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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il presidente della sezione dott. Marcello Buscema, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 1242 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv. Vincenzo Melito che le rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
PARTE APPELLANTE
E CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.
_ rappresentata e difesa con domicilio digitale pec Email_1
dall'Matteo Castioni, in virtù di mandato alle liti in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello Giudice di Pace.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 17/08/2023, con la quale il Giudice di pace di Velletri ha rigettato la sua domanda, quale organizzatore di un pacchetto turistico, tesa ad ottenere la condanna della compagnia aerea CP_2 al pagamento della somma di € 559,86 pari al costo dei voli acquistati per il rientro dei turisti Pt_2 Parte_3 nonché dell'importo rimborsato agli stessi per
[...] e l'imbarco del bagaglio, oltre ad € 114,20 pari al prezzo dei biglietti aerei della tratta di ritorno, in quanto non usufruito, quale conseguenza della cancellazione del volo nr. FR7070 Barcellona-Roma del 9/5/2019.
2 In particolare, la sentenza di primo grado, nel rigettare la domanda, ha argomentato che la compagnia aerea aveva documentalmente provato che la cancellazione del volo era avvenuta a causa di uno sciopero dei controllori di volo dell'aeroporto di destinazione, circostanza del tutto eccezionale e imprevedibile tale da escludere l'obbligo del vettore di elargire al passeggero la compensazione pecuniaria prevista alla normativa di settore;
lo stesso vettore, da parte sua, aveva offerto agli stessi passeggeri l'opzione tra il rimborso del biglietto non usufruito e il cambio gratuito con altro volo disponibile, così assolvendo agli obblighi di assistenza.
Da qui il rigetto della domanda.
3 L'appellante, articolando tre motivi di impugnazione, ha criticato la sentenza perchè il Giudice di pace: avrebbe equivocato il contenuto della domanda che non concerneva il diritto alla compensazione pecuniaria, bensì la diversa questione del rimborso delle somme che la società attrice, nella veste di organizzatrice del pacchetto turistico, aveva affrontato in conseguenza della cancellazione del volo, così incorrendo in una violazione dell'art. 112 cpc;
avrebbe violato gli artt. 5, 7 e 8 del
Regolamento CE 261/04 laddove la compagnia aerea non aveva offerto alla società le soluzioni assistenziali previste, imponendo un volo di rientro a Roma dopo due giorni dalla data prevista, peraltro con un supplemento di costo per passeggero;
non avrebbe, infine, fatto buon governo del principio regolatore dell'onere della prova riguardo all'improvviso ed eccezionale evento che aveva impedito la partenza del volo Barcellona-Roma previsto per il 9/5/2019, nonché all'offerta di assistenza formulata da CP_2 ai propri passeggeri.
4 La CP_2 costituitasi in giudizio, ha riproposto le eccezioni articolate nella comparsa di costituzione in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
5 Il primo e il terzo motivo di appello, per evidenti ragioni di ordine logico- giuridico, vanno esaminati congiuntamente.
Col primo motivo di appello la difesa della società ha rilevato la violazione dell'art. 112 del codice di rito per aver il Giudice di pace esaminato il diverso caso, previsto dall'art. 7 del Regolamento, della compensazione pecuniaria, non oggetto di domanda, anziché il caso del diritto al rimborso del biglietto alternativo all'imbarco su di un volo alternativo, come stabilisce l'art. 8 dello stesso Regolamento.
Col terzo motivo, poi, la difesa della società appellante ha invocato la violazione dell'art. 2697 C.C. per non aver la compagnia dato dimostrazione dell'evento, peraltro del tutto ininfluente riguardo alla tratta Barcellona/Roma, che aveva determinato la cancellazione del volo di ritorno.
Al riguardo, il Regolamento CE 261/2004, nel disciplinare le conseguenze a carico delle compagnie aeree in caso di negato imbarco, di prolungato ritardo o di cancellazione del volo stabilisce, all'art. 5, che " ... ai passeggeri interessati: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 ... ", salvo che ricorrano alcune circostanze.
L'art. 7, poi, è dedicato al diritto a compensazione pecuniaria spettante al passeggero in base alla tratta aerea, con la precisazione che non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria nel caso in cui il vettore dimostri “ ... che "
la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ...".
L'articolo 8, a seguire, disciplina invece il “diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo", lasciando al passeggero e non alla compagnia
-
la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto aerea-
previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato ... nonché, se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
In realtà, sia i diritti previsti dall'art. 7 che quelli previsti dall'art. 9 del
Regolamento trovano fonte nella previsione dell'art. 5 che, come già scritto, elenca quali sono gli obblighi assistenziali e remuneratori a carico del vettore in caso di cancellazione del volo.
In tale quadro normativo, peraltro, lo stesso art. 5, comma 3 del
Regolamento 261 stabilisce, relativamente al solo diritto a compensazione pecuniaria, che tale ristoro economico non è dovuto dal vettore se costui dimostra che "la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misura del caso", disposizione che, invero, non viene replicata riguardo agli obblighi di assistenza a favore del passeggero, tra cui il diritto a rimborso o all'imbarco su di un volo alternativo.
Questi obblighi assistenziali, pertanto, prescindono dal fattore eccezionale e, perciò, il vettore è tenuto comunque a garantirli al passeggero quando il volo venga cancellato.
6 Ciò premesso in diritto, devono ritenersi acquisite agli atti, perché documentate oltre che non contestate, le circostanze che il volo di ritorno
Barcellona/Roma sia stato cancellato, che tale notizia sia stata fornita dalla compagnia il giorno prima del volo di ritorno (ossia il giorno 8 maggio) e che la compagnia abbia offerto ai passeggeri, come alternativa, un volo sostitutivo per il giorno 11 maggio rispetto alla data del volo di ritorno.
prevista per il 9 maggio.
Orbene, dalla lettura della citazione di primo grado è assodato, come peraltro riconosce la difesa della compagnia, che la domanda introdotta dalla società appellante non aveva ad oggetto il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 5 del ridetto regolamento
261/04, che invece la sentenza richiama in motivazione, bensì concerneva la violazione dell'obbligo di assistenza posto a carico del vettore e, segnatamente, l'obbligo di assicurare ai passeggeri, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento unionista, un volo alternativo in data prossima a quello cancellato, così da ridurre i disagi e dover pagare costi suppletivi non dovuti.
Tuttavia, nonostante tale obiettiva criticità, la sentenza ha comunque esaminato i motivi che sono alla base della violazione dell'obbligo di assistenza sancito dall'art. 8 del Regolamento, argomentando per
-
l'appunto che l'ipotesi delle circostanze eccezionali e imprevedibile era
-
correlato alla compensazione pecuniaria, facendo però “... salvo il diritto al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito ovvero alla riprotezione gratuita sul primo volo disponibile", diritti del passeggero che, all'evidenza, conseguono agli obblighi assistenziali in carico al vettore, come stabiliti dall'art. 8 del Regolamento.
Ed in questo contesto la stessa sentenza, subito dopo, ha esaminato nel merito l'assolvimento dell'assistenza da parte della CP_2 ritenendo che quest'ultima avesse dato la prova di aver adempiuto a tali obblighi “.. mediante l'offerta dell'opzione tra il rimborso del biglietto non usufruito e il cambio gratuito del volo cancellato".
Dunque, la sentenza non risulta affetta dal vizio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cpc, denunciato dalla società appellante, poiché il petitum della domanda è stato esaminato e deciso con il rigetto della pretesa avanzata dalla società attrice.
Per quanto appena esposto, quindi, deve ritenersi assorbita l'allegata violazione del regime dell'onere della prova riguardante lo sciopero dei controllori di volo francesi, oggetto del terzo motivo di appello, posto che, come già detto, la verifica delle circostanze eccezionali tali da giustificare la cancellazione del volo, a mente del citato art. 5, comma 3 del
Regolamento 261, è circoscritta soltanto al diritto del passeggero a ricevere dalla compagnia aerea la compensazione pecuniaria e non, invece, agli obblighi assistenziali imposti dall'art. 8 dello stesso Regolamento, i quali operano a carico del vettore anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (in argomento, Corte Giustizia UE causa
C-49/22).
7 Il secondo motivo, infine, converge sulla errata applicazione degli artt. 5 e
8 del Regolamento unionista, lamentandosi che la sentenza di primo grado aveva ritenuto provato da parte della compagnia aerea l'assolvimento degli obblighi di assistenza, a dispetto del fatto che era stato "imposto" ai passeggeri il rientro a Roma su un volo non gradito ai passeggeri, previsto peraltro dopo due giorni dalla data del volo cancellato. 8 In argomento, il più volte citato art. 8 del Regolamento stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, il vettore è tenuto ad offrire al passeggero,
a scelta dello stesso, “a) un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità".
Si tratta di soluzioni assistenziali ad ampio raggio che, come è evidente, convergono sulla figura del passeggero, con l'intento di assicurargli di poter comunque usufruire di un volo alternativo, anche di altra compagnia aera, compatibile con le sue esigenze, allo scopo di assicurargli un elevato livello di protezione attraverso il rafforzamento dei suoi diritti.
Questa è la chiave di lettura della locuzione "appena possibile" che, non a caso, viene replicata per le prime due opzioni dell'art. 8 (lettere a e b), mentre l'opzione prevista dalla lettera c) fa riferimento all'imbarco del passeggero su un volo alternativo "ad una data successiva di suo gradimento", con ciò valorizzando la circostanza che l'inciso “appena possibile" non può che collocarsi temporalmente ad un orario prossimo a quello del volo cancellato.
In altre parole, le prime due opzioni che il vettore deve offrire al passeggero non possono che riferirsi a voli in orari il più possibile ravvicinati a quello cancellato, così che il volo sostitutivo possa effettivamente ridurre il disagio subito dal passeggero;
diversamente, la terza soluzione dell'imbarco su di un volo alternativo, proprio perché offerto "ad una data successiva", deve ricevere il gradimento del passeggero, l'unico in grado di poter valutare se questa soluzione sia compatibile con le sue esigenze. La stessa Corte di Giustizia dell'Unione, in alcune sue decisioni, ha confermato il principio che in caso di cancellazione del volo deve essere assicurata una adeguata riprotezione del passeggero, consistente nella immediata assicurazione di un volo alternativo, poiché lo scopo principale perseguito dal Regolamento 261, come risulta dai Considerando 1 e 4, consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri
(Corte Giustizia cause C-333/04, C-402/07 e C-432/07).
Infatti, "il riavviamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del
Regolamento n. 261/2004, non può limitarsi, per il vettore aereo operativo interessato, a proporre al passeggero aereo di condurlo alla sua destinazione finale con il volo successivo a quello che tale vettore aereo ha cancellato. Una siffatta offerta può comprendere altri voli, ivi compresi quelli in coincidenza, operati eventualmente da altri vettori aerei,
appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo al volo cancellato (Corte Giustizia, causa C-
74/19).
Il diritto di assistenza, dunque, termina quando il passeggero, a seguito della cancellazione del volo, concorda con il vettore aereo l'imbarco su un volo alternativo a una data successiva di suo gradimento (art. 8, par. 1, lett.
c).
9 Orbene, nel caso qui scrutinato la compagnia CP_2 ha palesemente violato tale disposizione normativa dal momento che ha optato per la soluzione del volo alternativo per il giorno 11 maggio 2019 rispetto a quella prevista per il giorno 9 maggio 2019, senza però acquisire la necessaria disponibilità dei passeggeri Parte_3 i Parte_2 e quali, proprio perché trattavasi di volo alternativo in altra data, avrebbero dovuto essere consultati.
Peraltro, la stessa compagnia appellata non ha dato alcuna prova, come avrebbe dovuto dare in ossequio al principio della vicinanza della prova (tra le tante, Cass., 22 aprile 2022, n. 12910; Cass., 24 giugno 2020, n.
12490), che prima dell'11 maggio non vi erano altri voli disponibili per effettuare il viaggio di ritorno, neppure di altri vettori e, a fronte di tale evenienza, aveva offerto ai passeggeri un imbarco ad essi gradito su un volo in una data successiva.
Oltremodo, non risulta neppure che la compagnia aerea abbia offerto ai passeggeri i servizi di assistenza previsti dall'art. 9 del Regolamento, in particolar modo la sistemazione a sue spese in una struttura alberghiera per trascorrere le due notti precedenti al volo sostitutivo.
Ciò porta dunque a ritenersi che la società CP_2 non abbia ottemperato,
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, all'obbligo di fornire ai passeggeri un volo sostitutivo a quello cancellato.
10 Passando a scrutinare, infine, la richiesta di rimborso, è documentato che,
al fine di garantire la tratta di ritorno Barcellona/Roma, la società di viaggio abbia acquistato per i due passeggeri un biglietto per un volo alternativo con la compagnia Alitalia con partenza nella stessa giornata del volo cancellato, come documentato nel fascicolo di primo grado, con una spesa complessiva di € 514,86 (€ 257,43 per biglietto), somma che pertanto va ristorata dalla CP_2
Diversamente, va rigettata la domanda della società appellante di vedersi riconoscere anche il costo del supplemento per l'imbarco dei bagagli, pari ad € 45,00 essendo carente la prova sia del pagamento, sia della effettiva esigenza di dover sostenere un costo suppletivo per i bagagli.
Allo stesso modo va rigettata la domanda di rimborso dell'importo di €
114,20 corrispondente al costo del biglietto non goduto della tratta di ritorno Barcellona/Roma, avendo la società di viaggio esercitato l'opzione del volo sostitutivo, come forma di assistenza alternativa al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito, come stabilisce l'art. 8 del Regolamento. 11 Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello CP_2 va condannata a rimborsare alla società Parte_1
[...] l'importo di € 514,86 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in base ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014, vanno posti a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza nr.da Parte_1
2148/2023 emessa l'11/07/2023-17/08/2023 dal Giudice di pace di Velletri, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello nei limiti in motivazione e, per l'effetto, condanna a rimborsare alla parte appellante la somma di € 514,86CP_2 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
2) Condanna la società appellata al pagamento a favore della società appellante delle spese processuali che liquida per il primo grado in €
43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa;
per l'odierno giudizio di appello in € 91,50 per spese ed € 450,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Velletri il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente della sezione 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La società Parte_1 ha impugnato la sentenza nr. 2148/2023, emessa il giorno 11/07/2023 e pubblicata il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il presidente della sezione dott. Marcello Buscema, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 1242 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv. Vincenzo Melito che le rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
PARTE APPELLANTE
E CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.
_ rappresentata e difesa con domicilio digitale pec Email_1
dall'Matteo Castioni, in virtù di mandato alle liti in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello Giudice di Pace.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 17/08/2023, con la quale il Giudice di pace di Velletri ha rigettato la sua domanda, quale organizzatore di un pacchetto turistico, tesa ad ottenere la condanna della compagnia aerea CP_2 al pagamento della somma di € 559,86 pari al costo dei voli acquistati per il rientro dei turisti Pt_2 Parte_3 nonché dell'importo rimborsato agli stessi per
[...] e l'imbarco del bagaglio, oltre ad € 114,20 pari al prezzo dei biglietti aerei della tratta di ritorno, in quanto non usufruito, quale conseguenza della cancellazione del volo nr. FR7070 Barcellona-Roma del 9/5/2019.
2 In particolare, la sentenza di primo grado, nel rigettare la domanda, ha argomentato che la compagnia aerea aveva documentalmente provato che la cancellazione del volo era avvenuta a causa di uno sciopero dei controllori di volo dell'aeroporto di destinazione, circostanza del tutto eccezionale e imprevedibile tale da escludere l'obbligo del vettore di elargire al passeggero la compensazione pecuniaria prevista alla normativa di settore;
lo stesso vettore, da parte sua, aveva offerto agli stessi passeggeri l'opzione tra il rimborso del biglietto non usufruito e il cambio gratuito con altro volo disponibile, così assolvendo agli obblighi di assistenza.
Da qui il rigetto della domanda.
3 L'appellante, articolando tre motivi di impugnazione, ha criticato la sentenza perchè il Giudice di pace: avrebbe equivocato il contenuto della domanda che non concerneva il diritto alla compensazione pecuniaria, bensì la diversa questione del rimborso delle somme che la società attrice, nella veste di organizzatrice del pacchetto turistico, aveva affrontato in conseguenza della cancellazione del volo, così incorrendo in una violazione dell'art. 112 cpc;
avrebbe violato gli artt. 5, 7 e 8 del
Regolamento CE 261/04 laddove la compagnia aerea non aveva offerto alla società le soluzioni assistenziali previste, imponendo un volo di rientro a Roma dopo due giorni dalla data prevista, peraltro con un supplemento di costo per passeggero;
non avrebbe, infine, fatto buon governo del principio regolatore dell'onere della prova riguardo all'improvviso ed eccezionale evento che aveva impedito la partenza del volo Barcellona-Roma previsto per il 9/5/2019, nonché all'offerta di assistenza formulata da CP_2 ai propri passeggeri.
4 La CP_2 costituitasi in giudizio, ha riproposto le eccezioni articolate nella comparsa di costituzione in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
5 Il primo e il terzo motivo di appello, per evidenti ragioni di ordine logico- giuridico, vanno esaminati congiuntamente.
Col primo motivo di appello la difesa della società ha rilevato la violazione dell'art. 112 del codice di rito per aver il Giudice di pace esaminato il diverso caso, previsto dall'art. 7 del Regolamento, della compensazione pecuniaria, non oggetto di domanda, anziché il caso del diritto al rimborso del biglietto alternativo all'imbarco su di un volo alternativo, come stabilisce l'art. 8 dello stesso Regolamento.
Col terzo motivo, poi, la difesa della società appellante ha invocato la violazione dell'art. 2697 C.C. per non aver la compagnia dato dimostrazione dell'evento, peraltro del tutto ininfluente riguardo alla tratta Barcellona/Roma, che aveva determinato la cancellazione del volo di ritorno.
Al riguardo, il Regolamento CE 261/2004, nel disciplinare le conseguenze a carico delle compagnie aeree in caso di negato imbarco, di prolungato ritardo o di cancellazione del volo stabilisce, all'art. 5, che " ... ai passeggeri interessati: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 ... ", salvo che ricorrano alcune circostanze.
L'art. 7, poi, è dedicato al diritto a compensazione pecuniaria spettante al passeggero in base alla tratta aerea, con la precisazione che non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria nel caso in cui il vettore dimostri “ ... che "
la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ...".
L'articolo 8, a seguire, disciplina invece il “diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo", lasciando al passeggero e non alla compagnia
-
la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto aerea-
previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato ... nonché, se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
In realtà, sia i diritti previsti dall'art. 7 che quelli previsti dall'art. 9 del
Regolamento trovano fonte nella previsione dell'art. 5 che, come già scritto, elenca quali sono gli obblighi assistenziali e remuneratori a carico del vettore in caso di cancellazione del volo.
In tale quadro normativo, peraltro, lo stesso art. 5, comma 3 del
Regolamento 261 stabilisce, relativamente al solo diritto a compensazione pecuniaria, che tale ristoro economico non è dovuto dal vettore se costui dimostra che "la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misura del caso", disposizione che, invero, non viene replicata riguardo agli obblighi di assistenza a favore del passeggero, tra cui il diritto a rimborso o all'imbarco su di un volo alternativo.
Questi obblighi assistenziali, pertanto, prescindono dal fattore eccezionale e, perciò, il vettore è tenuto comunque a garantirli al passeggero quando il volo venga cancellato.
6 Ciò premesso in diritto, devono ritenersi acquisite agli atti, perché documentate oltre che non contestate, le circostanze che il volo di ritorno
Barcellona/Roma sia stato cancellato, che tale notizia sia stata fornita dalla compagnia il giorno prima del volo di ritorno (ossia il giorno 8 maggio) e che la compagnia abbia offerto ai passeggeri, come alternativa, un volo sostitutivo per il giorno 11 maggio rispetto alla data del volo di ritorno.
prevista per il 9 maggio.
Orbene, dalla lettura della citazione di primo grado è assodato, come peraltro riconosce la difesa della compagnia, che la domanda introdotta dalla società appellante non aveva ad oggetto il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 5 del ridetto regolamento
261/04, che invece la sentenza richiama in motivazione, bensì concerneva la violazione dell'obbligo di assistenza posto a carico del vettore e, segnatamente, l'obbligo di assicurare ai passeggeri, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento unionista, un volo alternativo in data prossima a quello cancellato, così da ridurre i disagi e dover pagare costi suppletivi non dovuti.
Tuttavia, nonostante tale obiettiva criticità, la sentenza ha comunque esaminato i motivi che sono alla base della violazione dell'obbligo di assistenza sancito dall'art. 8 del Regolamento, argomentando per
-
l'appunto che l'ipotesi delle circostanze eccezionali e imprevedibile era
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correlato alla compensazione pecuniaria, facendo però “... salvo il diritto al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito ovvero alla riprotezione gratuita sul primo volo disponibile", diritti del passeggero che, all'evidenza, conseguono agli obblighi assistenziali in carico al vettore, come stabiliti dall'art. 8 del Regolamento.
Ed in questo contesto la stessa sentenza, subito dopo, ha esaminato nel merito l'assolvimento dell'assistenza da parte della CP_2 ritenendo che quest'ultima avesse dato la prova di aver adempiuto a tali obblighi “.. mediante l'offerta dell'opzione tra il rimborso del biglietto non usufruito e il cambio gratuito del volo cancellato".
Dunque, la sentenza non risulta affetta dal vizio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cpc, denunciato dalla società appellante, poiché il petitum della domanda è stato esaminato e deciso con il rigetto della pretesa avanzata dalla società attrice.
Per quanto appena esposto, quindi, deve ritenersi assorbita l'allegata violazione del regime dell'onere della prova riguardante lo sciopero dei controllori di volo francesi, oggetto del terzo motivo di appello, posto che, come già detto, la verifica delle circostanze eccezionali tali da giustificare la cancellazione del volo, a mente del citato art. 5, comma 3 del
Regolamento 261, è circoscritta soltanto al diritto del passeggero a ricevere dalla compagnia aerea la compensazione pecuniaria e non, invece, agli obblighi assistenziali imposti dall'art. 8 dello stesso Regolamento, i quali operano a carico del vettore anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (in argomento, Corte Giustizia UE causa
C-49/22).
7 Il secondo motivo, infine, converge sulla errata applicazione degli artt. 5 e
8 del Regolamento unionista, lamentandosi che la sentenza di primo grado aveva ritenuto provato da parte della compagnia aerea l'assolvimento degli obblighi di assistenza, a dispetto del fatto che era stato "imposto" ai passeggeri il rientro a Roma su un volo non gradito ai passeggeri, previsto peraltro dopo due giorni dalla data del volo cancellato. 8 In argomento, il più volte citato art. 8 del Regolamento stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, il vettore è tenuto ad offrire al passeggero,
a scelta dello stesso, “a) un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità".
Si tratta di soluzioni assistenziali ad ampio raggio che, come è evidente, convergono sulla figura del passeggero, con l'intento di assicurargli di poter comunque usufruire di un volo alternativo, anche di altra compagnia aera, compatibile con le sue esigenze, allo scopo di assicurargli un elevato livello di protezione attraverso il rafforzamento dei suoi diritti.
Questa è la chiave di lettura della locuzione "appena possibile" che, non a caso, viene replicata per le prime due opzioni dell'art. 8 (lettere a e b), mentre l'opzione prevista dalla lettera c) fa riferimento all'imbarco del passeggero su un volo alternativo "ad una data successiva di suo gradimento", con ciò valorizzando la circostanza che l'inciso “appena possibile" non può che collocarsi temporalmente ad un orario prossimo a quello del volo cancellato.
In altre parole, le prime due opzioni che il vettore deve offrire al passeggero non possono che riferirsi a voli in orari il più possibile ravvicinati a quello cancellato, così che il volo sostitutivo possa effettivamente ridurre il disagio subito dal passeggero;
diversamente, la terza soluzione dell'imbarco su di un volo alternativo, proprio perché offerto "ad una data successiva", deve ricevere il gradimento del passeggero, l'unico in grado di poter valutare se questa soluzione sia compatibile con le sue esigenze. La stessa Corte di Giustizia dell'Unione, in alcune sue decisioni, ha confermato il principio che in caso di cancellazione del volo deve essere assicurata una adeguata riprotezione del passeggero, consistente nella immediata assicurazione di un volo alternativo, poiché lo scopo principale perseguito dal Regolamento 261, come risulta dai Considerando 1 e 4, consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri
(Corte Giustizia cause C-333/04, C-402/07 e C-432/07).
Infatti, "il riavviamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del
Regolamento n. 261/2004, non può limitarsi, per il vettore aereo operativo interessato, a proporre al passeggero aereo di condurlo alla sua destinazione finale con il volo successivo a quello che tale vettore aereo ha cancellato. Una siffatta offerta può comprendere altri voli, ivi compresi quelli in coincidenza, operati eventualmente da altri vettori aerei,
appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo al volo cancellato (Corte Giustizia, causa C-
74/19).
Il diritto di assistenza, dunque, termina quando il passeggero, a seguito della cancellazione del volo, concorda con il vettore aereo l'imbarco su un volo alternativo a una data successiva di suo gradimento (art. 8, par. 1, lett.
c).
9 Orbene, nel caso qui scrutinato la compagnia CP_2 ha palesemente violato tale disposizione normativa dal momento che ha optato per la soluzione del volo alternativo per il giorno 11 maggio 2019 rispetto a quella prevista per il giorno 9 maggio 2019, senza però acquisire la necessaria disponibilità dei passeggeri Parte_3 i Parte_2 e quali, proprio perché trattavasi di volo alternativo in altra data, avrebbero dovuto essere consultati.
Peraltro, la stessa compagnia appellata non ha dato alcuna prova, come avrebbe dovuto dare in ossequio al principio della vicinanza della prova (tra le tante, Cass., 22 aprile 2022, n. 12910; Cass., 24 giugno 2020, n.
12490), che prima dell'11 maggio non vi erano altri voli disponibili per effettuare il viaggio di ritorno, neppure di altri vettori e, a fronte di tale evenienza, aveva offerto ai passeggeri un imbarco ad essi gradito su un volo in una data successiva.
Oltremodo, non risulta neppure che la compagnia aerea abbia offerto ai passeggeri i servizi di assistenza previsti dall'art. 9 del Regolamento, in particolar modo la sistemazione a sue spese in una struttura alberghiera per trascorrere le due notti precedenti al volo sostitutivo.
Ciò porta dunque a ritenersi che la società CP_2 non abbia ottemperato,
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, all'obbligo di fornire ai passeggeri un volo sostitutivo a quello cancellato.
10 Passando a scrutinare, infine, la richiesta di rimborso, è documentato che,
al fine di garantire la tratta di ritorno Barcellona/Roma, la società di viaggio abbia acquistato per i due passeggeri un biglietto per un volo alternativo con la compagnia Alitalia con partenza nella stessa giornata del volo cancellato, come documentato nel fascicolo di primo grado, con una spesa complessiva di € 514,86 (€ 257,43 per biglietto), somma che pertanto va ristorata dalla CP_2
Diversamente, va rigettata la domanda della società appellante di vedersi riconoscere anche il costo del supplemento per l'imbarco dei bagagli, pari ad € 45,00 essendo carente la prova sia del pagamento, sia della effettiva esigenza di dover sostenere un costo suppletivo per i bagagli.
Allo stesso modo va rigettata la domanda di rimborso dell'importo di €
114,20 corrispondente al costo del biglietto non goduto della tratta di ritorno Barcellona/Roma, avendo la società di viaggio esercitato l'opzione del volo sostitutivo, come forma di assistenza alternativa al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito, come stabilisce l'art. 8 del Regolamento. 11 Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello CP_2 va condannata a rimborsare alla società Parte_1
[...] l'importo di € 514,86 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in base ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014, vanno posti a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza nr.da Parte_1
2148/2023 emessa l'11/07/2023-17/08/2023 dal Giudice di pace di Velletri, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello nei limiti in motivazione e, per l'effetto, condanna a rimborsare alla parte appellante la somma di € 514,86CP_2 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
2) Condanna la società appellata al pagamento a favore della società appellante delle spese processuali che liquida per il primo grado in €
43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa;
per l'odierno giudizio di appello in € 91,50 per spese ed € 450,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Velletri il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente della sezione 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La società Parte_1 ha impugnato la sentenza nr. 2148/2023, emessa il giorno 11/07/2023 e pubblicata il