,00, oltre € 50.000,00 di spese legali, l'Assicurazione dichiara di averli già anticipati alla SI.ra , mentre la restante parte vorrebbe che fosse Pt_1
l' a metterla di tasca propria”, sull'assunto che “quand'anche detta polizza operasse, Parte_7 come evidentemente ne è convinta anche la stessa atteso il comportamento Controparte_3 tenuto fino a ora, l'eccedenza sarebbe ovviamente a esclusivo carico dell' ”. Parte_7
Il dott. ha dunque chiesto, a sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione di tale accordo, CP_1 poiché non presente in atti. Il giudice accoglieva l'istanza ma la terza chiamata non vi dava seguito.
Da qui la proposizione dell'eccezione che, non essendo stato ottemperato il predetto ordine, mancherebbe la dimostrazione (a carico dei ricorrenti) del titolo e del quantum della residua obbligazione risarcitoria, il che comporterebbe, per l'effetto, il rigetto della domanda di risarcimento.
La tesi del resistente, tuttavia, non è condivisibile.
7 Tanto la IG.ra quanto hanno negato l'esistenza di un accordo Pt_1 Controparte_2 transattivo avente ad oggetto l'ammontare del danno di cui si discute in questa causa, giustificando l'avvenuto pagamento del sopraindicato importo a mero titolo di acconto e in previsione della possibilità della terza chiamata di surrogarsi, fino a tale ammontare, nel diritto di credito vantato dalla ricorrente (nell'ipotesi in cui venissero accertate la responsabilità del medico e l'inoperatività della polizza). Ciò basta per escludere che l'Assicurazione possa essere ritenuta inadempiente rispetto all'ordine di esibizione del giudice, non potendosi eIGere né dalla stessa né dai ricorrenti la prova di un fatto negativo quale l'inesistenza del citato accordo (trattandosi del resto, quella della transazione, una mera ipotesi del resistente che non ha trovato alcun riscontro oggettivo).
D'altro canto, anche ove la ricorrente e la terza chiamata avessero effettivamente concluso una transazione, in nessun modo la stessa potrebbe incidere sulla sfera giuridica del resistente: sia perché non corrisponde al vero che quest'ultimo “potrebbe anche decidere, come la legge gli consente, di volersi valere di detto accordo” – posto che l'art. 1304 c.c. si applica soltanto in favore dei coobbligati in solido, mentre qui vi sarebbero semmai un unico obbligato (ove accertato responsabile) e un terzo chiamato in manleva – sia perché nessuna clausola in astratto pregiudizievole potrebbe comunque essergli opposta, in quanto res inter alios acta.
V) Venendo ora al merito della vicenda, si rileva che i ricorrenti hanno fornito la prova, per quanto detto sopra, del titolo negoziale ed hanno inoltre allegato l'inadempimento del medico.
Tale inadempimento, invero, deve ritenersi provato alla luce di quanto accertato in fase di A.T.P. dai dottori e (i cui atti sono stati prodotti dai ricorrenti nel presente giudizio). Pt_8 Parte_9
Facendo concreta applicazione dei condivisibili principi di diritto innanzi esposti, all'esito della c.t.u. medico legale – analitica e puntuale nell'analisi della documentazione clinica prodotta e coerente nella valutazione scientifica, pertanto integralmente condivisibile – è difatti emerso che:
“ (è) affetta da melanoma metastatizzato sia ai linfonodi latero – cervicali dx che in Parte_1 sede encefalica multipla (quesito a).
In base all'anamnesi, alla documentazione medica esibita ed ai rilievi di ordine clinico si può affermare che in data 24.04.2015 la SI.ra si è sottoposta all'exeresi di una lesione Parte_1 pigmentaria cutanea (supposto nevo) del collo a destra.
Tale lesione sarebbe insorta ex novo e si sarebbe ingrandita rapidamente tanto da indurre la ricorrente ad effettuare una visita dermatologica presso la DO.ssa che ne richiedeva Pt_5
l'asportazione (12.12.14).
A tale epoca la SI,ra godeva di buona salute (quesito b) Pt_1
8 Tale atto (exeresi), tenuto conto dell'anamnesi riferita dalla ricorrente e dalle evidenze dell'esame obiettivo della DO.ssa aveva una finalità preventiva – terapeutica (quesito i) ma, Pt_5 ovviamente, trattandosi di una donna di giovane età con una lesione in una zona ben visibile, si optava per una soluzione chirurgo plastica.
All'epoca dell'exeresi, effettuata dal DO. , non è possibile esprimersi circa il quadro CP_1 clinico della lesione in esame in quanto la certificazione manca di una descrizione della stessa
(quesito c)
Dalla documentazione in atti risulta che, fino ad allora, la ricorrente, a parte la rimozione di una cisti epidermoide al gluteo sin nel 2014, aveva goduto di buona salute
In relazione alla storia clinica relativa ai fatti oggetto di contestazione, si ribadisce, sinteticamente, dal momento che l'iter clinico terapeutico è stato condiviso da tutti i consulenti, che, una volta effettuata l'exeresi della lesione pigmentaria, non si è proceduto all'esame istologico della stessa ed a distanza di quattro anni, precisamente nell'agosto del 2019 si è presentato un quadro di metastasi linfonodali da melanoma in sede latero cervicale destra, trattato chirurgicamente con dissezione latero – cervicale destra dei livelli I – V compresa la ghiandola sottomandibolare nell'ottobre 2019.
A seguito del riscontro metastatico linfonodale la ricorrente è stata presa in carico dall'Oncologia dell' di Udine dove è stato programmato serrato follow up e dove è stata iniziato trattamento CP_5 immunoterapico adiuvante (Dafrafenib 150 mg x 2/die e Tramatinib 2 mg/die).
Nel contempo erano escluse lesioni che potessero rappresentare l'origine delle metastasi linfonodali riscontrate.
Nel corso del serrato follow – up, purtroppo, si manifestavano nell'ottobre 2021 metastasi cerebrali a livello corticale frontale destro per cui nel dicembre 2021 la SI.ra era sottoposta Pt_1
a radiochirurgia in stereotassi.
Nel 2022 si evidenziava una progressione di malattia a livello cerebrale con metastasi parietale destra, occipitale sinistra, frontale sinistra, trattate con radioterapia.
Attualmente la lesa si sottopone a terapia mirata combinata con l'inibitore di BRAF (dabrafenib) e
l'inibitore di MEK (trametinib) con l'obiettivo di interferire con le vie di segnalazione che portano alla proliferazione tumorale.
Dal punto di vista medico – legale i punti nodali della vicenda sono rappresentati, in primis, dalla mancata esecuzione dell'istologia della lesione nevica rimossa dal collo nell'aprile 2015.
Tale comportamento omissivo integra, a parere degli scriventi, una violazione delle linee guida dell'epoca (lettera d) (ancorché dal punto di vista esecutivo l'exeresi sia stata eseguita
9 correttamente visto l'esito cicatriziale) in quanto la neoformazione, per quanto desumibile dalla descrizione effettuata dalla DO.ssa che aveva visitato la lesa prima del DO , Pt_5 CP_1 presentava all'esame dermoscopico degli pseudopodi che rappresentano una caratteristica mandatoria per l'esecuzione dell'exeresi e del successivo esame istologico;
in realtà anche
l'anamnesi della lesione, cosi come riferita in sede di accertamento peritale, indicava l'assoluta necessità di esame istologico, trattandosi di lesione di nuova formazione con variazione del colore
e delle dimensioni.
(Long GV, Swetter SM, Menzies AM, Gershenwald JE, Scolyer RA. . Lancet. Controparte_6
2023 Aug 5;402(10400):485-502).
( S, Geller AC. Melanoma: Clinical CP_7 Controparte_8 Controparte_9
2023)” (pagg. 20-23 c.t.u.).
Ne consegue che, contrariamente alla prospettazione offerta dal resistente – secondo cui ben avrebbe fatto, sulla base della propria esperienza, a giudicare la lesione asportata come assolutamente benigna (attesa l'assenza di alcuna caratteristica specifica di malignità) e a non inviare il frammento anatomico al laboratorio per il relativo esame istologico (come da prassi invalsa per lesioni di questo tipo) – la condotta (omissiva) del medico deve ritenersi connotata da colpa, proprio perché “si trattava di una lesione nevica che per caratteristiche anamnestiche
(insorgenza ex novo, aumento di volume) e cliniche (presenza di pseudopodi) andava rimossa e sottoposta ad esame istologico.
Su questo punto non vi sono dubbi come non ve ne sono sul fatto che il comportamento tenuto si sia discostato dalle linee guida e dalla buona pratica clinica” (pag. 33 c.t.u.).
VI) Parimenti condivisibili risultano le conclusioni formulate dal Collegio peritale in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno-evento lamentato dalla IG.ra . Pt_1
Sul punto la c.t.u., in termini aderenti al quadro normativo e contrattuale innanzi riportato, ha affermato che:
“Proprio la mancata analisi del pezzo operatorio non consente di effettuare con certezza una serie di considerazioni che andiamo ad elencare:
Non è possibile esprimersi con certezza sul fatto che le lesioni metastatiche latero cervicali siano riconducibili alla lesione asportata in quanto non è stata disposta la ricerca del linfonodo sentinella e/o l'esame ecografico periodico delle stazioni linfonodali di pertinenza della lesione, procedure che si sarebbero certamente potute effettuare, insieme con il cosiddetto allargamento dell'asportazione chirurgica, in caso di positività dell'esame istologico;
peraltro, appaiono
10 rispettati tutti i criteri che sottendono alla correttezza del nesso causale;
infatti nel caso di specie si ravvisa sia l'idoneità lesiva in termini sia qualitativi che quantitativi (presenza di melanoma), il criterio modale (metastasi per via linfatica e/o da microfocolai residui per presenza di escissione non radicale), quello topografico (linfonodi tributari del distretto in cui si è sviluppata la neoplasia), temporale (manifestazione a distanza di 4 aa ma, si badi bene, con presenza di infiltrazione in 5 linfonodi su 37 e con dimensioni notevoli) ed, infine, quello di esclusione di altre cause in quanto, al momento della diagnosi di metastasi linfonodale la ricorrente è stata indagata, total body, per la presenza di lesioni che avrebbero potuto dare origine alle metastasi linfonodali.
Inoltre l'esclusione di altre cause è desunta sia dal quadro anamnestico (la ricorrente non ha avuto più la necessità di sottoporsi ad un controllo dermatologico per l'insorgenza di nuove lesioni dopo
l'asportazione della lesione incriminata e sino alla diagnosi di metastasi linfonodali), che dal fenotipo della stessa (lettera e).
La congruità dei tempi tra asportazione della lesione e comparsa di metastasi è confermata dai dati della letteratura che indicano come il tempo mediano per l'evidenziazione di metastasi a distanza di melanoma, dopo asportazione dello stesso, sia maggiore nella donna rispetto all'uomo, con un valore, riportato in uno studio europeo, di 40,5 mesi nella donna e 33 mesi nell'uomo. (lettera e)
Questi tempi riguardano pazienti in followup attivo anche strumentale dopo l'asportazione di un melanoma (escluso il melanoma in situ e quello delle mucose). E' evidente che la mancanza di un follow-up attivo dopo l'asportazione possa condurre a evidenziare metastasi dopo un tempo maggiore e in fase più avanzata (ME L. Time course and pattern of metastasis of cutaneous melanoma differ between men and women. Plos One 2012; 7(3): e32955) In base alla documentazione sanitaria ed alle indagini tutte che sono state eseguite, una volta diagnosticato il quadro di metastasi linfonodali cervicali a destra, si può affermare che con probabilità assai elevata il melanoma abbia avuto origine dalla lesione pigmentaria del collo” (pp. 23-25 c.t.u.).
Il Collegio peritale, dunque, ha dato adeguatamente conto dei criteri adottati per ritenere sussistente un nesso di causalità sia sul piano della probabilità statistica (criterio qualitativo e quantitativo, criterio modale, criterio topografico e criterio temporale) sia, soprattutto, sul piano della probabilità logica (criterio di esclusione di altre cause), superando in maniera convincente le osservazioni formulate dai c.t.p. in punto di congruità delle tempistiche (cfr. pp. 29-32 c.t.u., da intendersi qui integralmente richiamate) e di possibili spiegazioni causali alternative (sul punto va rilevato come l'osservazione del consulente di parte del resistente, secondo cui “non possa essere del tutto esclusa una origine di difficile individuazione ad esempio in bocca o nel cuoio capelluto”, è formulata in
11 termini meramente ipotetici e astratti, sì da essere inidonea a privare di valore le conclusioni della c.t.u. in merito alla completezza delle indagini – “total body” – sulla ricorrente).
Pertanto, in applicazione della regola civilistica del “più probabile che non”, deve ritenersi che lesioni metastatiche latero cervicali oggetto di causa siano riconducibili proprio alla lesione a suo tempo asportata dal dott. e che, quindi, la condotta di quest'ultimo, consistita nell'aver CP_1 omesso di effettuare gli accertamenti diagnostici necessari per verificare la natura della formazione cutanea (biopsia), sia la diretta causa dell'aggravamento delle condizioni della paziente con l'insorgenza della metastasi.
VII) Tale conclusione, del resto, non può essere smentita in ragione di un asserito concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., così come invocato da parte resistente.
Sul punto, il dott. ha esposto che la IG.ra , dopo l'exeresi praticata nell'aprile del CP_1 Pt_1
2015, e nonostante l'invito rivoltole a un follow-up a otto/dieci mesi come per prassi invalsa, non si era più sottoposta a controlli e che ciò comporterebbe, di conseguenza, una responsabilità della paziente in misura prevalente rispetto a quella (ove accertata) del medico.
Di contrario avviso, invece, è questo Tribunale.
Premesso che nel caso di specie manca la cartella clinica dell'epoca (da imputarsi, secondo il resistente, a un furto subito nell'anno 2017) e, quindi, non vi è prova che il dott. abbia CP_1 effettivamente raccomandato la paziente ad effettuare i suddetti controlli, la prova in questione è comunque da ritenersi irrilevante a causa del grado della colpa che ha connotato la precedente condotta sanitario. Quest'ultimo, invero, ha affermato espressamente di avere reputato che la richiesta di asportazione del nevo dipendesse più da una questione legata all'estetica che dal timore di un melanoma, tanto da ometterne l'esame istologico perché giudicato superfluo, ed ha rassicurato la IG.ra sulla buona riuscita dell'intervento e sulle buone condizioni di salute della stessa. Pt_1
Si tratta di errori, a monte, talmente gravi da ritenersi assorbenti rispetto a qualsivoglia successiva raccomandazione di effettuare un controllo nel prossimo futuro, proprio perché hanno inevitabilmente finito per ingenerare nella paziente un legittimo affidamento circa la risoluzione del problema medico che l'affliggeva, soprattutto in un caso, come quello qui trattato, in cui i primi sintomi si sono manifestati soltanto dopo lungo tempo (addirittura anni).
VIII) Accertata la sussistenza del nesso di causalità e quindi la responsabilità del resistente sotto il profilo dell'an, rileva tuttavia questo Tribunale che allo stato non è possibile procedere alla valutazione delle domandate voci di danno, risultando necessario sottoporre al Collegio peritale un'integrazione del quesito. Pertanto, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria ai soli fini della quantificazione dei danni lamentati, come da separata ordinanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta e dichiara la responsabilità professionale del resistente dott. in Controparte_1 relazione all'episodio di malpractice medica lamentato dalla ricorrente;
Parte_1
b) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
c) spese al definitivo.
Udine, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Alberto Piai
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